DECRETO 7 aprile 2000
Criteri per la concessione di benefici a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di
cose per conto terzi.
IL DIRETTORE
dell'unita' di gestioneautotrasporto di persone e
cose
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce
interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita',
ed in particolare:
a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per
la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese;
b) l'art. 4, che stabilisce incentivi per l'aggregazione di
imprese di autotrasporto, ai fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e
razionalizzare l'offerta di trasporto stradale, nonche' di realizzare una riduzione della
capacita' di carico complessiva;
c) l'art. 6, che detta - fra l'altro - disposizioni in
ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in
parola;
d) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per
l'autotrasporto e l'intermodalita', che delibera in ordine agli interventi finanziari
previsti dalla citata legge;
e) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalita' di
erogazione dei benefici di cui sopra;
Vista la legge 18 febbraio 2000, n. 27;
Viste le vigenti disposizioni comunitarie in materia di
piccole e medie imprese;
Considerata la necessita' di favorire la ristrutturazione
aziendale delle piccole e medie imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per conto
di terzi attraverso forme di aggregazione che consentano alle stesse di conseguire
obiettivi direttamente connessi al miglioramento delle condizioni di esercizio, a
condizione che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera
concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacita' di trasporto;
Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori;
Decreta:
Art. 1.
1. Per raggruppamenti di imprese si intendono le strutture
societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, od a norma del libro V,
titolo X, capo II, sezione II e II/bis del codice civile.
2. Tali raggruppamenti, per le finalita' di cui al presente
decreto, debbono essere iscritti all'Albo delle persone fisiche e giuridiche esercenti
l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Art. 2.
1. Per le operazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere
a), b) e c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono concessi contributi destinati
all'impianto delle nuove imprese, agli investimenti connessi ai processi di aggregazione,
nonche' alla riduzione dei costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti
dalle aggregazioni.
2. Detti contributi sono concessi per operazioni effettuate
dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
1. Alle piccole e medie imprese che risultano da fusioni o
sono destinatarie di conferimenti da parte di altre imprese di autotrasporto, secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 454/1997, sono concessi
contributi forfettari, fino ad un massimo di lire 150 milioni:
a) per l'introduzione di sistemi avanzati di gestione
aziendale, ivi comprese le necessarie prestazioni di consulenza, le spese notarili,
fiscali e legali comunque connesse al processo di aggregazione, nonche' per l'eventuale
avviamento commerciale, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi;
b) per la razionalizzazione dell'esercizio dell'attivita'
di autotrasporto, anche mediante la realizzazione di impianti di autoriparazione e
manutenzione dei veicoli e delle unita' di carico, nonche' di trattamento e smaltimento
dei reflui inquinanti, nel limite percentuale del 15% o del 7,5% dei costi ammessi, a
seconda che si tratti di piccole o di medie imprese.
2. E' inoltre concesso un contributo, fino ad un importo
massimo di lire 7 milioni, per ogni addetto stabilmente occupato nell'impresa risultante
dal processo di cui al comma 1, fino ad un massimo di 20 occupati.
3. L'importo massimo complessivo dei contributi di cui ai
commi precedenti e' pari a lire 250 milioni per ciascun processo e l'impresa risultante
dallo stesso non puo' essere destinataria di altri aiuti previsti dal presente decreto, ad
eccezione di quelli indicati all'art. 8.
4. Sono esclusi dai contributi di cui ai commi precedenti i
raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti tra imprese appartenenti al medesimo
gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme.
5. La medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per
piu' di una volta in un biennio.
Art. 4.
1. Alle piccole e medie imprese che si associano in
raggruppamenti nuovi o aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti alla data di entrata in
vigore della legge n. 454/1997, ovvero agli imprenditori che conferiscano la propria
attivita' in un raggruppamento nuovo o gia' esistente, divenendone soci lavoratori, e'
concesso un contributo forfettario, fino ad un massimo di lire 50 milioni, per la
redazione del piano di aggregazione del raggruppamento, ivi comprese le necessarie
prestazioni di consulenza, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi;
2. Le imprese e gli imprenditori beneficiari del contributo
non devono essere stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli
autotrasportatori, nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997.
Art. 5.
1. Ai raggruppamenti gia' esistenti alla data di entrata in
vigore della legge n. 454/1997 ed iscritti all'Albo degli autotrasportatori ai sensi delle
vigenti disposizioni, che associano, in qualita' di soci lavoratori, imprenditori titolari
di piccole e medie imprese iscritte al predetto Albo, oppure piccole e medie imprese,
anch'esse iscritte all'Albo, che non siano stati associati in altri raggruppamenti nei due
anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997, e' concesso un contributo
forfettario sino ad un importo massimo di lire 25 milioni per ciascuna nuova impresa
associata, con il limite massimo di lire 250 milioni, per le operazioni di cui al
precedente art. 3, comma 1, lettere a) e b), nei limiti percentuali dei costi ammessi
indicati in tale articolo.
