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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 79, 83 e 84, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1976, n. 160;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio
2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali,
relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di
bevande e acque minerali nonche' di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.
Art. 2.
Contrassegni
1. Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonche' di prodotti
vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno
di Stato di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al decreto del Ministro
delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre
1976, n. 231, ed al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.
Art. 3.
Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese possono continuare ad utilizzare i contenitori, i
recipienti, gli imballaggi e i mezzi di chiusura cui siano applicati i contrassegni
previsti dalla previgente normativa.
Art. 4.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 73, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160; il
decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231, ed il decreto del Ministro delle finanze in data 4
maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro delle finanze
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 10
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si riporta
il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, numeri 79, 83 e 84: "Art. 20 - 1. Il
Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali a autonome, indicando i criteri per l'esercizio della
potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalita' di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del
procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio
di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove,
anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa
data sono abrogate le norme, anche di legge regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze
degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse
ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che
si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare,
ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante
adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche
decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in
forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi
o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e
agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli
atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime
concessono quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione del procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le
fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da
semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione del procedimenti
amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel
rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono
principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e
modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati
appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente
legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza
e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' istituzione di un Consiglio
nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono
finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti
in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti
nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite
le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del
D.P.R. 11 luglio 1930, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da pane delle universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per
il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al
Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di
testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da
riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di
cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e
dal presente articolo".
"Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8)
(Omissis).
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
(Omissis).
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori: decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto".
- La legge 2 maggio 1976, n. 160, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul
reddito".
- Il decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976 reca: "Norme per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernenti le
caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da
applicare sui contenitori, o suoi relativi mezzi di chiusura, di determinati prodotti
destinati alla diretta vendita al consumo".
- Il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 reca: "Norme per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le
caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da
applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al
consumo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, reca:
"Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di
cessione o di acquisto".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 2 maggio 1976, n. 160: "Art. 3.
- Per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro per le finanze, in lungo
dell'applicazione del contrassegna di Stato previsto dall'ultimo comma dell'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1572, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere disposto l'uso di speciali contrassegni da riportare sui
contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, destinati al
condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo. Con i medesimi
decreti sono determinate le caratteristiche dei contrassegni.
La fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti,
imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali contrassegni sono soggetti
ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e modalita'
stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza ai quantitativi per i quali
questa e' stata rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche gratuitamente, gli
oggetti di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e
con la multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque ne fa
uso senza che la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto siano stati
autorizzati".
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976 vedi nelle note alle
premesse.
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 vedi nelle note alle
premesse.