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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio del 23 luglio 1992;
Visto il regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio del 18 gennaio 1993;
Visti i propri decreti 5 luglio 1996, n. 46 T, 23 ottobre 1997, n. 57 T, 9 ottobre 1998,
n. 101 T, concernenti, in conformita' all'art. 8, comma 1, del citato regolamento n.
2408/92/CEE, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti al sistema
aeroportuale di Milano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 291
del 13 dicembre 1999, con il quale e' stato confermato il trasferimento programmato dei
voli da Linate a Malpensa, a norma dell'art. 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n.
349;
Vista la nota del 14 dicembre 1999 del vice presidente della Commissione europea e
commissario per i trasporti e l'energia che, effettuato un esame del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto opportuno richiedere al Ministro dei
trasporti e della navigazione di ritardare il programmato trasferimento dei voli;
Vista la nota del 20 dicembre 1999, n. 15027, con la quale il Ministro dei trasporti e
della navigazione ha formalizzato la decisione di non rendere cogente il trasferimento del
traffico aereo dall'aeroporto di Milano Linate all'aeroporto di Milano Malpensa, in
conformita' alle indicazioni della Commissione europea;
Viste le modalita' di esercizio dell'aeroporto di Milano Malpensa previste dallo scenario
di minimo impatto acustico in attuazione degli adempimenti previsti dall'allegato del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1999,
illustrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione al Consiglio dei Ministri del 25
febbraio 2000 ed approvate dal medesimo Consiglio;
Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella stessa seduta del 25 febbraio 2000, ha
riconfermato il valore di infrastruttura strategica del Hub di Malpensa, condividendo gli
interventi prospettati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dal Ministro
dell'ambiente e autorizzandoli a procedere all'attuazione degli stessi;
Visto l'accordo quadro di programma concluso ai sensi dall'art. 43 della legge 17 maggio
1999, n. 144, che prevede, in particolare, interventi di delocalizzazione e di mitigazione
ambientale;
Considerato che nella predetta riunione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2000 ed
in sede di conclusione del predetto accordo quadro di programma, sono stati verificati
positivamente gli adempimenti di cui ai punti A, B e C dell'allegato al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1999;
Tenuto conto dell'attuazione data a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del citato
decreto ministeriale n. 101 T;
Ritenuto opportuno assicurare il pieno dispiegamento delle potenzialita' di sviluppo del
Hub di Milano Malpensa e identificare l'aeroporto di Milano Linate quale infrastruttura
per collegamenti point to point, risultando quindi necessario integrare e modificare il
decreto ministeriale n. 46 T, che attualmente regola la ripartizione del traffico aereo
tra gli scali appartenenti al sistema aeroportuale di Milano;
Visto il regolamento n. 1260/1999/CE del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali, che definisce ed identifica i territori che presentano
ritardi di sviluppo come regioni "obiettivo 1", promuovendone lo sviluppo e
l'adeguamento;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto, concernente la ripartizione del traffico
aereo del sistema aeroportuale di Milano, verificati positivamente gli adempimenti
indicati ai punti A, B e C dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 13 dicembre 1999, di cui in premessa, si applicano a decorrere dal 20
aprile 2000.
Art. 2.
1. I collegamenti di linea e non di linea intercontinentali, internazionali,
intracomunitari, nazionali e regionali possono essere operati sugli scali di Malpensa, di
Linate e di Bergamo Orio al Serio, appartenenti al sistema aeroportuale di Milano, nei
limiti delle capacita' operative dei singoli scali ed in conformita' a quanto disposto
dagli articoli 3 e 4.
Art. 3.
1. I collegamenti possono essere operati sullo scalo di Milano Malpensa tenendo conto
delle modalita' di esercizio dell'aeroporto di cui in premessa.
Art. 4.
1. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate collegamenti di linea point
to point, mediante aeromobill del tipo narrow body (unico corridoio), con altri aeroporti
dell'Unione europea individuati in base ai volumi di traffico passeggeri, in arrivo e in
partenza, sviluppati nel sistema aeroportuale di Milano nell'anno solare 1999 e nei limiti
massimi di cui alle seguenti lettere:
a) un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie,
per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 350.000
unita' e fino a 700.000 unita';
b) due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande
orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a
700.000 unita' e fino a 1.400.000 unita';
c) tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie,
per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri superiore a 1.400.000
unita' e fino a 2.800.000 unita';
d) senza alcun limite per i collegamenti con sistemi aeroportuali o singoli scali con
traffico superiore a 2.800.000 unita'.
2. I vettori comunitari possono operare sullo scalo di Linate, con le modalita' di cui al
comma 1, con un servizio di andata e ritorno giornaliero e con l'uso di due bande orarie,
per sistemi aeroportuali o singoli scali ubicati nelle regioni dell'obiettivo 1 che
abbiano sviluppato nel sistema aeroportuale di Milano, nel corso dell'anno solare 1999, un
traffico passeggeri inferiore a 350.000 unita'.
3. L'aviazione generale puo' utilizzare lo scalo di Linate.
Roma, 3 marzo 2000
Il Ministro: Bersani