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Gazzetta Ufficiale n. 31 del 08- 02- 2000
http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2000/31/gazzetta31.htm

 
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CIRCOLARE 25 novembre 1999, n.726
Legge 23 dicembre 1997, n. 454: Decreti dirigenziali n. 65/99 e n. 64/99 attuativi degli articoli 2 (investimenti innovativi e formazione professionale) e 5 (incentivi al trasporto combinato). (GU n. 31 del 8-2-2000)

A tutte le associazioni di
categoria
Alle unita' operative periferiche
Ai comitati provinciali per l'albo
All'Artigiancassa S.p.a
Al Mediocredito centrale S.p.a.
Premessa.
La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante "Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita'" prevede, nelle disposizioni in oggetto, la
concessione di finanziamenti agevolati nonche' contributi a favore
delle operazioni ivi indicate.
In una fase di prima attuazione sono stati emanati i decreti
ministeriali 14 ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10
novembre 1998), ora integralmente sostituiti dai decreti ministeriali
7 luglio 1999, n. 64 e n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25
ottobre 1999), emanati nel nuovo testo in conseguenza delle
indicazioni fornite dalla Commissione europea nella decisione del
4 maggio 1999 sulla procedura avviata ai sensi dell'art. 88 par. 3
del Trattato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE in data
28 agosto 1999.
I soggetti individuati dall'art. 10, comma 1, della legge
23 dicembre 1997, n. 454, titolari dell'istruttoria delle istanze
presentate ai sensi dei decreti in oggetto indicati effettueranno
anche la valutazione del merito del credito in ordine alle operazioni
poste in essere dai richiedenti i benefici ivi previsti, fermo
restando, ovviamente, la competenza del Comitato per l'autotrasporto
e l'intermodalita' a stabilire i criteri di cui all'art. 2, comma 4,
della legge n. 454/1997.
Va altresi' precisato che le agevolazioni riguardano le operazioni
effettuate dopo l'entrata in vigore della legge n. 454/1997 e cioe'
dopo il 15 gennaio 1998. Verranno prese in esame tutte le domande
presentate, purche' conformi a quanto disposto dai decreti
dirigenziali n. 64/99 e n. 65/99. A tale riguardo, le domande
presentate in esecuzione dei decreti ministeriali 14 ottobre 1998
(Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999), abrogati dai citati
decreti dirigenziali, dovranno essere reiterate, se non conformi a
questi ultimi.
Cio' premesso, in considerazione della complessita' della materia,
si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle disposizioni
attuative, sulla base delle quali le imprese interessate possono
presentare istanze volte ad ottenere i benefici ivi previsti.
I - Decreto dirigenziale n. 65 del 7 luglio 1999: Concessione di
incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione
professionale.
Art. 1, comma 1:
1) si intende per "raggruppamento" d'impresa la struttura
societaria costituita a norma del libro V, titolo VI, capo I o del
libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile
(cfr. art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997);
2) per quanto concerne il possesso dei requisiti per accedere ai
benefici di cui all'art. 3, si precisa che, nel caso di iscrizione
provvisoria all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, il richiedente dovra' comprovare altresi' la disponibilita',
al momento della presentazione della domanda, di veicoli adibiti ad
uso conto terzi; nel caso, poi, di istanza presentata da un
raggruppamento come sopra definito, qualora iscritto alla sezione
speciale di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974 e successive
modificazioni ed integrazioni, la disponibilita' di cui sopra dovra'
risultare in capo a tutti i membri del raggruppamento stesso.
Art. 2, comma 1:
1) la dizione "tasso applicabile" deve intendersi coincidente con
quella di "tasso di riferimento"; il tasso stesso verra' calcolato al
momento della stipula del mutuo da parte delle imprese richiedenti
con l'istituto di credito prescelto;
2) la portata del termine "progetti" di cui alla lettera a) si
estende, nel caso di specie, fino a ricomprendere il software,
purche' funzionalmente collegato all'attivita' di formazione, in modo
tale da fornire alle imprese uno strumento completo (hardware +
software) finalizzato all'innovazione delle metodologie di gestione
aziendale e dei sistemi telematici per l'interscambio dei dati;
l'attestazione dell'esistenza del rapporto di collegamento funzionale
verra' fornita dal richiedente mediante autocertificazione redatta ai
sensi della vigente normativa il richiedente dovra' dichiarare, in
particolare, che ha fruito o intende fruire dei benefici previsti
dall'art. 5 del decreto dirigenziale n. 65/99;
3) per terminal deve intendersi un impianto che fornisce servizi
a tutti gli autotrasportatori a condizioni di mercato. La
disposizione di cui alla lettera b), laddove prevede anche
l'acquisizione di "parti" di terminal per trasporti stradali, deve
intendersi riferita sia a porzioni materiali degli stessi che a quote
di situazioni giuridiche soggettive sottostanti.
