MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2000
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o
pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346;
Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che demanda
al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto
a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio
legale degli interessi;
Visto il decreto 11 dicembre 2000 del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica con il quale la misura del saggio degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3,5 per cento in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
Decreta:
Art. 1.
1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di
rendite o pensioni, e' fissato in 28,57 volte l'annualita'.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1,
lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di
rendite o pensioni, e' fissato in 28,57 volte l'annualita'.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei
diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi
fissata al 3,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle
successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1o gennaio 2001.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2000
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano
Il ragioniere generale dello Stato Monorchio
Allegato
Coefficienti per la determinazione dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del
3,5 per cento.