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IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385 (testo unico bancario), secondo cui la raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono
l'attivita' bancaria, il cui esercizio e' riservato alle banche;
Visto l'art. 11, comma 2, del medesimo testo unico bancario, che
vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra
il pubblico;
Visto l'art. 155, comma 6, del testo unico bancario, cosi' come
modificato dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del
4 agosto 1999, che attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare
le modalita' operative e i limiti quantitativi entro cui i soggetti
diversi dalle banche, gia' operanti alla data del 19 ottobre 1999, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito
locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti,
possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione
del carattere marginale della stessa;
Visto l'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, cosi' come
modificato dall'art 20, comma 1, del citato decreto legislativo n.
342 del 4 agosto 1999, che impone l'obbligo di iscrizione in un
apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi ai soggetti
che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attivita'
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario,
che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di consentire agli
intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita'
l'assunzione di forme giuridiche e requisiti patrimoniali minimi
diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del
medesimo testo unico;
Visto l'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre
1998, n. 516, il quale disciplina, ai sensi dell'art. 109 del testo
unico bancario, i requisiti di onorabilita' degli esponenti degli
intermediari finanziari;
Tenuto conto delle peculiarita' strutturali e operative che
connotano i residui organismi non bancari i quali, senza fine di
lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto
ammontare ed erogano piccoli prestiti;
Ravvisata la necessita' di disciplinare l'attivita' dei soggetti
sopra richiamati in modo coerente con la normativa vigente in materia
di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale
ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio
italiano dei cambi;
Delibera:
l. I soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari iscritti
nell'elenco di cui all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito
locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono
continuare a svolgere la propria attivita' purche' lo statuto
contenga le previsioni di cui al punto 2.
2. Lo statuto dei soggetti indicati al punto 1 contiene
l'indicazione della denominazione, dello scopo, della sede e del
rappresentante legale dell'ente, con la specificazione dei relativi
compiti e responsabilita'. Lo statuto, inoltre, prevede che:
il numero degli associati non sia superiore a 200;
i fondi raccolti siano contenuti entro il limite di 3 milioni per
ciascun associato;
i fondi raccolti possano essere impiegati, in misura non
superiore alla meta', esclusivamente per fini mutualistici, in
prestiti agli associati entro il limite individuale di 6 milioni;
i fondi residui rispetto a quelli di cui al precedente alinea
siano investiti in titoli di Stato, obbligazioni bancarie o depositi
bancari;
sia preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di
raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di
pagamento a spendibilita' generalizzata;
il rappresentante legale dell'ente sia in possesso dei requisiti
di onorabilita' di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro
del 30 dicembre 1998, n. 516.
3. I soggetti indicati al punto 1 si iscrivono in un'apposita
sezione dell'elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, di cui
all'art. 106, comma 1, del testo unico bancario. Essi svolgono
esclusivamente le attivita' indicate al medesimo punto 1.
4. Considerate le prescrizioni statutarie di cui al punto 2, ai
soggetti indicati al punto 1 non si applicano i requisiti previsti
dall'art. 106, comma 3, lettere b) e d), del testo unico bancario.
5. Con decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 106, comma
4, lettera b), del testo unico bancario saranno stabiliti forme
giuridiche e requisiti patrimoniali diversi da quelli previsti
dall'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del testo unico bancario.
6. L'adeguamento alle prescrizioni statutarie deve avvenire entro
il 30 settembre 2000. Entro la medesima data, una copia dello statuto
deve essere inviata all'Ufficio italiano dei cambi, unitamente alla
domanda di iscrizione nel richiamato elenco di cui all'art. 106,
comma 1, del testo unico bancario.
7. Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano ai
soggetti gia' operanti alla data del 19 ottobre 1999, nonche' a
quelli che abbiano cessato di operare in ottemperanza ai
provvedimenti della Banca d'Italia emanati a partire dal 17 novembre
1997. Tali ultimi soggetti, entro il termine indicato al punto 6,
inviano all'Ufficio italiano dei cambi idonea documentazione (ad es.,
inerente a rapporti con banche o altri intermediari vigilati) da cui
emerga che abbiano dismesso la propria attivita' successivamente alla
citata data del 17 novembre 1997.
8. La presente delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno stesso
della pubblicazione.
Roma, 9 febbraio 2000
Il Presidente: Amato