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- Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29-12-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 31 ottobre 2000
Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla
parita' di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle
offerte nelle procedure di gara. (Deliberazione n. 712/00/CONS).
- L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
-
- Nella sua riunione di consiglio del 31 ottobre 2000;
-
- Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce
l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
-
- Vista la direttiva 96/2/CE della commissione del 16 gennaio
1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e
personali;
-
- Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso
l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;
-
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
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- Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile
1998 "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
-
- Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita' approvato con delibera n. 17/1998 ed, in particolare, gli
articoli 29 e 34;
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- Vista la propria delibera n. 278/1999 - "Procedura per
lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini
conoscitive";
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- Vista la propria delibera n. 2/00/CIR - "Linee guida
per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e
disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;
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- Viste le determinazioni adottate dal consiglio nelle
riunioni del 5 luglio e del 13 luglio 2000 in merito l'attuazione del principio di parita'
di trattamento interno esterno e ai criteri relativi alla presentazione delle offerte
nelle procedure di gara;
-
- Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi
aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualita' dei
servizi, l'Autorita', tramite la consultazione pubblica oggetto del presente
provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione di due
specifici procedimenti intesi a regolamentare la disciplina sulla parita' di trattamento
interna ed esterna e i criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di
gara;
-
- Considerato che, in particolare, l'Autorita' intende
acquisire elementi conoscitivi relativamente alla verifica degli strumenti e delle
disposizioni contabili utilizzati o utilizzabili nell'applicazione del principio della
parita' di trattamento;
-
- Ritenuto che il principio di parita' di trattamento interno
ed esterno e' sotteso ai criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di
gara, l'autorita' intende indire la presente consultazione in forma congiunta;
-
- Visto il documento per la consultazione proposto dal
direttore del dipartimento regolamentazione;
-
- Udita la relazione del presidente;
-
- Delibera:
-
- Articolo unico
- 1. E' indetta la consultazione pubblica concernente una
indagine conoscitiva sulle condizioni relative alla disciplina sulla parita' di
trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte nelle
procedure di gara.
- 2. Il documento per la consultazione e' riportato
nell'allegato A della presente delibera e ne costituisce parte integrante.
- 3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/1999, le
comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
- 4. E' altresi' disposta la pubblicazione dell'avviso
dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.
- Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel bolettino ufficiale e nel sito web
dell'autorita'.
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- Roma, 31 ottobre 2000
-
- Il presidente: Cheli
-
- ________________________________
-
- Allegato A
-
- CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE UNA INDAGINE
CONOSCITIVA DELLA DISCIPLINA SULLA PARITA' DI TRATTAMENTO INTERNA ED ESTERNA E SUI CRITERI
RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AI FINI REGOLAMENTARI DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA NELLE
PROCEDURE DI GARA.
-
- Documento per la consultazione
-
- L'AUTORITA'
-
- nell'ambito delle istruttorie sul rispetto della parita' di
trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte in
gare pubbliche, ovvero della verifica del rispetto della parita' di condizioni praticate
dagli operatori notificati come aventi notevole potere di mercato nei vari mercati della
comunicazione, in particolare tra comparti aziendali interni destinati al funzionamento
della rete e alla produzione di servizi intermedi e comparti aziendali destinati alla
offerta e commercializzazione dei servizi finali nel quadro concorrenziale generale,
comparati con l'offerta a operatori in concorrenza con l'operatore notificato dei servizi
intermedi prodotti dai propri comparti aziendali destinati al funzionamento della rete e
alla produzione di servizi intermedi, intende acquisire elementi conoscitivi tramite
pubblica consultazione.
- L'Autorita' inoltre intende, nell'ambito dell'istruttoria
sul tema, acquisire elementi utili a comprendere a quali condizioni di autorizzazione e
verifica dovrebbero essere soggette le offerte presentate da operatori, notificati e non,
nella presentazione, in occasione di offerte a ""grandi clienti"", di
condizioni tecnico-economiche particolarmente vantaggiose comparate con le offerte
commerciali normalmente disponibili a tutta l'utenza. Nel caso di operatori notificati
tale verifica ha una connessione logica con il principio e le condizioni di parita' di
trattamento interno ed esterno. Alla relazione tra parita' di trattamento e offerte sconto
e' dedicata una parte della presente consultazione. L'autorita', ai sensi della propria
delibera n. 278/1999 recante "procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche
nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di
informazione e documentazione in merito alla tematica relativa;
-
- Invita:
-
- i soggetti licenziatari;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali
licenziatari per la prestazione di reti e servizi di tlc;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- altri soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire
all'autorita' una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto
di consultazione, per le parti di interesse.
- Le comunicazioni, recanti la dicitura
""consultazione pubblica sulla disciplina delle parita' di trattamento interna
ed esterna"", nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto
rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al
seguente indirizzo:
- Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dipartimento
regolamentazione centro direzionale - Is. B5 - "Torre Francesco", 80143 Napoli.
- Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in
formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazioneagcom.it, recando in
oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.
- In particolare la comunicazione deve essere strutturata in
maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli
argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente:
-
- 1. Il principio della parita' di trattamento e la sua
rilevanza ai fini dello sviluppo di un mercato competitivo.
-
- Il principio della parita' di trattamento e' uno dei
principi cardine della disciplina comunitaria: esso fa infatti parte dei principi
armonizzati in campo tariffario, di cui all'allegato 2 della direttiva 90/387/CE sulla
fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.
- Tale principio, che rappresenta un'applicazione particolare
del piu' generale principio di non discriminazione, e' espressamente richiamato nelle
direttive relative all'offerta di servizi intermedi, specificamente la direttiva 92/44/CE
sulla fornitura di linee affittate e la direttiva 97/33/CE sull'interconnessione. La non
discriminazione, in questo caso, riguarda una tipologia di servizi ben precisa, ovvero la
fornitura di servizi intermedi. Questo fenomeno e' particolarmente rilevante nel caso di
operatori verticalmente integrati. L'effettiva applicazione del principio della parita' di
trattamento rappresenta la garanzia per gli operatori concorrenti dell'operatore
notificato con notevole forza di mercato di potere concorrere equamente con quest'ultimo
sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di
servizi intermedi che tale operatore riserva alle proprie divisioni commerciali, societa'
controllate e collegate. Per avere un mercato effettivamente concorrenziale e'
indispensabile garantire condizioni eque e non discriminatorie a tutti i partecipanti, al
fine di accrescere la disponibilita' di offerte al consumatore finale da parte di imprese
in competizione. La non discriminazione, in particolare, deve aversi tra le offerte che le
divisioni aziendali in carico della rete dell'operatore notificato possono fare alle
divisioni commerciali del medesimo operatore, e le offerte che le divisioni aziendali in
carico della rete possono fare agli altri operatori licenziatari. La garanzia di
applicazione del principio di parita' di trattamento rappresenta pertanto un elemento
essenziale per lo sviluppo di un mercato competitivo.
- Qualora tale principio non risulti correttamente applicato
ne deriva un danno agli operatori concorrenti dell'operatore notificato, e, in ultima
istanza, ai clienti finali. E' quindi essenziale potere valutare con adeguatezza
l'effettiva applicazione di tale principio.
- Nell'effettuare tale valutazione e' opportuno tenere conto
dell'evoluzione dell'offerta nel mercato dei servizi finali, al fine di garantire che gli
strumenti utilizzati dal regolatore per verificare l'effettivo rispetto del principio di
parita' di trattamento siano adeguati rispetto allo sviluppo delle modalita' di offerta
dei servizi finali. La finalita' del principio di parita' di trattamento consiste infatti
nel fornire la garanzia di un'equa concorrenza sul mercato dei servizi finali. Gli
strumenti oggi utilizzati dal regolatore, la separazione contabile e l'orientamento al
costo, permettono di individuare le diverse componenti di costo che contribuiscono a
definire i costi dei servizi intermedi e dei servizi finali e di valutarne il costo
unitario.
