AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI
DETERMINAZIONE 13 dicembre 2000
Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (societa' organismi di
attestazione) nella loro attivita' di attestazione della qualificazione. (Articoli 17 e 18
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34). (Determinazione n.
56/2000).
L'AUTORITA' PER LA VIGILANZASUI LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
a) sono state formulate da alcune SOA e associazioni di
imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18
del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 ed alle determinazioni dell'Autorita' n. 47/2000,
n. 48/2000 e n. 50/2000;
Considerato che:
a) le risposte a tali richieste, al fine di conseguire
uniformita' di valutazione, devono essere comunicate a tutte le SOA autorizzate o per le
quali e' in corso l'autorizzazione;
b) e' opportuno che i chiarimenti siano a conoscenza anche
delle imprese che devono essere attestate;
c) ai fini di quanto considerato alle precedenti lettere a)
e b) e' necessario approvare una apposita determinazione;
d) i chiarimenti richiesti riguardano sia aspetti di natura
esclusivamente tecnica sia le problematiche inerenti:
la qualificazione dei consorzi stabili (art. 10, comma 1,
lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art.
97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
ai sensi delle specifiche disposizioni previste per essi nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000;
la qualificazione nella categoria generale OG11 di cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
la validita' dei certificati di esecuzione dei lavori su
immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, qualora non
contengano l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori,
del buon esito degli interventi eseguiti (art. 22, comma 7, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
la individuazione delle figure giuridiche cui sono
applicabili le disposizioni in materia di capitale netto di valore positivo (art.
18, comma 2, lettera c), nonche' di incremento
convenzionale premiante (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
che comportano valutazioni o interpretazioni delle
disposizioni del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 piu'
complessive e per le quali, quindi, e' opportuno provvedere con una apposita e separata
determinazione previo parere della commissione consultiva;
Dispone:
1) la dichiarazione di insussistenza dello stato di
fallimento (art. 17, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000) deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 143 della legge
fallimentare regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla situazione dell'impresa alla data
del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
2) l'insussistenza di carichi pendenti non e' requisito di
carattere generale di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 che deve essere dimostrato dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
3) i reati che incidono sulla moralita' professionale (art.
17, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000) devono intendersi, concordemente con quanto
indicato dal Ministero dei lavori pubblici nella circolare 1o marzo 2000, n. 182/400/93,
quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale),
l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro
secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del
codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei
ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la
inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;
4) i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740,
modelli 750, modelli unici, certificati dei lavori eseguiti, ecc.) da prendere a base per
la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:
a) i documenti tributari e fiscali: sono quelli relativi ai
cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, che,
alla stessa data, risultano depositati;
b) i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi
al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (art. 22, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000) oppure, per le categorie OG5, OG9 e OG10, fino
al 31 dicembre 2002, dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di
stipula del contratto con la SOA (art. 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000);
5) i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle
attrezzature tecniche e all'organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri
consorziati (art. 18, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000),
dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, tramite la trasmissione
dei bilanci, riclassificati in conformita' alle direttive europee, in quanto soggetti
obbligati a redigere e depositare tale documento;
6) la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non
comporta la necessita' di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori
all'esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto
con la SOA (art. 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
riguarda esclusivamente i requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18, comma 5,
lettere b) e c) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), il cui
possesso e' dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;
7) concorrono alla formazione delle percentuali relative
all'organico medio annuo (art. 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000) anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori
tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dell'impresa ma sulla base di
contratti d'opera professionale regolarmente registrati;
8) la retribuzione media convenzionale deter-minata ai fini
della contribuzione Inail dei titolari dell'impresa individuale, dell'impresa artigiana, o
dei soci delle societa' di persone moltiplicata per il fattore cinque costituisce la
retribuzione annuale e, pertanto, l'importo che concorre alla dimostrazione del possesso
del requisito organico medio annuo e' pari a cinque volte tale cifra (art. 18, comma 10,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
9) il possesso del sistema di qualita' aziendale UNI EN 1S0
9000 (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) si intende dimostrato
qualora il relativo certificato o dichiarazione e' stato rilasciato da un organismo
accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell'Unione europea)
per la classifica n. 28 nonche' l'accreditamento riguardi l'attivita' di certificazione di
sistemi di qualita' (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A);
10) il certificato o la dichiarazione di cui al precedente
punto 9 e' valido anche se non si riferisce specificatamente alla totalita' delle
categorie previste nell'attestazione di qualificazione da rilasciare;
11) la data di scadenza dell'attestazione di
qualificazione, qualora essa sia rilasciata sulla base dell'incremento convenzionale
premiante (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), deve
coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazione di cui al punto 9;
12) i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a
dimostrare l'esecuzione dei lavori fino alla III classifica (art. 18, comma 14, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), possono riferirsi anche a periodi
antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA;
13) la misura del 5% prevista dalle disposizioni in materia
di incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000), si riferisce alla cifra d'affari in lavori media
del quinquennio di riferimento effettivamente realizzata;
14) il riferimento agli articoli 18, comma 8, primo
periodo, 18, comma 8, secondo periodo e 18, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e del
costo dell'attrezzatura tecnica che e' contenuto nell'allegato F del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 deve intendersi, per evidente errore materiale,
rispettivamente agli articoli 18, comma 10, primo periodo, 18, comma 10, secondo periodo e
18, comma 8;
15) i requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche
e adeguato organico medio annuo (art. 18, comma 1, lettere c) e d) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000) non sono altemativi e, pertanto, il requisito
previsto per l'applicazione dell'incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e' posseduto qualora
tutti e due i requisiti sono pari o superiore ai corrispondenti minimi stabiliti dall'art.
18, commi 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
16) i valori minimi dei requisiti adeguata dotazione di
attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (art. 18, comma 1, lettere c) e d)
del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000) richiesti ai fini dell'incremento convenzionale
premiante (art. 19, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d'affari quinquennale in lavori
effettivamente realizzata dall'impresa cui rilasciare l'attestazione di qualificazione
(art. 18, commi 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
17) gli elementi p), r) ed a) della formula (allegato F al
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) relativa all'incremento convenzionale
premiante (art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), sono
determinati con riferimento alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente
realizzata oppure a detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000), nel caso sia stato necessario procedere a tale
rideterminazione figurativa;
18) la percentuale di incremento convenzionale premiante
determinata sulla base di quanto disposto al precedente punto 17 si applica:
a) alla cifra d'affari quinquennale in lavori
effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nel caso sia stato necessario
procedere a tale rideterminazione figurativa;
b) agli importi dei certificati dei lavori eseguiti;
19) i certificati dei lavori eseguiti, rilasciati
anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000, sono da ritenersi validi, ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18,
comma 5, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000),
ancorche' diversi dal modello di cui all'allegato D al suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 nonche' privi dell'indicazione del responsabile della condotta
dei lavori;
20) la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti
(art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) puo' essere
effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del
contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio
dell'attestato purche' esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di
sottoscrizione del contratto con la SOA;
21) la presunzione dell'esecuzione dei lavori con
avanzamento lineare (art. 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000) e' da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale
documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui all'allegato D del suddetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori,
stati finali, certificati di collaudo, ecc.) e' dimostrato un diverso andamento nel tempo
delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente e sia alle altre categorie
indicate nel certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni
antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA e' effettuata sulla base di tale
andamento effettivo;
22) la certificazione di esecuzione dei lavori (art. 22,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) il cui committente non
sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici (art. 25, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000), puo' essere anche diversa dal modello di cui
all'allegato D al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 purche'
contenga le stesse informazioni ivi contenute;
23) la disposizione relativa al fatto che sono validi i
certificati dei lavori rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 (art. 22, comma 7, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica n.
