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- Gazzetta Ufficiale n. 57 del
09-03-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 6 dicembre 1999.
Approvazione delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto da attribuire ai
militari in speciali condizioni d'impiego.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, che all'art. 14, comma 4, statuisce che la
composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento
(gia' elenco n. 3 all'appendice della legge di bilancio) sia annualmente determinata con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Considerato che la citata legge impone eguale strumento giuridico per la determinazione
delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto da attribuire ai militari in
speciali condizioni d'impiego;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive
modifiche, nonche' il decreto del Ministro della difesa 3 giugno 1999, n. 244, concernenti
le mense obbligatorie di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il
regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Decreta:
Articolo unico
Per l'anno 2000 sono approvate le allegate tabelle concernenti la composizione delle
razioni viveri in natura (ordinaria, media e pesante, queste ultime due comprensive delle
integrazioni vitto), dei generi di conforto e delle quote di miglioramento vitto da
attri-buire al personale militare che ne conserva il godimento ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.
Il presente decreto consta di quindici fogli allegati.
Roma, 6 dicembre 1999
Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Solaroli
Allegati
TABELLE RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DELLE RAZIONI VIVERI IN NATURA
(ordinaria, media e pesante comprensive delle integrazioni vitto per il
personale in condizioni di impiego che comportano un
maggior dispendio di energia), DEI GENERI DI CONFORTO
E DELLE QUOTE DI MIGLIORAMENTO VITTO (art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 ed art. 14 della legge
28 luglio 1999, n. 266).
Per l'anno finanziario 2000 la composizione delle razioni viveri in
natura (ordinaria, media e pesante
comprensive delle integrazioni vitto per il personale in
condizioni di impiego che comportano un maggior dispendio di energia) per i
militari che ne conservano il godimento, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica dell'11 settembre 1950, n. 807, dei generi di conforto da
attribuire ai militari in speciali condizioni e delle quote di miglioramento
vitto sono i seguenti:

- La razione viveri normale - composizione ordinaria spetta
al personale in condizioni di impiego di base.
RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE MEDICA
La razione viveri ordinaria, nella composizione media include
l'integrazione vitto spettante al personale in
particolari condizioni di impiego, che comportano un
maggior dispendio di energia.

-
La suddetta razione spetta al personale nelle speciali posizioni d'impiego e
nelle destinazioni di servizio sotto indicate:
1. Militari (esclusi gli alpini)
destinati a terra in esercitazione continuativa e fuori
sede della durata non inferiore a tre giorni.
Il personale della Compagnia E.L.F. addetto all'esercizio della linea
ferroviaria Chivasso-Aosta e lungo di essa dislocato, e'
considerato in esercitazione continuativa, agli effetti
della somministrazione della razione suddetta.
2. Militari (istruttori compresi) in
allenamento o in addestramento presso la Scuola
militare di equitazione, il Centro ippico dell'Arma dei
carabinieri, militari della brigata ippotrainata
del reggimento artiglieria a cavallo e dei reparti a cavallo dell'Arma
dei carabinieri, palafrenieri, militari atleti dei reparti speciali
atleti e delle Sezioni atleti dell'Arma dei carabinieri; istruttori di
educazione fisica e di nuoto che, in servizio presso le Scuole militari,
esercitano permanentemente la loro specifica attivita', nei giorni
di effettivo svolgimento della stessa.
Possono essere somministrati altri generi purche' non ne risulti diminuito il potere
energetico e non si superi il controvalore per detta razione;
3. Militari degli enti e reparti addestrativi
dell'Esercito costituenti gli equipaggi (istruttori compresi) di alcuni
mezzi corazzati, semoventi, anfibi e natanti.
Le categorie beneficiarie dei mezzi corazzati e semoventi sono:
piloti dei VTC-M113 e AMX-12.
militari costituenti gli equipaggi di:
carri armati (n. 47, n. 60; Leopard, blindo centauro);
semoventi (M109; pesanti campali M144; pesanti
M55 ed M107);
mezzi corazzati specifici (carri recupero M74; Leopard socc.;
carri apripista M4); mezzi anfibi e natanti.
La razione e' somministrata per i soli giorni di
effettivo addestramento con i succitati mezzi e per un periodo addestrativo annuo
non superiore a giorni novanta.
La concessione dovra' essere fatta risultare con apposti "atto
dispositivo" del comandante dell'unita'.
4. Militari appartenenti alla specialita' granatieri e lancieri di
Montebello e per militari della compagnia
servizi onori capitale della Maria militare e dell'Aeronautica militare;
5. Militari della Marina:
imbarcati, per le sole giornate di navigazione;
personale facente parte di turni di guardia ai macchinari di bordo,
anche porto.
La razione per le giornate di navigazione e' somministrata per l'intera
giornata anche quando uno solo dei principali debba
essere cosumato in navigazione.
- RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE PESANTE
La razione viveri ordinaria, nella composizione pesante include l'integrazione
vitto spettante al personale in
particolari condizioni di impiego, che comportano un
maggior dispendio di energia.