Art. 2, comma 2:
1) il rispetto dei parametri in materia di pianificazione e di
impatto ambientale dovra' essere comprovato dalle imprese
richiedenti, sulle quali incombe l'onere di produzione di tutta la
documentazione ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei relativi
requisiti.
A titolo esemplificativo, si citano gli strumenti pianificatori
regionali, provinciali, o comunque sovracomunali esistenti, dai quali
siano desumibili l'identificazione e la localizzazione degli impianti
che s'intende realizzare. In assenza di tali strumenti, sara'
opportuno fare riferimento alla pianificazione regionale in materia
d'insediamenti produttivi o di servizi alle imprese, affinche' si
possa verificare la localizzazione del terminal proposto, in
relazione agli insediamenti stessi.
Per quel che riguarda l'impatto ambientale, laddove per il terminal
da realizzare non debba essere preventivamente acquisita la
valutazione dell'impatto ambientale (VIA), l'impresa interessata
dovra' fornire documentazione atta a dimostrare che l'impianto non
sia pregiudizievole per l'ambiente circostante, fermo restando che la
realizzazione dello stesso, per le sue finalita' intrinseche
(manutenzione dei veicoli, trattamento dei reflui inquinanti, ecc.)
comporta di per se' una razionalizzazione dell'attivita' di trasporto
e, quindi, un migliore impatto sull'ambiente;
2) circa le condizioni contenute nelle lettere a) e b) si precisa
che:
l'impresa interessata dovra' dichiarare la propria disponibilita'
all'apertura a terzi del terminal che intende realizzare;
l'equita' delle condizioni per l'utilizzazione di detto impianto
potra' essere comprovata mediante raffronto con quelle praticate in
impianti similari;
la trasparenza delle tariffe comporta la piu' ampia
pubblicizzazione delle stesse, con le modalita' ritenute piu' idonee;
l'assenza d'impatto negativo sulla concorrenza con altri
terminals dovra' risultare da apposita dichiarazione dell'impresa
interessata, che faccia riferimento alla presenza ed alla distanza
chilometrica d'impianti similari, nonche' all'intensita' della
domanda di servizi nell'area considerata.
L'osservanza delle anzidette condizioni sara' verificata, oltre che
con gli ordinari strumenti amministrativi, attraverso l'esplicazione
delle funzioni ispettive di cui, per la parte di competenza sulla
materia, e' titolare il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 2, comma 3:
1) il contributo sostanziale da parte del beneficiario delle
agevolazioni si intende rapportato alla quota parte di investimento a
carico dell'impresa richiedente, escludendo quindi la restante
porzione sulla quale si fruisce di finanziamento agevolato.
Particolare attenzione va prestata alla clausola di salvaguardia
contenuta nel medesimo comma in merito al divieto di cumulabilita'
con altri benefici (a titolo di mero esempio: benefici ricevuti allo
stesso titolo dalle regioni).
Art. 3, comma 1:
1) per "acquisizione di veicoli nuovi" si intende non soltanto
l'acquisto, ma ogni tipo di operazione atta ad ottenere la
disponibilita' del veicolo, come ad esempio la locazione finanziaria
con facolta' di compera.
Si ritiene opportuno specificare che per determinare il periodo di
vetusta' relativo ai veicoli da sostituire occorre fare riferimento
alla data di prima immatricolazione degli stessi; per la
determinazione, infine, del concetto di "veicoli", occorre fare
riferimento alla classificazione operata dal codice della strada
(decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni), all'art. 47. Fermo restando che i veicoli suddetti
dovranno essere ovviamente adibiti al trasporto merci occorre fare
riferimento alle categorie N e O previste in detto articolo;
2) in tema di tutela dell'ambiente particolare attenzione deve
essere prestata alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in
materia.
In particolare, per quanto concerne gli standards riferiti alle
emissioni gassose, dovra' essere presa in considerazione la direttiva
91/542/CEE punto 6.2.1 - B, allegato 1, al decreto ministeriale 23
marzo 1992 del Ministero dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 1o
aprile 1992, cosiddetto "EURO 2".
Per quanto attiene all'inquinamento acustico, l'individuazione dei
relativi standards dovra' essere effettuata mediante applicazione
delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447
(legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive norme
derivate.
Ovviamente, resta inteso che le agevolazioni finanziarie
riguarderanno in tema di tutela ambientale, l'acquisizione di veicoli
nuovi aventi requisiti superiori a quelli delle disposizioni teste'
citate.
Art. 3, comma 2:
1) per quanto attiene alla dimostrazione, da parte delle imprese
richiedenti, della avvenuta rottamazione o alienazione dei veicoli
oggetto di sostituzione, dovra' essere prodotta la seguente
documentazione:
a) nel caso di rottamazione, ricevuta del demolitore (cfr. art.
45 decreto Ronchi), richiesta della perdita di possesso, ovvero
dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa, contenente
l'impegno a radiare i veicoli stessi; ai fini dell'erogazione,
occorre comunque ricevuta del P.R.A. attestante l'avvenuta radiazione
per demolizione;
b) nel caso di alienazione, procura irrevocabile a vendere
nonche', al momento dell'erogazione del finanziamento, atto
attestante l'avvenuta alienazione ovviamente nel rispetto di quanto
disposto in tema di destinazione dei veicoli alienati (al di fuori
dell'area CEMT).
Art. 5, comma 1:
1) per la partecipazione ad iniziative di formazione ed
aggiornamento professionale, e' prevista, oltre alle figure
istituzionalmente proprie dell'impresa, una ulteriore categoria,
quella degli "addetti": onde consentire l'esatta individuazione degli
appartenenti a tale categoria, che riveste carattere residuale
rispetto alle altre, si precisa che si intendono per "addetti"; tutti
coloro che siano collegati in modo funzionale e continuativo al ciclo
produttivo dell'impresa;
2) per quanto attiene alla individuazione delle varie voci che
concorrono a costituire i costi complessivi a carico dell'impresa,
sulla base dei quali si puo' chiedere la concessione di contributi
fino al 50%, va evidenziato il carattere onnicomprensivo del termine
"costi", in quanto riferentesi sia ai costi diretti che a quelli
indiretti, funzionalmente collegati all'effettuazione dei corsi
stessi, e che pertanto rivestono carattere strumentale;
3) riguardo ai progetti di formazione fra imprese e istituti
universitari rivolti alla creazione di nuove figure professionali o
alla specializzazione post universitaria, va precisato che oggetto
dei benefici previsti sara', unitamente al progetto, anche il corso
di formazione vero e proprio, individuato dal progetto presentato.
Art. 6, comma 3:
1) la prospettazione, da parte degli istituti di credito
incaricati dall'istruttoria delle domande, della possibilita' di
accedere ad altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni,
nonche' la comunicazione fornita al riguardo dal Comitato per
l'autotrasporto e l'intermodalita', non costituiscono un obbligo, a
carico dell'impresa interessata, ad operare la scelta prospettata, ma
forniscono alla stessa ulteriori strumenti tecnico-finanziari di
valutazione.
II - Decreto dirigenziale n. 64 del 7 luglio 1999: Concessione di
incentivi per il trasporto combinato.
Le problematiche di ordine generale hanno trovato soluzione nella
parte che la presente circolare ha dedicato al decreto dirigenziale
n. 65/99. Occorre pero' formulare alcune indicazioni in ordine alle
questioni specifiche poste dal provvedimento in epigrafe:
Art. 1, comma 1:
1) la definizione di "trasporto combinato" fornita dalla lettera
a) si conforma a quella di cui all'art. 1 della direttiva 92/106/CEE
del Consiglio del 7 dicembre 1992.
Art. 2, comma 1:
1) circa l'acquisto delle attrezzature per la movimentazione
delle unita' di trasporto, l'impresa richiedente dovra' esplicitare
l'impegno a che le stesse, fisse o mobili, saranno utilizzate
esclusivamente in terminals per il trasporto combinato;
2) per terminal s'intende ogni impianto nel quale si svolgono
operazioni di trasporto combinato, come definite dall'art. 1, comma
1;
3) la catena del trasporto combinato comprende tutte le
operazioni, comprese quelle commerciali dal luogo d'origine a quello
di destinazione della merce, connesse al trasporto stesso.
Art. 2, comma 3:
1) le condizioni poste in merito ai terminals alla cui
partecipazione o realizzazione le imprese richiedenti si riferiscono
per l'ottenimento dei benefici in questione riguardano in
particolare, la disponibilita' degli stessi a tutti gli operatori che
ne facciano richiesta, l'esclusione dai benefici nel caso di
distorsione della concorrenza nonche' il divieto di impatto negativo
sulla stessa. Queste prescrizioni, la cui osservanza risulta
determinante, e per le quali si richiama comunque quanto gia'
precisato a proposito dell'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale
n. 65/99, dovranno formare oggetto di specifiche dichiarazioni
contenenti impegni in tal senso, la cui presentazione costituisce un
onere a carico delle imprese ai fini della concessione dei benefici.
Resta inteso che l'osservanza di tali prescrizioni sara' verificata
con gli strumenti gia' indicati nella presente circolare a proposito
di analoghi interventi previsti nel decreto dirigenziale n. 65/99.

Il direttore dell'Unità di gestione
del Dipartimento trasporti terrestri
Ricozzi