|
|
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
Visto 1'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385 (testo unico bancario), cosi' come modificato dall'art.
6, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che in
materia di credito fondiario: a) riconosce ai debitori la facolta' di
estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito,
corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo
per l'estinzione contrattualmente stabilito; b) prevede che i
contratti indichino le modalita' di calcolo del compenso; c)
attribuisce al C.I.C.R. il potere di determinare i criteri per il
suddetto calcolo, al solo fine di garantire la trasparenza delle
condizioni;
Visti i capi I e III del titolo VI del testo unico bancario, in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali;
Considerato che la determinazione del compenso che i debitori sono
tenuti a corrispondere in caso di estinzione anticipata e' rimessa
all'autonomia contrattuale;
Ravvisata l'esigenza che la clientela bancaria sia informata in
modo chiaro e corretto in ordine all'onere da sostenere in caso di
estinzione anticipata;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
l. I contratti indicano il compenso onnicomprensivo da
corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale
dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa
formula di calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati
nella formula devono essere rilevabili da fonti di agevole
consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere
puo' essere addebitato.
2. I contratti riportano, anche in allegato, uno o piu' esempi di
applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente
rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno
due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito
qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in
cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli
esempi andra' preso in considerazione il valore meno favorevole per
il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni.
3. Nelle comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del
rapporto e, comunque, almeno una volta all'anno, andra' indicato il
compenso onnicomprensivo che i debitori sarebbero tenuti a
corrispondere per estinguere anticipatamente il finanziamento alla
data cui si riferisce la comunicazione.
4. La presente delibera non si applica ai contratti stipulati prima
della sua entrata in vigore.
5. La presente delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi sessanta
giorni dalla pubblicazione. Le disposizioni concernenti la
comunicazione periodica del compenso onnicomprensivo entrano in
vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione medesima.
Roma, 9 febbraio 2000
Il Presidente: Amato