La suddetta razione spetta al personale nelle speciali posizioni d'impiego e nelle
destinazioni di servizio sotto indicate:
1. Militari soggetti a particolari disagi o addetti a lavori
faticosi di carattere eccezionale.
La concessione deve essere preventivamente autorizzata:
a) per l'Esercito:
dai seguenti comandi operativi intermedi e di area logistica:
Comando dei supporti delle Forze operative;
Comando delle Forze di proiezione;
Comando truppe alpine;
1° Comando Forze di sifesa;
2° Comando Forze di difesa;
comandi di area logistica;
dai Comandi regione e dagli Ispettorati per
gli enti direttament ipendenti;
dal Comando di regione Carabinieri competente per territorio, per gli enti dell'Arma dei
carabinieri;
b) per la Marina:
dal Comando in Capo della squadra navale per le Unita' navali e comandi ed enti
organicamente dipendenti;
dai Comandi in Capo di dipartimento M.M. e Comandi M.M. per le Unita'
navali organicamente dipendenti e per i Comandi ed enti della giurisdizione;
da Comsubin per le Unita' navali e per i Comandi ed enti
organicamente dipendenti;
c) per l'Aeronautica:
dai Comandi di regione aerea territorialmente competenti.
Il giudizio circa l'esistenza delle particolari circostanze che giustificano
la somministrazione della razione e' devoluto agli alti comandi
predetti.
Questa, in ogni caso, per il suo carattere di eccezionalita', non puo' essere che limitata
a brevi periodi.
Il Ministero difesa (Direzione generale del commissariato e dei servizi
generali ), sentiti i competenti Ispettorati di F.A. (per l'Aeronautica, il
Comando logistico), si riserva di stabilire i limiti di durata
e di spesa entro i quali le autorizzazioni debbano essere
contenute.
La concessione puo' essere autorizzata a carattere permanente dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri quando i militari dell'Arma
stessa conviventi al vitto ordinario, in servizio presso reparti dislocati in
zone isolate, non siano superiori a due unita'.
2. Agli allievi delle accademie, delle scuole militari, compresi i giovani
concorrenti agli arruolamenti durante la permanenza presso
le stesse o presso i centri di selezione attitudinale,
allievi delle scuole di applicazione, allievi ufficiali, allievi
sottufficiali, graduati e militari semplici, allievi dei corsi di specializzazione
e perfezionamento, allievi scuole C.E.M.M., allievi
piloti e piloti di aeroplano, allievi delle scuole di
pilotaggio per il conseguimento del brevetto di
pilota di aeroplano, o di pilota militare,
volontari a ferma prolungata presso i Maridepocar ed i Bar, militari
dell'Arma dei carabinieri rivestenti la qualifica di allievi, frequentatori di
corsi presso gli istituti di istruzione dell'Arma, graduati e militari semplici
in servizio, presso le varie scuole con compiti di inquadramento del
personale di cui sopra.
3. Militari - istruttori compresi - destinati a gare atletiche.
La razione compete ai militari canottieri e canoisti destinati al Centro remiero
delle tre FF.AA. di Sabaudia e che svolgono
attivita' sportiva connessa alla selezione, all'allenamento e alle competizioni,
nonche' ai militari velisti destinati al Centro Interforze
di vela presso la Sezione M.M. di Napoli.
La suddetta razione viene concessa ai militari, prescelti per la partecipazione
- in qualita' di "rappresentante militare" od in seno
ad una "rappresentativa militare" - a
gare atletiche e competizioni sportive di
rilievo, che comportino notevole dispendio di
energie ed e' limitata al periodo di allenamento collegiale (od a
quello finale dell'allenamento stesso) e di gara.
Compete anche agli istruttori dei predetti
militari. La concessione deve essere preventivamente
autorizzata dagli alti comandi indicati al n. 1 del precedente articolo .
Su richiesta degli organi preposti all'organizzazione
delle competizioni sportive, i competenti organismi di
commissariato (per l'Esercito, Comando dei servizi di
commissariato di area logistica; per la Marina anche le
Sezioni di commissariato) possono approvvigionare, nei limiti
previsti dalla vigente
regolamentazione, generi diversi da quelli indicati
nella razione, purche' non ne venga diminuito il
potere energetico e non si superi il controvalore stabilito per la razione stessa.
Puo' essere corrisposto il relativo controvalore agli atleti
partecipanti a regolari competizioni sportive all'estero, sempre che
essi non fruiscano di analoga somministrazione da parte delle organizzazioni
ospitanti.
4. Militari operatori subacquei, incursori,
militari del battaglione S. Marco e delle truppe anfibie.
Compete ai militari impiegati in attivita' operativa/addestrativa di operatori
subacquei, incursori nonche' a quelli in effettivo servizio presso
il Battaglione S. Marco, alle truppe anfibie;
viene somministrata per tutta la durata dei corsi di specialita' o per tutta
la durata della destinazione di servizio presso comandi ove i militari svolgono attivita'
inerente alla loro specialita' e in tali casi non va
limitata ai soli giorni in cui gli stessi effettuano le esercitazioni.
Compete anche ai militari in possesso del brevetto di operatore subacqueo
e non assegnati in posti tabellari delle specialita', limitatamente
alle giornate in cui effettuano immersioni per il mantenimento
del brevetto o perche' chiamati a svolgere attivita' della stessa specialita'.
5. Militari nelle seguenti posizioni d'impiego:
frequentatori di corsi alpinistici e sciistici (istruttori
compresi);
truppe alpine in esercitazione continuativa della durata non inferiore a
tre giorni (1);
in esercitazione continuativa, della durata non inferiore a tre giorni, a quote da 900 a
1700 metri (2) (3);
permanentemente dislocati a quote da 900 a 1.700 metri (3);
in servizio di vigilanza o di guardia a depositi di munizioni, carburanti o
combustibili e posti d'opera dislocati in zone
isolate.
6. Militari in forza alla compagnia esploratori della scuola
militare alpina di Aosta, nonche' militari
dell'Arma dei carabinieri in forza alla sezione
sportiva sci di Selva Val Gardena.
7. Militari della Marina istruttori del centro di addestramento per il
servizio di sicurezza (antincendi e antifalla).
8. Militari in servizio presso unita' paracadutisti.
9. Militari del Comando carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
10. Militari comandati a speciali impieghi determinati dagli
stati maggiori e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e caratterizzati da
attivita' svolta da piccoli nuclei in condizioni ambientali particolari
ed impegnative, implicanti completa autonomia
logistica per periodi di tempo di massima non superiori a cinque giorni.
_________________
(1) Per esercitazione di durata non inferiore a tre giorni si
intende "esercitazione con almeno due pernottamenti fuori sede".
(2) Per esercitazione di durata non inferiore a tre giorni si intende
"esercitazione con almeno due pernottamenti a quote oltre 900
metri".
(3) La razione e' estesa ai militari che si trovano
a quote da 700 a
900 metri, nel periodo 1° ottobre-31
marzo. Per il rimanente periodo sarà somministrata la razione viveri normale
(composizione media).
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- RAZIONE VIVERI SPECIALE PER OPERATORI
SUBACQUEI ED INCURSORI

