- IL MINISTRO DELLE FINANZE
- Viste le disposizioni contenute nel regolamento CEE del
Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, concernenti la nascita dell'obbligazione
doganale ed in particolare l'articolo 206;
- Visti gli articoli 862 e 864 del regolamento CEE della
Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993;
- Visto l'articolo 37, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- Visti gli articoli 4, comma 3 e 35, comma 5, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
- Ritenuta la necessita' di procedere all'aggiornamento delle
disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre
1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4
del 4 gennaio 1975, concernenti i cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli
doganali;
- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio del
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con
nota prot. n. 17387 del 22 dicembre 1999;
- A d o t t a
il seguente regolamento:
- Art. 1.
Cali per cause inerenti alla natura delle merci
- 1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa
natura, di cui all'articolo 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2
luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali tecnici.
2. Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel
tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese
anche le perdite connesse all'introduzione od all'estrazione delle merci.
3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le
merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero
in dipendenza del loro trasporto.
4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.
- Art. 2.
Misure dei cali naturali e tecnici
1. Sono riconosciuti, su richiesta dell'interessato ed a condizione che non
ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 862 del regolamento CEE della
Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle
tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura
forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per
il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e
involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.
3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse
all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono
riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel
mese.
4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i
principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del
2 luglio 1993, su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale
territorialmente competente, che puo' avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle
dogane e delle imposte indirette nonche' di quella dell'ufficio tecnico di finanza.
5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle A e B e'
effettuato secondo i criteri di cui al
comma 4.
- Art. 3.
Disciplina dei cali delle merci assoggettate a vincolo doganale
1. I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantita' di merce
risultante al momento dell'assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati
eseguiti controlli o verifiche, al momento dell'ultimo controllo o verifica.
2. I cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione
dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione
di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari.
Art. 4.
Cali di prodotti soggetti ad accisa
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai
prodotti soggetti ad accisa. Per gli impianti sottoposti al controllo dell'ufficio tecnico
di finanza, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4, e' effettuato dal direttore
del suddetto ufficio.
Art. 5.
Abrogazione dei decreti precedenti
1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21
novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio
1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975.
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- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Roma, 13 gennaio 2000
- Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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- Tabella A
- CALI NATURALI
- Note:
1) I cali naturali sono commisurati all'anno di giacenza; per periodi minori di
un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese
compiuto anche le frazioni di mese, superiori a giorni quindici, eccezion fatta per le
merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29 per le quali il calo e' commisurato
all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno. Per casi specifici i
cali sono commisurati al carico di magazzino e cioe' alla giacenza all'inizio dell'anno
finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del
quantitativo introdotto successivamente; in tale evenienza la loro misura, riportata nella
colonna 3 e' contrassegnata da un asterisco.
- 2) Per i prodotti di cui al codice NC 2008, quando rendesi
applicabile l'accisa, oltre al calo in peso, e' ammesso il calo in volume anidro previsto
per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.
- 3) Per la birra non condizionata, presentata cioe' in
condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, il calo ammissibile e' determinato
ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.
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- 4) I cali relativi agli alcoli ed agli altri prodotti dei
codici NC 2207 e 2208, non denaturati, custoditi in recipienti di legno, sono maggiorati
dell'1% se trattasi di recipienti di legno di capacita' non superiore ai 4 ettolitri;
uguale maggiorazione, eventualmente cumulabile con la precedente, viene applicata se i
recipienti sono di legno di ciliegio.
- 5) Per l'alcole etilico denaturato del codice NC 2207, il
calo e' comprensivo anche delle perdite di filtrazione, di imbottigliamento e per
qualsiasi altro motivo tecnico.
- Tabelle: