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- Gazzetta Ufficiale n. 57 del
09-03-2000
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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n.
47
Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione
di uno o piu' decreti legislativi per il
riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a
finalita' previdenziali, per la modifica del
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,
nonche' per il riordino del regime fiscale del
trattamento di fine rapporto e delle altre indennita';
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede
l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al
fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di
attuazione delle norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disciplina del risparmio previdenziale
Art. 1.
Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale
complementare e individuale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e
premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del
reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi
la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota
di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento
del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente
periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da
accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni
si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui
all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo
14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti
non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di
cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari.";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli oneri di cui
alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito.";
b) nell'articolo 17, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si
considerano anticipazioni le somme e i valori
destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124.";
c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da "i
contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124",
fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) e' soppressa;
f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli accantonamenti ai fondi per le
indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai
sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli
dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita'
alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza
sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari
pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 marzo di
ciascun anno";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. E' deducibile un importo non
superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva,
designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si
applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo' essere
effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivamente maturato".
2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del
comma 1 dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di
assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato
effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla
prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Art. 2.
Disciplina delle forme pensionistiche individuali
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione
aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai
fondi pensione di cui all'articolo 9.
L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle
fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalita' di partecipazione alle forme di cui
al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, puo'
essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di
vecchiaia siano consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime
obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e
che quelle di anzianita' siano consentite, in caso di cessazione dell'attivita'
lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di
un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito
di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso
consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della
partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell'eta' pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore
attuale puo' essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello
maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica
risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione
sulla vita). - 1. Le forme pensionistiche
individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui
all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalita'
ivi previste, e consentano le facolta' di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del
contratto, puo' essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle
imprese assicuratrici alla commissione di cui all'articolo 16, prima della loro
applicazione.".
Art. 3.
Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
b) nell'articolo 10:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella
forma pensionistica individuale e cessazione
dei requisiti di partecipazione";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle
forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter;";
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli
9-bis e 9-ter e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo
7.";
4) nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono
inserite le seguenti: "o a una delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
5) nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le
seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter,";
6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e 9"
sono inserite le seguenti "o presso forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
"3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima
dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi.
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter
prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione
individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9,
o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non
prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del
contratto.";
c) nell'articolo 13:
1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
2) il comma 13 e' sostituito con il seguente:
"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da
ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto.
Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve
matematiche da un fondo pensione o da una
forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica
individuale.".
Art. 4.
Decorrenza e norme transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai
contributi e ai premi versati alle forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla
data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con
riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia
dalla predetta data.
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilita'
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito
complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire e' maggiorato, per per
un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente
versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni.
Le modalita' per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
Capo II
Disciplina della gestione del risparmio previdenziale
Art. 5.
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita).
- 1. I fondi pensione in regime di
contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dell'11 per cento, che si applica
sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle
erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e
delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a
ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati
derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti
ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore
del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un
apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in
corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla
data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato in diminuzione del
risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova
in essi capienza.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo
d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal
comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' la
ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del
predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui
quali non e' stata applicata la ritenuta a
titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e'
versata entro il 16 febbraio di ciascun anno.
Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata entro un mese
dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo.
Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione
e' presentata entro un mese dalla
scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto
la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso
di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e'
presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o
dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi
pensione sono soggette ad imposta di
registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse".
2. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) e' soppressa;
b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: "decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti:
"nonche' per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124";
c) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed
e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2,
comma 1, lettera d)". 3. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell'articolo 14
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale
maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del
comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti
esigibili a decorrere dalla predetta data.
5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma
3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al
giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono
liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il
giorno 16 del mese successivo.
6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente
decreto, le operazioni di accreditamento e
addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi
maturati fino al giorno precedente alla
predetta data. L'imposta sostitutiva e' liquidata entro il mese da cui ha effetto il
presente decreto ed e' versata entro il giorno 16
del mese successivo.
7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo
soggetti alle disposizioni dell'articolo
10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si
applica su quelli maturati fino al giorno
precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono
liquidati entro il mese da cui ha effetto il
presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Art. 6.
Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di
assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14, e' inserito il
seguente:
"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite
e dei contratti di assicurazione di cui
all'articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta. Il risultato netto si
determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno,
il valore attuale della rendita stessa
all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza. Si
applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell'articolo 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter, le imprese di assicurazione
applicano una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta. Il risultato si
determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di ciascun anno solare, ovvero
alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio
dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che
si trova in essi capienza".
2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, si applicano le
disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
Art. 7.
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto
dall'articolo 6, comma 1, e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili). - 1. Fino
a quando non si saranno adeguati alle
disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito
in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilita' separata, secondo
i criteri di valutazione previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti
periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili
per i
quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresi' soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante
patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7".
2. Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, si applicano le disposizioni
dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
3. L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' abrogato.
Art. 8.
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-ter, introdotto
dall'articolo 7, comma 1, e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla
data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 8,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di
prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con
imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si
applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1,
siano costituite nell'ambito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva di
cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'ambito del cui
patrimonio il fondo e' costituita".
2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, si applicano le disposizioni
dell'articolo 5, commi da 4 a 7.
Art. 9.
Decorrenza
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso
alla data da cui ha effetto il presente decreto.
Capo III
Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto
Art. 10.
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 16, comma 1, e' inserita la seguente lettera:
"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in
caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;";
b) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1,
dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante
l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell'articolo
17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e
l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote di trattamento di
fine rapporto e dei redditi gia' assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono
a riliquidare l'imposta in base all'aliquota
media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto di
percezione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione e' non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato
alla data di accesso alla prestazione
stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi gia' assoggettati ad
imposta. Tale disposizione si applica altresi' nei
casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante
in forma periodica e' inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo
3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le
prestazioni pensionistiche erogate in caso di
riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota
determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo";
c) nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), e' inserita la seguente
"g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti
delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47
erogate in forma periodica e delle rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale;";
d) nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: "4-ter. I proventi
di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, sono costituiti dai
rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni
pensionistiche di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del
medesimo periodo, nonche', per le rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta
riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di
ciascun periodo d'imposta.";
e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis e' sostituita dalla seguente:
"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, comunque erogate;";
f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: "d) per
le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano
le disposizioni del richiamato articolo
48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati
ad imposta e di quelli di cui alla lettera
g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1,
dell'articolo 47, erogate in forma capitale a
seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le
disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, se determinabili;".
2. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a-bis), del citato testo unico, con
i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo
unico;".
3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in
regime di liberta' di prestazione di
servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il
quale risponde il solido con l'impresa. Il
rappresentante fiscale comunica all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai
soggetti che stipulano i predetti contratti. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'assolvimento dei
predetti obblighi.
Art. 11.
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla
percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato
delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione,
e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in
cui e' maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile,
l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito
imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica
l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a
tempo determinato, di durata effettiva non
superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un
importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale
importo e' rapportato a mese.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16,
anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del
comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei
periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e'
rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono
contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di
tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla
data in cui e' maturato il diritto alla
percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota
complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e
sugli acconti relativi al trattamento di fine
rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre
indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo
accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva".
2. Nell'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: "di
cui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo,
dello stesso testo unico".
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto
e dai rendimenti attribuiti ai fondi di
previdenza e' applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11 per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, applicano
l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno.
L'imposta e' versata entro il 16 febbraio
dell'anno successivo. L'imposta e' imputata a riduzione del fondo.
Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti, compreso l'anno 2001, e'
dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni
e dei rendimenti maturati nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e'
corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 3 e' complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo
di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte
derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.
5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, percepiti a seguito della
cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla
data di entrata in vigore della disciplina
concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31
dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel
suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese.
Art. 12.
Decorrenza e disciplina transitoria
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data
da cui ha effetto il presente decreto, le
disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli
importi maturati a decorrere dalla data
da cui ha effetto il decreto stesso, nonche', in caso di riscatto parziale di cui
all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate,
nonche' a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha
effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data
continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente
anteriormente alla data stessa.
Capo IV
Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali
Art. 13.
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati
volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di
legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza, ivi compresi quelli per la
ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al
fondo di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565";
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si
applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice
civile se fiscalmente a carico.";
b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita'
permanente superiore al 5 per cento da
qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana, se l'impresa di
assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza. Per i percettori di
redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai
quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";
c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e
di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra
l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al
suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a
quella che sarebbe derivata se tale reddito
avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso,
delle eventuali variazioni dell'aliquota
dell'imposta sostitutiva, nonche' della data di pagamento della stessa. Con i decreti del
Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di
rettifica";
d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti
di assicurazione sulla vita stipulati con
imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad
operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di
prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione;";
c) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1,
lettera f), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi un
regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato l'importo del premio
afferente a ciascun rischio.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono
soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;
d) nella tariffa, allegato C, e' aggiunto l'articolo 11, cosi' rubricato:
"Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza
della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di
qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni ".
4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 e'
soppresso.
Art. 14.
Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
l'articolo 26-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa
di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo
unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le
disposizioni dell'articolo 16-bis del testo
unico delle imposte sui redditi.".
2. Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono
abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
presente decreto.
Art. 15.
Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.
1. Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "la gestione di fondi comuni di
investimento" sono inserite le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto
legislativo
21 aprile 1993, n. 124".
Art. 16.
D e c o r r e n z a
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla
data da cui ha effetto il presente decreto.
3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto
il presente decreto.
Art. 17.
Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, ai destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
"b-ter) per i soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto."
e al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e
b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la seguente: c-ter)
accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di
rilievo almeno regionale.";
c) nell'articolo 7, comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Per i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b-ter), si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.
335.";
d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono
consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I
medesimi soggetti possono altresi' delegare il centro servizi o l'azienda emittente la
carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati
tramite moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione
di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la
delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con il titolare
della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".
Art. 18.
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
dellaprogrammazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli
connessi alle scadenze temporali, previsti dal
presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1o giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai
contributi versati, ai rendimenti maturati,
ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1o
gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della
disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i
decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999,
n. 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
NOTE:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, vedi nelle note alla
premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante:
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 1999:
"Art. 3 (Fondi pensione). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al
fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare
forme di risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali, di modificare il
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,
nonche' di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre
indennita'.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico e' informato ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e
per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10
milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed
estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o
d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari
dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la
deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione
dell'applicabilita' della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori
e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei
soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120 del codice civile in
materia di trattamento di fine rapporto;
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'art. 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei
predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato
maturato di gestione al netto dei costi; possibilita' di prevedere riduzioni di aliquota
dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento
collettivo; conferma del regime di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n. 124
del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la
facolta' di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello
previsto per gli altri fondi pensione;
c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere
dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta,
fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a
tassazione separata con i criteri previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le
prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione
che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di
accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni
che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i
criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata
corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla
prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito
fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe
derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme
pensionistiche
complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i
criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della
tassazione della intera prestazione.
3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalita' di
previdenza e' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare,
previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del
predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di
partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le
forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con
i principi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della
possibilita' di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di
impresa;
b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'art. 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla
lettera c);
c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2,
deducibilita' fiscale della contribuzione;
applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e
c) del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalita' previdenziali,
secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime
fiscale di cui alla lettera c).
4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione e' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo
eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei
redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per
oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto
esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di
recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c)
cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei
capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva
con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di
portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la
tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito
la tassazione per maturazione;
e) possibilita' di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga
conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonche' delle
indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui
al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilita' di prevedere, in caso di
rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato,
un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta; b) previsione di
una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai
rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la
previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attivita'
di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie; b) l'armonizzazione del trattamento
delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a
contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario
dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalita' di contribuzione al Fondo di
cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonche', relativamente ai medesimi
destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalita'
di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e
semplicita' di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare
la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto
coordinamento, ivi compresa la possibilita', in caso di incapienza dell'imposta dovuta
dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13-bis del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le
altre disposizioni in materia di imposte sui
redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di
fine rapporto, e l'introduzione della possibilita' di ricomprendere tra gli oneri
deducibili di cui all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati
a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo
entrano in vigore il 1o giugno 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per
l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Le commissioni
si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato".
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: "Disciplina delle
forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.
- Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996: "136.
Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di
attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti
contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di
nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del
progressivo sviluppo degli studi di settore".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 214, del 12 settembre 1988. "2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 17, 48, 48-bis, e 70 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come da ultimo modificati dal
presente decreto: "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si
deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti
dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che
concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni
caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi',
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni
alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; d-bis) le somme
restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni
precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica
obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi
assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono
deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i
contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12
per
cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente
a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al
doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i predetti limiti
del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La
disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti
iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del
computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal
datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi
versati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale
contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone
che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di
destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici
elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile l981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non
governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al
conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi
da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2
milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22
novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni
ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel
capo l del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. 2. Le spese di cui alla lettera
b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate
nell'art. 433 del codice civile. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1,
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle
condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. Tale disposizione si applica
altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone
indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle societa'
semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito.
Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro
successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse. 3-bis. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000
rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in
proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione
spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di
fabbricati.
Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E'
considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata". "Art. 17 (Indennita' di
fine rapporto).
- 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in
cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di
anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei
cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione. 1-bis. Se
in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile l'aliquota
media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non
vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l'aliquota stabilita
dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo
determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi
del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i
periodi inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16, anche
se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del
comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha
generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con
l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei
periodi di anzianita'
convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta
e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il
diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita' alla cui formazione concorrono
contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in
cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale
posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del
contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 3. Se per il lavoro
prestato anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta
calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno
preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del
comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli
acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche'
sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo
accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettati ad imposta sostitutiva. Non si considerano
anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato
l'eta' di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lett. a),
l'imposta si applica con l'aliquota pari alla meta' di quella applicata per la tassazione
del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate alla richiamata
lettera a) del comma 1 dell'art. 16. 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice
civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del
presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare
percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in
deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per
lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i
soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in
dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro".
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente).
1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel
periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
- 2. Non concorrono a formare il reddito:
- a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000;
- b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita' o ricorrenze alla
generalita' o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze
personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura
ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie
a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172;
- c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo
complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di
ristorazione;
- d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a
categorie di dipendenti; anche affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
- e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 47;
- f) l'utilizzazione delle opere e di servizi di cui al comma 1 dell'art. 65 da parte dei
dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12;
- f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per frequenza di asili nido di colonie climatiche da parte dei
familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
- g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non
siano riacquistate dalla societa' emittente o dai datori di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima
del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la
cessione;
- g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno
pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli
o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a
formare il reddito;
- h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi
previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo
stesso art. 10, comma 1, lett. b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono
essere attestate dal datore di lavoro;
- i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente,
controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa.
-
- 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli
dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati
nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative
alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il
valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle
cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire
500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre
interamente a formare il reddito.
- 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
- a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo,
si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di
15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre
di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
- b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra
l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di
ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale
disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997,
per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali,
dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione
guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
- c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza
tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato
stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di
dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i
fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il
valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
-
- 5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale
concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a
lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o
vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di
rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non
concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette
trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire
50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
-
- 6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per
contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e
diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e
di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui
all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilita' della presente disposizione.
- 7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti,
non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per
un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti
all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale
o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo
stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica
solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese
quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle
cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di
lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a
formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'.
- 8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero
costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero
dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola
indennita' base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati
all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel
territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui
al comma 5.
- 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto
supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si
provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione Nella legge
finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte
all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto".
-
- "Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
-
- 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si
applicano le disposizioni dell'art. 48 salvo quanto di seguito specificato:
- a) (soppressa);
- a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1
dell'art. 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi
professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda
sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;
- b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate ai titolari
di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli
articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche' l'erogazione
di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i
trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del
comma 1 dell'art. 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da
fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute
fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura
corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a
ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato
separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base
ciascuno i propri elementi;
- c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h e i) del comma 1 dell'art. 47
non si applicano le disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e assegni si
presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai
relativi titoli;
- d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47
erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le
stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'art. 41, se
determinabili; d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'art. 47 erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione
individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si
assumono al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta se determinabili".
- "Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). -
- 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile,
se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti
delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. l rendimenti
attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei
rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31
marzo di ciascun anno.
- 2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni
normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. 2-bis. E'
deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale
del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale
riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che
concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal
caso si applica l'art. 44, comma 2. Se l'esercizio e' in perdita, la deduzione puo' essere
effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivamente maturato.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi
alle indennita' di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art.
16". - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia' citato nelle note alle
premesse.
-
- Note all'art. 2:
- - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia'
citato nelle note alle premesse.
- - La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 20 e 3, commi 6
e 7: "Art. 1, comma 20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno
di eta', a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si
prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo,
nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i
requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino
nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una
tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per
il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da
ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle
settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per
il conseguimento dell'indennita'".
-
- "Art. 3. -
- 1-5. (Omissis).
- 6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al
presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio
del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo
dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. l successivi incrementi
del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il
reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare
di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio
dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni
alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi,
le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il
reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre
a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art.
1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono
forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
- 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' e i termini
di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al
comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni
familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50
per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a
carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal
comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni".
-
- Note all'art 3:
- - Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come da
ultimo modificati dal presente decreto: "Art. 7 (Prestazioni). -
- 1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso
alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
- 2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono
consentite al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di
appartenenza con un minimo di. cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-ter), si considera eta' pensionabile il
compimento dell'eta' prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 3. Le prestazioni pensionistiche per anzianita' sono
consentite solo in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa comportante la
partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di
appartenenza al fondo stesso e di un'eta' di non piu' di dieci anni inferiore a quella
prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive
definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualita' di accesso
alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianita' gia' maturata dal
lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresi' i criteri con i quali valutare ai
fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui
all'art. 10, comma 1, lettera a).
- 4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire
un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per
l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facolta' di
reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalita' stabilite dal fondo stesso.
Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10,
comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria, per
avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi
di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali
l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
- 5. L'entita' delle prestazioni e' determinata dalle scelte
statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo
pensione, secondo criteri di corrispettivita' ed in conformita' al principio della
capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e
regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.
- 6. Le fonti costitutive possono prevedere: a) la facolta'
del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica
complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al
cinquanta per cento dell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335; b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e
finanziario di ciascuna forma".
-
- "Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella forma
pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione). -
- 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le
seguenti opzioni stabilendone misure, modalita' e termini di esercizio: a) il
trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in
relazione alla nuova attivita'; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a
una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter; c) il
riscatto della posizione individuale. 1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione
individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 7.
- 2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una
delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter possono
trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del
comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita'.
- 3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, conseguenti
all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il
termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione. 3-bis. Le fonti istitutive prevedono per
ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso
altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo
da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso,
e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi
pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli
iscritti ai fondi. 3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima
del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai
sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a
carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni
del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione. 3-quater.
In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale e'
riscattata dagli eredi. 3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli
9-bis e 9-ter prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso
forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che
siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto".
-
- "Art. 13 (Trattamento tributario dei contributi e
delle prestazioni). -
- 1. (Abrogato).
- 2. (Abrogato).
- 3. (Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il
comma 8-bis all'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
- 4. (Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 10, del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
- 5. (Abrogato).
- 6. (Abrogato).
- 7. (Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell'art. 47, del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
- 8. (Aggiunge il comma 7-bis) all'art. 48 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917).
- 9. (Abrogato).
- 10. (Abrogato).
- 11. (Abrogato).
- 12. (Abrogato).
- 13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di
forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresi' esenti da ogni onere
fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma
pensionistica individuale.
- 14. I fondi pensione comunicano annualmente alla
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi
affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a
carico dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi
informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
-
- Note all'art. 4:
- - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia'
citato nelle note alle premesse.
- - La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: "Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita',
di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1992.
- - Per il testo, cosi' come da ultimo modificato dal
presente decreto, dell'art. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra
citato, si rinvia nelle note all'art. 1.
-
- Note all'art. 5:
- - Si riporta il testo, cosi' come da ultimo modificato dal
presente decreto, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
recante: "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996: "Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti).
-
-
- 1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonche' gli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio
dello Stato:
- a) persone fisiche;
- b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad
esse equiparate;
- c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del
medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;
- d) fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 86;
- e) (soppresso);
- f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche.
-
- 1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di
possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da
soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento anche
sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di
quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992,
indipendentemente dalla scadenza.
-
- 1-ter. L'imposta e' applicata nella misura del 27 per cento
se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis e' inferiore a
diciotto mesi.
-
- 1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si
applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per
i soggetti di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, nonche' per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
l'imposta e' applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.
-
- 2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter
e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa'
fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi
decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in
Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti
ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui al comma 1.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si
intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il
mutamento della titolarita' giuridica dei titoli.
-
- 3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva
e' applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalita'
applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7".
-
- "Art. 3 (Istituzione di un conto unico presso gli
intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva). -
-
- 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2,
istituiscono un "conto unico destinato ad accogliere le seguenti registrazioni
relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e
1-quater del medesimo articolo:
- a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonche' alla
differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;
- b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo,
sia in modo esplicito che implicito;
- c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel
corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito. I medesimi intermediari provvedono,
con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel
caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2,
comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.
-
- 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
- a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma
deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;
- 3) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c)
del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle
operazioni.
-
- 3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non
vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli
organismi di investimento e dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Alla fine di
ciascun mese, la banca depositaria accredita sul "conto unico l'imposta sostitutiva
di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nei medesimo mese dall'organismo
di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso:
- a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;
- b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo
esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli. La banca depositaria preleva,
con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio
dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma
si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.
-
- 4. Se in una operazione intervengono piu' intermediari di
cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione e' accreditata o
addebitata al "conto unico dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto
o a favore del quale l'operazione e' stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito
o di gestione dei titoli.
-
- 5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso
il medesimo o altro intermediario, e' equiparato ad un'operazione di compravendita agli
effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel
corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita.
Per i titoli indicati nell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni anche i
prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.
-
- 6. Qualora i titoli di cui all'art. 2, comma 1, al di fuori
delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di
soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva,
l'intermediario presso il quale e' costituito il deposito accredita il "conto unico
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera
a), maturati fino alla data dell'immissione.
-
- 7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che
non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve
versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel
"conto unico . L'intermediario ha la facolta' di non eseguire l'incarico ricevuto o
di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto
interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
-
- 8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel
"conto unico risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le
modalita' e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo
addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi.
-
- 9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre
1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le
disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta
nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo
di emissione e' considerata interesse anticipato".
-
- - Si riporta il testo degli articoli 26 e 27, quest'ultimo
cosi' come modificato dal presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi", pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973: "Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui
redditi di capitale). -
-
- 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che
hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli
similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie.
Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' od enti,
diversi dalle banche, il cui capitale e rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione europea o
collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di
emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni
e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei
titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale
scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
-
- 2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta
del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai
titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La
predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non
sono soggetti alla ritenuta:
- a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche
italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali
estere di banche italiane;
- b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
- c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti
correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al
comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati
alla gestione del debito pubblico.
-
- 3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2
sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di
cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle
obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da
soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una
somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento
dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui all'art. 23 che
intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei
confronti di soggetti residenti. 3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23,
che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'art. 41
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano
sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la
maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei
titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti
dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la
predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli
interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei
predetti rapporti.
-
- 4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono
applicate a titolo di acconto nei confronti di:
- a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e
conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono
relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi;
- c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art.
87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al
comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli
sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei
soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le
predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti
tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome
collettivo; in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico, alle
societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera d) dello
stesso art. 87.
-
- 5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi
di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da
quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio
dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio
d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27 per cento se i
percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis
dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta e' operata
anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili
organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si
applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti
non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso".
-
- "Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). -
-
- 1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma l dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma
corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai
sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del
1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico, nonche'
sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 86.
-
- 2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in
sede di liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il
pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale
dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente.
-
- 3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta con l'aliquota
del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello
Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli
utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti
di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della
ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli
stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
-
- 4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati
nella lettera d) del comma l dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente dea Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone
fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi
dell'art. 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonche' ai fondi indicati nel comma
1, e' operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di
cui al primo comma dell'art. 23; che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si
applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei
confronti dei fondi.
-
- 5. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata nei confronti
delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni
nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui
attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non e' operata
qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della
riscossione degli utili. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del
27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche.
-
- 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato
maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745".
-
- - Si riporta il testo dell'art. 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, recante: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983. "Art.
10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero). -
-
- 1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri
dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel
territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle
azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e
il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come
valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti
periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
-
- 2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la
disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle
finanze.
