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DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2000, n.8
Testo del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
30 del 7 febbraio 2000), coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per la
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la
regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai
sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2000 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1.
1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea
con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1°
aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province
autonome provvedono ad assegnare ai produttori titolari di quota operanti nel
rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di
priorita' e modalita' dalle stesse preventivamente determinati. Tali criteri
devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori
richiedenti, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita
gestione previdenziale, anche non titolari di quota, salvo il caso di mancanza di
sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i
produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque
ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.
1.bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare
quantitativi di riferimento ad universita' degli studi, istituti di istruzione, enti
pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonche' istituzioni
pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del
recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori
di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote
assegnate in applicazione del presente articolo, nonche' quelle di cui all'articolo 1,
comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in
comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda.
Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda,
affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente
dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di
cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonche'
ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva
nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella
disponibilita' delle regioni e delle province autonome cui afferivano.
3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio
1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e
le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei
quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda
sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema
informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche
agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da
effettuarsi entro il 31 marzo 2000, e' curata dall'organismo nazionale di intervento nel
mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000
all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, dandone
comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per
l'acquirente", agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo
nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta
recante la dicitura "per l'acquirente" e' consegnata dal produttore
all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul
prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette
comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni,
nonche' alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97
del Consiglio del 20 maggio 1997.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla
produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo
di doci mesi, il medesimo quantitativo non e' stato utilizzato per almeno il 70 per cento.
Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono
la capacita' produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati
alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I
quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono
riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la
quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1°
dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e
successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, le regioni e le
province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalita' previste
dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime
stabilite. I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo
l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo
definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni
previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.
5. Alle operazioni di compensazione nazionale da effettuarsi entro il 31 luglio
di ogni anno, si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118, nonche' le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1,
in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte
dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva
mediante ruolo previa intimazione anche nei confronti del produttore,
dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte
dell'accquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa, salvo diritto di
rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente. Il credito
del produttore e' assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo
2751-bis, n. 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materia trattenuta del
prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai
sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25
ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, a
condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11,
comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di
primo acquirente, ferma restando la responsabilita' dello stesso per il versamento del
prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli
anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi.
6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti
di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le
relative modalita' di controllo. E' consentita la stipulazione di contratti di affitto
della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al
periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le
relative verifiche, purche' concorrano almeno le seguenti condizioni:
a) il contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e
commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota;
b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di
montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di
comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo;
b-bis a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga
anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della
provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. L'atto
attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla
provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15
giorni dalla predetta comunicazione; e' fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere
detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo
del prelievo supplementare.
7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera
1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1o marzo 1999,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi
differiti al 30 aprile 2000. Il prelievo dovuto per i periodi 1997-98 e 1998-99 e'
versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione
da parte dell'AIMA in liquidazione.
7-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o marzo
1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1998, n. 118, l'esatta
localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a
decorrere dal periodo 1998-99, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 1995, n. 46.
8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della
legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre
disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti
alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le
disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli
statuti e delle norme di attuazione.
8-bis. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99,
del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1o aprile 2001, affluisce alla
riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema
di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del
parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Con le medesime modalita' sono
stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei
quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o
abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per
effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.
8-ter. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso
di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sara'
successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa
comunitaria.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
TABELLA DI RIPARTIZIONE
Piemonte ..............................30.050
Valle d'Aosta ........................ 1.700
Lombardia ........................ 141.900
Bolzano ............................... 13.150
Trento ................................... 4.200
Veneto ................................ 43.750
Friuli-Venezia Giulia ............... 8.650
Liguria ...................................... 400
Emilia-Romagna ................... 64.500
Toscana ................................. 3.550
Umbria .................................. 2.250
Marche ..................................1.850
Lazio ....................................18.600
Abruzzo ................................ 3.650
Molise .................................. 3.200
Campania ........................... 11.750
Puglia ................................. 10.850
Basilicata ............................. 3.800
Calabria ............................... 2.400
Sicilia ................................... 5.750
Sardegna ............................ 8.050
------------------ Totale 384.000