DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 9 marzo 2000, n.104
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del
duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o
deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e
l'allegato 1, n. 24;
Visto l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 338 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della
navigazione, dell'interno e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento
relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento,
sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
Art. 2.
Procedura di rilascio del duplicato della patente
di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della
patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli
organi di polizia compilando, altresi', apposito modulo su cui e' applicata una fotografia
autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un
permesso provvisorio di guida della validita' di novanta giorni. Dal momento del rilascio
del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non e' piu'
valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della
denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio
centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo
di cui al comma 1 secondo le modalita' tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti
e della navigazione, conseguentemente, provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1
all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero
dell'interno dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della patente smarrita,
sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno
all'indirizzo di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di
validita' del permesso provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il duplicato non
pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato la validita' del
permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di
polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che e' impossibile estrarre il
duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio
del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del
titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione. Alla medesima domanda e' allegata l'attestazione di resa
denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso
provvisorio di guida della validita' di novanta giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al
comma 1, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua
distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al
punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato
provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte
del titolare.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato
l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
nonche' l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte
dei conti il 10 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 1
____________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa". Si riporta il testo dell'art. 20:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali,
locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare
nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del
comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo
individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati
dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ove necessario, promuove anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme anche di legge, regolatrici
dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi;
c) regolazione uniforme del procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita' anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure
di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di
settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche
attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano
alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle
leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi desumibili dalle disposizioni
in essi contenute, che costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non
avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute
nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti
di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitano, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con
compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi,
a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita',
graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a
revisione biennae, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga
all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita'
di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al
comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto
dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui
all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento
alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera
c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le
necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti
dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi di cui la
violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o
inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le
sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni
delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute
nei regolamenti di semplificazione".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione
e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi (legge di semplificazione
1998). Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato 1, n. 24:
"Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di
semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui
agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e
principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle
categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e
per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e
semplificazione".
"Allegato 1 (Omissis).
24. Procedimento di rilascio del duplicato della patente di
guida in caso di smarrimento, sottrazione, o distruzione dell'originale:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 127".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
"Nuovo codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 127:
"Art. 127 (Permesso provvisorio di guida).- 1. In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro
quarantotto ore, farne denuncia organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa
denuncia.
2. Il competente ufficio provinciale della direzione
generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della
dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di
cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento
provvisorio di guida della validita' di un mese che puo' essere rinnovato fino al rilascio
del duplicato.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di
duplicato puo' essere presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito
o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il
duplicato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada". Si riporta il testo dell'art. 338:
"Art. 338 (Rilascio duplicato della patente). - 1.
L'ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda
di duplicato della patente nei casi di cui all'art. 127 del codice, rilascia il duplicato
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberizione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, vedasi in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 127 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, abrogato dal regolamento qui pubblicato, vedasi in note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 338 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vedasi in note alle premesse.