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RAZIONE VIVERI SPECIALI DA COMBATTIMENTO
- La razione viveri speciale da
combattimento puo' essere distribuita, in pace,
soltanto su specifica autorizzazione del competente Ispettorato
di Forza armata (per l'Aeronautica il Comando
logistico) in occasioni di particolari condizioni di
impiego delle truppe in cui non sia possibile consumare la razione
viveri normale e non sia ritenuto opportuna la
somministrazione di quella di riserva/emergenza, o per
rotazione delle razioni da combattimento accantonate come scorta. Accessori
(per ciascun modulo):
n. 3 spazzolini usa e getta per l'igene dentale; n. 1 scatola di
fiammiferi; n. 6 salviettte pluriuso; n. 3 stuzzicadenti; n. 3 contenitori
ecologici; n. 1 confezione di sale in bustina; n. 1 fornello
scaldarancio; n. 6 tavolette combustibili; n. 2 set
posate di plastica (uno per la cena e uno per il pranzo);
n. 1 cucchiaio per la colazione; n. 1 foglietto di istruzioni. I generi
costituenti detta razione sono confezionati in piu' contenitori
corrispondenti ai diversi pasti, secondo le direttive
impartite dai competeti Ispettorati di Forza
armata (per l'Aeronautica, il Comando logistico).
RAZIONE VIVERI SPECIALE DI VOLO PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEGLI EQUIPAGGI
DEI VELIVOLI BR 1150 ATLANTIC E DI
AEROMOBILI CHE EFFETTUANO MISSIONI DI ANALOGA DURATA

