- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
-
- Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.
68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione
finanziaria annuale;
-
- Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce
agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle
disponibilita' del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento
lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi
secondo le modalita' previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;
-
- Visto, altresi', il comma 8 del citato articolo 13, che
stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la
concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalita' della ripartizione,
nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;
-
- Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
-
- Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta
del 4 novembre 1999;
-
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
-
- Ritenuta, al riguardo, l'opportunita' di mantenere la
terminologia di "servizio per l'impiego", anziche' quella di "Direzione
generale", in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento,
per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
-
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota del 13 gennaio 2000;
-
- Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
-
- A d o t t a
- il seguente regolamento:
-
- Art. 1.
- F i n a l i t a'
- 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo
1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' per la
ripartizione fra le regioni delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13,
comma 4, nonche' la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni
previste dal citato articolo 13, comma 1.
-
-
- Art. 2.
- Interventi ammissibili
- 1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo,
le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68
del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro per la responsabilita' civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto
articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il
contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo
14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).
-
- Art. 3.
- Soggetti destinatari delle agevolazioni
- 1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilita' del
Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di
assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i
consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' i soggetti indicati
nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il
competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.
- 469, di seguito denominato "servizio", secondo
quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il
programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi
presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza
il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse
annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo
4.
-
-
- Art. 4.
- Modalita' di ripartizione delle risorse
- 1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni,
sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, e' stabilita entro il 1o marzo di ciascun
anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I
datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le
misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30
novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo
13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato
delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi
perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i
criteri di cui all'articolo 5.
- 2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle
misure finanziate con le modalita' di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno
2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo vengono
effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico
del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio
e lavoratori non occupati nella stessa regione nonche' dei dati disponibili relativi
all'entita' delle concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare
l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i
datori di lavoro presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le
regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.
-
-
- Art. 5.
- Criteri per la ripartizione
- 1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione
delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei
risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche
direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro
concorrenti:
- a) numero e qualita' dei programmi finalizzati
all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11
della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre
dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei
programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalita'
e con le priorita' stabilite dall'articolo 6;
- c) conformita' delle iniziative di integrazione lavorativa
agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.