DECRETO 2 marzo 2000
Direttive per l'estensione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai programmi di
investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio ai sensi dell'art. 54,
comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni; dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e
successive modifiche e integrazioni, concernente direttive per la concessione delle
agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415/1992,
convertito dalla legge n. 488/1992;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente modalita' e procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del Paese;
Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, che estende le agevolazioni della richiamata legge n. 488/1992 alle imprese operanti
nel settore turistico-alberghiero;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 20 luglio 1998 che ha fissato, con riferimento alle imprese operanti
nel settore turistico-alberghiero, le attivita' e le iniziative ammissibili, i meccanismi
di valutazione delle domande e i criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, che estende le agevolazioni di cui al richiamato art. 9, comma 1, della legge n.
449/1997 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del
commercio;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998,
concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli enti
locali;
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera aa) del
predetto decreto legislativo n. 112/1998 che prevede, a decorrere dall'entrata in vigore
del decreto legislativo medesimo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di
cui al predetto decreto-legge n. 415/1992 sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella GUCE n. C213 del 23 luglio
1996;
Viste le decisioni della Commissione dell'Unione europea
del 1 marzo 1995 e del 30 giugno 1997;
Ritenuto di dover incentivare la realizzazione di programmi
di investimento di rilevante interesse tesi, in particolare, a favorire lo sviluppo
dell'associazionismo e la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del
Paese;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 10 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Decreta:
Art. 1.
1. Le presenti direttive dettano i criteri per la
concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi di rilevante
interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese,
anche tramite lo sviluppo dell'associazionismo economico. Per quanto non diversamente
disposto dalle presenti direttive, si applica la delibera CIPE del 27 aprile 1995 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente le direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.
Art. 2.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 54, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n.
488/1992, salvo le limitazioni e/o esclusioni fissate dall'Unione europea, programmi di
investimenti nell'ambito di singole unita' locali riferiti a:
a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio
classificati esercizi di vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se
aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che,
attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un immagine commerciale
unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell' associazionismo economico
operanti con propria insegna commerciale;
b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio
classificati media struttura e grande struttura;
c) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di
distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative
dell'associazionismo economico, con superficie dell'unita' locale pari almeno a 1000 mq;
d) attivita' commerciali che esercitano la vendita per
corrispondenza e/o il commercio elettronico;
e) attivita' di "servizi complementari" alla
distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individuate con apposito decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alle
presenti direttive, gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base
delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni
avvalendosi della facolta' di cui all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Sono escluse dalle agevolazioni di cui alle presenti direttive le farmacie, le rivendite
di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per
autotrazione.
2. Per la determinazione della dimensione di impresa di cui
ai decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre
1997, si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al decreto
ministeriale del 27 ottobre 1997.
Art. 3.
1. Con riferimento agli esercizi ed alle attivita' di cui
all'art.
2, comma 1, lettere a), b), c) e d), le agevolazioni di cui
alle presenti direttive possono essere concesse in favore dei programmi di investimento
finalizzati alla costruzione di un "nuovo impianto" oppure
all'"ampliamento" o al "trasferimento" di strutture esistenti;
per gli esercizi di cui alla lettera a) le agevolazioni
possono essere concesse anche per i programmi di investimento finalizzati alla
"ristrutturazione" di punti vendita esistenti. A tal fine si considera:
a) "ampliamento", l'iniziativa che sia volta ad
accrescere la potenzialita' di una struttura esistente attraverso l'incremento
dell'occupazione e, per i programmi di investimento di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettere a) b) e c), attraverso un incremento significativo della superficie dell'unita'
locale non inferiore al 20% di quella preesistente;
b) "trasferimento", l'iniziativa volta a
rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unita' locali
determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e
locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalita' di
risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;
c) "ristrutturazione", l'iniziativa che sia volta
alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unita' locale
esistente.
Con riferimento all'attivita' dei servizi complementari di
cui all'art. 2, comma 1, lettera e), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei
medesimi progetti di investimento previsti per le attivita' di servizi reali di cui al
punto 2.1 della delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le spese ammissibili sono, purche' capitalizzate, quelle
individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tra le quali sono
ricomprese, nel rispetto dei limiti posti dagli orientamenti comunitari in materia, quelle
relative all'acquisizione e/o progettazione di servizi informatici e telematici, alla
quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei
sistemi di qualita' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle
relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001,
limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa,
nonche' quelle relative all'acquisizione di mezzi mobili.
Art. 4.
1. Successivamente all'invio delle risultanze degli
accertamenti istruttori da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato forma specifiche graduatorie, secondo le modalita' e i
criteri di cui alla citata delibera CIPE del 27 aprile 1995, e successive modifiche ed
integrazioni, ad eccezione di quelle previste al punto 5, lettera c4) sub III, della
medesima delibera le cui iniziative sono inserite nelle relative graduatorie regionali.
Per la formazione delle suddette graduatorie vengono utilizzati gli indicatori di cui al
punto 5, lettera c5), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima delibera CIPE. Il valore di
ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di
ciascuna delle seguenti condizioni:
a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, al sistema
internazionale di certificazione ambientale ISO 14001;
b) l'iniziativa riguarda l'accorpamento di piu' esercizi
commerciali esistenti. I due suddetti incrementi sono cumulabili.
Art. 5.
1. I termini di presentazione delle domande relative al
primo bando per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1 delle presenti
direttive sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e la decorrenza di ammissibilita' delle spese relative e' fissata a
partire dalla data di presentazione della domanda medesima.
Art. 6.
1. Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni al
decreto 20 luglio 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
riguardante l'estensione al settore turistico-alberghiero delle agevolazioni previste
dalle disposizioni della legge n. 488/1992.
2. All'art. 1, nell'ultimo periodo le parole: "di cui
al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni
ed ai relativi successivi decreti e circolari ministeriali" sono sostituite dalle
seguenti: "delle direttive di cui alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive
modifiche ed integrazioni".
3. All'art. 3, comma 1, la lettera e) e' sostituita con la
seguente: "e) "trasferimento l'iniziativa che comporta il cambiamento della
localizzazione dell'unita' locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o
ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a
piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalita' di risanamento e di
valorizzazione ambientale.".
4. All'art. 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le spese ammissibili sono, purche' capitalizzate, quelle individuate con il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tra le quali sono ricomprese quelle relative
alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei
sistemi di qualita' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle
relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001,
limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa.
Sono inoltre ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese
relative ai servizi annessi di cui all'art. 5, comma 1 della legge n. 217/1983, ubicati
nello stesso comune della struttura interessata dall'iniziativa o, qualora alla stessa
struttura adiacenti, anche in altro comune, purche' funzionalmente collegati alla
stessa".
5. All'art. 4, comma 1, il secondo periodo "Ai fini
della redazione del business plan si applicano i criteri validi per le imprese di servizi
di cui ai punto 3.8 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997, e successive modifiche e
integrazioni" e' soppresso. Al terzo periodo, che diventa il secondo, la parola
"regionali" e' eliminata e ai suo posto sono inserite le seguenti parole:
"secondo le modalita' e i criteri di cui alla citata delibera CIPE del 27 aprile 1995
e successive modifiche ed integrazioni,". Al medesimo terzo periodo, le parole
"sulla base degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punti 1), 2), 3)
e 4) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni"
sono sostituite dalle seguenti parole: "Per la formazione delle suddette graduatorie
vengono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, lettera c5), punti 1), 2), 3) e 4)
della medesima delibera CIPE.".
6. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 sono sostituiti con il
seguente:
"2. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di
agevolazione da presentare nell'anno successivo, indica anche le eventuali ulteriori
attivita' ammissibili di cui al precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle
caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel pieno rispetto del
contesto naturalistico e paesaggistico locale.".
Art. 7.
1. Sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni
alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il primo capoverso del punto 1 e' sostituito con il
seguente:
"Le aree interessate dalla presente delibera sono
quelle individuate come depresse sulla base della legislazione nazionale".
3. Al secondo capoverso del punto 1, le parole "per
gli obiettivi 3, 4 e 5a." sono sostituite dalle seguenti: "delle altre azioni in
ordine all'utilizzo dei predetti fondi strutturali.".
4. Al terzo capoverso del punto 1, dopo le parole "20
maggio 1992" sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche e
integrazioni.".
5. Il punto 4 e' sostituito con il seguente: "4.
Graduazione dei livelli di agevolazione. Le misure agevolative sono quelle massime
previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree
di intervento.".
6. Al punto 5, lettera a), le parole "(1, 2 e
5b)" sono eliminate ed alla lettera c4), III, le parole "una relativa a quelli
ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettera a) e l'altra a quelli ubicati nelle aree di
cui al punto 4, lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "una relativa a
quelli ubicati nelle aree dell'obiettivo 1 e l'altra nelle restanti aree.".
Art. 8.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede, con proprio decreto, a redigere il testo unico delle direttive
emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell'art.
18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A decorrere dalla
data di pubblicazione del predetto decreto, sono abrogate le previgenti direttive emanate
in materia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2000
Il Ministro: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n.
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