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- La razione viveri speciale spetta in sostituzione della razione viveri
normale, e' consumata a bordo, in sostituzione dei pasti principali durante i
periodi di voli operativi che non consentono la partecipazione del predetto
personale alle mense obbligatorie di servizio.
E' integrata da alcuni accessori per l'impiego dei generi.
___________________
Possibili sostituzioni
(1) sostituibili con:
te' liofilizzato zuccherato, due bustine da gr. 9;
(2) sostituibili con:
Cioccolato spalmabile, quattro confezioni minipack da 25 gr.l'una;
oppure con:
barrette di frutta e cereali, due bustine da gr. 40 l'una;
(3) sostituibili con:
a) lasagne al forno + petti di pollo alla cacciatora con
carote;
b) riso e carciofi + scaloppina e spinaci;
c) tortellini al ragu' + filetto di merluzzo con spinaci;
d) penne al pomodoro + spezzatino con patate;
e) gnocchetti al ragu' + petto di tacchino ai funghi.
Per soddisfare le esigenze alimentari di equipaggi operanti su velivoli
privi di qualsiasi attrezzatura atta a riscaldare gli alimenti,
sono state ipotizzate altresi' le seguenti composizioni consumabili
"fredde", cioe' senza il preventivo riscaldamento:
f) insalata di riso + insalata di mare con melanzane;
g) minestrone di riso + insalata di pollo con patate;
h) insalata di riso + tonno con patate.
RAZIONE VIVERI SPECIALE DI CROCIERA PER IL PERSONALE IMBARCATO SUI SOMMERGIBILI

La razione viveri speciale spetta in sostituzione della razione viveri
normale.
(a) Pari a mezza scatoletta regolamentare, sostituibile con gr. 130 di carne disossaca
fresca o congelata.
(b) In confezione speciale.

La razione viveri speciale di riserva/emergenza viene distribuita in occasione
di esercitazioni o in caso di emergenza, quando non sia possibile
distribuire la razione viveri normale e non si ritenga
opportuno distribuire la razione da combattimento.
- ___________________
(a) La spettanza di caffe' tostato, zucchero semolato e cordiale e' sostituibile con
due bottigliette di liquore di caffe' da cl. 3 cadauna; in tal
caso la razione e' confezionata in unico
contenitore sottovuoto con esclusione del
vino che viene distribuito a parte.
(b) Nella valutazione del costo della
razione non viene considerato il vino, in quanto lo stesso dovra'
essere distribuito e contabilizzato separatamente.
(o) Pari normalmente a due scatolette da gr. 100 circa cadauna ed eventualmente ad una
scatoletta regolamentare.

- GENERI DI CONFORTO
1. Per militari in servizio di ordine pubblico:

(a) Sostituibile con una bustina di the'.
(b) Senza possibilita' di sostituzione.
(c) Sostituibile con succo di frutta cl. 20.
2. Militari che esplicano servizio notturno, di guardia, vigilanza, esercitazioni:

(a) Sostituibile con una bustina di the'.
(b) Sostituibili con succo di frutta cl. 20.
3. Militari e civili donatori di sangue:

In tutti i casi con aggiunta di zucchero semolato gr. 25.
La somministrazione e' limitata ad una sola giornata.
4. Per piloti in effettiva attivita' di volo, per osservatori in servizio
aeronavigante e per operatori di sistema impiegati a bordo
di aviogetti biposto da combattimento, ai
militari in possesso di brevetto di paracadutista che
svolgono attivita' aviolancistiche continuative o
che frequentano corsi di
paracadutismo presso unita' paracadutiste, ai
militari palombari e sommozzatori ed incursori brevettati impiegati a terra o
a bordo in servizi inerenti le specialita', nonche' per la durata massima di
un anno qualora il predetto personale sia
in licenza di convalescenza o temporaneamente inabile al
volo, al lancio o all'immersione o in aspettativa per
infermita' provenienti da cause di servizio,
nei limiti di forza fissati
dagli stati maggiori.

I suddetti generi vengono somministrati anche agli
allievi piloti.
Ai piloti ed operatori di sistema in servizio aeronavigante con carattere
di continuita' presso i reparti di volo ed a quelli che si recano presso i predetti
reparti per svolgere attivita' di volo viene corrisposta la
colazione obbligatoria di composizione variabile costituita
da generi di alto potere nutritivo il cui valore non
dovra' eccedere l'importo procapite giornaliero
(2.800).
5. Per militari specialisti componenti equipaggi di volo, nei
limiti di forza fissati dagli stati maggiori, da somministrare
anche in aggiunta a tali limiti, per la durata massima di un anno, quando detto personale
sia in licenza di convalescenza, inabile al volo o in aspettativa
per infermita' provenienti da causa di servizio, per
militari controllori ed assistenti controllori del traffico aereo e
della difesa aerea, compresi gli assistenti al traffico aereo, ove
in possesso della prescritta abilitazione adibiti alle operazioni di
controllo dello spazio aereo sempre nei limiti di forza stabiliti
dagli Stati maggiori, per componenti equipaggi di velivoli che compiono voli a
lungo raggio.

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- DISPOSIZIONI FINALI
1. Per contingenti situazioni di
mercato, per ragioni igienicosanitarie, per
rendere maggiormente gradito il vitto, il Ministero della difesa - Direzione
generale di commissariato e dei servizi generali - sentiti
gli Ispettorati logistici, puo' disporre la
sostituzione delle spettanze di tabella, nonche'
l'utilizzazione delle quote di miglioramento vitto, con generi
disponibili presso i magazzini di commissariato quando possibile, o da
acquistare dal commercio nel rispetto di quanto indicato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939,
sempreche' non ne venga alterato il potere nutritivo e non si aumenti la spesa.
Analogamente, le mense obbligatorie di servizio sono autorizzate a distribuire
generi di pronto consumo appositamente confezionati, sostitutivi di quelli
distribuiti nei locali delle mense stesse, al personale che pur
avendone titolo non possa eccezionalmente partecipare alla
somministrazione del vitto in relazione a temporanea/diversa dislocazione,
a particolare situazione di ordine contingente. Per piccoli nuclei (di
forza non superiore a 30 unita') di personale che comunque
fruisce di vitto a carico dello Stato, dislocati in
localita' isolate, lontane dai magazzini militari, il controvalore
della razione viveri, con decreto ministeriale, sentito il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, puo' essere adeguato al costo dei
generi sulla piazza, aumentandolo entro il limite massimo del 50 per cento.
2. Le varie quote di miglioramento vitto non sono cumulabili fra loro.
3. I generi di conforto e la colazione obbligatoria
vengono somministrati in natura e non puo' esserne quindi corrisposto il
relativo controvalore in contante. Nel
caso in cui la somministrazione risulti
eccessivamente onerosa, non disponendo l'amministrazione di
personale da destinare allo scopo, puo' essere
autorizzata la corresponsione in contanti del relativo
controvalore. In tal caso l'atto autorizzativo deve
essere rilasciato dal competente ispettorato/comando logistico di Forza
armata su proposta motivata dell'Ente. Inoltre, il controvalore e' sempre concesso
per le seguenti attivita' svolte all'estero, sempre che il
personale interessato non fruisca di analoghe
somministrazioni da parte delle nazioni ospitanti:
corsi di pilotaggio;
attivita' di volo in genere, su espressa autorizzazione degli stati maggiori;
corsi ed attivita' di aviolancio.
4. Ai militari delle tre Forze armate in attivita' operativa
all'estero, quando non aggregati presso le Forze armate del Paese estero,
spetta un aumento pari al 50 per cento
dei generi componenti la razione viveri ordinaria nonche'
dell'assegno di miglioramento vitto. In particolari situazioni
ambientali e/o climatiche, da valutarsi di volta in volta, dai Comandi
operativi interessati, tale maggiorazione puo' essere elevata, con decreto
ministeriale, fino al 100 per
cento. In ogni caso, la maggiorazione
comporta l'esclusione di integrazione vitto e generi di
conforto. Si fa salva, per gli interessati, la facolta' di conservare,
se piu' favorevole
(in alternativa alla maggiorazione della
razione viveri ordinaria e del
miglioramento vitto), la somministrazione dei generi di conforto e delle
integrazioni vitto eventualmente spettanti. Per
quanto riguarda le navi della Marina militare all'estero restano valide
le disposizioni di cui all'art. 5, punto 3, del regio
decreto 15 luglio 1938, n. 1156.
5. Quando eccezionali circostanze lo impongono e limitatamente a particolari
situazioni di impiego dei reparti, con
decreto ministeriale motivato e di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
possono essere apportate varianti alla composizione delle razioni viveri
e dei generi di conforto nel limite massimo del 6 per
cento del rispetto controvalore.