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IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle
varieta' indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della
riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei prodotti sementieri fino al finedel decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le seguenti varieta' di specie
agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
Specie e varietà Responsabile
frumento duro della conservazione in purezza
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Portorico C.C. Benoist - Francia e Venturoli
Sementi S.N.C. - Pianoro (Bologna)
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2000
Il direttore generale: Di Salvo
Avvertenza:
Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.