2. Per le stesse operazioni di cui al comma precedente,
riguardanti la fusione di due o piu' raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole
o medie imprese ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, e' concesso un contributo
fino a lire 25 milioni per ciascun raggruppamento coinvolto nel processo, con il limite
massimo di lire 250 milioni. Il contributo non puo' in ogni caso superare i limiti
percentuali dei costi ammessi indicati all'art. 3, comma 1, lettere a) e b).
Art. 6.
1. Dai processi di aggregazione definiti ai precedenti
articoli dovra' risultare una riduzione della capacita' di trasporto complessiva delle
imprese e dei raggruppamenti, che vi partecipano, qualora, a seguito dell'aggregazione,
tale capacita' risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile.
2. La riduzione di cui al comma 1 dovra' riguardare:
a) il 6% della capacita' di trasporto complessiva,
calcolata in termini di capacita' di carico utile, qualora a seguito dell'aggregazione, le
imprese od i raggruppamenti interessati dispongano di una capacita' di carico utile
compresa fra le 260 e le 520 tonnellate;
b) il 10% della capacita' di carico utile, qualora, a
seguito dell'aggregazione, le imprese od i raggruppamenti interessati dispongano di una
capacita' di carico utile superiore alle 520 tonnellate.
In caso di mancato conseguimento della riduzione della
capacita' di trasporto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, del
presente decreto.
3. La riduzione di cui al comma 1 dovra' realizzarsi
mediante avvio a rottamazione, ovvero vendita in Paesi non appartenenti all'area CEMT, di
veicoli in disponibilita' delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti al processo di
aggregazione.
Art. 7.
1. Le imprese ed i raggruppamenti interessati
all'ottenimento di contributi di cui ai precedenti articoli, debbono avanzare apposita
domanda ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della citata legge n. 454/1997 e
contestuailmente in fotocopia al Comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, secondo il
modello di cui all'allegato A del presente decreto e compilando la scheda, tra quelle di
cui all'allegato B del presentedecreto, relativa alla fattispecie per la quale il
contributo e' richiesto. A ciascuna scheda deve essere allegata la documentazione dalla
stessa prevista, con particolare riguardo al piano di aggregazione, dal quale dovra'
risultare la economicita' dell'operazione complessiva di raggruppamento e la maggiore
efficienza dell'organizzazione di nuova costituzione rispetto al precedente assetto,
nonche' della prevista riduzione della capacita' di carico risultante dal processo di
aggregazione.
2. Il Comitato di cui all'art. 8 della citata legge n. 454
del 1997, esaminate le domande delibera l'ammissione al contributi entro massimali
indicati agli articoli 3, 4 e 5, tenendo conto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettere a)
e b), della citata legge n. 454 del 1997, del numero delle imprese monoveicolari coinvolte
nei processi di aggregazione, degli effetti occupazionali indotti, dei benefici,
rapportati ai costi, dei processi medesimi, del conseguimento degli obiettivi di sviluppo
dell'intermodalita' e del contenimento delle emissioni nocive, nonche' della riduzione
percentuale della capacita' di carico utile. A tal fine, i competenti organi del Ministero
dei trasporti e della navigazione calcoleranno il numero dei veicoli e la loro capacita'
di carico utile al momento della costituzione del raggruppamento ed effettueranno di nuovo
tale calcolo dopo sei mesi da detta operazione, verificando in particolare che siano state
rispettate le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 del presente decreto.
3. Sono esclusi dai contributi di cui al presente decreto i
costi sostenuti per l'acquisizione di apparecchiature elettroniche e telematiche, per i
quali le imprese interessate abbiano gia' fruito di benefici disposti ai sensi della
citata legge n. 454 del 1997.
Art. 8.
1. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle
operazioni di cui ai precedenti articoli sono concessi i contributi per la partecipazione
dei propri titolari e addetti ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale,
compreso l'acquisto di materiale didattico e audiovisivo e la partecipazione a stages,
nella misura del 50% degli oneri sopportati, e comunque per importi non superiori a 100
milioni di lire per ciascuna iniziativa, riguardante una o piu' delle seguenti attivita':
a) corso di formazione e/o di aggiornamento, con
addestramento impartito da personale esterno;
b) iscrizione e mantenimento presso scuole specializzate in
Italia e all'estero;
c) progetti di formazioni sottoscritti fra imprese e
raggruppamenti, da un lato, e istituti universitari, dall'altro, per la creazione di nuove
figure professionali o per la specializzazione post-universi'taria nel settore dei
trasporti.
2. Per l'ottenimento del rimborso delle spese di
partecipazione, le imprese dovranno dimostrare con specifico riguardo ai corsi sub a) che
gli stessi siano conformi, per programmi e modalita' di svolgimento, a quelli proposti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal comitato
centrale dell'Albo degli autotrasportatori ed approvati dal Ministero dei trasporti e
della navigazione.
