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L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 febbraio 2000;
Premesso che:
l'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita') 26 giugno 1997, n. 70/97 recante "Razionalizzazione ed
inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi destinati alle entrate dello
Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno
1997, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97)
prevede che le imprese distributrici siano tenute a versare alla cassa conguaglio per il
settore elettrico (di seguito: cassa conguaglio), per ogni bimestre e secondo le modalita'
previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29
aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12
maggio 1992, (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), la componente tariffaria A3 in
relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre;
l'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 prevede che la cassa conguaglio
riconosca a ciascuna impresa produttrice-distributrice o importatrice un contributo
bimestrale a fronte dell'energia elettrica prodotta o importata in ciascun bimestre posto
a carico del "conto costi energia", finanziato dal gettito dalla parte B della
tariffa, che le imprese distributrici versano alla cassa conguaglio entro sessanta giorni
dal termine di ciascun bimestre;
il riconoscimento alle imprese produttrici-distributrici dei contributi di cui al
precedente alinea verra' meno a seguito della attivazione delle maggiorazioni sul
corrispettivo di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale al fine di
compensare la maggiore valorizzazione, derivante dalla attuazione della direttiva europea
96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici
che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella disponibilita' delle
imprese produttrici-distributrici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto
del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999)
prevede, all'art. 9, comma 7, che i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione
che alimentano piu' di 300.000 clienti finali costituiscano, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto medesimo, una o piu' societa' per azioni, alle quali,
entro i successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le
attivita' e le passivita', relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita
ai clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito e,
all'art. 13, comma 2, che l'Enel S.p.a. costituisca societa' separate per lo svolgimento
dell'attivita' di produzione di energia elettrica e delle attivita' di distribuzione di
energia elettrica e di vendita ai clienti vincolati;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilita';
il decreto legislativo n. 79/1999 e, in particolare, l'art. 3, comma 12, in cui si prevede
che "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle
obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri
operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al gestore della rete di trasmissione
nazionale" e inoltre che "Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, sono altresi ceduti al gestore, da parte delle imprese
produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV,
lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92; la durata di tali convenzioni e' fissata in
otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo
corrisposto include anche il costo evitato";
Visti:
il provvedimento del CIP 27 gennaio 1988, n. 3/88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1988;
il provvedimento del CIP n. 6/92;
Vista la deliberazione n. 70/97;
Considerato che:
la deliberazione n. 70/97 prevede, all'art. 5, comma 5.2, l'istituzione del "conto
per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" e, all'art. 6, comma 6.1,
l'istituzione del "conto costi energia";
a seguito dell'adempimento dell'obbligo previsto dalle norme contenute negli articoli 9,
comma 7, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 si e' determinata per alcune
imprese la separazione societaria tra l'attivita' di produzione e l'attivita' di
distribuzione di energia elettrica, facendo venire meno, per i soggetti tenuti a tale
adempimento, la qualifica di impresa produttrice-distributrice;
come risulta dalla nota della cassa conguaglio del 5 novembre 1999 (prot. n. 1376),
inviata all'Autorita' (prot. Autorita' n. 13142 del 9 novembre 1999), la cassa conguaglio
"... ha ritenuto che, per il bimestre settembre-ottobre 1999, sia piu' rispondente al
quadro complessivo delle norme che regolano il sistema continuare ad applicare le
disposizioni della deliberazione n. 70/97 come operato finora ...", con cio'
consentendo alle societa' che svolgono l'attivita' di distribuzione di energia elettrica,
costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo
n. 79/1999, di trattenere una parte del gettito della componente A3 e della parte B della
tariffa elettrica al fine del pagamento dell'acconto sui contributi a carico del conto per
nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate e del conto costi energia;
Ritenuto che:
nel caso delle societa' costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2,
del decreto legislativo n. 79/1999, i contributi alla produzione previsti dall'art. 6,
comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 debbano essere riconosciuti alle societa' che