-
- 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto
nei confronti di:
- a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico;
- c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art.
87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
-
- 4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono
collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza
applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai
sensi dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori
dell'esercizio di imprese commerciali.
-
- 5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al
comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano
percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza
tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione
o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo
complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
-
- 6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono
percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
-
- 7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e'
abrogato.
-
- 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei
soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali
altri adempimenti.
-
- 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e
conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in
Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le
doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
-
- 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca
analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle
finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo".
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse.
- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: "Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998.
Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse.
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 16, 41, 42 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sopra' citato, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
- Art. 16 (Tassazione separata). -
- 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
- a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del
comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre
indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti
rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione
di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi
dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto
delle spese legali sostenu'te, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi
alla risoluzione del rapporto di lavoro; a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di
riscatto di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e a titolo di anticipazioni;
- b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti
collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma
1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46;
- c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto
all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in
ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c-bis) l'indennita' di mobilita' di
cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
- d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia
delle persone fisiche;
- e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
- f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23
marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
- g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni
e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
- g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b), del comma 1
dell'art. 81, realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione;
- h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al
conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi
da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente
titolare;
- i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni;
- l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'art. 5 nei casi di
recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e
redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa'
stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la
comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale,
la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
- m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche
concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa', la
comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
- n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei
beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e
g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e'
superiore a cinque anni;
- n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o
di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in
periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese
rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
-
- 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1
sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in
accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili
come componenti del reddito di impresa.
-
- 3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma
1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle
lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le
maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo
concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente".
-
- "Art. 41 (Redditi di capitale). -
-
- 1. Sono redditi di capitale:
- a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
- b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei
certificati di massa;
- c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di
cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra
garanzia;
- e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della
lettera d) del comma 2 dell'art. 49;
- f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e
dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'art. 49;
- g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro
e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
- g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- g-quarter) i redditi compresi nei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis del comma 1 dell'art. 47, erogate in
forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri
rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui
possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento
incerto.
-
- 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano
similari alle obbligazioni:
- a) (soppressa);
- b) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge
15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata,
con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori
alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione
stessa".
-
- "Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale). -
-
- 1. Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare
degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna
deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 e'
compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti
alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in
gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione.
I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41 sono determinati valutando le
somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche' le somme percepite o il valore
normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o
i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il
valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o
certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in tutto
od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data
di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente
riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza,
si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di
cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva
tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza
si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi
esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta
estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o
incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il
mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.
-
- 2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova
contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se
le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non e' determinata per
iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
-
- 3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi
compensati a norma di legge o di contratto.
-
- 4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte
corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale
differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a
rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse
subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle
eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonche' della data di
pagamento della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo
tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica. La predetta disposizione non si applica
in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
-
- 4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti,
anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo
mobiliari, nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione
delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo
corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote
rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento
di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto.
L'incremento di valore delle azioni o quote e' rilevato dall'ultimo prospetto predisposto
dalla societa' di gestione.
-
- 4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies, del
comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta
riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1,
lettera h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo, nonche', per le rendite vitalizie
aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta riferibili al
valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine di ciascun
periodo d'imposta".
-
- "Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente).
-
- 1. Sono assimilati a quelli di lavoro dipendente):
- a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro,
delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi
dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di
lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
- d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24,
33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i
supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
- e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, del personale di
cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del
personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza,
ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, percepite dai membri del
Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate,
percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i conseguenti assegni vitalizi
percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica;
- h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite
aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
- i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla
cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli
indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi
quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41;
- l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative.
-
- 2. I redditi di cui alla lettera a), del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta
nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i princi'pi della mutualita' stabiliti dalla legge
e che tali princi'pi siano effettivamente osservati.
-
- 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i)
del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni
previste dall'art. 13".
-
- - Per il testo dell'art. 48-bis del del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sopra citato, cosi' come modificato dal presente decreto, si rinvia alle
note all'art. 1.
- - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gia' citato nelle note all'art. 5,
cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 23 (Ritenute sui redditi
di lavoro dipendente). -
-
- 1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano
arti e professioni, nonche' il condominio quale sostituto di imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
-
- 2. La ritenuta da operare e' determinata:
- a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui
all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi
di imposta successivi;
- b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa
natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a
mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
- c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui
all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto
l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente;
- d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto
e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'art. 16, comma
1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, secondo
periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;
- d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui
all'art. 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;
- e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota
stabilita per il primo scaglione di reddito.
-
- 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro
il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla
data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui
alle lettere a) e b), del comma 2, nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'art.
47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli
emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato
testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-bis dello stesso
testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute,
nonche', limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per
erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In
caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di
conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle
ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.
Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello
0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita'
previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine dei periodo d'imposta non
e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle
retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento
entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro
dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti
redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche
nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'stero abbiano concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi
prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
-
- 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di
fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di
lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di
precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in
cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti,
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna
della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale
delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica
ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
-
- 5. (Abrogato)".
- Note all'art. 11:
- - Per il testo dell'art. 17 del testo unico del imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' come modificato dai presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1.
- - Per il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato dal presente decreto, si
rinvia alle note all'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sopra citato: "Art. 29
(Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). -
-
- 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono
effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti
modalita':
- a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui
all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le
modalita' di cui al comma 2 dell'art. 23;
- b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa
natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e
sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato
testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della
categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con
l'aliquota del primo scaglione di reddito;
- c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui
all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto
l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente;
- d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto
e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'art. 16, comma
1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, dello stesso testo
unico;
- e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo
scaglione di reddito.
-
- 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due
mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il conguaglio
di cui al comma 3 dell'art. 23, con le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio
del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2
dell'art. 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri
organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo
devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12
gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli
eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di
lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la
comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche
approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli
emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la
differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano
liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si
applicano anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
-
- 3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato
e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui
al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime
amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma l, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte
imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri
indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
-
- 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui
ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in
denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
-
- 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al
comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25,
25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni
stesse". Per il testo, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto,
dell'art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra citato, si rinvia alle
note all'art. 1.
-
- Note all'art. 12:
- - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, cosi' come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note
all'art. 3.
