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- Gazzetta Ufficiale n. 66 del
20-03-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000,
n.61
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre
1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES;
- Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare
l'articolo 2 e l'allegato A;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 gennaio 2000;
- Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
-
- E m a n a
il seguente decreto legislativo:
- Art. 1.
Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno o a tempo
parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1,
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario
normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale,
cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella
lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui
la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale
giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in
relazione al quale risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta a tempo pieno,
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative
svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu
rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con
l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo
nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si
svolga secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d) del
comma 2, provvedendo a determinare le modalita' temporali di svolgimento della specifica
prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonche' le eventuali implicazioni di carattere
retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei
commi 2 e 3.
Art. 2.
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale 1.
- Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in
forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1.
- Il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione
dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione
dello stesso.
- Fatte salve eventuali piu' favorevoli previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi'
tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza
annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il
ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata
della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
- Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui
all'articolo 3, comma 7.
Art. 3.
Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, che
il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno; ove
la determinazione e' effettuata in sede di contratto collettivo territoriale o aziendale
e' comunque rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata
lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di ichiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto
previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso nella misura massima
del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi
non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il
consenso del lavoratore interessato.
- L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione
disciplinare, ne' integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la facolta'
per i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare una percentuale di maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro
supplementare.
- In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo
4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire
che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola
ora di lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e' consentito lo svolgimento
di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attivita'
lavorativa.
- A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di
lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno
- . Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre
1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione
lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai
sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta.
- I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,
possono elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresi' stabilire criteri e
modalita' per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il
diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro
supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di
cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facolta'
di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalita' a fronte delle quali il
datore di lavoro puo' variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente
concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore
un preavviso di almeno dieci giorni.
- Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 comporta altresi' in favore del lavoratore il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da
contratti collettivi di cui ai medesimo comma 7.
9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del
comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto
scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.
- Nel patto e' fatta espressa menzione della data di
stipulazione, della possibilita' di denuncia di cui al comma 10, delle modalita' di
esercizio della stessa, nonche' di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore
potra' denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di
una delle seguenti documentate ragioni:
- a) esigenze di carattere familiare;
- b) esigenze di tutela della salute certificate dal
competente Servizio sanitario pubblico;
- c) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa
subordinata o autonoma.
- La denuncia in forma scritta, potra' essere effettuata
quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovra'
essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro.
- I contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i
criteri e le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel caso di
esigenze di studio o di formazione e possono, altresi', individuare ulteriori ragioni
obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9.
- Il datore di lavoro ha facolta' di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e
l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non
possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facolta' del datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente
concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
- Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento
del rapporto di lavoro e' fatta salva la possibilita' di stipulare un nuovo patto scritto
in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo
parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo
svolgimento del rapporto secondo le modalita' di cui al comma 7, sono ammessi
esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo
indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste
dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
- I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,
applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facolta' di richiedere lo
svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad
altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione fra
domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad
offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai
commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di
lavoro.
- Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione
costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma
12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della disposizione di cui al comma 3, le
clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di
lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un
periodo non superiore ad un anno.
Art. 4.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi
per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di
lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria;
la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione
obbligatoria e facoltativa per maternita'; la durata del periodo di conservazione del
posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di
lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze
indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali,
ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a
modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di
lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della
ridotta entita' della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della
retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale e maternita'.
Resta ferma la facolta' per il contratto individuale di lavoro e per i contratti
collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai
lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere
variabile, sia effettuata in misura piu' che proporzionale.
Art. 5.
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale
in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
- Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto
su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza
sindacale aziendale nell'unita' produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
- Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro e' tenuto a
riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in
attivita' presso unita' produttive site entro 100 km dall'unita' produttiva interessata
dalla pro-grammata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti
rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione, dando priorita' a
coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale.
- A parita' di condizioni, il diritto di precedenza
nell'assunzione a tempo pieno potra' essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore
con maggiori carichi familiari; secondariamente si terra' conto della maggiore anzianita'
di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa
ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a
darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere
in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno.
- Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del
datore di lavoro dovra' essere adeguatamente motivato.
- I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,
possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di
cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione
alla durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici
che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni
con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti
calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula
dei predetti contratti.
Art. 6.
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i
lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in
proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi
dell'articolo 1, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla
meta' di quello pieno.
2. Ai soli fini dell'applicabilita' della disciplina di cui al titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si
computano come unita' intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 7.
Applicabilita' nel settore agricolo
1. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilita' di
effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica
di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale,
sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi.
Art. 8.
S a n z i o n i
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta e' richiesta a fini di prova.
- Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la prova
per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile.
- In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo
parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potra' essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in
cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata.
- Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per
le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo
parziale.
- Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento
giudiziale.
- Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione
temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita' temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione
equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore
interessato, della sua necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a
tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle
esigenze del datore di lavoro.
- Per il periodo antecedente la data della pronuncia
della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa.
- Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta
salva la possibilita' di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le
disposizioni di cui all'articolo 3.
In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma
ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed
eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
all'articolo 1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui
all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli
sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a
detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'articolo 2,
comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire
trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo.
- I corrispondenti importi sono versati a favore della
gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9.
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto
per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per
l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di
durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore.
- A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi
rapporti di lavoro.
- In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante
sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore
lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli
effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente
dall'INPS.
- Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico e'
sostituito dal seguente:
"Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma
dell'articolo 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione
tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di
lavoro a tempo pieno.
- La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
- La retribuzione minima oraria da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e' stabilita con le
modalita' di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di
pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di
lavoro a tempo parziale.
Art. 10.
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando
quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale", nonche' l'articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12.
V e r i f i c a
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad
una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle
disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle
previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di
controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte,
anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo
1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
- CIAMPI
- D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Toia, Ministro per le politiche comunitarie
- Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
- Dini, Ministro degli affari esteri
- Diliberto, Ministro della giustizia
- Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
- Balbo, Ministro per le pari opportunita'
- Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
-
- Visto, il Guardasigilli: Diliberto
NOTE
- Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 97/81/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 014 del 20 gennaio 1998.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998".
- L'art. 2 della succitata legge cosi' recita:
- "Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa).
- - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle
discipline stesse;
c) salva l'applicazone delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
- Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli
tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino
l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'
- . La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati.
- Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, delle specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce.
- In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o
amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i ondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge
o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di
terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di
concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle
direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni
delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle
provincie autonome di Trento e Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo
1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni
con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonche'
gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel
rispetto del principio di sussidiarieta'.
2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano,
ove gia' non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di recepimento di
disposizione omunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la pena alternativa dell'arresto
o dell'ammenda".
- L'allegato A della succitata legge n. 25/1999 riporta l'elenco delle direttive da
attuare con decreto legislativo.
Note all'art. 1:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".
- L'art. 13, comma 1, della succitata legge cosi' recita:
"1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.
- I contratti collettivi nazionali possono stabilire una
durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative
in un periodo non superiore all'anno
- . In attesa della nuova normativa in materia di tempi di
lavoro e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 5-bis del regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e
successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di
superamento delle 48 ore settimanali di lavoro".
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento.
- L'art. 19 della succitata legge cosi' recita:
"Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali).
- Rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentati sul piano
nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita'
produttiva.
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento".
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca: "Disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato".
- Note all'art. 3:
- La legge 27 novembre 1998, n. 409, reca: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti
in materia di lavoro straordinario".
- Per quanto concerne la legge 18 aprile 1962, n. 230, vedi le note all'art. 1.
- L'art. 1, comma 2, lettera b) della succitata legge cosi'
recita:
"E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
a) (Omissis);
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali
sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro a
termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua
sostituzione".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: "Conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Gli articoli 4 e 10 del succitato decreto legislativo cosi'
recitano:
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego).
- - 1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comm 1, ai fini
della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa
di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e
alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia
di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticita'
delle posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul
territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le
politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle
province e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui
all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con
automnomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento
dell'integrazione dicui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a)
e b).
- Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema
informativo del lavoro di cui all'art. 11:
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai
compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"centri per l'impiego ;
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali
con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio-geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi,
anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla
regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed
attivita' ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche
prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati
che ne facciano richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali,
prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e
all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2,
comma 1.
- L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si
applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31
dicembre 1998".
"Art. 10 (Attivita' di mediazione). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita' necessarie
per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a
idonee strutture organizzative.
2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere svolta, previa
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di
imprese, anche societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di
lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attivita'
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla
richiesta, per un periodo di tre anni e puo' essere successivamente rinnovata per periodi
di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni
territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni
successivi alla trasmissione.
- Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo' comunque procedere al
rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla
domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o
succursali, la cessazione delle attivita';
c) fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze professionali idonee allo
svolgimento dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita' delle competenze
professionali e' comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa,
alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno
biennale;
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci
accomaidatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di compravata esperienza
nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre
anni,
- Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per
delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere
stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 579, o della legge 13 settembre 1982, n.
646, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, alla legge 9
dicembre 1977, n. 903, e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazini, nello svolgimento dell'attivita' di mediazione e' vietata ogni pratica
discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla
cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opionione o affiliazione politica, religiosa
o sindacale dei lavoratori.
9. La racolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei
principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita' di mediazione deve essere
esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione indica gli estremi
dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi,
anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le
modalita':
a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita':
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non
corretto andamento dell'attivita' svolta, con particoalre riferimento alle ipotesi di
violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
c) di effettuare delle comunicazini di cui al comma 6;
d) di accesso ai dati complessi sulle domande ed offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del
presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la
domanda di autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12".
- Nota all'art. 4:
- Per quanto concerne la legge 20 maggio 1970, n. 300, vedi le note all'art. 1.
- Il titolo III della succitata legge disciplina l'attivita'
sindacale.
- Nota all'art. 5:
- Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, reca:
"Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
sociali.
- L'art. 7, comma 1, lettera a), del succitato decreto-legge
cosi' recita:
"1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di
incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di
promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonche'
a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, puo' concedere, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 11, comma 31, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al
comma 3, i seguenti benefici:
- a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota
contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad
incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale".
Nota all'art. 6:
- Per quanto concerne il titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, vedi le
note all'art. 4.
- Nota all'art. 8:
- L'art. 2725 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 2725 (Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta).
- - Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un
contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel
caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di
nullita'".
- Note all'art. 9:
- Il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, reca: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini".
- L'art. 7 del succitato decreto-legge cosi' recita:
"Art. 7. - 1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavaoratori
dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensinistiche a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983
e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle
norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o
accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al
30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1o gennaio dell'anno considerato.
- A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1o
gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima
giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
in vigore dal 1o gennaio di ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al
quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione
complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per
la retribuzione di cui al comma precedente.
- I contributi cosi' determinati, ferma restando l'anzianita'
assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che
hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanto sono i contributi medesimi
risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata
figurativamente compresa nell'anno.
- 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non
pensionistiche per le quali e' previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi
settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno
dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme
di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato
per le quali sia stata prestata attivita' lavorativa o che abbiano dato luogo
all'accreditamento figurativo.
- Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni
previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo non si applicano ai
lavorati addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti
e ai periodi di servizio militare o equiparato.
6. (Omissis).
7. A decorrere dal 1o gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla
quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della
retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni nella legge 26
settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori
volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e' quello che si ottiene applicando alla retribuzione
media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria.
- Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto
dal comma 2, dell'art. 4, in materia di contribuzione base, tale contributo non puo'
essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavorati dipendenti
comuni.
- Per le categorie tenute al versamento di contributi
volontari mensili tale importo e' ragguagliato al mese.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la
determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed
ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre
1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e'
elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e,
conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai
agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da
contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per il
diritto alla pensione di anzianita'
- . Per il conseguimento dello stesso diritto e'
altresi' richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di
categoria: 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il
diritto alla pensione di invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la
domanda di pensione.
- 10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad
un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione
effettiva.
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel
corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra
agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane
superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi
anteriori al 1o gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati
per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i
ragazzi.
12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque,
essere computati piu' di 270 contributi giornalieri per anno.
13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi
obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di
quelli effettivi figurativi fino alla concorrenza del predetto numero".
- L'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari cosi' recita:
"Art. 20 (Art. 7, del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 regio
decreto 21 luglio 1937, n. 1239).
- - Il lavoratore che esplica la sua attivita' presso aziende
diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l'attivita' principale.
Si intende per attivita' principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni
del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.
Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attivita' secondaria,
l'azienda presso cui esplica l'attivita' principale per la quale gli vengono corrisposti
gli assegni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, reca:
"Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari".
- Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- " L'art. 2, comma 2 del succitato decreto legislativo
cosi' recita:
"2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto.
- Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non
sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica.
- " L'art. 1 della succitata legge, reca: "Misure
in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica".
- L'art. 39 della succitata legge cosi' recita:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche e misure di potenziamento e di incenticazione del part-time).
- - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
- 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il
numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee,
secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
- Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997.
- Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una
riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 1o dicembre 1997.
- Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non
inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
- Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997,
fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva
la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- Nell'ambito della programmazione delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del
personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati
quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici
non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei
Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni
pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di ruduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno
2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze
di introduzione di nuove professionalita'.
- In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il
Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle
amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e
con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.
- Le assunzioni restano comunque subordinate
all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita'
e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze
di personale.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si
applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita'
e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di
autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.
- Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
- L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive
esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative
collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
- Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi, sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui
all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Decorso tale termine, la delegazione di parte publica puo'
procedere alla stipula del contratto integrativo.
- Nel caso in cui abbia esito negativo, le parti riprendono
le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque
all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui, commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si
provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di
personale.
6. Al fine di potenziare la v igilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede
altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle
direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al
Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche'
i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di
mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori
regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
- b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base
della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede
nella circoscrizione territoriale medesima, fa eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali
di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due
qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti.
- Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita',
avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori
giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale.
- I candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
- d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi
settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica
nazionale, quelle dell'art. 10 ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2, dell'art. 43, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno
dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua
all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 217 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso.
- Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica
formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle
entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici
settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo
criteri e modalita' di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla
riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto
nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano
validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti
nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali,
nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle
dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai
contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale.
- Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare
anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori
tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale.
- I candidati che hanno superato con esito positivo la
prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente
professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni.
- 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato
di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle
stesse amministrazioni dello Stato.
- Si applicano per le assunzioni di cui al presente
comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di
idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal
1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei
Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il
primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente
con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo
che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate.
- Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti
riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E'
consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti
effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione
dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con
l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale.
- Agli enti pubblici non economici con organico superiore a
200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
- 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai
commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di
cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e
competenze.
- Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art.
51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo,
realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la
contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed
alla retribuzione di risultato del personale dirigente.
- Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art.
43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2, possono comunque utilizzare le
maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato,
in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un
numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non
piu' di un trentennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando
o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici,.
- Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n 127.
- Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i
relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti.
- Al personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli.
- Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
- 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998".
- Al comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995
avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presentearticolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di cui all'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente
al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da
assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
- A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore
incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle
procedure di programmazione
ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di
dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale
a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato.
- I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il
dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento
emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun
ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce av-valendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma
62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo."
L'art. 22 della succitata legge, cosi' recita:
"Art. 22 (Assunzioni di personale).
- - 1. All'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Alla data del 31
dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in
misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla
data del 31 dicembre 1997.
Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 ;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2001,
in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei
criteri di priorita' le assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche
di ciascun profilo professionale ;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si
applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi
comprese quelle relative al personale gia' in servizio con diversa qualifica o livello
presso la medesima o altra amministrazione pubblica.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze
delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali ;
d) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
- Tale percentuale e' calcolata complessivamente sul totale
delle assunzioni ed e' verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale
delle assunzioni negli anni 1998 e 1999 .
2. L'art. 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e' abrogato.
3. All'art. 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono soppresse le parole da:
"non puo' avere" fino a: "non consecutivi".
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad assumere, al di
fuori della previsione di fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni
di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non
superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due.
- Il personale e' destinato a garantire l'apertura
pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello
Stato, biblioteche e archivi.
- Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate
di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000.
- Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio
nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico,
massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione sia nelle
pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano anche agli enti locali,
nelle cui piante organiche e' previsto il posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio, o che siano
trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo
di eta', di cui alla lettera d) della voce "Requisiti di stato civile dell'allegato 2
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e' elevato a
ventitre' anni.
9. All'art. 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di
2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presenre
articolo".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
- L'art. 20 della succitata legge, cosi' recita:
"Art. 20 (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).
- - 1. All'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001 deve
essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti
per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
- Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
- Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali
annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni
tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente,
separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per
le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei
Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per consentire lo sviluppo dei processi
di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'.
- In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il
Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle
amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e
con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.
- Le assunzioni restano comunque subordinate
all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita'
e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze
di personale.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ;
- d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi
comprese fino alla fine del periodo;
- e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di
autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.
- Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
- L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive
esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative
collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
- Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di
cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo'
procedere alla stipula del contratto integrativo.
- Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative ;
- f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti: "18.
- Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma
3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale
da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
- Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate.
- Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale.
- L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non
sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con
conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro ;
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
"20-bis. Le amnministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
- Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art.
51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo,
realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi
per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente.
- Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art.
43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le
maggiori economie conseguite .
- 2. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"Nell'ambito del medesimo comparto .
Al medesimo art. 33, il comma 2 e' abrogato.
- 3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da
specifiche disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane
fino al 31 dicembre 2000.
- Restano parimenti in vigore fino alla predetta data
le graduatorie valide al 31 dicembre 1998".
- Note all'art. 11:
- Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, reca: "Misure urgenti a sostegno
e ad incremento dei livelli occupazionali".
- - Per quanto riguarda il decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, vedi le note all'art. 5.
- Per quanto riguarda la legge 24 giugno 1997, n. 196, vedi le note all'art. 1.
- Note all'art. 12:
- - Per quanto riguarda la legge 5 febbraio 1999, n. 25, vedi
le note alle premesse.
- L'art. 1, comma 4, della succitata legge cosi' recita
"4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1".