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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti
nell'anno 2000 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto
a pensione o assegno concessi dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed
invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di
reversibilita' a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite
prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;
Ritenuto, altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle
pensioni, degli assegni, delle indennita' concessi dal Ministero dell'interno alle
categorie di cui sopra;
Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-septies
della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti
della scala mobile sui salari;
Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a
decorrere dal 1o gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo
della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di
impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;
Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della
concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovra' farsi riferimento
al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli
importi delle indennita' di accompagnamento, di comunicazione nonche' della speciale
indennita' sono adeguati con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6
ottobre 1986, n. 656;
Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori
invalidi civili un'indennita' mensile di frequenza;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennita' di
accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con
decorrenza dal 1o marzo 1991 l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili
assoluti e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed accompagnamento di
cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone
affette da piu' minorazioni di percepire un'indennita' cumulativa pari alla somma delle
indennita' attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n.
508;
Vista la nota del 10 gennaio 2000 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante
l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 2000;
Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la
variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai
dell'industria e' risultata pari a 2,75 e che la variazione percentuale degli indici
mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e' pari al 1,60;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 1999
che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 1999 in misura pari a 1,50 dal 1o gennaio 2000, salvo
conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
Vista la legge n. 96 del 7 aprile 1997;
Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2000 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla
legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:
L. 23.583.165 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti,
ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;
L. 6.894.550 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi
civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
L. 11.338.050 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili
decimisti.
Art. 2.
Per l'anno 2000 gli importi mensili delle indennita' specificate in premessa sono
determinati nelle misure in appresso indicate:
indennita' di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 1.155.620;
indennita' di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 808.130;
indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 329.940;
speciale indennita' da erogare ai ciechi ventesimisti L. 93.740.
Art. 3.
Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili
sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo:
la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 434.050 dal 1° gennaio 2000;
la pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile
spettante agli invalidi civili parziali, l'indennita' mensile di frequenza spettante ai
minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti
ricoverati nonche' ai ciechi civili ventesimisti L. 401.380 dal 1° gennaio 2000;
l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 297.830 dal 1o gennaio 2000.
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo
della pensione spettante ai ciechi civili con eta' pari o superiore ai sessantacinque anni
viene elevato fino a L. 100.000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalita'
indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2000
Il Ministro: Bianco