svolgono l'attivita' di produzione di energia elettrica, a condizione che sussista un
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con la
societa' che svolge l'attivita' di distribuzione di energia elettrica risultante dalla
medesima scissione societaria, ovvero le societa' risultanti da tale scissione siano
controllate dalla medesima societa' controllante;
rientri tra le facolta' della cassa conguaglio, nell'ambito delle competenze in materia di
riscossione del gettito della componente A3 e della parte B della tariffa elettrica e di
pagamento dei contributi a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed
assimilate e del conto costi energia, consentire delegazioni di pagamento alle societa'
che svolgono l'attivita' di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi
dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, per il
pagamento degli acconti sui contributi di cui sopra;
la modalita' di cui al precedente alinea sia quella piu' adeguata, a condizione che la
societa' delegata e la societa' avente diritto ai contributi risultino dalla medesima
scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali societa' siano controllate dalla
medesima societa' controllante, per la gestione del periodo transitorio fino alla
soppressione della parte B della tariffa elettrica, alla cessione dei diritti e delle
obbligazioni relativi all'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri
operatori nazionali, ai sensi dell'art. 3, comma 12, primo periodo, del decreto
legislativo n. 79/1999, ed alla stipula delle convenzioni per la cessione al Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai
sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del medesimo decreto;
negli ultimi due casi di cui al precedente alinea sia necessario prevedere che il periodo
transitorio non si protragga oltre il 30 giugno 2000 al fine di evitare il consolidamento
di condizioni ostative alla piena attuazione del nuovo assetto del mercato dell'energia
elettrica cosi' come definito nel decreto legislativo n. 79/1999;
Art. 2.
Disposizioni in materia di conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili e assimilate di cui all'art. 5 della deliberazione dell`Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e di conto costi energia di cui
all'art. 6 della medesima deliberazione.
1. Nel caso delle societa' costituite da imprese produttrici-distributrici ai sensi
dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, i
contributi previsti dall'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97,
come successivamente modificata e integrata, sono riconosciuti alle societa' che svolgono
l'attivita' di produzione di energia elettrica, a condizione che sussista un rapporto di
controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con la societa' che
svolge l'attivita' di distribuzione di energia elettrica risultante dalla medesima
scissione societaria, ovvero le societa' risultanti da tale scissione siano controllate
dalla medesima societa' controllante.
2. Nel caso di cui al comma 1, la facolta' di delegare il pagamento dei contributi di cui
all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, ad una societa' che svolge
l'attivita' di distribuzione di energia elettrica,costituita ai sensi dell'art. 9, comma
7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, puo' essere esercitata
dalla cassa conguaglio per il settore elettrico con esclusivo riferimento all'acconto sui
contributi riconosciuti alle societa' che svolgono attivita' di produzione di energia
elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la societa'
delegata e la societa' avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione
societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali societa' siano controllate dalla medesima
societa' controllante.
3. La facolta' di delegazione di cui al precedente comma 2 puo' essere esercitata dalla
cassa conguaglio per il settore elettrico nei confronti:
a) della societa' Enel Distribuzione S.p.a. per il pagamento dell'acconto sui contributi
dovuti alla societa' Enel S.p.a. a fronte dell'acquisto dell'energia elettrica comunque
prodotta da altri operatori nazionali, con effetto fino al 30 giugno 2000 ovvero, se
anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dei diritti e delle
obbligazioni relativi a tale acquisto ai sensi dell'art. 3, comma 12, primo periodo del
decreto legislativo n. 79/1999;
b) delle societa' che svolgono l'attivita' di distribuzione di energia elettrica,
costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo
n. 79/1999, per il pagamento dell'acconto sui contributi di cui al titolo IV, lettera B),
del provvedimento CIP n. 6/92 alle societa' che svolgono l'attivita' di produzione di
energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la
societa' delegata e la societa' avente diritto ai contributi risultino dalla medesima
scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali societa' siano controllate dalla
medesima societa' controllante, con effetto fino alla data del 30 giugno 2000 ovvero, se
anteriore, fino alla data di perfezionamento delle convenzioni per
la cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica
e dei relativi diritti ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto
legislativo n. 79/1999.
Art. 3.
Disposizioni finali
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 24 febbraio 2000
Il presidente: Ranci