Gazzetta Ufficiale n. 31 del 08- 02- 2000
|
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina
della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di
pesca e di acquacoltura che, all'art. 2, comma 6, autorizza la spesa
di 15.000 milioni finalizzata ad iniziative di sostegno nell'ambito
del comparto della piccola pesca costiera artigianale, di cui 3.000
milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni
compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi
nazionali;
Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europea del
16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento
pluriennale (POP) per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al
periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (in G.U.C.E. del
12 febbraio 1998 n. L 39/27);
Considerata l'opportunita' di attuare gli interventi per il
superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera
artigianale attraverso iniziative collettive a medio termine,
indirizzate ad incentivare l'aggregazione tra i pescatori della
piccola pesca artigianale e ad incrementare la produttivita' del
settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei
contributi diretti agli operatori;
Ritenuto opportuno prevedere la costituzione di consorzi di
indirizzo, coordinamento e gestione costituiti da imprese della
piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la
loro attivita' nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di
acque interne, nell'ambito regionale, destinando per la loro
costituzione la somma di 10.000 milioni;
Ritenuto opportuno far coincidere i confini del consorzio di cui
sopra con i limiti del compartimento marittimo o, nel caso di acque
interne, con i confini regionali, per motivi di ordine pratico e
legislativo, senza peraltro escludere la possibilita', nel caso di
laghi compresi tra piu' regioni o di aree marine utilizzate da
imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, di
costituire un unico consorzio tra i compartimenti coinvolti;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva
centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 5 agosto 1999
hanno espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 per
"piccola pesca" si intende la pesca artigianale esercitata per mezzo
di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le
perpendicolari e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT.
2. La piccola pesca artigianale, come sopra definita, puo' essere
esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e
arpioni all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonche' con gli
altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera
e che saranno individuati, a livello locale, dagli enti
successivamente definiti.
3. Non rientrano tra gli attrezzi consentiti lo strascico, la draga
idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri
sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di
cattura.
4. Per quanto riguarda le acque interne, si fa riferimento alla
normativa specifica o, in assenza, a quella nazionale.
Art. 2.
1. Al fine di poter accedere ai contributi previsti dalla legge n.
164 del 1998 e' necessaria la costituzione di consorzi di indirizzo,
coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale,
singole o associate, che esercitano la loro attivita' nello stesso
compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito
regionale.
2. I consorzi di cui al precedente comma possono costituirsi sulla
base di uno statuto tipo fornito dall'amministrazione, contenente i
requisiti minimi per ottenere il riconoscimento previsto dal
successivo art. 7 e l'erogazione del finanziamento.
3. Con circolare del Ministero per le politiche agricole -
Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura saranno indicate
le spese consentite con i contributi di cui alla legge n. 164/1998.
Art. 3.
1. I consorzi di cui all'articolo precedente devono essere
costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle
imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca artigianale nel
territorio di competenza.
2. Non possono partecipare alla costituzione del consorzio i
natanti che recano sulla licenza di pesca i sistemi esclusi dalla
piccola pesca artigianale cosi' come definita nell'art. 1 del
presente decreto.
3. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o piu'
organizzazioni di categoria della pesca rappresentate a livello
nazionale, o loro emanazioni regionali.
4. Gli enti di gestione in parola possono operare sui litorali
corrispondenti ai compartimenti marittimi o ai confini regionali per
le acque interne (laghi, fiumi, lagune). Nel caso di laghi compresi
in piu' regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti
siano iscritti a compartimenti contigui, e' consentito costituire un
unico consorzio tra i compartimenti interessati.
5. I consorzi di cui al presente articolo possono stipulare polizze
assicurative collettive.
Art. 4.
1. I consorzi di cui al precedente articolo hanno le seguenti
finalita':
a) redigere e applicare un piano di gestione delle risorse e
degli specchi acquei, anche differenziato in base alle specificita'
locali, con l'ausilio della ricerca, nel rispetto della normativa
vigente e sentite le altre categorie di pescatori o altri enti
operanti nella fascia costiera, provvedendo anche al controllo del
rispetto delle norme di autoregolamentazione;
b) svolgere l'attivita' di guardiania e di sorveglianza. A tal
fine, i soggetti ad esse preposte, assumono la qualifica di agenti
giurati di cui alla legge n. 963 del 1965 e successive modificazioni;
c) promuovere iniziative atte ad eliminare le conflittualita' con
le altre attivita' di pesca che vengono esercitate nell'area
interessata;
d) sviluppare strutture di supporto a terra dell'attivita' di
produzione (piccoli mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio
del prodotto, mezzi di trasporto ecc.);
e) promuovere iniziative di valorizzazione della qualita' del
pescato degli associati;
f) predisporre e realizzare, anche in accordo con le autorita' e
le amministrazioni locali, progetti pilota di particolare significato
territoriale o generale (impianti di maricoltura, barriere
artificiali per la protezione della fascia costiera, iniziative di
ripopolamento attivo, ecc.) da finanziare con fondi strutturali della
pesca dell'Agenda 2000 o della legge n. 41 del 1982;
g) partecipare con un proprio rappresentante, in qualita' di
invitato, agli incontri promossi presso tutte le sedi locali in cui
si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia costiera.
Art. 5.
1. Al fine di incentivare le imprese di pesca ad aderire ai
consorzi, gli associati dell'ente hanno la priorita' nelle domande di
finanziamento individuali previste dal successivo art. 8, purche'
queste siano coerenti con il programma di gestione del consorzio
stesso.
2. Nel caso di interventi gestionali (barriere artificiali per il
ripopolamento e la protezione della fascia costiera, zone demaniali
per ripopolamento e produzione, pesca-turismo ecc.) che i consorzi
contribuiranno a realizzare, ove necessario insieme ad istituti di
ricerca riconosciuti, la pesca e lo svolgimento delle altre attivita'
in tale contesto sono consentite solo alle imprese che fanno parte
del consorzio.
Art. 6.
1. L'importo totale da corrispondere agli enti di gestione, pari a
lire 10.000 milioni, e' ripartito in maniera proporzionale tra i
consorzi, avuto riguardo al numero delle unita' in possesso di
licenza di pesca o documento equivalente ad essi aderenti. La
dotazione massima prevista per ciascun consorzio non puo' essere
superiore a 200 milioni.
2. Una parte della suddetta dotazione potra' essere utilizzata per
finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il
coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazione
scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la
predisposizione del piano di gestione. L'importo massimo previsto per
questa fase e' di lire 60 milioni per ciascun consorzio. Nel caso di
Consorzi che comprendano piu' compartimenti, sara' corrisposta una
cifra equivalente al numero dei compartimenti inclusi.
3. La quota residua e' destinata alla progettazione e/o attuazione
di interventi diretti alle comunita' di pescatori, dietro
presentazione di proposte da parte degli Enti di gestione. A tal fine
verra' data la priorita' a:
a) interventi per la salvaguardia del settore diretti ad
incrementare le risorse costiere e ad integrare l'attivita' di pesca
mediante l'installazione sia di barriere artificiali ai fini della
protezione della fascia costiera e dell'accrescimento delle risorse
alieutiche, sia di impianti di maricoltura; ovvero volti alla
concessione di contributi, nella misura del 50%, per la creazione di
forme assicurative a copertura dei danni provocati da altre attivita'
che hanno luogo nella fascia costiera;
b) interventi strutturali consistenti in progettazione di piccole
strutture per l'approdo e di centri di raccolta e di depurazione del
prodotto, cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi
globali per la realizzazione di piccole strutture mercatali per la
vendita del pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture
coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di
trasporto del prodotto, ecc.
Art. 7.
1. I consorzi devono sottoporre, per l'approvazione, il programma
di attivita' con le relative voci di spesa e gli interventi
progettuali previsti, al comitato di gestione di cui all'art. 3 della
legge n. 41 del 1982.
2. I piani di gestione proposti dai consorzi, dopo l'approvazione
da parte del comitato di cui al comma precedente, diventano
vincolanti per tutti gli operatori del settore per mezzo di apposita
ordinanza emessa dall'amministrazione competente.
3. I consorzi realizzano gli interventi proposti nel programma
entro il 31 dicembre 2000, salvo proroga concessa
dall'amministrazione secondo la procedura del presente articolo.
Art. 8.
1. La parte residua dello stanziamento previsto dalla legge n. 164
del 1998, ammontante ad una quota minima di circa 2.000 milioni, a
cui andranno aggiunti eventuali residui delle fasi precedenti, verra'
utilizzata per promuovere la costituzione di un fondo a beneficio
degli esercenti la piccola pesca artigianale al fine di consentire
agli imprenditori della piccola pesca di accedere a contributi
diretti.
2. I contributi alle imprese previsti dal precedente comma hanno la
finalita' di incentivare l'ammodernamento tecnologico e verranno
concessi, dietro presentazione della documentazione che attesti la
realizzazione delle opere o la fornitura delle strumentazioni, nella
seguente misura:
a) risistemazione e miglioramento dei natanti, nella misura
massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non
superiore a 10 milioni;
b) strumentazione di bordo (radar, ecoscandaglio ecc.), nella
misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo
non superiore a 5 milioni;
c) attrezzature di bordo (verricello salpareti, salpaparangali
ecc.), con l'esclusione degli attrezzi da pesca, nella misura massima
del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a
5 milioni.
3. Verra' data priorita' di accesso ai suddetti contributi alle
domande ritenute idonee dai consorzi precedentemente definiti.
4. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le
imprese che provengono da altri settori o che abbiano gia'
beneficiato di altre agevolazioni per la riconversione (ex spadare e
ex draghe idrauliche).
Art. 9.
1. Ai finanziamenti relativi allo stanziamento di lire 3.000
milioni previsto dalla legge n. 164/1998 possono accedere le imprese
di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine
protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi
della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991 che comprendano
zone di pesca e ove esistano vincoli riguardanti l'attivita' di pesca
nonche' le imprese di pesca residenti ed operanti in aree che abbiano
gia' costituito un Ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991.
2. Nelle aree di cui al comma precedente, gli interventi prioritari
sono quelli proposti per la generalita' del territorio.
3. Le misure di cui al punto 1 del presente articolo non si
applicano alle imprese operanti nelle aree in cui siano state
istituite zone di tutela biologica.
Art. 10.
1. Una quota dello stanziamento di cui al precedente articolo, pari
a lire 2.000 milioni, ripartita in maniera proporzionale tra le aree
protette, avuto riguardo al numero delle unita' in possesso di
licenza di pesca o documento equivalente, e' destinata ad interventi
strutturali diretti alle comunita' di pescatori delle aree marine
protette, facenti parte dei consorzi di gestione precedentemente
individuati.
2. I suddetti interventi possono consistere in progettazione di
piccole strutture per l'approdo e di centri di raccolta del prodotto
cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi per la
realizzazione di piccole strutture mercatali dove vendere il pescato
nel rispetto della normativa sanitaria, strutture coperte per la
sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto del
prodotto, ecc.
3. La quota di cui al precedente comma 1 e' gestita dai consorzi e
dovra' essere utilizzata unicamente per interventi all'interno delle
aree marine protette, secondo le indicazioni delle imprese che
operano ed hanno sede nell'ambito del Parco.
4. I consorzi devono sottoporre il programma di attivita' con le
relative voci di spesa e gli interventi progettuali previsti al
parere preliminare del Comitato di gestione di cui all'art. 3 della
legge n. 41 del 1982.
5. La rimanente quota, ammontante a lire 1.000 milioni (a cui vanno
aggiunti eventuali residui della fase precedente), e' destinata alla
costituzione di un fondo a beneficio delle imprese esercenti la
piccola pesca artigianale residenti nelle aree marine protette. A
tale fondo si potra' accedere per ottenere l'erogazione diretta di
contributi volti ad incentivare la riconversione totale o parziale
verso attivita' compatibili con l'area protetta nella misura del 50%
della spesa sostenuta e, comunque, con un limite massimo di 10
milioni, nonche' ai fini di un miglioramento tecnologico
dell'attivita' di pesca.
6. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le
imprese che provengono da altri settori o che abbiano gia'
beneficiato di agevolazioni per la riconversione (ex spadare ed ex
draghe idrauliche).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 1999
Il Ministro: De Castro