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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 4, comma 2, che
stabilisce che le universita' provvedono alla formazione degli
insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di
specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue
un diploma di abilitazione all'insegnamento;
Vista la legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104, per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate ed in particolare l'art. 14, comma 4;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione ed in particolare gli articoli 315, 316 e 325;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione con particolare riferimento agli
articoli 3, comma 6 e 4, comma 8, che prevedono, all'interno dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole
di specializzazione per l'insegnamento secondario, lo svolgimento di
specifici corsi aggiuntivi attinenti all'integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap, per gli allievi che
richiedono il diploma di laurea o di specializzazione anche ai fini
dell'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di sostegno;
Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, del
Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ed in particolare, l'art.
6 con il quale e' prevista la possibilita' che le universita', anche
in convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'art. 14,
comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, istituiscano e
organizzino corsi biennali di specializzazione per le attivita' di
sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap,
limitatamente alle esigenze accertate di ciascuna provincia e fino
agli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002;
Vista la propria nota del 5 agosto 1999, n. 41082/BL, indirizzata
ai rettori delle universita' italiane e ai provveditori agli studi,
con la quale sono state richiamate le modalita' applicative del
decreto interminsiteriale n. 460/1998;
Vista la nota del 13/199/1999, n. 1585, con la quale il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha
richiamato le condizioni e le modalita' indicate dal Ministero della
pubblica istruzione nella nota del 5 agosto 1999, sottolineando la
diretta responsabilita' delle universita' in merito agli aspetti
organizzativi, scientifici e gestionali dei corsi;
Ritenuto necessario definire, nella fase transitoria disciplinata
dal citato decreto interministeriale n. 460/1998, omogenei criteri in
merito alla certificazione dei titoli di specializzazione rilasciati
a conclusione dei corsi di cui all'art. 6 del decreto
interministeriale medesimo, ai soli fini del loro riconoscimento per
l'accesso alle graduatorie per il conferimento dei posti per il
sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie per il conferimento
dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di
handicap, il diploma di specializzazione, conseguito a seguito della
frequenza con esito positivo dei corsi biennali di specializzazione
attivati nella fase transitoria in forza del decreto
interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, art. 6, costituisce
titolo valido solo se rilasciato dalle universita' che hanno
istituito, organizzato e gestito i corsi presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero
presso le facolta' e dipartimenti ove sono stati istituiti i corsi di
laurea in scienze della formazione primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 il diploma, firmato dall'organo
competente secondo gli ordinamenti vigenti nell'universita' e dal
direttore del corso di specializzazione di cui all'art. 1, deve
contenere i seguenti elementi:
a) gli estremi della comunicazione del provveditore agli studi
della provincia di svolgimento del corso sull'effettivo fabbisogno di
docenti specializzati per il sostegno, sulla base della quale
l'universita' ha proceduto a istituire il corso di specializzazione;
b) l'indicazione della scuola di specializzazione
all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero della facolta' o
dipartimento ove siano stati istituiti i corsi di laurea in scienze
della formazione primaria presso il quale e' stato attivato il corso
di specializzazione;
c) l'indicazione che il programma svolto nel corso e' stato
realizzato sulla base degli obiettivi formativi e secondo i contenuti
previsti dal decreto del 27 giugno 1995, n. 226, del Ministro della
pubblica istruzione;
d) l'indicazione che le eventuali convenzioni stipulate dalle
universita' con enti o istituti specializzati, per quanto riguarda la
conduzione didattica dei corsi, sono state poste in essere nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge n.
104/1992;
Art. 2.
Il diploma rilasciato in difformita' da quanto indicato all'art. 1
non sara' ritenuto valido per le attivita' di sostegno nelle classi
con alunni in situazione di handicap e in tutti gli altri casi in cui
la normativa vigente in materia di istruzione prevede il possesso del
predetto diploma di specializzazione.
Il presente decreto e' sottoposto al controllo di legge.
Roma, 30 novembre 1999
Il Ministro: Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 11