- - Per il testo dell'art, 17 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, cosi' come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1. Per
opportuna conoscenza si riporta il testo del medesimo art. 17 vigente anteriormente a
quello modificato dal presente decreto: "Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). -
-
- 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita'
equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo
che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600 mila per
ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita'
convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente
ridotta. L'imposta si applica con la aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto
ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione
e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita' equipollenti
al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono
contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennita'
corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e'
maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
-
- 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se
corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1.
L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo
dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del
lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natnra, al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di
lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano
previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita'
spettante. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per
effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per
il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1.
-
- 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto
risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni
anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi
del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
-
- 4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni
relative alle altre indennita' e somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei
commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. 4-bis. Per le somme
corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui
all'art. 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla meta' di
quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre
indennita' e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.
-
- 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente
articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al
credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare
imponibile di cui ai precedenti commi'. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini
dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e
delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro".
-
- Note all'art. 13:
- - Per il testo dell'art. 10 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, cosi' come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1.
- - Si riporta il testo dell'art. 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sopra citato, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). -
-
- 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita'
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi
dei terreni dichiarati;
- b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita'
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita'
immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in
cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente
dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del
quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro, In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di
piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con
riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di
rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
- c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi
necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita'
di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel
precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di solo cambio automatico, pu'rche' prescritto dalla commissione medica
locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal
Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato .cancellato da
detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato
rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui
va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto
la detrazione in sede di ritenuta;
- d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di
persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo
non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
- e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria
e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi
degli istituti statali;
- f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante
ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa
di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza, Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene
conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali
il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
- g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 10 giugno
1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza a del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo
accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e
di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine
per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo
di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di
rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione
o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli
studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali
devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni
liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o
manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da
utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo
dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale
dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le
attivita' di cui alla lettera h);
- i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non
utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
- i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e
500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,
in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo
complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore
delle societa' sportive dilettantistiche;
-
- 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici
per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento
bancario o postale.
-
- 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a
partire dal 1o gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui
al presente comma.
-
- 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei
cani guida.
-
- 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.
-
- 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i)
ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini
della imputazione del reddito".
-
- - Per il testo degli articoli 42 e 47 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gia' citato, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto, si rinvia
alle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 48-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gia' citato, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto, si rinvia alle note
all'art. 1.
- - Per opportuna conoscenza si riporta il testo, vigente
anteriormente all'abrogazione disposta dal presente decreto, degli articoli 13, 14 e 15
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante: "Nuove disposizioni tributarie in
materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961: "Art 13.
- - I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in
denaro, fatto nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli
stipulati con assicuratori all'estero da persone domiciliate in Italia, sono soggetti
all'imposta di cui all'art. 23 della annessa tariffa allegato A sull'ammontare della somma
capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia o di ciascun pagamento di
detta somma se il conferimento non e' effettuato in unica soluzione. Agli effetti della
presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di rendita vitalizia
stipulati dai predetti assicuratori con con traenti domiciliati all'estero. Sono,
altresi', soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia, da chiunque fatti
all'estero, quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia costituita per la
vita di persona domiciliata nello Stato.
- Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di
rendita vitalizia elencati nella tabella allegato C". "Art. 14.
- - Per i contratti di rendita vitalizia soggetti ad imposta
a norma dell'articolo precedente, gli assicuratori nazionali e quelli esteri, operanti in
Italia, debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un
registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di
concerto con quello per l'industria e il commercio, nel quale, con le modalita' e' secondo
le norme stabilite dagli articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano loro
versate in Italia e all'estero, direttamente o a mezzo di agenti od incaricati, in
dipendenza di detti contratti, per la costituzione della rendita vitalizia. Per la tenuta
del registro di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e
12. Le imprese che, oltre ai contratti di rendita vitalizia, stipulino contratti di
assicurazione, possono iscrivere le somme loro corrisposte, in dipendenza degli uni o
degli altri contratti, nello stesso registro tenendo distinte le somme versate per
contratti di rendita vitalizia dalle altre". "Art. 15.
- - Per la denunzia dell'imponibile, nei contratti di rendita
vitalizia, per la liquidazione e la riscossione della imposta dovuta, vanno osservate le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11".
- - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 21.
- - I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di
assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano
per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente
legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute. Per i contratti di
assicurazione, stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi
sede in Italia, sono del pari solidalmente responsabili, con il contraente per il
pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia
l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione, sia ogni persona nello Stato che abbia
comunque svolta attivita' d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. E'
fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste
dall'art. 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Per le
assicurazioni previste dall'art. 1, quinto comma, lettera e) e' solidalmente responsabile
per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie, la ditta o persona per
conto della quale e' fatta l'assicurazione".
- Si riporta il testo della tariffa, allegato A, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
sopra citata, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
Allegato A
- TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA IN MISURA ORDINARIA
- (L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'art. 4 della legge)
| Ramo o specie di assicurazione |
Articolo della tariffa |
Indicazione dei contratti |
Imposta proporzionale per ogni cento lire del
premio comprensiva ogni addizionale |
| |
1 (soppresso) |
|
|
| Assicurazioni contro i rischi
della navigazione ed assimilate |
2 |
A) Assicurazioni contro i rischi, di
qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche
quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via erra, sempre
che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione;
prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a
terra che on superino la durata di sessanta giorni . |
7,50 |
| B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed
aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione |
7,50 |
| Assicurazioni contro i rischi
dei trasporti terrestri |
3 |
A) Assicurazioni contro i rischi, di
qualsiasi natura, derivanti da trasporti terrestri o da trasporti promiscui per terra,
acqua ed aria, quando in ragione del tragitto da percorrere prevalga il rischio terrestre |
12,50 |
| Se derivanti da trasporti ferroviari o da
trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto d percorrere
in ferrovia |
12,50 |
| B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono
assunte con polizza |
12,50 |
| Assicurazioni per la responsabilità civile |
4 |
Assicurazioni per la responsabilità civile,
compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e rimorchi |
12,50 |
| Assicurazioni contro le disgrazie
accidentali ed assimilate |
5 |
Assicurazioni contro le disgrazie
accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di
interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali,
mentali, malattie, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione |
2,50 |
| Assicurazioni contro il furto e la rapina |
6 |
Assicurazioni contro il furto ed
assicurazioni contro la rapina . |
21,25 |
| Assicurazioni contro i danni
dell'incendio e assimilate |
7 |
A) Assicurazioni contro i danni
dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed
il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse
da quelle previste dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato B e tabella allegato C
prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio |
21,25 |
| B) Assicurazioni globali incendio e furto |
21,25 |
| Assicurazioni di rischi
agricoli |
8 |
A) Assicurazioni dei prodotti del suolo
contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del
raccolto, esclusi i rischi d'incendio |
2,50 |
| B) Assicurazioni contro la mortalità, le
malattie e le disgrazie accidentali del bestiame |
2,50 |
| C) Assicurazioni della responsabilità civile
derivante dalla proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o
della proprietà e dell'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole |
12,50 |
| D) Assicurazioni stipulate contro i danni
dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei
vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili
ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive, e morte
impiegate per (esercizio di aziende agricole o forestali o per (esercizio di attività
connesse dirette alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in
quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura; boschi ,e piantagioni; frutti e
prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario conduttore dellazienda
agricola o forestale |
12,50 |
| Assicurazioni dei guasti alle macchine e
rischi di montaggio |
9 |
Assicurazioni dei guasti alle macchine e
contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione dei rischi di montaggio |
21,50 |
| Assicurazioni dei rischi
connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare |
10 |
A) Assicurazioni per la responsabilità,
civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per
laccelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione,
all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi |
2,50 |
| B) Assicurazioni contro i danni materiali
delle installazioni nucleari e degli impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per
l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione,
all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti radioattivi |
2,50 |
| C) Assicurazioni contro le disgrazie
accidentali, la malattia, o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di
calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di
particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi |
2,50 |
| Assicurazioni dei rischi
industriali della produzione cinematografica |
11 |
A) Assicurazioni contro i danni industriali
della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di
persone addette a prestazioni già iniziate . |
21,25 |
| B) Assicurazioni contro i danni ai films |
21,25 |
| Assicurazioni delle cauzioni ed
assicurazioni assimilate |
12 |
Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni
contro le infedeltà dei prestatori d'opera |
12,50 |
| Assicurazioni di crediti |
13 |
Assicurazioni della solvibilità dei debitori |
12,50 |
| |
14 (soppresso) |
|
|
| Assicurazioni delle spese legali |
15 |
Assicurazioni delle spese legali |
21,25 |
| Assicurazioni del ritiro della patente di
guida a seguito di investimento |
16 |
Assicurazioni contro i danni del ritiro della
patente di guida a seguito di investimento |
12,50 |
| Assicurazioni per la rottura di vetri o di
altri fragili |
17 |
Assicurazioni per la rottura di vetri,
cristalli, specchi ed altri oggetti fragili |
21,25 |
| Assicurazioni contro il rischio della
pioggia |
18 |
Assicurazioni contro i danni cagionati dalla
pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e
spettacoli all'aperto contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante i
viaggi |
21,25 |
| Assicurazioni globali dei
veicoli a motore |
19 |
Assicurazioni globali dei veicoli a motore e
dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni
prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi: 1) quando tra i rischi assicurati
siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate
|
12,50 |
| 2) negli altri casi |
12,50 |
| Assicuraizioni globali dei fabbricati |
20 |
Assicurazioni globali stipulate dai
proprietari di fabbricati, ivi compresi i condomini, che garantiscono, oltre ai rischi di
incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti,
condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla
vigilanza e custodia |
21,25 |
| Assicurazioni globali dell'abitazione
privata e del capo famiglia |
21 |
Assicurazioni globali dellabitazione
privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di
responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furti, guasti, morte
dell'assicurato per incendio per opera di ladri |
21,25 |
| Assicurazioni diverse da quelle contemplate
nelle precedenti voci |
22 |
Assicurazioni non comprese nella presente
tariffa, nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C |
21,25 |
| |
23 (soppresso) |
|
|
- Si riporta il testo della tabella, allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
sopra citata, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
Allegato C
TABELLA DELLE ASSICURAZIONI E DEI CONTRATTI VITALIZI ESENTI DA IMPOSTA
| Natura delle assicurazioni |
Articolo della tariffa |
Indicazione delle operazioni |
| Società di mutuo soccorso |
1 |
Operazioni fatte dalle
società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n. 3818,
che non siano soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449 |
| Assicurazioni obbligatorie
agli infortuni su lavoro |
2 |
Assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal decreto
legisaltivo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1150, e successive disposizioni
modificative ed integrative, e dal decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive
disposizioni modificative ed integrative |
| Assicurazioni sociali
obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale |
3 |
Operazioni di trasformazioni
di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale ai sensi del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni
modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S. |
| Assicurazioni dei credidi alla
esportazione |
4 |
Assicurazioni e riassicurazioni
dei crediti alla esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e
successive disposizioni modificative ed integrative |
| Assicurazioni mutue del
bestiame in Sardegna |
5 |
Operazioni delle società mutue
di assicurazione per l'assicurazione del bestiame in Sardegna |
| Assicurazioni aree (*) |
6 |
Contratti di assicurazione
stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il
trasporto di cose o di cose o persone |
| Biennale di Venezia |
7 |
Assicurazioni delle opere
d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in
genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate
dall'ente "La Biennale di Venezia" sia in Italia che all'estero |
| Opera nazionale combattenti |
8 |
Contratti di assicurazione di
beni di pertinenza dell'Opera nazionale combattenti ed enti assimilati |
| Ente delle Tre Venezie |
9 |
Assicurazioni stipulate
dall'ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale |
| Indennità impiegati |
10 |
Assicurazioni delle indennità
dovute agli impiegati privati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942,
n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente
alle prestazioni di legge |
| Assicurazioni sulla vita e
contratti di capitalizzazione |
11 |
Assicurazione
sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i
contratti di capitalizzazione |
(*) L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole
societa'.
- Avvertenza.
- Restano ferme le esenzioni o riduzioni d'imposta previste da leggi speciali".
- Si riporta il testo, cosi' come da ultimo modificato dal
presente decreto, dell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, recante:
"Attuazione della delega contenta dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualita' pensioni
di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389", pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996: "Art. 2 (Contribuzione). -
-
- 1. A decorrere dal 1o gennaio l999, l'importo della
contribuzione da versare al fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili.
-
- 2. (Abrogato).
-
- 3. In caso di iscrizione in eta' superiore ai sessant'anni,
l'iscritto ha facolta' di incrementare l'anzianita' contributiva fino ad un numero di anni
che consentano il perfezionamento del requisito dei cinque anni di contribuzione al
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' mediante il versamento della relativa
riserva matematica.
-
- 4. Sulla contribuzione al fondo di cui all'art. 1 e'
applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate
con apposita contabilita', con verifica di congruita' a cadenza quinquennale. La predetta
aliquota e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta del comitato di cui all'art. 5.
-
- 5. (Soppresso)".
-
- Note all'art. 14:
- - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' gia' citato nelle note all'art. 5.
- - Per il testo dell'art. 41, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si rinvia alle note all'art. 10.
- - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461. Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e
dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n.
662): "Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali
di portafoglio). -
-
- 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse
patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono
optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del
comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
-
- 2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto
gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo
d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con
effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la
revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
-
- 3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2
i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i
criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui al comma 2
all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese
nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
- a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non
sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia
soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi
indicate per ciascun mandante;
- c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e
3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
- d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del
medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni
in societa' estere non negoziate in mercati regolamentati;
- e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. l0-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5.
-
- 4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il
risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi
e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e
soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i
proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di
investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito.
-
- 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla
fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai
regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote,
partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui
valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito,
essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del
contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote,
partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e
i criteri di attuazione del presente comma.
-
- 6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in
corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla
data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si
assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
-
- 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti
in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera
cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9
e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano
gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di
cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di
gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli
effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo.
-
- 8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo
che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di
revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato
il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti
al comma 5.
-
- 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati,
valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha
concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del
medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e
rapporti.
-
- 10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo,
il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova
capienza in essi.
-
- 11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata
dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il
secondo mese solare successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione.
Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non
fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore
puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
-
- 12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione
dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte
prelevate sul complesso delle gestioni. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la
presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
-
- 13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma
4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma
1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per
i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5
dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo
temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di
ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
-
- 14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata,
perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate
dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche
nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e'
avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da
assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma
9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali
entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della
prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in
loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito
esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o
diritti posseduti alla data della violazione.
-
- 15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9,
ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'art. 82 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 4, comma l, la data di acquisizione dei
titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il lo gennaio dell'anno in cui
ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data
e' quella di chiusura del rapporto.
-
- 16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le
disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
-
- 17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12".
-
- - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 26 settembre
1985, n. 482, recante: "Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di
fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1985: "Art.
6.
- - Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato,
le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo
di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare
del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni
anno successivo al decimo se il capitale e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla
conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'art. 10,
primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Le imprese di assicurazione devono
versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui
le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la
dichiarazio'ne di cui all'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo
dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono
state commisurate".
-
- Note all'art. 15:
- - Si riporta il testo, cosi' come da ultimo modificato dal
presente decreto, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante; "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292
dell'11 novembre 1972: "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta).
- - Sono esenti dall'imposta:
-
- 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e
la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le
operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a
depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri
effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di
investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le
dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
- 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di
vitalizio;
- 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e
comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
- 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri
titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e
l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni,
eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori
mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti
finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di
interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute
determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari,
e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
- 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi,
comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a
norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
- 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle
lotterie nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle
scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;
- 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in
occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da
quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco
nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
- 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative
cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati esclusi
quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione
locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
- 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni;
- 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle
valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a
rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche
agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;
- 10) (soppresso);
- 11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni,
granuli;
- 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti
pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
- 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle
popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate
mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
- 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
- 16) le prestazioni relative ai servizi postali;
- 17) (abrogato);
- 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero
individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle
finanze;
- 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo
soccorso con personalita' giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti
termali;
- 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da
pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al
vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni,
collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
- 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e
degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e
le altre prestazioni accessorie;
- 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e
simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,
palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
- 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
del personale dipendente;
- 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma
sanguigno;
- 25) (soppresso);
- 26) (abrogato);
- 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
- 27-bis) (i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese
le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di
esercizio di impianti, comprese le di scariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio
o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi);
- 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili
adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di
diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica,
previste all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS;
- 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di
cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
- 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai
sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2".
-
- Note all'art. 17:
- - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 ed 8 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come da
ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Destinatari). -
-
- 1. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite:
- a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici,
identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima
categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti
eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio
dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione
di lavoro e produttiva;
- b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di
liberi professionisti, anche organizzati peraree professionali e per territorio;
- b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative
di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative
interessate;
- b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
-
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo possono essere istituite:
- a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e
b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione
definita;
- b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche
forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare
una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio".
-
- "Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche
complementari). -
-
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive
delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
- a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero,
in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti
collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative
della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro indacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
- c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro
non siano disciplinati da contratti o accori collettivi, anche aziendali;
- c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento
cooperativo legalmente riconosciute.
- c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di
rilievo almeno regionale.
-
- 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale
dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da
loro associazioni.
-
- 3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve
contenere l'indicazione di "fondo pensione , la quale non puo' essere utilizzata da
altri soggetti.
-
- 4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le
modalita' di partecipazione garantendo la liberta' di adesione individuale".
-
- "Art. 8 (Finanziamento). -
-
- 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi
di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di
procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le
previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
-
- 1-bis. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono
altresi' delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito,
al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli
abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i
centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi
la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il
titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo
pensione medesimo.
-
- 2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base
della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi particolari della
retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il
contributo e' definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci
lavoratori di societa' cooperative il contributo e' definito in percentuale degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva
possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento
annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le
medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al
TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli
accantonamenti annuali futuri al TFR.
-
- 3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle
forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale
destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla
iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonche' le quote di contributo a
carico del datore di lavoro e del lavoratore.
-
- 4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica
complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i
contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento
economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformita' ai
principi del presente decreto legislativo.
-
- 5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi
pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da
versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
oranizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del
medesimo ente".
-
- - Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come da ultimo modificato
dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 3. Note all'art. 18:
-
- - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, gia' citata, si rinvia alle note alle premesse.
-
- - Per il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, gia' citata, si rinvia alle note alle premesse.
-
- Note all'art. 19:
- - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia'
citato nelle note alle premesse.
- - Per il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 13 maggio
1999, n. 133, si rinvia alle note alle premesse.