LEGGE 13 aprile 2000, n. 94
Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, con
sede in Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire
4.000 milioni per l'anno 2000 in favore dell'associazione "Servizio sociale
internazionale - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'ente.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Dal 1 gennaio 2001 cessa ogni forma di contributo in
favore dell'ente morale "Servizio sociale internazionale - sezione italiana".
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3729):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini), il 4
gennaio 1999.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri, emigrazione),
in sede deliberante, il 20 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 3a commissione il 18 febbraio 1999, il 7
aprile 1999, l'11 ed il 26 maggio 1999, il 2 giugno 1999 ed approvato il 13 luglio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6240):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 20 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, V e
XII.
Esaminato dalla III commissione il 29 settembre 1999, il 5,
il 14, ed il 21 ottobre 1999.
Relazione scritta annunciata il 25 ottobre 1999 (atto n.
6240/A -relatore on. Giovanni Bianchi).
Esaminato in aula il 17 gennaio 2000 ed approvato, con
modificazioni, il 19 gennaio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 3729/B):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri, emigrazione),
in sede deliberante, il 25 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Nuovamente assegnato alla 3a commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 17 febbraio 2000.
Esaminato dalla 3a commissione il 22 febbraio 2000.
Relazione scritta annunciata il 13 marzo 2000 (atto n.
3729/A - relatore sen. Volcic).
Esaminato ed approvato in aula il 30 marzo 2000.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. 20 aprile 1973, n. 361, conferisce, su proposta
del Ministro degli affari esteri, al Servizio sociale internazionale - sezione italiana,
con sede in Roma, la personalita' giuridica di cui all'art. 12 del codice civile, che
recita testualmente:
"Le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento concesso
con decreto del Presidente della Repubblica".