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- Gazzetta Ufficiale n. 59 del
11-03-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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MINISTERO DELLA SANITA
DECRETO 7 gennaio 2000.
Sistema nazionale di sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
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- IL MINISTRO DELLA SANITA'
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- Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
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- Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
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- Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la
lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;
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- Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, in
particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);
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- Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
concernente l'attuazione delle Direttive del Consiglio 91 /497/CEE e 91 /498/CEE relative
alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, e successive modifiche;
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- Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante conversione
in legge con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento
dei controlli per prevenire 1'encefalopatia spongiforme bovina;
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- Visto il decreto deI Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, recante norme di attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e registrazione degli animali;
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- Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio
1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio
1991, concernente norme per la profilassi di malattie animali;
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- Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 agosto
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto
1991, concernente il riconoscimento del Centro per lo studio e le ricerche sulle
encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'istituto zooprofilattico
sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta quale Centro di referenza nazionale;
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- Visto il decreto del Ministro della sanità del 2 novembre
1991, recante riconoscimento quale Centro di referenza nazionale del Centro operativo
veterinario di epidemiologia, programmazione ed informazione attivato presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», in Teramo;
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- Visto il decreto del Ministro della sanità 4 maggio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 1993,
concernente l'istituzione di una commissione permanente di emergenza a livello nazionale
incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo adottate dalle regioni e
dalle province autonome in materia di profilassi e lotta contro l'afta epizootica e contro
le altre malattie infettive e diffusive contagiose;
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- Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 28 luglio
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15
settembre 1994, recante misure di protezione per quanto riguarda 1'encefalopatia
spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi,
e successive modifiche;
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- Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile
1997, concernente misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie
spongiformi degli animali;
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- Visto il regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997,
che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
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- Visto il decreto del Ministro della sanità del 4 agosto
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre
1997, concernente misure integrative per la profilassi della BSE;
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- Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 15 giugno
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio
1998, concernente «misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico
a rischio ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni
Stati membri dell'Unione europea e relative modalità di distruzione»;
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- Vista la decisione della Commissione 96/272/CE del 23
aprile 1998, che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie
spongiformi animali;
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- Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 1999,
attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il
riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel
settore dell'alimentazione degli animali;
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- Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 120 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 146 del 24 giugno 1999, che dà attuazione alla Direttiva 97/12/CE che
modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
- Ritenuto necessario attuare un sistema di sorveglianza
epidemiologica sull'intero territorio nei confronti della encefalopatia spongiforme
bovina, comprensivo di specifiche misure sanitarie, e il coordinamento delle relative
attività;
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- Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le regioni e le province autonome, reso nella riunione del 16 dicembre
1999;
Decreta:
Art. 1.
- 1. È istituito un sistema nazionale di sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di seguito denominata BSE.
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- 2. Gli obiettivi del sistema di cui al comma 1 sono:
- a) osservare e valutare la situazione epidemiologica ed i
fattori di rischio della BSE su territorio nazionale;
- b) analizzare periodicamente il rischio della presenza e
dell'introduzione della BSE nel territorio nazionale;
- c) diagnosticare tempestivamente eventuali casi di malattia
con sintomatologia riferibile a BSE;
- d) gestire in modo efficiente le eventuali emergenze
collegate al verificarsi di casi di BSE sul territorio nazionale.
-
- 3. Del sistema di cui al comma 1 fanno parte:
- a) i detentori responsabili degli allevamenti bovini e
bufalini;
- b) i servizi veterinari regionali e locali;
- c) i veterinari riconosciuti di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- d) il dipartimento degli alimenti, della nutrizione
e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità;
- e) l'Istituto superiore di sanità;
- f) gli istituti zooprofilattici sperimentali;
- g) il centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA);
- h) il centro di referenza nazionale veterinario per
l'epidemiologia, programmazione ed informazione (COVEPI);
- i) gli stabilimenti di produzione dei mangimi destinati
all'alimentazione dei ruminanti;
- j) gli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di
origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale;
- k) i titolari degli stabilimenti di macellazione;
- l) una banca dati informatizzata.
Art. 2.
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) animale con sintomi clinici compatibili con BSE: un
animale della specie bovina o bufalina di età superiore a venti mesi, con segni
comportamentali e neurologici di origine centrale, per i quali non sia possibile escludere
la diagnosi della malattia;
- b) animale affetto da BSE: animale della specie bovina o
bufalina per il quale il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle
encefalopatie animali e neuropatologie comparate conferma la diagnosi di encefalopatia
spongiforme trasmissibile.
Art. 3.
- 1. È istituita l'anagrafe nazionale degli impianti di
produzione, di distribuzione di alimenti per animali e dei laboratori per conto terzi.
-
- 2. Ai fini dell'istituzione dell'anagrafe di cui al comma
1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e
province autonome assegnano a ciascun impianto di cui al comma 1 un codice identificativo
univoco di otto caratteri alfanumerici, costituito dalla sigla della provincia dove ha
sede lo stabilimento e un numero progressivo di massimo sei cifre, e trasmettono al
Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità
pubblica veterinaria, e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia,
programmazione ed informazione le informazioni di cui all'allegato 7.
-
- 3. Le regioni e le province autonome aggiornano le proprie
basi di dati, anche a seguito di ogni ispezione effettuata secondo le cadenze previste dal
piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione degli animali e, nel
caso di produttori di alimenti destinati all'alimentazione dei ruminanti, secondo le
cadenze previste all'art. 4.
-
- 4. Le regioni e le province autonome trasmettono gli
aggiornamenti dell'anagrafe di cui al comma 1 al Ministero della sanità - Dipartimento
degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e al Centro
operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, almeno
annualmente entro il 1 ° marzo di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al
comma 1 che non producono alimenti destinati ai ruminanti e almeno semestralmente, entro
il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al
comma 1 che producono alimenti destinati ai ruminanti.
-
- 5. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli
alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e il Centro operativo
veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione rendono disponibili i dati
contenuti nell'anagrafe al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle
encefalopatie animali e neuropatologie comparate.
Art. 4.
- 1. I servizi veterinari delle aziende U.S.L. ispezionano
gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti con
cadenza non superiore a centottanta giorni. La cadenza delle ispezioni è ridotta a non
più di novanta giorni nel caso in cui i suddetti stabilimenti abbiano linee di produzione
comuni per mangimi contenenti e non contenenti farine di carne oppure che abbiano
stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti non separato per i
mangimi contenenti e non contenenti farine di carne.
-
- 2. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli
alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, definisce le modalità
generali di ispezione per gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati
all'alimentazione dei ruminanti e in particolare le necessarie istruzioni tecniche per i
campionamenti, precisandone la cadenza ed i criteri anche tenendo conto delle modalità
stabilite dalla norma UNI ISO 2859/2.
Art. 5.
- 1. In caso di riscontro, a seguito dei controlli previsti
all'art. 4, di presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi destinati
ai ruminanti, i servizi veterinari rintracciano tutti gli allevamenti ai quali tali
mangimi sono stati distribuiti e, nel caso in cui gli allevamenti siano situati nel
territorio di altre aziende U.S.L., provvedono a comunicarlo alle aziende U.S.L.
territorialmente competenti.
Art. 6.
- 1. È istituita l'anagrafe degli stabilimenti di
trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al
consumo animale. A tal fine è utilizzato l'elenco previsto dall'art. 11 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
-
- 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, i responsabili degli stabilimenti menzionati al comma 1 trasmettono al Ministero
della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica
veterinaria le seguenti informazioni:
- a) provenienza dei rifiuti di origine animale
utilizzati, nazionale od estera, con eventuale indicazione del Paese d'origine, distinta
per ciascuna specie animale;
- b) quantità annue di farine di carne prodotte;
- c) esistenza o meno di linee separate per la produzione di
farine di carne contenenti tessuti di mammiferi rispetto alle altre e di stoccaggi
separati.
-
- 3. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli
alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria trasmette alle regioni gli
elenchi e le informazioni previste ai commi 1 e 2 relativi ai territori di competenza.
-
- 4. I servizi veterinari della aziende U.S.L. aggiornano le
informazioni previste al comma 1 e 2, periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, nel
corso dell'espletamento degli atti di vigilanza previsti dall'art. 10 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. L'aggiornamento semestrale dei dati viene trasmesso
dalle aziende U.S.L. alle regioni competenti e da queste al Ministero della sanità -
Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria che si
avvale del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed
informazione per la tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1. I dati
contenuti nell'anagrafe vengono messi a disposizione del Centro di referenza nazionale per
lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di
quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a).
