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Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09-03-2000
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet


MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 6 dicembre 1999.
Approvazione delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni d'impiego.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, che all'art. 14, comma 4, statuisce che la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento (gia' elenco n. 3 all'appendice della legge di bilancio) sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che la citata legge impone eguale strumento giuridico per la determinazione delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni d'impiego;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modifiche, nonche' il decreto del Ministro della difesa 3 giugno 1999, n. 244, concernenti le mense obbligatorie di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:
Articolo unico

Per l'anno 2000 sono approvate le allegate tabelle concernenti la composizione delle razioni viveri in natura (ordinaria, media e pesante, queste ultime due comprensive delle integrazioni vitto), dei generi di conforto e delle quote di miglioramento vitto da attri-buire al personale militare che ne conserva il godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Il presente decreto consta di quindici fogli allegati.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Solaroli

 


Allegati
   
TABELLE  RELATIVE  ALLA  COMPOSIZIONE  DELLE RAZIONI VIVERI IN NATURA (ordinaria,  media  e pesante comprensive delle integrazioni vitto per  il   personale  in  condizioni  di  impiego  che comportano un   maggior  dispendio  di  energia),  DEI  GENERI DI CONFORTO E DELLE  QUOTE  DI  MIGLIORAMENTO  VITTO (art. 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 ed art. 14 della legge   28 luglio 1999, n. 266).
Per  l'anno finanziario 2000 la composizione delle razioni viveri  in    natura   (ordinaria,   media   e  pesante   comprensive  delle integrazioni  vitto  per il personale in condizioni di impiego che  comportano  un maggior dispendio di energia) per i militari che ne  conservano il godimento, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  dell'11 settembre 1950, n. 807, dei generi di conforto da   attribuire ai militari in speciali condizioni e delle quote di  miglioramento vitto sono i seguenti:

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La  razione  viveri  normale  -  composizione ordinaria spetta al personale in condizioni di impiego di base.
   
RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE MEDICA
La razione viveri ordinaria,  nella  composizione  media  include   l'integrazione  vitto spettante  al  personale  in   particolari condizioni  di  impiego,  che  comportano  un maggior dispendio di  energia.

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La  suddetta razione spetta al personale nelle speciali posizioni  d'impiego e nelle destinazioni di servizio sotto indicate:
1.   Militari   (esclusi   gli   alpini)   destinati  a  terra  in  esercitazione continuativa e fuori sede della durata non inferiore a tre giorni.
Il  personale  della Compagnia E.L.F. addetto all'esercizio della linea   ferroviaria  Chivasso-Aosta  e  lungo di essa dislocato, e' considerato  in  esercitazione  continuativa,  agli  effetti della  somministrazione della razione suddetta.
2.   Militari   (istruttori   compresi)   in    allenamento  o  in  addestramento  presso la Scuola militare di equitazione, il Centro ippico   dell'Arma   dei    carabinieri,   militari  della  brigata ippotrainata   del reggimento artiglieria a cavallo e dei reparti a cavallo  dell'Arma   dei carabinieri, palafrenieri, militari atleti dei  reparti  speciali atleti e delle Sezioni atleti dell'Arma dei carabinieri;  istruttori  di   educazione fisica e di nuoto che, in servizio  presso le Scuole militari, esercitano permanentemente la loro  specifica  attivita',  nei  giorni   di effettivo svolgimento della stessa.
Possono  essere somministrati altri generi purche' non ne risulti diminuito il potere energetico e non si superi il controvalore per detta razione;
3.  Militari  degli  enti  e  reparti  addestrativi dell'Esercito costituenti  gli  equipaggi  (istruttori compresi) di alcuni mezzi corazzati, semoventi, anfibi e natanti.
Le categorie beneficiarie dei mezzi corazzati e semoventi sono: 
piloti dei VTC-M113 e AMX-12.
militari costituenti gli equipaggi di:
carri armati (n. 47, n. 60; Leopard, blindo centauro);
semoventi   (M109;  pesanti  campali  M144;  pesanti   M55  ed M107);
mezzi corazzati specifici (carri recupero M74; Leopard socc.;
carri apripista M4); mezzi anfibi e natanti.
La  razione  e'  somministrata  per  i  soli  giorni di effettivo addestramento  con i succitati mezzi e per un periodo addestrativo annuo non superiore a giorni novanta.
La  concessione  dovra'  essere fatta risultare con apposti "atto dispositivo" del comandante dell'unita'.
4.  Militari  appartenenti alla specialita' granatieri e lancieri di   Montebello  e  per  militari  della  compagnia   servizi  onori capitale della Maria militare e dell'Aeronautica militare;
5. Militari della Marina:
imbarcati, per le sole giornate di navigazione;
personale  facente  parte  di turni di guardia ai macchinari di bordo, anche porto.
La  razione  per  le giornate di navigazione e' somministrata per l'intera   giornata  anche  quando  uno  solo  dei principali debba essere cosumato in navigazione.
RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE PESANTE
La  razione  viveri ordinaria, nella composizione pesante include l'integrazione    vitto   spettante  al  personale  in   particolari condizioni  di  impiego,  che  comportano  un maggior dispendio di  energia.
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La  suddetta razione spetta al personale nelle speciali posizioni d'impiego e nelle destinazioni di servizio sotto indicate:

1.  Militari  soggetti  a  particolari  disagi o addetti a lavori faticosi di carattere eccezionale.
La concessione deve essere preventivamente autorizzata:
a) per l'Esercito:
dai seguenti comandi operativi intermedi e di area logistica:
Comando dei supporti delle Forze operative;
Comando delle Forze di proiezione;
Comando truppe alpine;
1° Comando Forze di sifesa;
2° Comando Forze di difesa;
comandi di area logistica;
dai   Comandi  regione  e  dagli  Ispettorati  per   gli  enti direttament ipendenti;
dal Comando di regione Carabinieri competente per territorio, per gli enti dell'Arma dei carabinieri;
b) per la Marina:
dal Comando in Capo della squadra navale per le Unita' navali e comandi ed enti organicamente dipendenti;
dai  Comandi  in Capo di dipartimento M.M. e Comandi M.M. per le  Unita' navali organicamente dipendenti e per i Comandi ed enti della giurisdizione;
da  Comsubin  per  le  Unita'  navali e per i Comandi ed enti organicamente dipendenti;
c) per l'Aeronautica:
dai Comandi di regione aerea territorialmente competenti.
Il  giudizio  circa l'esistenza delle particolari circostanze che giustificano   la  somministrazione  della razione e' devoluto agli alti comandi predetti.
Questa, in ogni caso, per il suo carattere di eccezionalita', non puo' essere che limitata a brevi periodi.
Il  Ministero  difesa (Direzione generale del commissariato e dei servizi   generali ), sentiti i competenti Ispettorati di F.A. (per l'Aeronautica,  il   Comando  logistico), si riserva di stabilire i limiti  di  durata   e  di  spesa  entro  i quali le autorizzazioni debbano essere contenute.
La concessione puo' essere autorizzata a carattere permanente dal Comando  generale   dell'Arma  dei  carabinieri  quando  i militari dell'Arma stessa conviventi al vitto ordinario, in servizio presso reparti  dislocati  in   zone  isolate,  non  siano superiori a due unita'.
2.  Agli allievi delle accademie, delle scuole militari, compresi i  giovani   concorrenti  agli  arruolamenti  durante la permanenza presso   le  stesse  o  presso  i centri di selezione attitudinale, allievi  delle  scuole di applicazione, allievi ufficiali, allievi sottufficiali,  graduati e militari semplici, allievi dei corsi di specializzazione    e  perfezionamento,  allievi  scuole  C.E.M.M., allievi   piloti  e  piloti  di  aeroplano, allievi delle scuole di pilotaggio   per  il  conseguimento  del  brevetto  di   pilota  di  aeroplano,  o  di  pilota  militare,   volontari a ferma prolungata presso  i Maridepocar ed i Bar, militari dell'Arma dei carabinieri  rivestenti  la qualifica di allievi, frequentatori di corsi presso  gli istituti di istruzione dell'Arma, graduati e militari semplici   in  servizio,  presso le varie scuole con compiti di inquadramento del personale di cui sopra.
3. Militari - istruttori compresi - destinati a gare atletiche.
La razione compete ai militari canottieri e canoisti destinati al Centro  remiero   delle  tre  FF.AA.  di  Sabaudia  e  che svolgono attivita' sportiva connessa alla selezione, all'allenamento e alle competizioni,   nonche'  ai  militari  velisti  destinati al Centro Interforze di vela presso la Sezione M.M. di Napoli.
La  suddetta razione viene concessa ai militari, prescelti per la partecipazione   -  in  qualita' di "rappresentante militare" od in seno   ad  una  "rappresentativa  militare"  -  a   gare atletiche e competizioni   sportive   di    rilievo,  che  comportino  notevole dispendio  di   energie  ed  e'  limitata al periodo di allenamento collegiale (od a quello finale dell'allenamento stesso) e di gara.
