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La decisione citata in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee n. L 22 del 27 gennaio 2000, ha
stabilito alla data del 30 settembre 2001 il termine ultimo entro il
quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel
loro ordinamento; peraltro particolari esigenze industriali impongono
tempi di attuazione molto rapidi.
Si informa che il Dipartimento dei trasporti terrestri, in attesa
del completamento della procedura di recepimento della decisione, ha
emanato la circolare U.d.G. Motorizzazione B n. 9/2000 del
21 febbraio 2000, con la quale si rendono applicabili le disposizioni
riportate nella decisione medesima.
Pertanto, qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri
prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione -
Dipartimento dei trasporti terrestri, potranno applicare le
disposizioni contenute nella decisione in epigrafe, garantendo cosi'
il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali
hanno necessita' ovvero quello di poter utilizzare in Italia i
certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli
altri Stati membri.