- DECRETO-LEGGE 16 marzo 2000, n. 60
- Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in
favore dei disabili con handicap intellettivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
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- Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure intese ad assicurare
sull'intero territorio nazionale la prosecuzione dei servizi di assistenza ai disabili con
handicap intellettivo e alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie
di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), nonche' il necessario risanamento finanziario
di tale ente;
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- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo
2000;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e della sanita';
- E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi sociali ed al
fine di salvaguardare sul territorio nazionale la continuita' dei servizi di assistenza ai
disabili con handicap intellettivo ed alle loro famiglie, forniti dall'Associazione
nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), e' autorizzato un contributo
straordinario pari a lire 20 miliardi a favore della predetta Associazione.
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- 2. Il contributo e' erogato previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri da parte del presidente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi
assistenziali sul territorio nazionale, indichi le modalita' di attuazione e preveda una
periodica relazione sui risultati dell'attivita' svolta a seguito dell'erogazione del
contributo.
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- 3. Il presidente dell'ente predispone e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonche' una relazione sui
procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilita', anche
patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate, fino
alla concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
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- 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi
per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
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- 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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- Art. 2.
- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Dato a Roma, addi' 16 marzo 2000
CIAMPI
- D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto