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LEGGE 23 dicembre 2000, n.388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001).
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per lanno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonchè degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dellarticolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dallarticolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per lanno finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per lanno 2002 e lire 6.029 miliardi per lanno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.
> 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dellapprovazione degli atti di cui allarticolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi allindebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonchè dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote
e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive moificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per labitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino allammontare della rendita catastale dellunità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;
b) allarticolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che lunità immobiliare non risulti locata»;
c) allarticolo
11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dellimposta sul reddito delle
persone fisiche:
1) la lettera a),
relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:
«a) fino a lire 20.000.000
........ 18 per cento;»;
2) la lettera b),
relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:
«b) oltre lire 20.000.000 e fino a
lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per lanno 2001, 23 per cento, per lanno
2002, e 22 per cento, a decorrere dallanno 2003;»;
3) nella lettera c),
relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «32 per cento a decorrere dallanno 2001»;
4) nella lettera d),
relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: «39,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «39 per cento, per lanno 2001, 38,5 per cento, per lanno
2002, e 38 per cento, a decorrere dallanno 2003»;
5) nella lettera e),
relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: «45,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «45 per cento, per lanno 2001, 44,5 per cento, per lanno
2002, e 44 per cento, a decorrere dallanno 2003»;
d) allarticolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limporto di lire 516.000 per lanno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per lanno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per lanno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000»;
e) allarticolo
13, relativo alle altre detrazioni:
1) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dallimposta lorda,
rapportata al periodo di lavoro o di pensione nellanno, anche a fronte delle spese
inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire
12.300.000;
c) lire 2.000.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire
40.000.000;
p) lire 850.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire
50.000.000;
q) lire 750.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire
60.000.000;
r) lire 650.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire
60.300.000;
s) lire 550.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire
70.000.000;
t) lire 450.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire
80.000.000;
u) lire 350.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire
90.000.000;
v) lire 250.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire
90.400.000;
z) lire 150.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire
100.000.000;
aa) lire 100.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
100.000.000»;
2) nel comma 2, allalinea, dopo le parole: «redditi di pensione» sono inserite le seguenti: «, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000»;
3)
nel comma 2-ter, le parole: «il reddito derivante dagli assegni periodici
percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili» sono soppresse e le
parole: «il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore
allanno» sono sostituite dalle seguenti: «il reddito derivante da rapporti di
lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore allanno»;
4) dopo il comma
2-ter, è inserito il seguente:
«2quater. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla
deduzione prevista dallarticolo 10, comma 3-bis, dellunità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai
rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore
allanno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se
lammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b)
lire 300.000, se lammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non
lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se lammontare
del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire
11.000.000;
d) lire 100.000 se lammontare
del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000»
5) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dellarticolo 49 o
dimpresa di cui allarticolo 79, spetta una detrazione dallimposta lorda,
non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
9.100.000;
b) lire 1.000.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a
lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma
non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma
non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma
non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma
non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma
non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma
non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma
non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma
non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma
non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma
non a lire 60.000.000»
f)
allarticolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per
oneri:
1) al primo
periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al secondo
periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti o successivi» sono sostituite dalle
seguenti: «nellanno precedente o successivo»;
3) dopo il terzo
periodo è inserito il seguente: «In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dallacquisto sia stato notificato
al locatario latto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che
entro un anno dal rilascio lunità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale»;
4) al quarto
periodo, le parole: «il contribuente dimora abitualmente» sono sostituite dalle
seguenti: «il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente»;
5) dopo il quinto
periodo sono inseriti i seguenti: «Non si tiene conto, altresì, delle variazioni
dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
lunità immobiliare non risulti locata. Nel caso limmobile acquistato sia
oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione
edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
lunità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dallacquisto»;
5-bis) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dellaltro la detrazione spetta a
questultimo per entrambe le quote»;
g) allarticolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue»;
h) allarticolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:
1)
al comma 1, lettera a), le parole: «lire 640.000» sono sostituite dalle seguenti:
«lire 960.000»;
2) al comma 1,
lettera b), le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire
480.000»;
3) dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A favore dei
lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune
di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della
detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di
residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo
dellanno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito
complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito
complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni»;
i)
allarticolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la
determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per
lattività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali
privati, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 75 per cento».
2. Allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo
le parole: «alla eliminazione delle barriere architettoniche,» sono inserite le
seguenti: «aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna allabitazione
per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi
dellarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alladozione
di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi,» e dopo le parole: «sulle parti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «, e
allesecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici»
b) al comma 6, le parole: «nel periodo dimposta in corso alla data del 1º gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi dimposta in corso alla data del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001».
3. Allarticolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dellimprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «nel periodo dimposta 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi dimposta 2000 e 2001».
4. Ai fini delle detrazioni di cui
allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro
il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta
giorni dallinizio dei lavori.
5. Ai fini della determinazione del
reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla
rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari e delle relative pertinenze.
6. Allarticolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è
abrogato.
7. Allarticolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.
8. Le disposizioni del comma 1,
lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere
dal periodo dimposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d),
e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si
applicano a decorrere dal periodo dimposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si
applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente
titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della
restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dallarticolo 3, comma 2, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e dallarticolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438.
10. In deroga allarticolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli
atti compiuti dai sostituti di imposta che, nellipotesi in cui abbiano impiegato
somme proprie per corrispondere lacconto di cui allarticolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i
versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.
Art. 3.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonchè di redditi da lavoro dipendente prestato allestero)
1. Per i periodi dimposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica laliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per lanno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo allapplicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonchè a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui allarticolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dallarticolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dallarticolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Per lanno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, allestero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli allufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 14, comma 1, in materia di credito dimposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003,»;
b)
allarticolo 91, in materia di aliquota dellimposta sul reddito delle persone
giuridiche, le parole: «con laliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «con laliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo dimposta
in corso al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo dimposta
in corso al 1º gennaio 2003»;
c) allarticolo 105, comma 4,
in materia di credito dimposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le
parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
dimposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi
conseguiti a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2003,»;
d) allarticolo 105, comma 5,
le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di
un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per
cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo dimposta successivo a
quello in corso al 1º gennaio 2003,».
2. Allarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, lultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all80,56 e all80 per cento».
3. Per il reddito del periodo
dimposta in corso alla data del 1º gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento,
prevista dallarticolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in
materia di reddito dimpresa, è ridotta al 47,22 per cento.
4. La misura dellacconto dellimposta sul reddito delle
persone giuridiche, per il periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta
dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo dimposta in corso al 31 dicembre
2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo
dimposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per
cento.
Art. 5.
(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi dimpresa)
1. Le maggiori entrate che risulteranno dallaumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dellapplicazione delle disposizioni per favorire lemersione, di cui allarticolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dellimposta sul reddito delle persone giuridiche e dellimposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito dimpresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dellarticolo 7.
2. Con decreto del Ministro delle
finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui
al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il
30 novembre 2001, in relazione allaumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005,
delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti
aderenti ai contratti di emersione.
3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai
sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al
comma 1.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
1. Allarticolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle società di persone».
2. Allarticolo 79, comma 8,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle
imprese autorizzate allautotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: «Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di
lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3.500 chilogrammi».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 21 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli
esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo
dimposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.
4. Allarticolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «sono applicabili» sono inserite le seguenti:
«per i periodi di imposta 1999 e 2000».
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in
materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle
imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dellaliquota ridotta, è
sostituito dal seguente:
«3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma
1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito
assoggettabile allaliquota ridotta dei periodi dimposta successivi, ma non
oltre il quinto»;
b) allarticolo 6, comma 1,
concernente lapplicazione dellaliquota ridotta alle società quotate, le
parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «laliquota di cui al comma 1 dellarticolo 1 è ridotta al 7
per cento».
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal
periodo dimposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a
decorrere dal medesimo periodo dimposta si applicano le disposizioni del comma 5,
fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni
previgenti.
7. I soggetti che, avendo in
precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni,
adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista
dallarticolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al
netto dellimporto destinato al fondo imposte differite.
8. Allarticolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre
1998, n. 441, recante norme a favore dellimprenditoria giovanile in
agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «ai beni
costituenti lazienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e
morte e quantaltro strumentale allattività aziendale».
9. Allarticolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n.
441, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per favorire lintroduzione e la
tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da
società di cui allarticolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali,
dintesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni
per fornire assistenza, formazione e informatizzazione».
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati
anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici,
in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste
dallarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di
soci nella stessa cooperativa agricola.
12. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dellimposta regionale sulle
attività produttive, le parole: «e al 1º gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti:
«, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000»; nel medesimo comma le parole: «per
i quattro periodi dimposta successivi, laliquota è stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «per i
tre periodi dimposta successivi, laliquota è stabilita, rispettivamente,
nella misura del 2,5».
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a
investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma
13 sono ceduti entro il secondo periodo dimposta successivo a quello in cui gli
investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dallimposizione si
determina diminuendo lammontare degli investimenti ambientali di un importo pari
alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti
nello stesso periodo dimposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto
delle immobilizzazioni materiali di cui allarticolo 2424, primo comma, lettera B),
n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati
allambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di
obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con lapproccio
incrementale.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono
tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, dintesa con il Ministro dellambiente che si avvale
dellAgenzia nazionale per la protezione dellambiente, sentite le categorie
professionali interessate, effettua nellanno 2001 un censimento degli investimenti
ambientali realizzati.
18. Allonere derivante dalle misure agevolative di cui ai
commi da 13 a 17 si provvede mediante listituzione di un apposito fondo presso il
Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi
per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui
al comma 13 corrisponde alleccedenza rispetto alla media degli investimenti
ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
20. Allarticolo 65, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente
oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente:
«c-decies) le erogazioni liberali
in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e
marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a)
del comma 2-bis dellarticolo 114, effettuate per sostenere attività di
conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro
dellambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le
categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o
soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari
che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dellambiente, versano allentrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al
comma 20, il Ministro dellambiente determina lammontare delle erogazioni
deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere
dallanno 2002.
23. Larticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. (Somme
ammesse in deduzione dal reddito). 1. Per le società cooperative e loro
consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma
di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore
compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad
incremento delle quote sociali».
24. Al comma 8 dellarticolo 2 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, le parole: «il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «i due
successivi».
Art. 7.
(Incentivi per lincremento delloccupazione)
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui allarticolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è
commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo
indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di
lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre
1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato,
compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o
pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti
con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito dimposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito
dimposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate
allanno.
3. Lincremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai
sensi dellarticolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di
lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito dimposta, che non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dellimposta regionale sulle
attività produttive nè ai fini del rapporto di cui allarticolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
5. Il credito dimposta di
cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti siano di età
non inferiore a 25 anni;
b)
i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da
almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti
collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al
credito dimposta;
d) siano rispettate le prescrizioni
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19
settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni,
nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito dimposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dellimpresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente
accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo
superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro
dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse
nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per
condotta antisindacale ai sensi dellarticolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o
del maggiore credito riportato e per lapplicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili
con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e
professionalità.
10. Le disposizioni di cui allarticolo 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le
assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000.
Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 31 dicembre
2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel
citato articolo 4 e nelle aree di cui allobiettivo 1 del regolamento (CE)
n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni
Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito dimposta. Lulteriore credito
dimposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo
la disciplina di cui al presente articolo. Allulteriore credito di imposta di cui al
presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il
limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i
soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Ai soggetti titolari di reddito dimpresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dallarticolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito dimposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dallapprovazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito dimposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito dimposta.
2. Per nuovi investimenti si
intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi allacquisto di «mobili e
macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro
delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di
ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate
nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo
eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel
periodo dimposta, relativi a beni dinvestimento della stessa struttura
produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dellinvestimento agevolato effettuati nel periodo dimposta della loro entrata
in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per lacquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della
normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite
del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui
allobiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli
ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si
applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime
agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. Allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in
funzione del settore di attività e delle dimensioni dellimpresa, nonchè della
localizzazione».
5. Il credito dimposta è determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo dimposta e va indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base
imponibile dellimposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui allarticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito dimposta a favore di imprese o attività che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie
specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline
dellUnione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità
europee. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato procede
allinoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove
prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della
normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dellagevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo dimposta successivo a quello della
loro acquisizione o ultimazione, il credito dimposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto
periodo dimposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee allesercizio
dellimpresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato
diritto allagevolazione, il credito dimposta è rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si
verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito dimposta è rideterminato escludendo il costo non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito dimposta che
deriva dallapplicazione del presente comma è versato entro il termine per il
versamento a saldo dellimposta sui redditi dovuta per il periodo dimposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate
disposizioni per leffettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici
mesi dallattribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla
valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare
lopportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga
finalità.
Art. 9.
(Tassazione del reddito dimpresa con aliquota proporzionale)
1. Il reddito dimpresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dellarticolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui allarticolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente allimposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.
2. Limposta è commisurata
al reddito di cui al comma 1 con laliquota prevista dallarticolo 91 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano
le disposizioni dellarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, come modificato dalla presente legge, e dellarticolo 91-bis del
citato testo unico.
3. Limposta è versata, anche a titolo dacconto, con
le modalità e nei termini previsti per il versamento dellimposta sul reddito delle
persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute
dacconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono
scomputati dallimposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico
delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo dimposta può essere computata
in diminuzione del reddito dimpresa dei periodi dimposta successivi, ma non
oltre il quinto, con le regole stabilite dallarticolo 102 del citato testo unico
delle imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile.
Lopzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto
a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione.
6. Ai fini dellaccertamento si applica larticolo 40,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Gli utili dei periodi dimposta nei quali è applicato il
regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dellimpresa, costituiscono per
limprenditore redditi ai sensi dellarticolo 41, comma 1, lettera e),
del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito
dimposta secondo i criteri dellarticolo 14 di detto testo unico, come
modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis
dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati
separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi
dimposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti
del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dellimpresa a quello
personale dellimprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo
dimposta, costituiscono prelievi degli utili dellesercizio in corso e, per
leccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. Limporto che
supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi dimposta
successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora
esistenti al termine dellultimo periodo dimposta di applicazione del regime di
cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9
si applicano al titolare dellimpresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di
partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4
dellarticolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione,
anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette
società sono considerate soggetti passivi dimposta assimilati alle società di cui
allarticolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui
redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo
dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001.
Art. 10.
(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
1. Allarticolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi» sono soppresse, e le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta».
2. Allarticolo 13 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli autoveicoli e i rimorchi» e le parole: «su strade, aree od acque
pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche».
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.
Art. 11.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari)
1. Per la salvaguardia delloccupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonchè alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Art. 12.
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dellarticolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonchè dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Art. 13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)
1. Le persone fisiche che intraprendono unattività artistica o professionale ovvero dimpresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo dimposta in cui lattività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o dimpresa, determinato rispettivamente ai sensi dellarticolo 50 o dellarticolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui allarticolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, limposta sostitutiva è dovuta dallimprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1
è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia
esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero
dimpresa, anche in forma associata o familiare;
b)
lattività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il
caso in cui lattività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dellesercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di
compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non
superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
d) qualora venga proseguita
unattività dimpresa svolta in precedenza da altro soggetto, lammontare
dei relativi ricavi, realizzati nel periodo dimposta precedente quello di
riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi
per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli
obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente
è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo dimposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari lintero reddito dimpresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo dimposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dallufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di unapparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si
avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito dimposta,
utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario dacquisto
dellapparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il
predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta
anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito
è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai
canoni di locazione pagati in ciascun periodo dimposta, fino a concorrenza di lire
seicentomila. Il credito dimposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi restando lobbligo di conservare, ai sensi
dellarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti,
gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al
regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dellIRAP
e dellimposta sul valore aggiunto (IVA), nonchè dalle liquidazioni e dai versamenti
periodici rilevanti ai fini dellIVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonchè
del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dellarticolo
12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la
posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata
tenendo conto dellammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base
imponibile per lapplicazione dellimposta sostitutiva.
8. Per laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte
sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente
articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello
stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui allarticolo 1, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per lattuazione del presente articolo.
Art. 14.
(Regime fiscale delle attività marginali)
1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo dimposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini dellapplicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i
ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base allapplicazione degli
studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle
peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di
coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di
applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi
conseguiti nellanno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda
allufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese
di gennaio dellanno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime.
Nellanno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività
marginali sono tenuti al versamento di unimposta sostitutiva dellimposta sul
reddito delle persone fisiche. Limposta sostitutiva è pari al 15 per cento del
reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi
dellarticolo 50 o dellarticolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui allarticolo 5, comma 4, del
citato testo unico limposta sostitutiva è dovuta dallimprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere
efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dallufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b)
a decorrere dallo stesso periodo dimposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti
ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento,
prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dallufficio,
superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico
settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà
assoggettato a tassazione nei modi ordinari lintero reddito dimpresa o di
lavoro autonomo conseguito nel periodo dimposta;
c) in caso di rinuncia da parte del
contribuente mediante comunicazione allufficio delle entrate competente in ragione
del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dellanno a decorrere
dal quale si intende rinunciare al predetto regime.
6. Fermi restando lobbligo di conservare, ai sensi
dellarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti,
gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al
regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dellIRAP
e dellIVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini
dellIVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle
attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dallufficio
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di
unapparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la
connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente
articolo è attribuito un credito dimposta, utilizzabile in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della
parte del prezzo unitario dacquisto dellapparecchiatura informatica e degli
accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non
superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione
finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di
acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo
dimposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito dimposta non
concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonchè
del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dellarticolo
12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si
avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dellammontare
che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per lapplicazione
dellimposta sostitutiva.
10. Per laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui
redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente
articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello
stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui allarticolo 1, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono
dettate le disposizioni necessarie per lattuazione del presente articolo.
Art. 15.
(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)
1. Il comma 1 dellarticolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«1. I coltivatori diretti,
singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in
deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici
che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui
allarticolo 230-bis del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente
macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e
manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste
forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità
atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonchè lavori agricoli e forestali tra i quali
laratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti
antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non
superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato
annualmente con decreto del Ministro competente in base allindice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dallIstituto nazionale di
statistica».
2. Dopo il comma 1 dellarticolo 17 della citata legge
n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati
prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra
soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare
la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di
servizi.
1-ter. I soggetti di cui al
comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per
altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà,
anche agricoli, iscritti nellufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività
ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad
imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai
coltivatori diretti allINPS, gestione agricola, garantiscono la copertura
assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis e
1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere
in appalto da enti pubblici lincarico di trasporto locale di persone, utilizzando
esclusivamente automezzi di proprietà».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente limposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;
b)
allarticolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative agli
apprendisti,» sono inserite le seguenti: «ai disabili»;
c) allarticolo 11, dopo il
comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per i soggetti di
cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in
deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la base
imponibile non supera lire 350.000.000;
b)
lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base
imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base
imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui
allarticolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul
valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.»;
d) allarticolo 41, commi 2 e
3, le parole: «per il 1998 e 1999», ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) allarticolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2003».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 17.
(Interpretazione autentica sullinderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, allarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e allarticolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse lobbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonchè in caso di decadenza dai benefici fiscali.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI
Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1. Allarticolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dellimposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti indicati
nellarticolo 3 devono effettuare il versamento dellimposta complessivamente
dovuta al comune per lanno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30
giugno, pari al 50 per cento dellimposta dovuta calcolata sulla base
dellaliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dellanno precedente. La
seconda rata deve essere versata dal 1º al 20 dicembre, a saldo dellimposta dovuta
per lintero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento
dellimposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente
postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle
finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dellimposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 30 giugno».
2. Al comma 12 dellarticolo 30 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: «Fino allanno di imposta 1999», sono sostituite dalle
seguenti: «Fino allanno di imposta 2000».
3. Allarticolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il
concessionario».
4. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione e laccertamento dell imposta
comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001,
limitatamente alle annualità dimposta 1995 e successive. Il termine per
lattività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli
uffici del territorio competenti di cui allarticolo 11, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le
annualità dimposta 1994 e successive.
Art. 19.
(Versamento dellICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dellICI è effettuato dallamministratore del condominio o della comunione.
2. Lamministratore è autorizzato a prelevare limporto necessario al pagamento dellICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.
Art. 20.
(Semplificazione per lINVIM decennale)
1. Per gli immobili di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente limposta comunale sullincremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dellimposta INVIM decennale, unimposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con lapplicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
2. Per gli immobili suscettibili
di destinazione edificatoria limposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata
al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per limposta INVIM di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati allimposta INVIM
straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, limposta sostitutiva di
cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per
la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso lobbligo della
dichiarazione di cui allarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi
di esclusione dellobbligo della dichiarazione di cui allarticolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonchè ogni altra
disposizione necessaria allattuazione del presente articolo.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLENERGIA
Art. 21.
(Disposizioni concernenti lesenzione dallaccisa sul biodiesel)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il comma 6 dellarticolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni del
comma 2 si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla
esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile,
come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili.
La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del
biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Il
biodiesel, puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi
percentuale, è esentato dallaccisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000
tonnellate nellambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo
tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato, con il Ministro
dellambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di
produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei
quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel
destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
dellarticolo 61».
2. Al fine di promuovere limpiego del prodotto denominato
«biodiesel», di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato è autorizzato alla
realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dallarticolo 2,
comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda
lavvio al consumo del «biodiesel» puro presso utenti in rete, a partire dalle aree
urbane a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nellambito del progetto-pilota triennale di cui allarticolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1º luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1º luglio 1998-30 giugno 1999 e 1º luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Art. 22.
(Riduzione dellaccisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)
1. Allarticolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di
incrementare lutilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale è stabilita, nellambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta,
secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come
carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti
di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b)
etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per
1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti
da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, il Ministro dellambiente ed il Ministro delle politiche
agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30
miliardi annue, comprensivo dellimposta sul valore aggiunto, i criteri di
ripartizione dellagevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini
dellimpiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro
idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sullintero ciclo di
vita».
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un
triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23.
(Riduzione dellaccisa per alcuni impieghi agevolati)
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Azionamento delle
autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da
banchina per il trasporto di persone:
benzina e benzina senza piombo... 40 per
cento aliquota normale della benzina senza piombo;
gasolio...
40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per
cento aliquota normale;
gas metano... 40 per cento aliquota
normale.
Lagevolazione è concessa
entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a
benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del
consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi 18
relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti;
b) litri
14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi 11
relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di
100.000 abitanti o meno.
13. Azionamento delle
autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari
enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento
dellamministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il
decreto del Ministro delle finanze di cui allarticolo 67):
benzina... 40 per cento aliquota normale;
benzina
senza piombo... 40 per cento aliquota normale;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per
cento aliquote normali;
gas metano... 40 per cento aliquota
normale.
Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti dimposta da utilizzare in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni dimposta. I crediti ed i buoni dimposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui allarticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dellincidenza sui prezzi al consumo derivanti dallandamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b)
benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
d)
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee allimpiego nella
carburazione e nella combustione:
1) emulsione con
oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;
2)
emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con
olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4)
emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1)
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e)
gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come
carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
f)
gas metano:
1) per
autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
2.2)
per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62
per metro cubo;
2.3)
per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3)
per i consumi nei territori di cui allarticolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
3.1)
per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Il regime agevolato previsto dallarticolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per lanno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il periodo 1º gennaio
2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da
accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
4. Laliquota normale di riferimento per il gasolio destinato
agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle
serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001,
laccisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori
a 1.200.000 metri cubi per anno.
Art. 25.
(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, laliquota prevista nellallegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti lattività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla
legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
c) agli enti pubblici e alle
imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, laliquota di cui al comma 1, in modo da compensare laumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, purchè lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dellammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con losservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui allarticolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dellanno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato limporto residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.
Art. 26.
(Soggetti obbligati nel settore dellaccisa sul gas metano)
1. I commi 4 e 5 dellarticolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:
«4. Laccisa è
dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente
il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di
gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli
esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso
limpianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri
bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dellaccisa i
titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di
energia elettrica e di calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) limpianto utilizzato per
le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e
rigassificazione di GNL;
b)
limpianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da
unimpresa di gas naturale; linsieme di più concessioni di stoccaggio relative
ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono
costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di trattamento ed
il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e
le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione».
2. Dopo il comma 8
dellarticolo 26 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I depositari autorizzati e
tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche
quando non sorge il debito di imposta».
Art. 27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)
1. Per il periodo 1º gennaio 30 giugno 2001, lammontare della riduzione minima di costo prevista dallarticolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
2. Le agevolazioni per il gasolio
e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in
particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 13 dellarticolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dallarticolo 12, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di entrata in vigore
di un successivo regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 8, comma 13, della
citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni
fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.
3. Allarticolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412» sono inserite le seguenti: «ubicate, a
qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale».
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per
combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni
ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10
dellarticolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.
5. Per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2001, lammontare della agevolazione fiscale con credito dimposta prevista dallarticolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.
Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
1. Laddizionale erariale di cui allarticolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dallarticolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 3, comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;
b) allarticolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dellagevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere allufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».
c) allarticolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-ter)
impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici
ed elettrosiderurgici».
d) allarticolo 53, comma 2,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) che lacquistano da
due o più fornitori».
e) allarticolo 56, comma 2,
primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero «16»;
f) la lettera b) del comma 3 dellarticolo 63 è sostituita dalla seguente:
«b)
officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000».
g) allarticolo 63, comma 4, le parole: «dal 1º al
15» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 16».
h) allallegato I le parole: «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per lulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».
3. Allimposta erariale di consumo di cui allarticolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per laddizionale erariale sullenergia elettrica.
4. Larticolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 349, è abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa
sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui allarticolo 17,
comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè per limposta di consumo
sul carbone, coke di petrolio e sullorimulsion di cui allarticolo 8, comma 7,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è
prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui
alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonchè di cui al comma 10 possono
essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello
Stato e alla contabilità speciale ai sensi dellarticolo 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto
dallarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità
di compensazione con altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dellarticolo
28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata
massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra
le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per
laccelerazione di gravità.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per
pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dellarticolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;
b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dellarticolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.
10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.
11. Allarticolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100 GWh» sono inserite le seguenti: «, nonché al netto dellenergia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, luso della quale fonte è altresì esentato dallimposta di consumo e dallaccisa di cui allarticolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Art. 29.
(Norme in materia di energia geotermica)
1. Al fine di sviluppare lutilizzazione dellenergia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1º gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito allutente finale sotto forma di credito dimposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per lutilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.
Capo VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ALLORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 30.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 10, relativo alle operazioni esenti dallimposta, nel primo comma,
il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) le operazioni relative
allesercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonchè quelle relative allesercizio dei totalizzatori e delle
scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per lagricoltura
e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate»;
b) allarticolo 10, relativo
alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:
«27-sexies) le importazioni nei
porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato
naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di
qualsiasi consegna»;
c) allarticolo 74, è
abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di
abilità ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
concernente il riordino dellimposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,
larticolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Rapporto tra imposta unica e altri tributi)
1. Limposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e
dellUNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi allesercizio
dei concorsi pronostici ad esclusione dellimposta di bollo sulle cambiali, sugli
atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».
3. Allalinea del comma 1 dellarticolo 7 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per
cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«fino alla data del 31 dicembre 2001».
4. Lindetraibilità
dellimposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto
ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma
1 dellarticolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dallarticolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31
dicembre 2001; tuttavia limitatamente allacquisto, allimportazione e
allacquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di
detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al
50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali limposta sul
valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base
imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo
ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati,
negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni
dei veicoli per lacquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui
al comma 5 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui allarticolo 8 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di
gravità tale da aver determinato il riconoscimento dellindennità di
accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni, a prescindere dalladattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle
disposizioni del comma 2.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Art. 31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni
beni e servizi:
1) alla lettera g),
dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte le seguenti: «la predetta limitazione
non si applica agli impianti di telefonia fissa installati allinterno dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto»;
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne quelle sostenute per lacquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila»;
b)
allarticolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori,
dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
«e-ter) filo di rame con diametro
superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater)
filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d.
7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di
alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)»;
c) allarticolo
74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dal primo comma dellarticolo
38-bis, i rimborsi previsti nellarticolo 30, non ancora liquidati alla data
della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi
successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
non superiore a lire cinquecento milioni».
d) alla tabella A, parte II,
relativa a beni e servizi soggetti allaliquota del 4 per cento:
1) al numero 18),
dopo le parole: «dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,» sono inserite le
seguenti: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti,»;
2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,» sono inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».
2. Allarticolo 11 del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i
produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Per gli
anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e
2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2002».
3. Per i soggetti che esercitano lopzione di cui al comma 1 dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dellimposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Larticolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite allasta, previsto ai fini dellapplicazione dellimposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.
Art. 32.
(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche)
1. Allarticolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dellarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche».
Art. 33.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)
1. Allarticolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dellautorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Atti del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il
giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di
somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento»;
b) nella nota II) le parole: «Gli
atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al
comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1º
marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni
immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti
allimposta di registro dell1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali
in misura fissa, a condizione che lutilizzazione edificatoria dellarea avvenga
entro cinque anni dal trasferimento.
4. Alla Tabella di cui allallegato B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
recante gli atti, documenti e registri esenti dallimposta di bollo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) allarticolo 7, primo comma, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA»;
b)
dopo larticolo 8 è inserito il seguente: «Art. 8-bis. Certificati
anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni
e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza»;
c) dopo larticolo 13 è
inserito il seguente: «Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi
dellarticolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a
soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti».
5. Allarticolo 25 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dallarticolo 37 della legge 21
novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
anche alle associazioni pro-loco».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è
esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività
assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana
sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che
non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. Allarticolo 9, comma 8,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i
procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui allarticolo 454 del codice
civile».
8. Il comma 10 dellarticolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
9. Allarticolo 9, comma 11, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è sostituita dalla
seguente: «dodici».
10. Larticolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in
materia di imposta comunale sullincremento di valore degli immobili, si interpreta
nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli
immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi
personalità giuridica, nonchè agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi
attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dellarticolo 8 della
Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.
11. Allarticolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli
senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nellatto di fusione conservano la loro
validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione».
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis
allarticolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti lmposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro un
anno dallacquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi
dallacquisto».
13. Allarticolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè le associazioni di promozione sociale di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dallobbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo».
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI
E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 34.
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.
2. Le domande di rimborso
presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.
3. Allarticolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-bis)
le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge
29 ottobre 1984, n. 720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale
e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti
dimposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa
luogo in ogni caso esclusivamente allapplicazione della sanzione nella misura
ridotta indicata nellarticolo 13, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti
delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dellimporto
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la
violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto dimposta o
lintermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della
sanzione sia contestuale al versamento dellimposta.
5. Allarticolo 37, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «entro il termine previsto dallarticolo 2946 del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. Allarticolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «di diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi».
Art. 35.
(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali)
1. Allarticolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè quelli percepiti, anche in relazione allinvestimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchè tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dellarticolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2. Allarticolo 8 del citato decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dellarticolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dellarticolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione allinvestimento delle riserve ufficiali dello Stato».
Art. 36.
(Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)
1. Ferma restando leventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione allente creditore dei dati del pagamento stesso.
Art. 37.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1. Allarticolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «escluse le attività previste allarticolo 126,» sono soppresse.
2. Allarticolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La licenza è altresì
necessaria per lattività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dellarticolo 110, e di
gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per
lesercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza
per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di
tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dellAmministrazione finanziaria,
necessario comunque anche per linstallazione degli stessi nei circoli privati».
3. Allarticolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«In tutte le sale da biliardo o da gioco
e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad
installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore,
nella quale sono indicati, oltre ai giochi dazzardo anche quelli che
lautorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i
divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse»;
b) il quarto comma è sostituito
dal seguente:
«Si considerano apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco dazzardo quelli che hanno
insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in
denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente,
escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato»;
c) al quinto comma:
1) dopo le parole:
«allelemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo della
partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un
euro»;
2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;
d)
i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
«Appartengono altresì alla categoria dei
giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con lintroduzione di una moneta
metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita,
a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi
consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili
con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo
della partita»;
e) dopo lultimo comma è
aggiunto il seguente:
«Oltre a quanto previsto
dallarticolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni
concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del
trasgressore, informandone lautorità competente al rilascio, per un periodo non
superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è
computato nellesecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli
apparecchi, lautorità procedente provvede a darne comunicazione
allAmministrazione finanziaria».
4. Larticolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal
seguente: «Art. 88. 1. La licenza per lesercizio delle scommesse può essere
concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di
altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di
autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».
5. Allarticolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dellarticolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire laccettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o allestero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dallarticolo 11 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dellarticolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione alluso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».
Art. 38.
(Nulla osta rilasciato dallAmministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
1. LAmministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui allarticolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dallarticolo 37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa linstallazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui allarticolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonchè di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dellinterno e dellindustria, del commercio e dellartigianato, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. LAmministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dallAmministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.
2. Per gli apparecchi da
divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma dellarticolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, come modificato dallarticolo 37 della presente legge, non muniti del
dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti
dallarticolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, nonchè del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, è
stabilito, per i primi cinque mesi dellanno 2001, un imponibile
forfetario medio dellimposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.
3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per
lattività finalizzata allapplicazione delle imposte dovute sui giochi, ai
fini dellacquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione
delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse
e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su
richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dellarticolo 110
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dallarticolo 37 della presente legge, devono
essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonchè del dispositivo indicato
al comma 1 del presente articolo.
5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per
lanno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito
dimposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco
di abilità a premio di cui al quinto comma dellarticolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dallarticolo 37 della presente legge, purchè installati entro la data di
entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a
deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il
credito dimposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del
reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi dimposta successivi, per
un periodo non superiore a tre anni. Il credito dimposta non è rimborsabile e può
essere fatto valere dal soggetto titolare dellapparecchio rottamato ai fini del
versamento dellimposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando
che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per lanno 2000, la relativa imposta
sugli intrattenimenti. Allonere derivante dalle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le
modalità di riconoscimento del credito dimposta di cui al comma 5.
Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per linstallazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dellarticolo 38, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dellarticolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio 2001.
2. Per gli apparecchi già
installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque
giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio
lapparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la
licenza di cui allarticolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
dallarticolo 37 della presente legge, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate
previste dallarticolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per lespletamento,
secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo,
nonchè per gli ulteriori adempimenti necessari per lavvio del gioco del Bingo e per
i connessi controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle
disponibilità del bilancio dellincaricato del controllo centralizzato del gioco
anche in deroga ai limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile.
Art. 40.
(Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione dItalia)
1. Al comma 38 dellarticolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Al capitale della società partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione dItalia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dellinterno, entro il 31 gennaio 2001, latto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dellinterno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario».
Art. 41.
(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto)
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 787 per colonna a decorrere dal 1º gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Il comma 5 dellarticolo
12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dallarticolo 5 della
legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:
«5. Per linstallazione di ciascun terminale per la
raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa
allAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum,
stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere
versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli
installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il
contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dellAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della
predetta data del 30 giugno 2001. Allatto del ricevimento della richiesta, il
ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui
quali non sarà dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato
versamento del contributo una tantum nei termini predetti comporterà il ritiro del
terminale e laddebito delle spese sostenute per il ritiro».
Art. 42.
(Disposizioni in materia di controlli dellamministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)
1. A decorrere dallanno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dellamministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.
2. Al terzo comma dellarticolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: «ufficiali» sono inserite le seguenti: «e i sottufficiali».
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Art. 43.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1. Al comma 6 dellarticolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
2. Al comma 99-bis
dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dallarticolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo
periodo, le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola» sono sostituite dalle
seguenti: «soggetti ad utilizzazione agricola», e sono soppresse le parole: «, che ne
cura lattuazione»; al secondo periodo, le parole: «destinati alla coltivazione»
sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in
vigore della presente disposizione»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai
conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di
prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali».
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica definisce e cura lattuazione di un programma di alienazione degli immobili
appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui
allarticolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dallarticolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti
relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di
titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con
privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla
proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se viene richiesta, da parte
dellacquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della
comprovata difformità di tale rendita tra limmobile richiesto in cessione ed altro
di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso
adiacente, lUfficio del territorio dovrà provvedere alleventuale rettifica
entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta».
6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle
quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli
atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti
reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dallobbligo di comprovare la
regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza
losservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio
di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con
riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica,
senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere
resa nellatto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal
soggetto che, nellatto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni
immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute
nellarticolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
nellarticolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dallarticolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dellarticolo 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è inserito il seguente:
«1-bis.
Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più
utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1,
possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi
tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonchè delle altre amministrazioni
pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate.
In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dallarticolo 3, comma
112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato
il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e
sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi».
9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni
e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non
ricompresi nei programmi di dismissione previsti dallarticolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene,
determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa
legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate
allentrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della
difesa, secondo le modalità di cui allarticolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui allarticolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata allammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare nonchè da ricevere in permuta».
12. Al fine di favorire
lattuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la
realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui allarticolo 1, comma 1, del
citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia
immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino
limmediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al
rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonchè alla
possibilità di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la
realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la
posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30
settembre 2000 purchè questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o
pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l80 per cento delle somme
risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per
canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle
dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una
idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato.
15. Al comma 99 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come sostituito dal comma 3 dellarticolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne cura lattuazione» sono
aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito,
relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari
e dei conduttori, nonchè in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano
comunque ancora nel godimento dellimmobile oggetto di alienazione e che abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dallamministrazione competente, limitatamente
alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno
la vendita frazionata».
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze
armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro
della difesa è autorizzato a procedere allalienazione degli alloggi di cui alla
legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio
regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione
a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla
riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse
derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di
acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro
della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle
infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa,
per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse
complessivamente derivanti allamministrazione della difesa ai sensi
dellarticolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dellarticolo 9,
comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dellarticolo 43, comma 4,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell85 per
cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al
fondo casa previsto dallarticolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del
1994.
17. Dopo il comma 10 dellarticolo 16 della legge 28 luglio
1999, n. 266, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con le stesse
modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del
demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della
Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio».
18. Al comma 109 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allalinea, le parole: «le
società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le
società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o
indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del
capitale espresso in azioni ordinarie»;
b) la lettera c) è abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dellente medesimo.
20. Agli immobili di cui al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27
marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
2000, e fino allesaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica
il comma 9 dellarticolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione,
di cui allarticolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica larticolo
4, secondo comma, del decreto del Ministro dellinterno del 10 settembre 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.
22. Allarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986,
n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) alle
cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione
sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie».
Art. 44.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora lamministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dellamministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma».
Art. 45.
(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per ledilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.
2. Le disposizioni del presente
articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i
bilanci delle aziende territoriali per ledilizia residenziale pubblica della regione
Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di
cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni, nonché di cui allarticolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui
allarticolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli
immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati
nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dellex Opera Profughi,
dellex EGAS e dellex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel
presente comma sono esclusi dallapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo.
Art. 46.
(Trasferimento in proprietà di alloggi)
1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui allarticolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1
sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano
al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai
comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al
secondo comma dellarticolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I
comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dellavvenuta volturazione per provvedere
allaccertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni
non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, lIstituto autonomo case
popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei
mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal
comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione
civile, di cui allarticolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219,
possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Art. 47.
(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata delloperatività dellOsservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. LOsservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
Capo X
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
Art. 48.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1. Limporto del netto ricavo relativo allemissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per liscrizione nel registro delle imprese, di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per lanno 2001 in lire 2.500 miliardi.
2. Limporto di cui al comma 1 è versato allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dellarticolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 49.
(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra lipotesi prevista dallultimo comma dellarticolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
2. Con decreto del Ministro della
difesa o del Ministro competente per lamministrazione di appartenenza, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
individuati, nellambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo
modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9
luglio 1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per la
cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non
più destinati allimpiego, allo scopo di consentirne lesposizione al pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei
confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a
fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini
della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
Capo XI
ONERI DI PERSONALE
Art. 50.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dallarticolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per
corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del
comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione
dellautonomia scolastica, lammodernamento del sistema e il miglioramento della
funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma
di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per lincremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi
destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito
dagli enti locali allo Stato ai sensi dellarticolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di
valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, dellimporto di lire 400 miliardi per lanno 2002 e di lire 600
miliardi a decorrere dallanno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione
integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In
sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative allanno
2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale
integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9
settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al
nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e
2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche allincremento e alle
perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con
riferimento allanno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di
livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri
perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle
singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto
dallarticolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di
cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi
destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle
Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1º
gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni
anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno
fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti allapplicazione delle norme
soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, allatto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza
classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai
magistrati di Cassazione di cui allarticolo 5 della legge 5 agosto 1998,
n. 303. Il nono comma dellarticolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si
intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni
efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati
difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non
sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o
provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e lincentivazione della
specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze
armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920
miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dellimposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dallarticolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 19, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001,
317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni
di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonchè la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare linquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b)
copertura degli oneri derivanti dallattuazione dellarticolo 9, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e
copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti
economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle
bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari
allestero;
d) copertura e riorganizzazione
degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 1, al comma 1 dellarticolo
2 e al comma 3 dellarticolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e
conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello
dellamministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui
ai commi 1 e 2 dellarticolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica larticolo 4,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonchè la previsione di cui al comma 7
dellarticolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dellinterno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dallanno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con lassestamento del bilancio dello Stato per lanno 2001.
11. Per lattuazione delle
disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di
cui allarticolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
lattuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui
allarticolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per
il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine
per lespressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto
a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in
sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto
alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo
sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è
fissato in 2.000 unità a decorrere dallanno 2002.
Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
1. Allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata unulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;
b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».
2. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito dellabrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione allespletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati allincentivazione del personale, per le finalità e nei limiti di cui allarticolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Larticolo 7, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993
della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la
data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio
prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È
fatta salva lesecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Larticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di
entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche
dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle
controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse
modalità di bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dellex Ente poste
italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dallarticolo 45,
comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia
assunto servizio in comando presso lamministrazione richiedente dopo il 28 febbraio
1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per
lamministrazione stessa nellanno 2001, in applicazione dellarticolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i
termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per
lassunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
prorogati fino al 30 giugno 2001, purchè i relativi concorsi siano stati banditi dopo il
1º gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla
normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dellarticolo 110 del testo
unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «organica dellente»
sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto allunità superiore».
10. Allarticolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al
comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie
che chiedono il riconoscimento, al termine dellanno accademico in corso alla data di
conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli
ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale
docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento
si applica larticolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente
deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo
determinato mediante prove selettive, ai sensi dellarticolo 7 della legge 29
dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nellambito dei
concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono
riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo
determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione
organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della
giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui
allarticolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000,
n. 37.
13. Allultimo periodo del comma 23 dellarticolo 45 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dallarticolo 89 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: «fondamentale» è sostituita dalla
seguente: «complessivo».