Art. 7.
- 1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L. effettua
una visita ispettiva di vigilanza in tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un
bovino da riproduzione, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che si verifichi la
situazione prevista dall'art. 5. Nel corso dell'ispezione il veterinario ufficiale
effettua almeno:
- a) un esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli
animali dell'allevamento;
- b) un esame clinico approfondito per tutti gli animali che
presentino una sintomatologia sospetta, con compilazione della scheda di cui all'allegato
l;
- c) la verifica, sul registro di stalla del carico e
scarico, degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di
morte accertate;
- d) la raccolta delle informazioni sulla tipologia e
provenienza dei mangimi utilizzati in azienda attraverso la compilazione della scheda di
cui all'allegato 2.
-
- 2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma
1, si accerta che in allevamento siano utilizzati per l'alimentazione dei bovini o
bufalini mangimi destinati ad altre specie, contenenti proteine derivate da tessuti di
mammiferi, sul documento identificativo individuale e sul registro di stalla, per i capi
che hanno avuto accesso al mangime in questione, è riportata l'indicazione «animale a
rischio per BSE». Fermo restando il campionamento previsto all'art. 9, al momento della
macellazione il servizio veterinario competente dispone per tali animali l'eliminazione
del materiale specifco a rischio come definito nell'ordinanza del Ministro della sanità
15 giugno 1998.
-
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
bovini o bufalini ai quali sono stati somministrati i mangimi di cui all'art. 5.
-
- 4. Le informazioni raccolte, tramite le schede di cui
all'allegato 2, vengono riportate nella banca dati degli allevamenti bovini di cui
all'art. 12, del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, e trasmesse alla regione
ed alla competente autorità centrale con i medesimi flussi istituiti per l'alimentazione
dell'anagrafe degli allevamenti e capi bovini. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della
nutrizione e della sanità pubblica veterinaria definisce le specifiche tecniche per tali
comunicazioni.
-
- 5. Le visite ispettive previste al comma 1 possono essere
effettuate nell'ambito degli ingressi negli allevamenti bovini per l'espletamento di altre
attività programmate, anche tramite veterinari liberi professionisti appositamente
incaricati o autorizzati.
Art. 8.
- 1. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, d'intesa con il Centro
operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione, ogni anno
fornisce al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e
della sanità pubblica veterinaria:
- a) l'analisi dei dati raccolti nel corso dell'anno in forma
di analisi del rischio di presenza e di introduzione della BSE nel territorio nazionale.
Tale analisi è utilizzata per la riprogrammazione annuale di cui all'art. 9 da parte del
Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità
pubblica veterinaria;
- b) la lista degli allevamenti che fanno uso di mangimi
considerati a rischio di contaminazione.
-
- 2. A seguito dei risultati dei controlli effettuati a norma
del presente decreto, il Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità
pubblica veterinaria modifica eventualmente, con atto dirigenziale, gli allegati al
presente decreto.
Art. 9.
- 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Ministero della
sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica
veterinaria, d'intesa con le regioni e province autonome prepara un piano annuale di
campionamento, che rispetti i criteri minimi descritti all'allegato 3.
-
- 2. I campioni di cui al comma 1 sono esaminati per BSE
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. All'atto del
prelievo del cervello deve essere compilata la scheda di cui all'allegato 4. Tale scheda
accompagna il campione e, completata con le informazioni riguardanti l'esito, viene
inviata, a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al
Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia,
programmazione ed informazione. In caso di riscontro di positività per BSE si applica
quanto previsto dal1'art. 12.
Art. 10.
- 1. Le regioni e le province autonome predispongono piani
annuali di formazione e aggiornamento per i veterinari delle aziende sanitarie locali
nonché campagne di informazione sulla BSE destinate specificamente agli allevatori di
animali delle specie bovina e bufalina da realizzare nell'ambito dell'attività di
educazione sanitaria. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le regioni e le province autonome
inviano al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della
sanità pubblica veterinaria e al Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate una relazione sui
programmi di formazione e aggiornamento realizzati nel corso dell'anno precedente.
Art. 11.
- 1. Chiunque riscontri la presenza di bovini e bufali con
sintomi clinici compatibili con la BSE, deve provvedere all'immediata segnalazione al
servizio veterinario della azienda U.S.L. competente per territorio.
