logorete.gif (5085 byte)
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22-02-2000
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2000
Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
Visto l'art. 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385
(testo unico bancario), come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che attribuisce al
C.I.C.R. il potere di stabilire modalita' e criteri per la produzione
di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in
essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria;
Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, che stabilisce
che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel capo I
del titolo VI del medesimo testo unico, si applicano alle attivita'
svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari;
Visto l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342/1999, che
attribuisce al C.I.C.R. la potesta' di stabilire le modalita' e i
tempi dell'adeguamento al disposto della presente delibera delle
clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata
in vigore della medesima delibera;
Tenuto conto delle peculiarita' tecniche che connotano la
produzione e il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti
nelle diverse tipologie di operazioni bancarie e finanziarie e
dell'esistenza di diverse tesi sulla configurazione della fattispecie
dell'anatocismo e dunque sull'ambito di applicazione dell'art. 1283
del codice civile;
Su propota formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio
italiano dei cambi;
Delibera:
Art. 1.
Ambito di applicazione
l. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del
credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari
gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le
modalita' e i criteri indicati negli articoli che seguono.

Art. 2.
Conto corrente
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi
avviene sulla base dei tassi e con le periodicita' contrattualmente
stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime
modalita'.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita
la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi creditori e
debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del
conto corrente puo', se contrattualmente stabilito, produrre
interessi. Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione
periodica.

Art. 3.
Finanziamenti con piano di rimborso rateale
1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali e' previsto che
il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con
scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore
l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata
puo', se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere
dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi
interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica.
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del
contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto puo',
se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla
data di risoluzione. Su questi interessi non e' consentita la
capitalizzazione periodica.
3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto
corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.
4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli
interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente
stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano
di ammortamento.

Art. 4.
Operazioni di raccolta
1. Nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati alle
scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalita' e
i criteri contrattualmente stabiliti.

Art. 5.
Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza
1. Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che
nelle ipotesi e secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli,
dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti
per almeno sei mesi.

Art. 6.
Trasparenza contrattuale
1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e
di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della
presente delibera indicano la periodicita' di capitalizzazione degli
interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui e'
prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli
effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla
capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono
specificamente approvate per iscritto.

Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera
devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il
30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal
successivo 1o luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e
gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di
tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per
iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro
il 31 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono
essere approvate dalla clientela.

Art. 8.
Entrata in vigore
La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2000
Il Presidente: Amato