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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare gli
articoli 133, 134 e 138 del medesimo;
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (E.N.A.C.);
Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante norme sulle societa' di capitale per la gestione dei servizi
e per la realizzazione delle intrastrutture degli aeroporti gestiti
anche in parte dallo Stato;
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 29 gennaio
1999, n. 85, recante norme di attuazione all'art. 5 del decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei
servizi di sicurezza;
Visto l'art. 5, comma 5, del predetto decreto ministeriale 29
gennaio 1999, n. 85, che stabilisce, tra l'altro, che l'E.N.A.C. e il
Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza,
accertano i requisiti tecnico-professionali delle imprese di
sicurezza e i requisiti professionali degli addetti alla sicurezza
secondo modalita' fissate con apposito decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione adottato di concerto con il Ministro
dell'interno;
Visto il Programma nazionale di sicurezza di cui all'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461;
Considerata la necessita' di dare attuazione al disposto di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85;
Decreta:
Art. 1.
Accertamento dei requisiti
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) ed il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
accertano i requisiti tecnico-professionali delle imprese di
sicurezza e del personale addetto ai controlli di sicurezza, secondo
le modalita' stabilite nel presente decreto.
Art. 2.
Adempimenti delle imprese di sicurezza
1. Le imprese di sicurezza, gia' in possesso della licenza di cui
all'art. 134 T.U.L.P.S., al fine di dimostrare il possesso dei
requisiti tecnico-professionali previsti nell'allegato A del decreto
ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, devono produrre, per il tramite
del titolare della ditta per l'impresa individuale, ovvero del legale
rappresentante della societa', apposita istanza all'E.N.A.C. Per
l'esame delle istanze l'E.N.A.C. promuove una conferenza di servizi
con gli uffici di polizia di frontiera competenti per territorio.
2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata la
documentazione idonea a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti
professionali, tecnici e finanziari:
A) Requisiti professionali:
a) titolarita' della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134
T.U.L.P.S., dal prefetto della provincia nel cui ambito territoriale
e' ubicato l'aeroporto;
b) attestazione rilasciata da enti pubblici comprovante una
maturata esperienza di almeno un anno in materia di vigilanza e di
sicurezza svolta in ambito aeroportuale ovvero, rilasciata da enti
pubblici o privati, nel settore del trasporto in genere di passeggeri
e/o di merci;
c) possesso, per il direttore tecnico cui sara' affidata la
responsabilita' dei controlli di sicurezza, almeno del titolo di
studio del diploma di scuola media superiore, nonche' idonea
formazione professionale e giuridica dimostrata anche con la
frequenza di corsi.
B) Requisiti tecnici:
a) certificazione rilasciata dal comitato di cui all'art. 6 del
decreto ministeriale n. 85/1999, concernente la idoneita' delle
apparecchiature che verranno utilizzate dall'impresa di sicurezza;
b) copia della polizza sottoscritta con una compagnia
assicuratrice per il risarcimento dei danni provocati dal personale
dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero dalle
apparecchiature di controllo, ai passeggeri, ai loro bagagli e alle
merci.
C) Requisiti finanziari:
a) e' richiesto, per le societa' di capitali, il possesso di un
capitale netto pari ad almeno 100 mila Euro. Le imprese devono
prestare idonea garanzia fideiussoria secondo le modalita' stabilite
dall'E.N.A.C.
3. Il titolare dell'impresa di sicurezza esprime il proprio
consenso all'accesso nei locali adibiti a sede dell'impresa da parte
dei funzionari dell'Amministrazione dei trasporti e della
navigazione, per lo svolgimento dei controlli di propria competenza,
ferma restando la previsione di cui all'art. 16 del T.U.L.P.S.
4. Il procedimento per l'accertamento dei requisiti delle imprese
di sicurezza deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data
di ricezione dell'istanza. Nel caso in cui si rendessero necessari
specifici accertamenti d'ufficio, previa apposita comunicazione
all'impresa, il termine e' elevato a novanta giorni.
Art. 3.
Formazione del personale
1. Le societa' di gestione aeroportuale, i vettori e le imprese di
sicurezza, in relazione a quanto previsto al punto 1.2, dell'allegato
B al decreto ministeriale n. 85/1999, devono provvedere alla
formazione professionale del personale addetto ai controlli di
sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle
specifiche esigenze aeroportuali, organizzando specifici corsi
teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La
durata di tali corsi e' commisurata alle mansioni alle quali
l'addetto alla sicurezza sara' adibito.
2. L'E.N.A.C., d'intesa con il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, provvede a definire i
programmi di formazione del personale, differenziati a seconda delle
mansioni alle quali il personale sara' adibito. Detti programmi
dovranno prevedere almeno i seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza
dell'aviazione civile;
b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con
particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi,
delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
nonche' sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.
3. I programmi si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza in
ambito aeroportuale;
c) al personale addetto a compiti generici di sicurezza, chiamato
a svolgere i servizi indicati all'art. 3, comma 2, lettere b), d),
f), g), nonche' quelli di cui alle lettere o) e p) del decreto
ministeriale n. 85/1999 che abbiano contenuto esclusivamente tecnico;
d) al personale addetto ai controlli di sicurezza diversi da
quelli di cui ai precedenti punti b) e c).
Art. 4.
Accertamento dei requisiti degli addetti ai controlli di sicurezza
1. Le societa' di gestione aeroportuale, i vettori e le imprese di
sicurezza che risultano idonei devono richiedere all'E.N.A.C.
l'accertamento dei requisiti professionali del proprio personale da
adibire alla sicurezza, a seguito della frequenza dei corsi di
formazione professionale di cui al precedente art. 3, comma 1.
2. L'accertamento dei requisiti professionali degli addetti ai
controlli di sicurezza e' effettuata da una apposita commissione,
istituita dall'E.N.A.C. Detta commissione, presieduta da un
rappresentante dell'E.N.A.C., deve prevedere la partecipazione di due
rappresentanti dei competenti uffici periferici del Ministero
dell'interno, nonche' di:
a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo
di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di
vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi
e portatili;
b) un componente esperto di lingua inglese.
3. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e
sulla conoscenza della lingua inglese;
b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del
corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in
relazione alle mansioni di sicurezza aeroportuale che ciascun
dipendente sara' chiamato a svolgere.
4. Al personale giudicato idoneo viene rilasciato da parte
dell'E.N.A.C. un certificato che attesta l'idoneita' allo svolgimento
delle mansioni cui detto personale verra' adibito nonche' l'idoneita'
all'utilizzo delle apparecchiature per le quali e' stato selezionato.
5. Il personale addetto alla sicurezza deve produrre copia del
certificato, di cui al comma precedente, alla societa' di gestione
aeroportuale, al vettore o all'impresa di sicurezza, ai fini della
assunzione, nonche' per la nomina a guardia particolare giurata, ai
sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S., ove richiesto.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2000
p. Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Danese
p. Il Ministro dell'interno
Brutti