MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE
DECRETO 1 dicembre 2000
Determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di
affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai
sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e per il rilascio
dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di
attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per
gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di
modifica della citata direttiva 94/57/CE;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il
quale e' stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visti gli articoli 4, comma 5, e 10, comma 3, del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificati dal succitato decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 169, rispettivamente agli articoli 3 e 8, comma 3, che prevedono la
necessita' di determinare le modalita' per la presentazione delle istanze di
autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1998, n. 202, concernente norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999, n. 121-T,
di delega al Sottosegretario di Stato on. Mario Occhipinti delle funzioni nelle materie di
competenza del Dipartimento della navigazione marittima ed interna;
Considerato che l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 169, ha abrogato il decreto 27 gennaio 1999, emanato di concerto con il
Ministro dell'ambiente, recante "Determinazione delle modalita' per la presentazione
delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314";
Decreta:
Art. 1.
1. Gli organismi riconosciuti che intendono richiedere
l'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, debbono presentare,
in duplice copia, apposita istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unita'
di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - TMA - viale dell'Arte, 16
- 00144 Roma Eur.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata, in
duplice copia, da:
a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le
relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e i modelli di rapporto, emanate ed
applicate ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n.
314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 169;
b) documentazione comprovante l'istituzione di una
rappresentanza dotata di personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano, quale
il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio o altra certificazione equivalente;
c) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
generali e specifici di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
d) documentazione tecnica relativa alle dotazioni
informatiche e telematiche di cui dispone l'organismo riconosciuto.
Art. 2.
1. Gli organismi riconosciuti che intendono richiedere
l'affidamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, debbono presentare
apposita istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unita' di gestione del
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - TMA - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma
Eur, corredata della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 1, lettere b) c) e d) del
presente decreto, nonche' del testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le
relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e i modelli di rapporto, emanate ed
applicate ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 169. L'istanza e la documentazione debbono essere prodotte in duplice copia.
Art. 3.
l. Ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 169, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze,
di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con
il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvedono alla definizione dei
relativi procedimenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2000
p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione Occhipinti