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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministridella Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 93 dello stesso codice della strada che al comma 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione a decretare in materia di procedure e di documentazione
occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonche' degli elementi
da indicare nella carta di circolazione;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice al
recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materia del
regolamento;
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee serie L138 del
1o giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto si applica ai documenti di cui all'art. 93
del nuovo codice della strada rilasciati all'atto
dell'immatricolazione dei veicoli.
Esso non pregiudica il diritto di utilizzare per l'immatricolazione
temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente
conformi ai requisiti del decreto.
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) veicolo: i veicoli conformi alla definizione di cui all'art. 2
del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva
92/53/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi e all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994 di
recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
b) immatricolazione: l'autorizzazione amministrativa per
l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante
l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di
serie, denominato numero di immatricolazione;
c) carta di circolazione: il documento, di cui all'articolo 93
del nuovo codice della strada, attestante che il veicolo e'
immatricolato;
d) intestatario della carta di circolazione: la persona ai cui
nome e' immatricolato un veicolo;
Art. 3.
1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti e della navigazione, in sede di immatricolazione dei
veicoli di cui all'art. 2, rilascia una carta di circolazione
conforme a quella definita "Parte I" nell'allegato I al presente
decreto.
2. Nel caso di rilascio di una nuova carta di circolazione
(reimmatricolazione) per un veicolo immatricolato prima dell'entrata
in vigore del presente decreto, viene utilizzato un modello di carta
di circolazione conforme al presente decreto, annotandovi unicamente
le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.
3. I dati riportati sulla carta di circolazione conforme a quella
definita "Parte I", nell'allegato I al presente decreto, sono
rappresentati da codici comunitari armonizzati figuranti nello stesso
allegato.
Art. 4.
1. Ai fini della identificazione di un veicolo nella circolazione
stradale, il conducente deve detenere la parte I della carta di
circolazione.
2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo gia'
immatricolato in un altro Stato membro, deve, in ogni caso, essere
consegnata al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti e della navigazione la parte I della vecchia carta di
circolazione e qualora sia stata rilasciata, la parte II.
La parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione
sono conservate per almeno sei mesi ed entro due mesi sono informate
le autorita' dello Stato membro che l'hanno rilasciata. La carta e'
rispedita alle autorita' che l'hanno rilasciata qualora queste ne
facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.
Allorche' la carta di circolazione si compone delle parti I e II e
la parte II non e' disponibile si procede alla nuova immatricolazione
soltanto dopo avere ottenuto la conferma, per via scritta o
elettronica, da parte delle autorita' competenti dello Stato membro
in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il
richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in
un altro Stato membro.
Art. 5.
1. Gli allegati, I e II, al presente decreto ne costituiscono parte
integrante.
Art. 6.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non pregiudicano
la validita' delle carte di circolazione gia' rilasciate sulla base
dell'art. 93 del nuovo codice della strada.
Pertanto ai fini della identificazione dei veicoli, le vecchie
carte di circolazione permangono valide.
2. Con decreto dirigenziale da emanare entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto verra' stabilita la data alla
quale il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti e della navigazione iniziera' la distribuzione delle carte
di circolazione redatte in conformita' all'allegato I e ne verra'
pubblicizzato il fac-simile.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto decorrono dalla
data di pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2000
p. Il Ministro: Angelini
ALLEGATI