- A partire da tali elementi il regolatore puo' verificare:
- la composizione dell'offerta di servizi destinata alle
divisioni commerciali, societa' controllate e collegate dell'operatore notificato,
rispetto a quella dell'offerta destinata ad operatori concorrenti;
- l'eguaglianza dei prezzi applicati per i medesimi servizi.
- Laddove tali verifiche siano effettuate con esito positivo,
la parita' di trattamento dovrebbe risultare garantita.
- Un aspetto metodologico di rilievo per la verifica del
rispetto del principio della parita' di trattamento e' rappresentato dal confronto tra
retail e wholesale, nel senso che differenti strutture dell'offerta di servizi finali
rispetto all'offerta di servizi intermedi possono generare notevoli complessita' nella
valutazione dell'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento.
- In alcuni casi la verifica di tale principio attraverso gli
strumenti esistenti puo' condurre di fatto a limitare le modalita' di offerta ammissibili
per i servizi finali, a causa della difficolta' a verificare l'effettiva parita' di
trattamento.
- Da tali osservazioni puo' conseguire la necessita' di un
aggiornamento degli strumenti utilizzati dal regolatore.
- Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si intendono
affrontare le questioni relative alle modalita' di verifica della parita' di trattamento,
alle esigenze di trasparenza verso il mercato ed al rapporto tra il principio della
parita' di trattamento e l'offerta dei servizi finali.
-
- 2. La verifica della parita' di trattamento.
-
- Si richiedono commenti e risposte alle seguenti domande:
- 1. In che misura la verifica della corretta implementazione
della separazione contabile e dell'orientamento al costo da parte dell'operatore
notificato garantiscono l'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento
(qualora si ritenga tale verifica non sufficiente, si prega di evidenziarne le ragioni e
di indicare quali ulteriori verifiche si ritengono necessarie, indicando eventualmente gli
strumenti che si ritengono utili a tal fine).
- 2. Quali metodologie di verifica dell'orientamento al costo
dei prezzi dei servizi intermedi forniti dagli operatori notificati e' preferibile
impiegare alla luce delle esperienze europee e nazionali.
- In particolare, quale fra i diversi modelli di contabilita'
dei costi (storici, correnti, incrementali di lungo periodo) si ritiene maggiormente
appropriato al fine del corretto orientamento al costo dei servizi offerti dall'operatore
notificato.
- 3. Si ritiene che i criteri di separazione contabile
definiti nella raccomandazione 98/322/EC dell'8 aprile 1998 siano sufficienti a garantire
una trasparente descrizione delle diverse attivita' di un operatore notificato (qualora la
risposta sia negativa, motivare ed eventualmente proporre ulteriori suddivisioni che
dovrebbero essere imposte dall'autorita').
- 4. Esistono, a vostro avviso, casi in cui la verifica della
separazione contabile e dell'orientamento al costo (indipendentemente dagli strumenti
utilizzati per tali verifiche) non sono sufficienti a garantire l'effettiva applicazione
del principio di parita' di trattamento.
- Qualora tali casi esistano, si prega di illustrarli, con
esempi teorici o reali, e di indicare quali altre misure siano necessarie al fine di
garantire l'effettiva applicazione di tale principio.
- 5. Altre osservazioni sulle modalita' di verifica della
parita' di trattamento.
-
- 3. Parita' di trattamento in termini di trasparenza
delle informazioni contabili e accordi fra divisioni dell'operatore notificato.
-
- 1. Con riferimento agli obblighi di separazione contabile e
alla necessaria attivita' di attribuzione dei costi ai diversi aggregati regolatori, quale
livello informativo e' ritenuto compatibile con l'esigenza di verificare la parita' di
trattamento interno/esterno.
- Distinguere tra le informazioni necessarie all'autorita' e
quanto si ritiene debba essere reso accessibile agli operatori e al pubblico.
- 2. Con riferimento alla documentazione dei trasferimenti di
servizi tra le unita' dell'operatore notificato, quali procedure minime sono ritenute
necessarie per evidenziare i flussi interni e garantire una corretta alimentazione dei
bilanci separati.
- 3. Quali elementi si ritiene debbano essere contenuti nelle
clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali degli accordi di interconnessione
fra divisioni operative e societa' controllate e collegate dell'operatore notificato.
-
- 4. Parita' di trattamento nell'offerta di servizi
intermedi e offerta di servizi finali.
-
- 1. Per quali servizi intermedi, e per quali ragioni
economiche e normative, si ritiene necessario procedere ad una verifica dell'effettiva
applicazione del principio di parita' di trattamento (servizi di accesso, servizi di
trasporto, servizi di interconnessione, linee affittate, ...) 2. Si ritiene che la
verifica che i prezzi dei servizi finali offerti dall'operatore notificato siano orientati
al costo, congiuntamente alla verifica che i prezzi dei servizi intermedi siano orientati
al costo e tali servizi siano contabilmente separati in modo corretto, sia sufficiente a
garantire l'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento.
- 3. Esistono a vostro avviso delle tipologie di offerte di
servizi finali rispetto alle quali la verifica della parita' di trattamento effettuata
attraverso gli strumenti attuali non permette di garantire l'effettiva applicazione del
principio (per esempio: sconti a volume, offerte ""flat", offerte basate
sulla banda disponibile, ...). In caso di risposta affermativa, indicare quali e
rispondere alla domanda successiva.
- 4. Nei casi illustrati alla domanda precedente, quali
modalita' di offerta di servizi intermedi (a consumo, con sconti a volume, flat, ...) si
ritengono necessarie, e in quali situazioni, al fine di garantire un'equa concorrenza sul
mercato dei servizi finali.
- 5. In caso di procedure di gara, come salvaguardare il
principio di parita' di trattamento con l'esigenza dell'operatore notificato di formulare
un'offerta certa entro tempi predefiniti, dato che in presenza di un'offerta alla
clientela la verifica dell'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento
- almeno in alcuni casi - richiede tempi non adeguati alle esigenze commerciali
dell'operatore notificato, quali fra le seguenti alternative si ritengono praticabili
anche al fine della tutela del mercato:
- a) approvazione automatica se i prezzi praticati risultano
superiori ad un ""price floor"" definito ad intervalli regolari
dall'Autorita';
- b) inserimento, per tutti gli operatori notificati, di una
clausola standard di riserva che vincoli la validita' dell'offerta all'approvazione
dell'autorita' entro un ragionevole periodo di tempo;
- c) valutazione caso per caso, indipendentemente dai tempi
necessari per effettuare la verifica;
- d) combinazione delle ipotesi a), b) e c) ovvero altri
suggerimenti.
- 6. Facendo riferimento agli operatori mobili notificati
quali aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e/o nel mercato
radiomobile pubblico, quali differenze dovrebbero essere previste nella regolamentazione
del concetto di parita' di trattamento, in particolare relativamente a: eventuali misure
di separazione contabile/strutturale;
- a) trasparenza della contabilita' predisposta ai fini
regolatori e dei contratti di interconnessione interni;
- b) offerta di prodotti innovativi di interconnessione e di
accesso.
- Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito
alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad
eventuali successive decisioni dell'autorita' stessa, hanno carattere meramente
informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'autorita' con la
massima riservatezza.
- Una sintesi elaborata dall'autorita' delle risultanze della
consultazione e' pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel
bollettino ufficiale dell'autorita' e nel sito web dell'Autorita' stessa, all'indirizzo www.agcom.it.