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- Gazzetta Ufficiale n. 61 del
14-03-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore dei protocolli emendativi delle convenzioni del
1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilita' civile per i danni
derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo
internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992
e conseguente denuncia della convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i
danni provocati da inquinamento di idrocarburi, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1969
(Clc 1969) e della convenzione relativa all'istituzione di un Fondo internazionale per
indennizzo danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (Fund 1971), firmata a Bruxelles
il 18 dicembre 1971.
- A seguito dell'emanazione della legge 27 maggio 1999, n.
177, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 s.o. del 18 giugno 1999 che ha autorizzato
l'adesione italiana, si e' provveduto a depositare lo strumento di adesione dei protocolli
emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la
responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con
allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni,
adottati a Londra il 27 novembre 1992 in data 16 settembre 1999.
- Conformemente rispettivamente agli articoli 13 e 30, i
protocolli entreranno in vigore per l'Italia il 16 settembre 2000.
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- A seguito di detta adesione si e' provveduto a denunciare
in data 8 ottobre 1999 la convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i
danni provocati da inquinamento di idrocarburi, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1969
(Clc 1969) e la convenzione relativa all'istituzione di un Fondo internazionale per
indennizzo danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (Fund 1971), firmata a Bruxelles
il 18 dicembre 1971, entrambi gli atti resi esecutivi con legge 6 aprile 1977, n. 185
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 agosto 1977.
- Rispettivamente, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo XVI e 41, la denuncia delle convenzioni avra' effetto per l'Italia dall'8
ottobre 2000.