34/2000) si applica anche ai certificati dei lavori
eseguiti all'estero (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
24) il responsabile della condotta dei lavori indicato
nell'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e' il soggetto che,
ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/2000, ha assunto la
direzione del cantiere;
25) il disposto dell'art. 25, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti
alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (art. 24, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
26) gli importi dei lavori eseguiti in paesi esteri dalle
imprese con sede legale in Italia, qualora indicati nei contratti e nei certificati dei
lavori in valuta internazionale, sono determinati in <?tf= p465dd4 >e sulla base dei
fattori di conversione in essere al momento della data di ultimazione dei lavori e sono
rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale intervenute fra la data di ultimazione degli
stessi e la data di sottoscrizione dei contratti con la SOA;
27) il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate
dall'impresa da qualificare e' determinato esclusivamente con le disposizione di cui
all'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto,
non puo' essere preso in esame un costo diverso ancorche' dimostrabile con contratti,
fatture, ecc.;
28) la direzione tecnica di imprese - fermo restando la
facolta' dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di
conservare tale molo nella stessa impresa (art. 26, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000) - puo' essere costituita:
a) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche pari o
inferiori alla IV, da soggetti in possesso:
di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di
studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale;
di requisito professionale identificato nella esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non
inferiore a cinque anni;
di laurea in ingegneria o in architettura oppure di
equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;
di diploma universitario in ingegneria o architettura
oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli Stati membri dell'Unione europea;
b) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche di cui
almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso:
di diploma universitario in ingegneria o architettura
ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;
di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di
equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;
29) la direzione tecnica di imprese, qualora risultino
rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), puo' comprendere altresi'
anche laureati in geologia;
30) la possibilita' dei soggetti che, alla data
del-l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, svolgevano
la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a
quanto stabilito dall'art. 26, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n.
34/2000 (art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore
alla IV e si riferisce altresi' ai direttori tecnici di imprese da qualificare in
categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali nonche' di scavi archeologici;
31) il riferimento, per quanto riguarda la cifra d'affari
in lavori da inserire nel casellario informatico (art. 27, comma 2, lettera f) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000), al quinquennio precedente la data dell'ultima
attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto e' quello il periodo cui fanno
riferimento le norme sul rilascio dell'attestazione;
32) la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della
determinazione n. 48 dell'Autorita' - relativa al fatto che la disposizione in essa
contenuta e' condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che
l'intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni
appartenenti ad altre categorie - deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo
l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto,
per quelli indetti prima di tale data l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria
prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle
premesse all'allegato A del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
e' documentata dai certificati dei lavori nonche' da altra adeguata documentazione (stati
di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc.) oppure dalle verifiche
effettuate dalle SOA;
33) l'attribuzione della qualificazione nelle categorie
OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in
quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1
della legge 5 marzo 1990 n. 46, e' condizionata dal possesso da parte dell'impresa della
abilitazione prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il
certificato di iscrizione alla CCIAA;
34) il possesso del requisito della attrezzatura tecnica e'
documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla
esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano
effettivamente ancora presenti ed impiegati dall'impresa nei lavori in corso di
esecuzione;
35) puo' essere ricompreso nell'importo degli ammortamenti
(art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) anche quello
relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nell'attivita'
caratteristica dell'impresa;
36) l'indicazione, contenuta nella determinazione
dell'Autorita' n. 50, relativa alla possibilita' che il corrispettivo previsto
contrattualmente non sia modificabile, non puo' comportare che il corrispettivo
effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall'allegato E del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 quale risulta determinato sulla base
delle categorie e classifiche previste nell'attestazione rilasciata, e, pertanto, nel
contratto stipulato deve essere inserita un'apposita clausola di adeguamento del
corrispettivo previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come
prima specificato, ed, inoltre, nello stesso contratto non puo' essere previsto alcun
meccanismo di riduzione, ancorche' non generalizzata, del detto corrispettivo minimo.