DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000, n.70
Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di contenere le spinte
inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio;
di tenere sotto costante osservazione la lievitazione dei
costi dei premi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
di disciplinare il risarcimento del danno alla persona per
le lesioni di lieve entita';
di ovviare ad altri fattori che comunque incidano sullo
stesso fenomeno inflattivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 marzo 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle politiche agricole e forestali, della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure per il contenimento dell'inflazione nel
settore dei carburanti; interventi per il settore della pesca
1. L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, istituito
presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, segnala al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) l'esistenza di scostamenti significativi tra il
prezzo medio di vendita in Italia e la media del prezzi dei Paesi aderenti all'Unione
monetaria europea. Il CIPE puo' intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei
carburanti o segnalare la situazione al Ministero delle finanze, anche ai fini
dell'assunzione di provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
dicembre 1999, n. 496.
2. Al fine di attenuare l'impatto sociale ed economico sui
costi di produzione derivante dall'aumento dei prodotti petroliferi e di assicurare la
salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca, alle
imprese che esercitano la pesca professionale e' assegnato, nel limite di spesa di lire
26.500 milioni per l'anno 2000, un contributo di lire cinquanta per ogni litro di gasolio
utilizzato per l'esercizio dell'attivita', al fine di contribuire a perequare il
differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio
negli altri Paesi dell'Unione europea. Le modalita' di erogazione del contributo, mediante
il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che esercitano la pesca
professionale, sono disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, adottato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 2.
Misure per il contenimento dell'inflazione nel
settore assicurativo
1. L'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti e' stabilita nella misura di 11,5 punti di percentuali sul premio
annuale dovuto, quali che siano le modalita' di frazionamento del pagamento, nel periodo
dal 1o aprile 2000 al 31 marzo 2001. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' di regolazione finanziaria tra Stato e
province, al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella formula
tariffaria bonus-malus, le imprese di assicurazione non possono applicare, nelle classi di
merito di bonus pari o inferiori a quella di ingresso, altri aumenti al di fuori di quelli
espressamente stabiliti dalle regole evolutive e dai coefficienti di determinazione del
premio gia' previsti nei contratti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nella formula tariffaria bonus-malus
si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il
numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonche' le
relative regole evolutive delle proprie tariffe di bonus-malus, per il periodo di un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione
obbligatoria di cui al comma 1 sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare
contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non
opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non
superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus e la formula
tariffaria bonus-malus con franchigia, nonche' la scelta degli importi della franchigia
stessa, spetta unicamente all'assicurato.
5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2
e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole
evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione,
l'assicurato puo' risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede
dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata stipulata la polizza. In questo caso
non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo
1901, secondo comma, del codice civile.
Art. 3.
Riconoscimento del danno alla persona per le
lesioni di lieve entita'
1. In attesa della riforma della disciplina relativa al
danno biologico e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento dei danni alla persona di lieve
entita', definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto
illecito e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente e' liquidato un
importo di L. 800.000 per ogni punto di invalidita' per le lesioni fino al cinque per
cento compreso e di L. 1.500.000 per ogni punto di invalidita' per le lesioni comprese tra
il sei ed il nove per cento compreso;
b) a titolo di danno biologico temporaneo e' liquidato un
importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidita' assoluta; in caso di
invalidita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura
corrispondente alla percentuale di invalidita' riconosciuta per ciascun giorno;
c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui
questo e' risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, e' liquidato un
importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno
biologico.
2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si
intende la lesione all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento
medico-legale. Il danno biologico e' risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza
sulla capacita' di produzione di reddito del danneggiato.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, si provvede alla determinazione dei punti di invalidita'
permanente.
4. Gli importi indicati nel comma 1, lettere a) e b), sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 4.
Compensi professionali
1. Le imprese di assicurazione che, per qualsiasi titolo,
riconoscono al danneggiato, oltre al risarcimento del danno a persone o cose, somme per
compensi relativi all'assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle
procedure finalizzate al risarcimento, provvedono direttamente alla loro corresponsione in
favore di tali soggetti, dandone comunicazione al danneggiato e indicando la somma
corrisposta nella quietanza rilasciata al medesimo danneggiato. In ogni altro caso, se
l'impresa viene comunque a conoscenza di un'attivita' di assistenza prestata da
patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento,
acquisisce e conserva la documentazione probatoria, valida ai fini fiscali, relativa alla
prestazione stessa.
Art. 5.
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il
risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso
dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146,
anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1,
lettera a), del medesimo decreto. Sono abrogati gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per
la parte concernente il trasporto ferroviario. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. deliberano
le conseguenti modifiche statutarie.
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
comma 2, pari a lire 26.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 18.000
milioni, mediante utilizzazione delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito
peschereccio di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; quanto a lire
1.570 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;
quanto a lire 6.930 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
2. All'onere netto derivante dalle disposizioni di cui agli
articoli 2 e 4, pari a lire 121.000 milioni per l'anno 2001, si provvede, per lire 60.000
milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998,
n. 230, e, per lire 61.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre
1999, n. 488.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali
Bindi, Ministro della sanita'
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale