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IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il
Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad
estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data
12 febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata "La carta piu' alta" in attuazione
dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di
cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere
stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta con inizio dal 10 febbraio 2000 la lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata "La carta piu' alta".
Art. 2.
Vengono messi in vendita n. 20.000.000 di biglietti la cui facciata
anteriore riproduce la denominazione della lotteria ed il prezzo di
vendita al pubblico. Le aree del gioco sono costituite da due
rettangoli posti ai due lati del biglietto nonche' dal rettango1o
posto al centro del biglietto che costituisce il "banco" del gioco.
Il "banco" e le due aree del gioco sono ricoperti da una speciale
vernice asportabile mediante raschiatura. Nella parte inferiore del
lato destro del biglietto e' impressa la numerazione sequenziale per
la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono
contenuti; e' inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da
speciale vernice con la scritta "attenzione non grattare qui",
destinato al codice di validazione.
Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei
premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento
del gioco nonche' le modalita' per ottenere il pagamento del premio.
Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e' di L. 2.000.
Art. 4.
Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la
vincita scoprendo, mediante raschiatura del "banco" e delle due aree
del gioco, la carta vincente, cioe' la carta rinvenuta in una delle
due aree del gioco, con il punteggio superiore alla carta del
"banco".
Con lo stesso biglietto si puo' giocare due volte; le carte
rinvenute nelle due aree del gioco non sono cumulabili al fine del
conseguimento del punteggio vincente.
Art. 5.
La massa premi ammonta a L. 17.240.000.000. Sono previste nove
categorie di premi corrispondenti al punteggio vincente indicato a
fianco di ciascuna di esse:
ctg. 1a n. 4 premi di L. 100.000.000, punteggio vincente: batti
il 9 del banco;
ctg. 2a n. 8 premi di L. 50.000.000, punteggio vincente: batti
l'8 del banco;
ctg. 3a n. 40 premi di L. 10.000.000, punteggio vincente: batti
il 7 del banco;
ctg. 4a n. 100 premi di L. 2.000.000, punteggio vincente: batti
il 6 del banco;
ctg. 5a n. 40.000 premi di L. 100.000, punteggio vincente: batti
il 5 del banco;
ctg. 6a n. 40 premi di L. 50.000, punteggio vincente: batti il 4
del banco;
ctg. 7a n. 200.000 premi di L. 10.000, punteggio vincente: batti
il 3 del banco;
ctg. 8a n. 400.000 premi di L. 5.000, punteggio vincente: batti
il 2 del banco;
ctg. 9a n. 2.920.000 premi di L. 2.000, punteggio vincente: batti
l'asso del banco.
I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreche' l'acquirente
non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di
altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno
altresi' corrisposti in denaro nell'eventualita' che il biglietto
vincente detto o detti premi, sia l'ultimo nella disponibilita' del
venditore.
Art. 6.
Ai sensi dell' art. 5, comma 3, del regolamento approvato con
decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi
di 1a, 2a, 3a e 4a categoria va richiesto all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel
termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale,
escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a
rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in
bollo contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della
modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal
regolamento di contabilita' generale dello Stato.
I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il
rettangolo con la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di
raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di
validazione, si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della
vincita.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la
data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno
quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra'
essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991
per i premi di 5a, 6a, 7a, 8a e 9a categoria si prescinde dalle
suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al
portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.
Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento
delle vendite, se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi
ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il
numero dei premi di cui al precedente art. 5.
Art. 8.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un
sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei
premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che
conducano alll'assoluta casualita' dell'assemblaggio dei biglietti
stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni
esplorabilita' degli elementi, grafici da parte di chicchessia ed in
qualunque modo; garantisce altresi' che ogni biglietto contenga
impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la
validita' in caso di vincita.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2000
Il direttore generale: Cutrupi
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 6