MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 24 ottobre 2000, n.391
Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11
aprile 1994, n. 454.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con
il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del
Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'articolo 11, comma 2, del suddetto decreto il quale
dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e successivamente
ogni tre anni, l'amministrazione del commercio con l'estero verifica lo stato di
attuazione delle stesse disposizioni apportandovi le modifiche necessarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale
del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che
individua le unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero e le relative
competenze;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla integrale
sostituzione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11
aprile 1994, n. 454;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
concernente:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le tabelle di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente
regolamento.
Art. 2.
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e
modalita' stabilite dal Ministero del commercio con l'estero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Letta
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 26 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454,
concernente: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente
ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1994, n. 168.
- Il comma 2 dell'art. 11 del citato decreto n. 454 del
1994, recita: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del commercio con l'estero
verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme
regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del
Ministero del commercio con l'estero e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23
maggio 1994.
- Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente
l'individuazione delle unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero del
commercio con l'estero e delle relative competenze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 28 maggio 1999.
- Il comma 3, dell'art. 1 del citato decreto n. 454 del
1994 recita: "I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero
devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun
provvedimento dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente
regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'unita' organizzativa competente
e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione
nelle tabelle allegate lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte
legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2
della legge".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri" recita: "Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorita' sottordinate
al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, fermo restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono
dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 3, dell'art. 1 del citato decreto
ministeriale n. 454 del 1994 si veda nelle note alle premesse.