- NOTE
-
- Note alle premesse:
-
- - Si riporta il testo dell'articolo 87, quinto comma della
Costituzione:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
-
- - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" è
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.
- Il testo dell'articolo 3 della legge sopracitata reca:
- "Art. 3 (Delegificazione).
- 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di
cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei
lavori pubblici con riferimento:
- a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione
dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico amministrativo con le annesse
normative tecniche;
- b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
- c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché
alle procedure di accesso a tali atti;
- d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
- 2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al
comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito
così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in
materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il
predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici
introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princìpi
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge,
nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni
nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma
1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri
interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì
alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento
il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali, il regolamento è emanato.
- 3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal
regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella
materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente
legge.
- 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al
comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in
vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
- 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che
trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con
decreto dei Ministro dei lavori pubblici, emanato di concetto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1 ° giugno 1939, n. 1089.
- 6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla
presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce
in particolare:
- a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui
all'articolo 4;
- b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di
servizi di cui all'articolo 7;
- d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo
nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le
modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
- e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo
verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13, comma 7;
- f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e
di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
- g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei
progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
- h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di
cui all'articolo 17, comma 7;
- i) lettera abrogata dall'articolo 3 del decreto legislativo
3 aprile 1995, n. 101;
- l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento
dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20
e 23 della presente legge;
- m) le modalità di espletamento dell'attività delle
commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
- n) lettera abrogata dall'articolo 3 del decreto legislativo
3 aprile 1995, n. 101;
- o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui
all'articolo 25;
- p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma
6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
- q) le modalità e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri
soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
- r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative
modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo
28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori
casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di
incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
- s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai
sensi dell'articolo 29;
- t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi
di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali
garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al
medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di
concorrenti di cui all'articolo 13;
- u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'articolo 33;
- v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
- z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e
continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori;
- aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
- 7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da
docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei
compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire
500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici.
- 7-bis. Entro il 1 ° gennaio 1996, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della
presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a
lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore
del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
- 7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio
dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.
49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il
Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la
realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
-
- - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
- "Art. 17 (Regolamenti)
- 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
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- - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.
- Note al testo
-
- Note all'art. 1
- - Il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca:
- "Art. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge) 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano:
- a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto
pubblico;
- b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo
19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico
servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale
pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o
esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti
i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici
industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei
lavori.
- 3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta
eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b),
si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18,
19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al
comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera
b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si
applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica.
-
- - Il testo dell'articolo 117 della Costituzione reca:
- "Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e
professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica;
turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti
lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le
leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la
loro attuazione.
-
- - Il testo dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) è il seguente:
"Art.10.(Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica) Le leggi
della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma
dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
- I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali
le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
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- Note all'art. 2
- - Per il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni si veda in note all'articolo 1.
- - Per il testo dell'artico 13, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
-
- - Il testo dell'articolo 17, commi 4 e 13 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
- "Art. 17. (Effettuazione delle attività di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie) 4. La redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di
personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di
lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e
certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui
al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f), singole
ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere affidatarie di
incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di
importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e
che richiedano una specifica organizzazione.
- 13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in
via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o
del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di
pubblicità previste dai commi 10 e 12"
-
- - Il testo dell'articolo 20, comma 4 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
- "Art. 20. (Procedure di scelta del contraente). 4.
L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti,
in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata
componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è
effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16,
nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni,
delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto
esecutivo ed il prezzo.
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- - Il testo dell'articolo 28, comma 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
- "Art.28.(Collaudi e vigilanza) 7. È obbligatorio il
collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.
-
- - Il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni reca:
- "Art.7. (Misure per l'adeguamento della funzionalità
della pubblica amministrazione) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni, un
responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione.
- 2. Il regolamento determina l'importo massimo e la
tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il
progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o
tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può
nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
- 3. Il responsabile del procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del
programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la
libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione
i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua
competenza.
- 4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le
responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo
e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
- 5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non
consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla
formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del
responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o
associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi
le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
- 6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni.
- 7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine
dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico dei
procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni
prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la
conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
- 8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si
esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove
richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla
richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali
cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui
al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in
sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareti, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
- 9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme
di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano
le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
- 10. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.
- 11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella
conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro
volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione
rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
- 12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere
di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il
quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza
dei soggetti intervenuti.
- 13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
- 14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a
disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente
articolo, per gli, interventi di competenza regionale e locale.