-
- 2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1, il
veterinario ufficiale procede ad una ispezione in allevamento al fine di verificare la
segnalazione ricevuta.
-
- 3. Nel caso in cui il veterinario ufficiale riscontri la
fondatezza della segnalazione ricevuta:
- a) ordina l'isolamento ed il divieto di spostamento
dell'animale o degli animali in questione;
- b) effettua un censimento degli animali, anche di specie
diverse, presenti nell'azienda;
- c) compila la scheda di cui all'allegato 1.
-
- 4. Gli animali di cui al comma 3, lettera a), devono essere
tenuti sotto osservazione clinica, per un periodo di quindici giorni, da parte del
servizio veterinario competente per territorio, in collaborazione con esperti
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Nel caso in cui gli
animali in questione vengano a morte durante detto periodo, il servizio veterinario
provvede al prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici differenziali
e per la diagnosi di BSE. Il servizio veterinario invia la scheda di cui al comma 3,
lettera c), al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle
encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione e informazione. I campioni devono essere inviati
all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla
scheda di cui all'allegato 4.
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- 5. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di
cui al comma 4, l'animale manifesti regressione della sintomatologia neurologica o sia
stata effettuata la diagnosi eziologica di malattia diversa dalla BSE, a seguito di visita
collegiale effettuata dal servizio veterinario e dall'Istituto zooprofilattico
sperimentale, competenti per territorio, sono revocate le misure di cui al comma 3,
lettera a), e la scheda di cui alla lettera c) del medesimo comma, debitamente integrata
con l'eventuale diagnosi effettuata, deve essere inviata al Centro di referenza nazionale
per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al
Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione.
L'Istituto zooprofilattico competente per territorio deve inoltre compilare e inviare la
scheda di cui all'allegato 4 al Centro di referenza nazionale per o studio e le ricerche
delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario
per l'epidemiologia, programmazione e informazione.
-
- 6. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di
cui al comma 4, non sia possibile escludere la diagnosi di BSE sulla base della
persistenza della sintomatologia neurologica, mancata risposta alla terapia o a seguito
dei risultati di laboratorio, l'animale deve essere considerato sospetto di BSE, con
relativo obbligo di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320.
-
- 7. Nel caso di cui al comma 6, l'autorità sanitaria
competente dispone:
- a) l'abbattimento degli animali sospetti con prelievo di
campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici e, comunque, per l'effettuazione
dell'esame istopatologico del tessuto cerebrale. I campioni sono inviati all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui
all'allegato 4;
- b) la comunicazione del sospetto al Dipartimento
alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, alla regione, all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di referenza nazionale
per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, al
Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e
all'Istituto superiore di sanità. Ai due Centri di referenza deve essere inviata anche la
scheda di cui al comma 3, lettera c);
- c) il sequestro ed il divieto di spostamento di tutti gli
animali delle specie in questione, presenti nell'azienda.
-
- 8. Le carni degli animali di cui al comma 7, lettera a),
nonché quelle degli animali morti durante il periodo di osservazione di cui al comma 4,
devono essere distrutte mediante incenerimento; a tal fine possono essere utilizzati gli
impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15
giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto.
Art. 12.
- 1. Qualora l'esame diagnostico per BSE di cui all'art. 11
risulti:
- a) negativo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale presso
il quale è stato effettuato l'esame diagnostico informa di tale esito l'azienda U.S.L.
competente per territorio, la regione, il Ministero della sanità - Dipartimento degli
alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, il Centro di referenza
nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie
comparate e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e
informazione. A seguito di tale comunicazione sono revocate le misure sanitarie disposte
in precedenza;
- b) positivo, oltre alle comunicazioni previste alla lettera
a), i relativi campioni devono essere inviati al Centro di referenza nazionale per lo
studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate per la
conferma della diagnosi.
-
- 2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per
territorio invia in ogni caso la scheda di cui all'allegato 4, completata con le
informazioni riguardanti l'esito dell'esame diagnostico effettuato, al Centro di referenza
nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie
comparate e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e
informazione.
