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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n.56
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo.
Il testo dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) è il seguente:
<1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione allaccisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica; ciò al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socioeconomici territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti, alle fonti previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della, possibilità di partecipare a1le attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal .confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalità attraverso le quali le
regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti
attuativi della delega di cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento
dei seguenti principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze. conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, ( convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n., 507, le parole: "ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere" sono soppresse.
5. All'articolo 4 del decrete-legge 30 settembre 1989 n. 332, convertito, con. modificazioni, dalla Legge 27 novembre 1989, n.384, -e successive, modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito, dal seguente: "1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo le seguenti addizionali erariali:
a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000-kW".
b) il comma 2 è abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 5, lettera a), le parole: "e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica" sono soppresse.
9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente, che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
10. Nel comma 7 dellarticolo 17 del decreto 23 febbraio 1995, n. 41,convertito,con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n..85, le parole: "affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario" sono sostituite dalle seguenti: "sono versate direttamente ai comuni".
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto. maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1 ° gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 in tema di addizionali comunali e provinciali allimposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno";
b) al comma 1. dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: ", nel limite della variazione percentuale" fino alla fine del comma>
Note alle premesse.
- L'articolo 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), e r), comma 2 e comma 3, della citata legge n. 133 del 1999, si veda in nota al titolo.
Note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2 (Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione):
<Per l'anno 1997, le minori entrate, realizzate dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni richiamate nel comma 1, sono compensate, in via prioritaria, con le eccedenze eventualmente realizzate tra l'entrata in libera disponibilità spettante alle medesime regioni per lo stesso anno e la perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale di cui al comma 1, nonché con le somme assunte a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'importo complessivo di L. 237.382.811.365. Tali eccedenze sono versate dalle regioni interessate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo della spesa del bilancio medesimo per provvedere alle compensazioni sopra richiamate. La ripartizione delle eccedenze e delle somme assunte a carico del bilancio dello Stato è effettuata, previo, parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione alle minori entrate registrate in ciascuna regione nel 1997 rispetto al gettito dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, del 1995. Con successiva disposizione legislativa saranno previsti trasferimenti compensativi, della perdita di entrate realizzata dalle regioni a statuto ordinario negli esercizi fnanziari 1997 e successivi, nonché meccanismi di finanziamento di natura continuativa diretti ad assicurare a ciascuna regione l'invarianza del gettito.>
- I1 testo dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali) è il seguente:
<Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a ;esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture>
- Si trascrive il testo dell'articolo 72, comma 3, del. decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada):
<3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'A.N.A.S. e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/ 10 alle amministrazioni regionali e di 3/ 10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo>
- Il testo dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:
<10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) omissis;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1 ° gennaio 2005>
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, n. 54 (Regolamento recante norme per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della L. 23 dicembre 1998, n. 448) è il seguente:
<2. La quota di minor gettito, per le regioni, valutata in lire 91 miliardi è compensata da erogazioni a favore delle singole regioni per la perdita di gettito da ciascuna subita sulla base di apposita ripartizione determinata dal Ministero delle finanze. Sino alla data di entrata in vigore della legge perseguente gli scopi di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la predetta quota è iscritta su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere attribuita alle regioni medesime.>
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786:
<8. Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose funzionanti con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV fiscale di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa è ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.
La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazione e con le modalità e nei termini per questa stabiliti.
In caso di omesso o incompleto pagamento è dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la sovrattassa annua evasa o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza di tributo evaso.
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.
Per i veicoli circolanti nel mese di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalità previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la soprattassa è dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo.
Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
È soppresso il n. 4 delle note alla tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356.
Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto>
- Il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo-30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria; a norma dell'articolo 1 della legge 23. ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
<1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.>
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
<3. IL Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. I1 programma è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale,. ha validità triennale ed è finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2.>
I1 testo dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
<34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni>
- La legge 5 giugno 1990, n. 135 reca: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS".
- La legge 6 marzo 1998, n. 40 reca: "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
- La legge 27 ottobre 1993, n. 433 reca: "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari".
- La legge 23 dicembre 1993, n. 548 reca: "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica
- La legge 2 giugno 1988, n. 218 reca: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali".
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 reca: "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212".
- I1 decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 reca: "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tenia di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)".
- I1 testo dell'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981) convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è il seguente:
<26. In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980.
Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.
Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per la assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.
L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti>
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 15 marzo. 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti. alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
<8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata. j
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e.2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382;
b) art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 >
Note all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è il seguente:
<3. L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata, tra lo 0,50 per cento e 1'1 per cento, da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce>
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
<1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 15.000.000. . . . . . . . . . . . . 18,5%
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000. 26,5%
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000. 33,5%
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%
e) oltre lire 135.000.000. . . . . . . . . . . . . 45,5%>
Nota all'articolo 4.
- II testo dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è il seguente:
<12: Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di princìpi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilità in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. 1 citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 9 del presente articolo>
Nota all'articolo 6.
- Il capo I della citata legge n.59 del 1997 concerne la delega i1 Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione; se ne riporta il testo dell'articolo 7:
<7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli' stessi. previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite .e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino; il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro` cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. I1 Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.>
Note all'articolo 8.
- Il testo dell'articolo 1, comma 2 e comma 10, lettera c), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 è il seguente:
<2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse>
<10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) e b) omissis;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza>
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della citata legge n. 662 del 1996:
<34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondò, sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale>
Note, all'articolo 9.
- II testo dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, è il seguente:
d) disciplina; nei casi di inerzia regionale nell'adozione nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei Ministri secondo le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2 comma 2-octies.>
<Art.2. 2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito ,il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina-di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a ,quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.>
Nota all'articolo 10.
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è il seguente:
<44. Partecipazione dei comuni all'accertamento. I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1 ° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
I1 comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.
Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.
Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso.
Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile già determinato.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente del patrimonio e contabilità generale dello Stato>
Nota all'articolo 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997:
<27. Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta. 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.
<2. Il Servizio sanitario, nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e incoerenza con i principi e gli, obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n: 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della, dignità della persona umana, del bisogno, di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché, dell'economicità nell'impiego delle risorse>
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 10, della citata legge n. 448 del 1998:
< 10. Al fine di verificare i ;livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1.992, n. 502, e successive modificazioni, nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento>
- Si trascrive il testo dell'articolo 19-ter, comma 3 e dell'articolo 2, comma 2-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
<Art. 19 - ter. 3. I1 Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente a oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La convenzione:
a) stabilisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento;
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalità della, loro verifica da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati;
3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2 e versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge -24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
5. Abrogato
6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari can gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente agli articoli 3 e 76 della Costituzione>
Nota all'articolo 12.
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera p), della citata legge n. 133 del 1999, si veda in nota al titolo.
Note all'articolo 13.
- Il testo dell'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, è il seguente:
<Art. 41. 1. Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, e l'ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.>
<Art. 42. 2. A partire dall'esercizio 1998 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quinto previsto dall'articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 e' determinato in via definitiva nell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive effettivamente realizzato.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze, sentita -là Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi preso la tesoreria centrale dello Stato>
- Si riporta il testo degli articoli 38, 39, commi 1, 2, 3 e 4, e 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del '1997:
<Art. 38. 1. A1 fine della determinazione del Fondò sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26.
2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.
3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.>
<Art. 39. 1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza StatoRegioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. II Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.
2. II Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correrti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime, regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE predette anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della a quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente:
3: Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti . in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni , si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38.>
<Art. 26. 1. È attribuita allo Stato una quota del ;gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in: ciascuna regione a compensazione, dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge, regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attività>
- Il testo dell'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 549 del 1995, è il seguente:
<2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato>
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87 (Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore):
<4. 1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un importo complessivo di lire 4.562 milioni, risultante, quanto a lire 562 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica già destinata alla tenuta di San Rossore, e quanto a lire 4.000 milioni dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per il Ministero dei lavori pubblici, parimenti destinata a detta tenuta>
- Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:
<3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a . realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a), b) e c) omissis;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, 1, cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.>
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997:
<(Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef). 1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome di Trenta e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette province autonome, specifiche, contabilità speciali di girofondi i intestate alle stesse regioni e province autonome.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.
3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.>
- I1 testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:
<2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alba attività della Conferenza stessa.>