- 15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti
da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere
interrotto per non più di due volte, per un.massimo di dieci giorni, per la richiesta di
chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
-
- - Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b),
numero 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 88.
-
- Note all'art. 3
- - Per il testo dell'articolo 8, comma 2 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
-
- Note all'art. 4
- - Il testo dell'articolo 4, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
- "Art. 4. (Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici) 6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrice, agli altri enti aggiudicatoti o realizzatori, nonché ad
ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che
ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli
affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può
disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della
collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio".
-
- Note all'art. 5
- - Per il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 4.
-
- - Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
-
- Note all'art.6
- - Il testo dell'articolo 4, comma 6 e 17, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
- "Art. 4. (Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici). 6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri, enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad
ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che
ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli
affidamenti, dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può
disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della
collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 17. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi
e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data
del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione
dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che
ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con
provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino
a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non
veritieri".'
-
- - Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
- - Il testo dell'articolo 4, comma 8, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
- " Art. 4. (Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici) 8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato".
-
- Note all'art. 7
- - Per il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 11.
-
- - Per il testo dell'articolo 7, della legge l 1 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
-
- Note all'art. 8
- Il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
- "Art. 16 (Attività di progettazione). 1. La
progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati,
e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva in modo da assicurare:
- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità
relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti
dal quadro normativo nazionale e comunitario.
- 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e
grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle".
-
- - Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
-
- - Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
- "Art.28 (Collaudi e vigilanza) 4. Per le operazioni di
collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e
all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento".
-
- - Il testo dell'articolo 17, comma 9, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 17 (Effettuazione delle attività di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 9. Gli affidatari di incarichi di
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici,
nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agili affidatari di attività di supporto
alla progettazione ed ai loro dipendenti".
-
- Note all'art. 10
- - Il testo dell'articolo 24della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 è il seguente:
- "Art. 24 1. Il diritto di accesso è escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
- 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma
2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le
modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto
di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
- b) la politica monetaria e valutaria;
- c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della
criminalità;
- d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
- 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite
norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti
informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
- 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti da,emanarsi entro i sei mesi successivi, le
categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
- 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9,
L. 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e
dalle relative norme di attuazione nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che
limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
- 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa
impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è
comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge".
-
- Note all'art. 11
- - Il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). 1.
L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di
un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
- 2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di
studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i
soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di
fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite
la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di
gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
- 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno
di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario.
- 4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni
immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad
eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
- 5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono
fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
- 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al
comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta
ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
- 7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere
inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad
essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto.
- 8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino
all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione
dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio
1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
- 9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione, o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già
stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro
non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali
territoriali si applicano le disposizioni previste,dal decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
- 11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che
sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono
trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di
quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e
loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro
compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
- 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano
a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di
cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre
dell'anno.
- 13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
-
- Note all'art.12
- - Per il testo dell'articolo 31 bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 110.
-
- Note all'art. 14
- - Per il testo dell'articolo 14, comma 11, della legge 1 1
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 11. ,
-
- Note all'art. 15
- - Per Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 8.
-
- Note all'art. 17
- - Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 26. (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale
e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per, ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa". .
-
- Note all'art. 22
- - Per il testo dell'articolo 14, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 11.
-
- Note all'art. 25
- - Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
- Note all'art. 40
- - Per il testo dell'articolo 16, comma2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 8.
-
- Note all'art. 45
- - Per il testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 134.
-
- Note all'art. 46
- - Il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.16 (Attività di progettazione). 6. In relazione
alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3,
con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di
verifica dei vari livelli di progettazione".
-
- Note all'art. 48
- - Il testo dell'articolo 30, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 6. Prima
di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono
verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro
conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli
uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti".
-
- Note all'art. 49
- - Per il testo dell'articolo 7, comma 8, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 7.
-
- Note e all'art. 50
- - Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
- - Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e
g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 17 (Effettuazione delle attività di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 1. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui
all'articolo 14, sono espletate:
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
- e) dalle società di professionisti di cui al comma 6,
lettera a);
- f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera
b);
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di
cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 in quanto compatibili".
- Note all'art. 51
- - Il testo dell'articolo 18, comma 2 ter della legge 11
febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione).
2-ter: I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego".
-
- - Il testo dell'articolo 17, comma 8 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.17 (Effettuazione delle attività di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 8. Indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili nominativamente indicati già in
sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei
gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione".