-
- 3. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dà immediata
comunicazione dell'esito di conferma all'azienda U.S.L. competente per territorio, alla
regione, al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e
della sanità pubblica veterinaria all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente
per territorio, al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e
informazione e all'Istituto superiore di sanità. Nella comunicazione dell'esito di
conferma deve essere indicato il codice della marca auricolare dell'animale esaminato.
Art. 13.
- 1. In caso di conferma della diagnosi di BSE da parte del
Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie comparate, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone, a
completamento delle misure previste all'art. 12:
- a) l'effettuazione del rintraccio degli animali a rischio,
utilizzando la scheda di cui all'allegato 5, da parte del veterinario ufficiale
dell'azienda U.S.L. in collaborazione con il personale dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio;
- b) l'abbattimento, sotto controllo ufficiale, di
tutti gli animali delle specie in questione presenti nell'azienda infetta e la distruzione
delle relative carcasse mediante incenerimento in impianti preventivamente individuati
dall'autorità sanitaria regionale; a tal fine possono essere utilizzati gli impianti di
pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15
giugno 1998, fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto;
- c) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione,
conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali eventualmente
nati da quelli infetti nei due anni precedenti l'insorgenza dei sintomi neurologici. Tale
misura si applica anche agli eventuali ovuli ed embrioni prodotti durante il medesimo
periodo;
- d) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione,
conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali coetanei dei capi
infetti che abbiano condiviso i medesimi fattori di rischio, in particolare, alimentari
nell'allevamento di nascita, di svezzamento o negli allevamenti nei quali l'animale
infetto è stato detenuto nei primi sei mesi di vita;
- e) la ricerca delle madri degli animali infetti, allo scopo
di completare la scheda prevista nell'allegato 5.
-
- 2. Tutti gli animali abbattuti nell'ambito delle misure di
cui al comma 1, punti b), c) e d), devono essere sottoposti ad esame
diagnostico per BSE.
-
- 3. Copia della scheda di cui all'allegato 5, debitamente
compilata, deve essere inviata al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia,
programmazione e informazione e al Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto
dall'art. 8, comma 1, lettera a).
-
- 4. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli
alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, in collaborazione con il
Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, e con il
Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie comparate, coordina le azioni di rintraccio degli animali di cui al comma
1, punti c), d) ed e), informando tempestivamente le regioni e le aziende U.S.L.
competenti sulle aziende coinvolte.
-
- 5. Nel caso in cui gli animali infetti siano animali
introdotti da Paesi terzi o da altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero della sanità
- Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, in
collaborazione con il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e
informazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie a stabilire l'esatta provenienza
degli animali e la presenza sul territorio italiano di altri animali con medesima origine.
-
- 6. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), previo
parere favorevole del Ministero della sanità -Dipartimento degli alimenti, della
nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, l'obbligo di abbattimento può essere
limitato agli animali che hanno condiviso con quelli infetti i medesimi fattori di rischio
per BSE. In tale caso l'azienda deve essere sottoposta ad una specifica sorveglianza nel
quadro dei controlli di cui all'art. 9.
-
- 7. Nel caso in cui gli animali infetti si trovino in una
stalla di sosta, il servizio veterinario competente per territorio effettua il rintraccio
dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, sulla quale si applicano le misure previste
dal presente articolo.
-
- 8. Nel caso in cui venga dimostrato dalle indagini
epidemiologiche effettuate nell'azienda infetta, che animali delle specie ovina e caprina
eventualmente presenti possono essere stati esposti a specifici fattori alimentari di
rischio, il servizio veterinario competente per territorio effettua una specifica
sorveglianza su tali animali. Tale sorveglianza deve comprendere un programma di
campionamento presso gli stabilimenti di macellazione sui capi a fine carriera ed esami
diagnostici su quelli morti o macellati d'urgenza.
Art. 14.
- 1. Nel caso in cui il sospetto della presenza di un animale
di età superiore a venti mesi con sintomatologia clinica compatibile con BSE venga
effettuato presso uno stabilimento di macellazione, nel corso della visita ante mortem,
il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione provvede a:
- a) compilare la scheda di cui all'allegato 1 ed ad
inviarla al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie
animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia,
programmazione e informazione;
- b) abbattere l'animale sospetto, separatamente o al termine
delle normali operazioni di macellazione, prelevando i necessari campioni per
l'effettuazione delle prove diagnostiche differenziali e per la diagnosi di BSE. Tali
campioni saranno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per
territorio scortati dalla scheda di cui all'allegato 4;
- c) porre sotto vincolo sanitario presso lo stabilimento di
macellazione le carni degli animali di cui al punto precedente, eventualmente in stato di
congelazione, e destinare alla distruzione i materiali specifici a rischio.
-
- 2. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia
positivo per BSE, oltre alle comunicazioni previste all'art. 12, le carni di cui al comma
1, lettera c), devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8.
Inoltre deve essere effettuato il rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto
l'animale, con esclusione delle stalle di sosta, per la quale si applicano le misure
previste all'art. 13.
Art. 15.
- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
21 ottobre 1996, n. 532, qualora a seguito degli esami diagnostici effettuati
conformemente al presente decreto, venga confermata la presenza della BSE nel territorio
nazionale, la commissione permanente di emergenza di cui al decreto del Ministro della
sanità 4 maggio 1993, integrata nella sua composizione dal direttore o da esperti del
Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie comparate e da esperti del Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione ed informazione, funge da unità nazionale di crisi per la
BSE.
Art. 16.
- 1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L., a seguito
di notifica della morte in azienda di uno o più animali da riproduzione di età superiore
a venti mesi, qualora non venga accertata la causa di morte, preleva i campioni necessari
per l'effettuazione degli esami diagnostici per BSE. I campioni sono inviati all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dalla scheda di cui
all'allegato 4. Le carni di tali animali devono essere distrutte secondo le disposizioni
dell'art. 11, comma 8.
-
- 2. Chiunque accerti l'esistenza di animali da riproduzione
di età superiore ai quattro anni con sintomi di malattia grave e progressiva non
riferibile ad altra patologia, anche in assenza di sintomatologia neurologica, o
moribondi, che non presentano segni di malattia di natura infettiva o traumatica deve
darne immediata segnalazione al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per
territorio, che ne dispone l'immediata macellazione e l'effettuazione degli esami
diagnostici secondo le modalità indicate all'art. 14.
-
- 3. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia
positivo per BSE si applicano le misure previste dagli artt. 12 e 13.
Art. 17.
- 1. L'Istituto superiore di sanità, d'intesa con il Centro
di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie, provvede ad organizzare prove interlaboratorio per la verifica e messa a
punto delle tecniche diagnostiche legate al rilievo di tessuti di mammiferi nei mangimi
destinati al consumo animale.
Art. 18.
- 1. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad organizzare
prove interlaboratorio per la verifica e messa a punto delle tecniche diagnostiche per il
rilievo della BSE negli animali.
Art. 19.
1. Lo schema dei flussi informativi istituiti dal presente
decreto è rappresentato in allegato 6.
Art. 20.
- 1. Tutte le schede e le registrazioni previste dal presente
decreto dovranno essere conservate per un periodo minimo di sette anni.
Art. 21.
- 1. Ai proprietari degli animali delle specie bovina
abbattuti ai sensi del presente decreto viene corrisposto l'indennizzo previsto dalla
legge 2 giugno 1988, n. 218; l'indennizzo non compete per gli animali morti durante il
periodo di osservazione disposto ai sensi del presente decreto.
Art. 22.
- 1. Nell'ambito del sistema di sorveglianza di cui al
presente decreto, il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle
encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad una raccolta, su base
annuale, dei dati sulle neuropatologie animali osservate presso i laboratori delle
facoltà di medicina veterinaria.
Art. 23.
- 1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti malattie:
"Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli
animali diverse dalla BSE e dalla scrapie".
Art. 24.
1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997 è abrogato.
-
- Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2000
Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 10
ALLEGATI
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- Pag. 17 - Pag. 18
- Pag. 19 - Pag. 20
ALLEGATO 2
Pag. 21 - Pag. 22
- Pag. 23
ALLEGATO 3
Pag. 24 - Pag. 25
- Pag. 26
ALLEGATO 4
Pag. 27 - Pag. 28
- Pag. 29
ALLEGATO 5
Pag. 30 - Pag. 31
- Pag. 32 - Pag.
33 - Pag. 34 - Pag. 35 - Pag. 36 -
Pag. 37
ALLEGATO 6
Pag. 38 - Pag. 39
- Pag. 40 - Pag.
41
ALLEGATO 7
Pag. 42 - Pag. 43
- Pag. 44