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- Gazzetta Ufficiale n. 93 del
20-04-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000,
n. 95
Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti
all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
-
- Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
-
- Vista la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio
1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di
assicurazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine;
-
- Vista la decisione 73/391/CE del Consiglio del 13 dicembre
1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di
assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari, e successive modifiche;
-
- Vista la decisione 82/854/CE del Consiglio del 10 dicembre
1982, relativa al regime applicabile nei settori delle garanzie e dei finanziamenti
all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da Paesi
non membri delle Comunita' europee;
-
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;
-
- Vista la deliberazione 9 giugno 1999, n. 93/99, del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), concernente operazioni
e categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10
agosto 1999;
-
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 febbraio 2000;
- Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
-
- E m a n a
- il seguente decreto legislativo:
-
- Art. 1.
- Campo d'applicazione
- 1. Il presente decreto si applica alle garanzie
assicurative e fideiussorie concesse direttamente o indirettamente per conto o con il
sostegno dello Stato, per operazioni relative all'esportazione di merci o servizi di
origine dello Stato, quando siano destinate a Paesi fuori dall'Unione europea e finanziate
con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti, che implichino
un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo
di rimborso compresa la durata di fabbricazione.
-
- 2. Il presente decreto non si applica alla garanzia per
fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a
fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Esso non si applica,
inoltre, alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali di costruzione
utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.
-
- Art. 2.
- Disposizioni applicabili
- 1. Fermo restando che le operazioni e le categorie di
rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
170, in conformita' delle disposizioni comunitarie ivi comprese quelle contenute
nell'allegato, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE)
istituito dall'articolo 1 del predetto decreto (in prosieguo: "l'assicuratore"),
si attiene, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e attivita' rientranti nel campo
d'applicazione previsto all'articolo 1, ai principi comuni definiti dall'allegato stesso.
-
- 2. Qualora il Consiglio dell'Unione europea dovesse
modificare modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico relative ai principi
comuni di cui al comma 1, l'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie e' disposto
dal CIPE mediante propria delibera.
-
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
-
- Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
-
- CIAMPI
- D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Toia, Ministro per le politiche comunitarie
- Fassino, Ministro del commercio con l'estero
- Dini, Ministro degli affari esteri
- Diliberto, Ministro della giustizia
- Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
- Letta, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
-
- Visto, il Guardasigilli: Diliberto
ALLEGATO
Principi Comuni per l'assicurazione dei Crediti all'Esportazione
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pag. 7
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______________________
NOTE
- Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
-
- Nota al titolo:
- - La direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 e'
stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 148 del 19 maggio 1998.
-
- Note alle premesse:
- - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non pu'o' avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 1998".
- - Per quanto riguarda la direttiva 98/29/CE del Consiglio
del 7 maggio 1998 vedasi la nota al titolo.
- - La decisione 73/391/CEE del Consiglio del 13 dicembre
1973 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996.
- - La decisione 82/854/CEE del Consiglio del 13 dicembre
1973 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 297 del 21 novembre 1996.
- - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato
dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, reca disposizioni in materia di commercio
con l'estero a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
- Nota all'art. 2:
- - Per quanto riguarda il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, modificato del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, vedasi le note al
preambolo. L'art. 2, comma 3, del decreto cosi' recita:
- "3. Le operazioni e le categorie di rischi
assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica su proposta del Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo
anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi
dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione
gestiti con il sostegno dello Stato".
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- Nota all'allegato - Capitolo 1, Sezione 1, punto 2,
lettera b):
- - L'art. 48 (ex art. 58) del trattato cosi' recita:
- "Art. 48 (ex art. 58). - Le societa' costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno della
Comunita', sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
- Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o
di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone
giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non
si prefiggono scopi di lucro".