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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che
prevede contributi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi
per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e
gestionale;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 576 del 20 settembre 1993, con il quale sono
state definite le modalita' e le procedure per la concessione ed
erogazione dei benefici previsti dal citato art. 33, comma 2;
Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale, che fissa i termini
per la presentazione delle domande al 30 aprile e al 30 ottobre di
ciascun anno;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di decentramento di funzioni amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 agosto 1999, emanato ai sensi del comma 1, lettera o), del
richiamato art. 18 del decreto legislativo n. 112/1998, con il quale
sono state individuate le funzioni amministrative in materia di
incentivazioni alle imprese riservate allo Stato;
Considerato che l'intervento a favore dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'art. 33, comma 2, della citata legge n.
317/1991 rientra tra quelli per cui le funzioni amministrative sono
delegate alle regioni;
Ravvisata la necessita' di sospendere i termini per la
presentazione di nuove domande a valere su detto intervento, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nelle
more del perfezionamento degli atti di conferimento;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, e'
sospesa la presentazione delle domande per la concessione dei
contributi previsti dall'art. 33, comma 2, della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
Le domande presentate successivamente al predetto termine, sono
restituite ai soggetti richiedenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2000
Il Ministro: Letta