-
- - Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
-
- Note all'art. 55
- - Il testo dell'articolo 18, comma 2 bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 18. (Incentivi e spese per la progettazione).
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del
bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non
superiore al 10 per cento del totale totale degli stanziamenti stessi alle spese
necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od
altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani
generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e agli
studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano
per i propri bilanci le regioni e le province autonome; qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito,
l'istituto mutuante é autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario".
-
- Note all'art. 57
- - Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e),
f) e g) della legge 11, febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 50.
-
- Note all'art. 63
- - Il testo dell'articolo 30, comma 5 della legge 11
febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 5. Il
progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti,
a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile
professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori posti che l'amministrazione deve
sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per
cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di
importo inferiore ai 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20
per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU,
per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione
da parte dei progettisti della polizza di garanzia, esonera le amministrazioni pubbliche
dal pagamento della parcella professionale.
- - Per il testo dell'articolo 17, comma 9, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 7.
-
- - Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
-
- Note all'art. 65
- - Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
-
- Note all'art. 70
- - Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
-
- Note all'art. 74
- - Per il testo dell'articolo 13, comma 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
-
- Note all'art. 77
- - Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3;
comma 2, si applicano:
- a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni, locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di
diritto pubblico;
- b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo
19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate ai pubblico
servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale
pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o
esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti
i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto
legislativo 1'7, marzo 1995, n. 158".
-
- Note all'art. 80
- - Il testo dall'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis e f
ter) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.29 (Pubblicità). 1. Il regolamento disciplina le
forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme
regolatrici: f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche
nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con
le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del
sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi
di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché,
entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,
dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro.
- f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi
di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione
dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento,
prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del
presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note
le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
- f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle
sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce
dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori,
disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità
di cui alle lettere b) e c) del presente comma".
-
- Note all'art. 82
- - Il testo dell'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.33 (Segretezza). 1. Le opere destinate ad
attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i
compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di
segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici,
ai sensi del comma 2.
- 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento
determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i
criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui
al comma 1, nonché le relative procedure.
- 3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia
altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno
in una relazione al Parlamento".
-
- - Il testo del R.D. 11 luglio 1941, n.1161 recante:
"Norme relative al segreto militare" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
30 ottobre 1941, n. 257.
-
- - Il testo della legge 24 ottobre 1997, n. 801 recante:
"Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7
novembre 1977, n. 303.
-
- - Il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.8 (Qualificazione). 1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro
attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati
dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
- 2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema
di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto
alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
- 3. Il sistema di qualificazione è, attuato da organismi di
diritto, privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui
all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico
del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di
attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
- a) certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO-9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
- b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
- c) requisiti di ordine generale nonché
tecnico-organiziativi ed economico=finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione.
- 4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
- a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli
organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
- b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere,
fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla
sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia,
al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono
autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo
svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per
lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli
dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
- c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della
presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica
annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
- d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le
relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti
requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
- e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non
potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
- f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attività di qualificazione;
- g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non
inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di
verifica;
- h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono
redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
- 5. (Abrogato)
- 6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e
per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57, delle
competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
- 7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo
comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa
previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
- 8. A decorrere dal 1 ° gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo; e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per
l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
- 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui
alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi
appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
- 10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge
10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
- 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente
legge, l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della L. 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e, della L. 15 novembre
1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del
medesimo comma 3 dell'articolo 9.
- 11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione
europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base
alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del
possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare.
- 11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i
lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
aggiudicatrici.
- 11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
- a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono
ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
- b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti
prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della
presente legge.
- 11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce
quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese
per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
- 11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori".
-
- - Il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.9 (Norme in materia di partecipazione alle gare).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la
partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in
base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- 2. Le disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.
55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo
di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati
per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici.
- 3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina
adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in
ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica
capacità tecnico-operativa da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed
imprenditoriale.
- 4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una
apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei
beni sottoposti a tutela ai sensi della legge I ° giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni.
- 4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato
centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del
comitato regionale".
-
- Note all'art. 83
- - Il testo dell'articolo 828 del codice civile reca:
- "Art. 828 (Condizione giuridica dei beni patrimoniali)
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono
soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente
disposto, alle regole del presente codice.
- I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non
possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che
li riguardano".
-
- Note all'art. 85
- - Il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 1,09. e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). 4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono
obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o, licitazione privata i lavori
pubblici, non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere
espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle
rispettive quote, dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene
successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le
imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori
sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori
oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono
prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale
minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate
devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini
del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile".