Compete   anche   agli   istruttori  dei  predetti   militari.  La concessione  deve  essere  preventivamente   autorizzata dagli alti comandi indicati al n. 1 del precedente articolo .
Su  richiesta  degli  organi  preposti  all'organizzazione   delle competizioni  sportive,  i  competenti  organismi di commissariato (per  l'Esercito,  Comando  dei  servizi  di commissariato di area logistica;  per  la  Marina  anche  le   Sezioni  di commissariato) possono approvvigionare, nei  limiti   previsti  dalla  vigente        regolamentazione, generi diversi da quelli indicati nella razione, purche'  non  ne  venga  diminuito  il   potere energetico e non si superi il controvalore stabilito per la razione stessa.
Puo'  essere  corrisposto  il  relativo  controvalore agli atleti partecipanti  a  regolari competizioni sportive all'estero, sempre che   essi non fruiscano di analoga somministrazione da parte delle organizzazioni ospitanti.
4.   Militari   operatori   subacquei,  incursori,   militari  del battaglione S. Marco e delle truppe anfibie.
Compete ai militari impiegati in attivita' operativa/addestrativa di  operatori   subacquei,  incursori nonche' a quelli in effettivo servizio  presso   il  Battaglione  S.  Marco, alle truppe anfibie;
viene somministrata per tutta la durata dei corsi di specialita' o  per  tutta la durata della destinazione di servizio presso comandi ove i militari svolgono attivita' inerente alla loro specialita' e in  tali  casi  non  va   limitata ai soli giorni in cui gli stessi effettuano le esercitazioni.
Compete  anche  ai militari in possesso del brevetto di operatore subacqueo   e  non  assegnati in posti tabellari delle specialita', limitatamente   alle  giornate  in cui effettuano immersioni per il mantenimento   del brevetto o perche' chiamati a svolgere attivita' della stessa specialita'.
5. Militari nelle seguenti posizioni d'impiego:
frequentatori  di  corsi  alpinistici  e  sciistici (istruttori compresi);
truppe  alpine  in  esercitazione continuativa della durata non inferiore a tre giorni (1);
in esercitazione continuativa, della durata non inferiore a tre giorni, a quote da 900 a 1700 metri (2) (3);
permanentemente dislocati a quote da 900 a 1.700 metri (3);
in  servizio di vigilanza o di guardia a depositi di munizioni, carburanti  o   combustibili  e  posti  d'opera  dislocati  in zone isolate.
6.  Militari  in  forza  alla  compagnia esploratori della scuola militare   alpina   di   Aosta,  nonche'  militari   dell'Arma  dei carabinieri  in  forza  alla  sezione   sportiva  sci  di Selva Val Gardena.
7.  Militari  della Marina istruttori del centro di addestramento per il servizio di sicurezza (antincendi e antifalla).
8. Militari in servizio presso unita' paracadutisti.
9.  Militari del Comando carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
10.  Militari  comandati  a  speciali  impieghi determinati dagli stati maggiori  e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e caratterizzati da attivita' svolta da piccoli nuclei in condizioni ambientali   particolari    ed   impegnative,  implicanti  completa autonomia   logistica per periodi di tempo di massima non superiori a cinque giorni.
_________________

(1)  Per  esercitazione  di  durata non inferiore a tre giorni si intende  "esercitazione  con almeno due pernottamenti fuori sede".
(2)  Per esercitazione di durata non inferiore a tre giorni si intende   "esercitazione con almeno due pernottamenti a quote oltre  900   metri".     
(3)  La  razione  e'  estesa  ai militari che si trovano     a   quote   da   700   a    900   metri,   nel   periodo 1° ottobre-31 marzo.  Per il rimanente periodo sarà somministrata la razione viveri normale (composizione media).    
 
 
        RAZIONE VIVERI SPECIALE PER OPERATORI SUBACQUEI ED INCURSORI
   
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                  RAZIONE VIVERI SPECIALI DA COMBATTIMENTO

La   razione   viveri   speciale  da   combattimento  puo'  essere distribuita,  in  pace,   soltanto  su specifica autorizzazione del competente  Ispettorato   di  Forza  armata  (per  l'Aeronautica il Comando   logistico)  in  occasioni  di  particolari  condizioni di impiego delle truppe in cui non sia possibile consumare la razione         viveri normale e non sia ritenuto opportuna la somministrazione di quella  di  riserva/emergenza,  o  per   rotazione delle razioni da combattimento accantonate come scorta.  Accessori (per ciascun modulo):
n.  3  spazzolini usa e getta per l'igene dentale; n. 1 scatola di   fiammiferi; n. 6 salviettte pluriuso; n. 3 stuzzicadenti; n. 3 contenitori   ecologici;  n.  1 confezione di sale in bustina; n. 1 fornello   scaldarancio;  n.  6  tavolette  combustibili;  n. 2 set   posate  di  plastica  (uno  per la cena e uno per il pranzo); n. 1 cucchiaio per la colazione; n. 1 foglietto di istruzioni. I  generi   costituenti  detta  razione  sono confezionati in piu' contenitori   corrispondenti ai diversi pasti, secondo le direttive         impartite dai competeti Ispettorati di Forza   armata  (per l'Aeronautica, il Comando logistico).
   
RAZIONE  VIVERI SPECIALE DI VOLO PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEGLI EQUIPAGGI    DEI  VELIVOLI  BR  1150  ATLANTIC  E  DI   AEROMOBILI  CHE EFFETTUANO MISSIONI DI ANALOGA DURATA
   
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La  razione  viveri speciale spetta in sostituzione della razione  viveri   normale, e' consumata a bordo, in sostituzione dei pasti principali  durante i periodi di voli operativi che non consentono la  partecipazione  del predetto personale alle mense obbligatorie di servizio.
E' integrata da alcuni accessori per l'impiego dei generi.
___________________
Possibili sostituzioni 
(1) sostituibili con:
te' liofilizzato zuccherato, due bustine da gr. 9;
(2) sostituibili con:
Cioccolato  spalmabile, quattro confezioni minipack da 25 gr.l'una;
oppure con:
barrette di frutta e cereali, due bustine da gr. 40 l'una;
(3) sostituibili con:
a) lasagne  al  forno  +  petti  di pollo alla cacciatora con carote;
b) riso e carciofi + scaloppina e spinaci;
c) tortellini al ragu' + filetto di merluzzo con spinaci;
d) penne al pomodoro + spezzatino con patate;
e) gnocchetti al ragu' + petto di tacchino ai funghi.
Per  soddisfare  le  esigenze alimentari di equipaggi operanti su velivoli   privi  di  qualsiasi  attrezzatura atta a riscaldare gli alimenti,   sono state ipotizzate altresi' le seguenti composizioni consumabili "fredde", cioe' senza il preventivo riscaldamento:
f) insalata di riso + insalata di mare con melanzane;
g) minestrone di riso + insalata di pollo con patate;
h) insalata di riso + tonno con patate.
   
RAZIONE VIVERI SPECIALE DI CROCIERA PER IL PERSONALE IMBARCATO SUI SOMMERGIBILI
   
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La  razione  viveri speciale spetta in sostituzione della razione viveri normale.
   
(a) Pari a mezza scatoletta regolamentare, sostituibile con gr. 130 di carne disossaca fresca o congelata.
(b) In confezione speciale.
   
   
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La razione viveri speciale di riserva/emergenza viene distribuita in  occasione   di esercitazioni o in caso di emergenza, quando non sia  possibile   distribuire  la  razione  viveri  normale e non si ritenga opportuno distribuire la razione da combattimento.
___________________
(a)  La spettanza di caffe' tostato, zucchero semolato e cordiale e' sostituibile con due bottigliette di liquore di caffe' da cl. 3 cadauna;   in  tal   caso  la  razione  e'  confezionata  in  unico contenitore   sottovuoto   con   esclusione  del   vino  che  viene distribuito a parte.
(b)   Nella   valutazione  del  costo  della   razione  non  viene considerato il vino, in quanto lo stesso dovra' essere distribuito e contabilizzato separatamente.
(o) Pari normalmente a due scatolette da gr. 100 circa cadauna ed eventualmente ad una scatoletta regolamentare.
   
 
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GENERI DI CONFORTO
1. Per militari in servizio di ordine pubblico:
   
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(a)   Sostituibile   con  una  bustina  di  the'.      
(b)  Senza possibilita'  di  sostituzione.     
(c) Sostituibile con succo di frutta cl. 20.    
2. Militari che esplicano servizio notturno, di guardia, vigilanza, esercitazioni:
   
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(a)  Sostituibile  con  una bustina di the'.    
(b) Sostituibili con  succo  di frutta cl. 20.    

3. Militari e civili donatori di sangue:

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In tutti i casi con aggiunta di zucchero semolato gr. 25.
La somministrazione e' limitata ad una sola giornata.
4.  Per piloti in effettiva attivita' di volo, per osservatori in  servizio   aeronavigante  e  per  operatori  di sistema impiegati a bordo   di  aviogetti  biposto  da  combattimento,  ai   militari in possesso  di  brevetto  di  paracadutista  che   svolgono attivita' aviolancistiche   continuative   o    che   frequentano   corsi  di        paracadutismo presso unita' paracadutiste, ai militari palombari e sommozzatori  ed  incursori brevettati impiegati a terra o a bordo  in  servizi inerenti le specialita', nonche' per la durata massima di   un  anno  qualora  il  predetto  personale  sia   in licenza di convalescenza  o  temporaneamente  inabile  al   volo,  al lancio o all'immersione  o  in  aspettativa  per   infermita' provenienti da cause   di   servizio,    nei   limiti   di   forza  fissati   dagli stati maggiori.
   
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I  suddetti  generi  vengono  somministrati  anche  agli   allievi piloti.
Ai  piloti  ed operatori di sistema in servizio aeronavigante con carattere   di continuita' presso i reparti di volo ed a quelli che si recano presso i predetti reparti per svolgere attivita' di volo viene   corrisposta  la   colazione  obbligatoria  di  composizione variabile  costituita   da  generi  di alto potere nutritivo il cui valore   non    dovra'  eccedere  l'importo  procapite  giornaliero (2.800).
5.  Per  militari  specialisti  componenti equipaggi di volo, nei limiti  di  forza  fissati  dagli stati maggiori, da somministrare anche in aggiunta a tali limiti, per la durata massima di un anno, quando detto personale sia in licenza di convalescenza, inabile al  volo  o  in  aspettativa   per  infermita'  provenienti da causa di servizio,  per   militari controllori ed assistenti controllori del traffico  aereo  e   della difesa aerea, compresi gli assistenti al traffico  aereo,  ove   in  possesso  della prescritta abilitazione adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo sempre nei limiti  di  forza  stabiliti   dagli Stati maggiori, per componenti equipaggi di velivoli che compiono voli a lungo raggio.
   
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DISPOSIZIONI FINALI

   
1.   Per   contingenti   situazioni   di    mercato,  per  ragioni  igienicosanitarie,  per   rendere maggiormente gradito il vitto, il Ministero della difesa - Direzione generale di commissariato e dei servizi   generali  -  sentiti   gli  Ispettorati  logistici,  puo' disporre  la   sostituzione  delle  spettanze  di  tabella, nonche' l'utilizzazione  delle  quote  di  miglioramento vitto, con generi disponibili  presso i magazzini di commissariato quando possibile, o  da   acquistare  dal  commercio  nel rispetto di quanto indicato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sempreche' non ne venga alterato il potere nutritivo e  non si aumenti la spesa. Analogamente, le mense obbligatorie di servizio  sono  autorizzate a distribuire generi di pronto consumo appositamente  confezionati, sostitutivi di quelli distribuiti nei  locali  delle  mense  stesse, al personale che pur avendone titolo  non  possa  eccezionalmente  partecipare alla somministrazione del vitto in relazione a   temporanea/diversa dislocazione,   a particolare  situazione  di ordine contingente. Per piccoli nuclei (di   forza  non  superiore  a 30 unita') di personale che comunque fruisce  di  vitto  a  carico  dello Stato, dislocati in localita' isolate,  lontane  dai  magazzini  militari, il controvalore della razione  viveri, con decreto ministeriale, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere adeguato  al  costo dei generi sulla piazza, aumentandolo entro il limite massimo del 50 per cento.
2.  Le varie quote di miglioramento vitto non sono cumulabili fra loro.
3.  I  generi  di  conforto  e  la colazione obbligatoria vengono somministrati  in  natura e non puo' esserne quindi corrisposto il relativo   controvalore   in   contante.  Nel    caso  in  cui  la somministrazione  risulti   eccessivamente  onerosa, non disponendo l'amministrazione  di   personale  da  destinare  allo  scopo, puo' essere   autorizzata  la  corresponsione  in  contanti del relativo controvalore. In  tal  caso  l'atto  autorizzativo  deve   essere rilasciato  dal  competente ispettorato/comando logistico di Forza armata su proposta motivata dell'Ente. Inoltre, il controvalore e' sempre  concesso   per  le  seguenti  attivita'  svolte all'estero, sempre che il   personale  interessato  non  fruisca  di analoghe somministrazioni da parte delle nazioni ospitanti:
corsi di pilotaggio;
attivita'  di  volo in genere, su espressa autorizzazione degli stati maggiori;
corsi ed attivita' di aviolancio.
4.  Ai  militari  delle  tre  Forze armate in attivita' operativa all'estero,  quando non aggregati presso le Forze armate del Paese estero,   spetta  un  aumento  pari  al  50  per  cento   dei generi componenti  la  razione  viveri  ordinaria nonche' dell'assegno di miglioramento  vitto.  In  particolari  situazioni   ambientali e/o climatiche,  da valutarsi di volta in volta, dai Comandi operativi interessati,  tale maggiorazione  puo' essere elevata, con decreto ministeriale,   fino   al   100   per    cento.   In   ogni   caso, la maggiorazione   comporta  l'esclusione  di  integrazione vitto e generi  di conforto. Si fa salva, per gli interessati, la facolta' di    conservare,     se    piu'    favorevole     (in   alternativa alla maggiorazione   della    razione   viveri   ordinaria   e  del miglioramento vitto), la somministrazione dei generi di conforto e delle   integrazioni  vitto  eventualmente  spettanti.  Per   quanto riguarda  le  navi della Marina militare all'estero restano valide le  disposizioni  di  cui  all'art.  5, punto 3, del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156.
5.  Quando eccezionali circostanze lo impongono e limitatamente a particolari    situazioni  di  impiego  dei  reparti,  con   decreto  ministeriale  motivato  e  di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica, possono essere apportate  varianti  alla  composizione delle razioni viveri e dei       generi di conforto nel limite massimo del 6 per cento del rispetto controvalore.