3. Le imprese ed i raggruppamenti che fruiscono dei
contributi di cui al presente articolo non possono avvalersi dei benefici previsti
dall'art. 2, comma 1, lettera e) della citata legge n. 454 del 1997.
4. Le imprese ed i raggruppamenti i cui titolari e addetti
hanno gia' beneficiato dei contributi previsti dal presente articolo non possono essere
ammessi ad altri contributi allo stesso titolo.
Art. 9.
1. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 della
citata legge n. 454/1997, le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente
decreto sono obbligate alla restituzione degli stessi in caso di scissione o di recesso
dal conferimento, ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno
dall'erogazione dei contributi medesimi.
2. I raggruppamenti direttamente beneficiari dei contributi
in parola sono obbligati alla restituzione degli stessi in caso di scioglimento entro il
terzo anno dall'erogazione dei contributi medesimi.
3. Sono altresi' tenuti alla restituzione dei benefici le
imprese o i raggruppamenti di imprese che non avranno realizzato, entro sei mesi dal
processo di aggregazione, una riduzione della capacita' di carico complessiva, secondo le
modalita' previste dall'art. 6 del presente decreto.
4. Le somme restituite sono nuovamente destinate ad
operazioni analoghe a quelle disciplinate dal presente decreto, salvo quanto previsto
dall'art. 6, comma 5, ultimo capoverso della citata legge n.
454/1997.
5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede
alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui ai precedenti commi del
presente articolo, nonche' alla contestazione all'impresa o al raggruppamento, delle
violazioni loro attribuite e, assegnati sessanta giorni per la produzione di eventuali
controdeduzioni, provvede all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
Roma, 7 aprile 2000
Il direttore: Ricozzi
Allegato A
Il sottoscritto .... nella sua veste di .... del .... (1)
con sede in .... via ....................... n. ........ cap...................
iscritt...... all'Albo degli autotrasportatori di .... al n. .... in data .... partita IVA
....
Chiede
che l'impresa venga ammessa ai benefici di cui all'art. 4
della legge n. 454/1997 e successive modificazioni, cosi' come attuato dagli articoli 3 -
4 - 5 - 8 del decreto direttorale n. ................................ del
....................... come apresso descritti, nell'allegato B.
A tale scopo dichiara:
che il raggruppamento risulta da fusioni o conferimenti tra
imprese non appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle
vigenti norme (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per l'ipotesi di cui
all'art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 454/1997);
che l'impresa e gli imprenditori beneficiari del contributo
non sono stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori
nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997 (tale dichiarazione
deve essere resa esclusivamente per l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) della
legge n.
454/1997);
che i veicoli complessivamente in disponibilita'
dell'impresa ammontano a ................... unita', per complessive ................
tonnellate di carico utile;
che la riduzione della capacita' di trasporto complessiva
verra' realizzata mediante avvio a rottamazione ovvero vendita in paesi non appartenenti
all'area CEMT di veicoli in disponibilita' delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti
al processo di aggregazione;
che il corso di formazione e/o di aggiornamento per il
quale si chiede il rimborso delle spese di partecipazione, e' conforme per programmi e
modalita' di svolgimento a quelli proposti dal Comitato centrale dell'Albo degli
autotrasportatori ed approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione (tale
dichiarazione deve essere resa esclusivamente per i corsi di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a) del decreto direttoriale di cui il presente allegato costituisce parte
integrante);
che l'impresa o il raggruppamento non si avvarranno dei
benefici art. 2, comma 1, lettera e) della legge n. 454/1997 (tale dichiarazione deve
essere resa esclusivamente nell'ipotesi di richiesta di contributi ai sensi dell'art. 8
del decreto direttoriale di cui il presente allegato costituisce parte integrante).
Si impegna altresi' a non utilizzare i benefici richiesti
ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale ................. n. .............. del
.......... per piu' di una volta in un biennio.
Allega altresi' documentazione idonea a comprovare quanto
sopra dichiarato, nonche' la relazione di cui all'allegato C.
Luogo e data ...................................
Firma ................................
1) Indicare se trattasi di:
a) piccole o medie imprese che risultano da fusioni o sono
destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto;
oppure
b) piccole o medie imprese che si associano in
raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti;
oppure
c) raggruppamenti di imprese, gia' esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto direttoriale che associano piccole e medie imprese
che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data
medesima;
oppure
d) raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e
medie imprese, che provvedano a fondersi tra loro.
Relazione sulla situazione economico-patrimoniale
dell'impresa (da compilare per la richiesta dei contributi ex art. 4 legge n. 454/1997).
Tale relazione deve contenere:
1) descrizione dell'impresa o del raggruppamento o
dell'attivita' esercitata;
2) descrizione della situazione economica e di mercato
(volume degli affari, attivita', passivita' e immobili) data e firma del titolare
dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento.