- IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
- Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
-
- Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto
testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati
per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti,
di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con
provvedimento dell'amministrazione finanziaria;
- Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le
modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;
-
- Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al
decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10
dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di
ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel
Direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
-
- Visto il decreto 18 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, con il quale altri enti di assistenza e di pronto
soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;
-
- Viste le domande, corredate della prescritta
documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto
di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
-
- Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette
domande dai competenti uffici tecnici di finanza;
- Decreta:
- Art. 1.
1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo
all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente
alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al
trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
- 1130) Opera di soccorso dell'Ordine di San Giovanni in
Italia, con sede in Lignano Sabbiadoro (Udine);
- 1131) Volontari del soccorso, con sede in Farigliano
(Cuneo);
- 1132) Croce verde, con sede in Ascoli Piceno;
- 1133) Associazione di pubblica assistenza di Stazzema, con
sede in Pontestazzemese (Lucca);
1134) Croce bianca - Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), con sede in
Teramo;
1135) Confraternita di misericordia di San Benedetto dei Marsi, con sede in San Benedetto
dei Marsi (L'Aquila);
1136) Gruppo volontari del soccorso, con sede in Spinea (Venezia);
1137) Pubblica assistenza Croce verde Sempione, con sede in Milano.
Art. 2.
1. E' modificata come segue la denominazione dell'ente sottoindicato:
da "P.A. volontari Tonco-Frinco, con sede in Tonco (Asti)", inserito al n. 1043
nel decreto 28 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997,
a "P.A. Volontari Tonco-Frinco-Alfiano Natta-ONLUS, con sede in Tonco (Asti)".
Art. 3.
1. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1
viene depennato, per perdita dei requisiti e per avvenuto scioglimento, il seguente ente:
"Societa' volontaria di pronto soccorso "Croce Verde Musocco (Milano)",
inserita al n. 192 nel decreto 24 settembre 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 5 gennaio 1965.
- 2. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto
soccorso di cui all'art. 1 viene depennato, per cessata attivita', il seguente ente:
"Associazione volontaria per lo sviluppo di Fiumalbo, con sede in Fiumalbo
(Modena)", inserita al n. 935 nel decreto 25 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1993.
- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
- Roma, 23 febbraio 2000
- Il direttore generale: Del Giudice