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IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale la societa'
Terme di Carignano S.r.l., con sede in Fano (Pesaro), via Bevano n.
43, ha chiesto la revisione ai finidella conferma del riconoscimento
dell'acqua minerale naturale denominata "Orianna" che sgorga
nell'ambito della concessione mineraria "Carignano" sita in comune di
Fano (Pesaro);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla do-manda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale
"Orianna" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria
"Carignano" sita in comune di Fano (Pesaro).
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle
etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici e facilitare
l'eliminazione urinaria dell'acido urico".
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed
inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio.
Roma, 30 dicembre 1999
p. Il dirigente generale: Scriva