-
- - Il testo dell'articolo 37 quinquies, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.37 (Gestione delle casse edili). 1. Il Ministro
dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la
sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per
l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di
mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti
attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti
tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno
maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti".
-
- Note all'art. 86
- - Per il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 85.
-
- Note all'art. 88
- - Il testo dell'articolo 19, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo
quanto previsto all'articolo 24, comma 6.
- 1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla
presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
- a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1;
- b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma
5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
- 1 ) riguardino lavori la cui componente impiantistica o
tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
- 2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
- 1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1,
lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16,
comma 4.
- 2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice,
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione
dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella
gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il
soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla
qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara,
che comunque noci può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo
può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali,
costanti o variabili.
- 2-bis. La durata della concessione non può essere
superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano
l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti é della connessa, gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni
apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base,
nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o
nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione
da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta
revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di
recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di
copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione.
- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto
privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici
possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere
pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
- 4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
stipulati a corpo ai sensi dei l'art. 326 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F,
ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata L. n. 2248 del 1865,
allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del
presente articolo, sono stipulati a corpo.
- 5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e
scavi archeologici.
- 5-bis. L'esecuzione da patte dell'impresa avviene in ogni
caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo.
L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici .
- 5-ter: In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il
trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in
quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto
trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando
di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
- 5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene
in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla
acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative,
rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro
combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla
predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli
immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.
-
- - Il testo dell'articolo 20, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.20 (Procedure di scelta del contraente). 1. Gli
appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione
privata.
- 2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate
mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato,
comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al
progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo
l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità
previsti dalla presente legge.
- 4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è
consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la.realizzazione di
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il
possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo
svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai
sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione
delle prescrizioni, delle . condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha
ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".
-
- Note all'art. 89
- - Il testo dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5
milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al.comma 1, l'amministrazione
interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il
termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente
giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode
l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono
essere corredate, fin dalla loro, presentazione, da giustificazioni relativamente alle
voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito,
che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto
stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione
automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque".
- Note all'art. 90
- - Per il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
-
- - Il testo dell'articolo 21, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
- a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche
riferiti a sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
- b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a
prezzi.unitari;
- c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari".
-
- Note all'art. 91
- - Il testo dell'articolo 21, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti
elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
- a) nei casi di appalto-concorso:
- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro
da realizzare;
- b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
- 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro
da realizzare".
-
- Note all'art. 92
- - Il testo dell'articolo 21, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme
stabilite dal regolamento".
-
- - La legge 4gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
(Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione, di
firme), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo
dell'articolo 4 della sopracitata legge è il seguente:
- "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà).
- L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità
personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, altro
funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della
sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
- Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa".
-
- - Il testo dell'articolo 21 comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- ''Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). 5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad
effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della
procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un
dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non
debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od
amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi.
Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati
dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o
concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la
concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della
precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri
delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in
sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi".
-
- Note all'art. 93
- - Per il testo dell'articolo 13, comma 5 bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
-
- Note all'art. 95
- - Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed
e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 99.
-
- Note all'art. 97
- - Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
-
- - Il testo dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 12 (Consorzi stabili). 1. Si intendono per
consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti
dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo
congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- 2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al
31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo
regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di
eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce
inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello
stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
- 3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le
norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai
consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
- 4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché
l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della
presente legge.
- 5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato ai
singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e
associazioni temporanee ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis),
nonché più di un consorzio stabile.
- 6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1,
previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte
di registro; ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle
concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e
19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio
1985, n. 17, e successive modificazioni.
- 7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
- 8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31
dicembre 1997".
-
- Note all'art.98
- - Per il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
- - Per il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
-
- Note all'art. 99
- - Il testo dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.37-bis (Promotore). 1. Entro il 30 giugno di ogni
anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti
di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a
carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione
degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal
promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare
l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti
sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
- 2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi".
-
- - Il testo dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). 1. Sono ammessi
a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base
delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
- d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui, all'articolo l3;
- e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;
- e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
- 1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del Codice civile;
- l-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo
classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato.
- 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non
sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7,
nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La
suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui
essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le
suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
-
- - Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera f), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
-
- Note all'art. 100
- - Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata
da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione".
-
- Note all'art. 103
- - Il testo dell'articolo 30, comma 3, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 3.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio".
-
- Note all'art104
- - Il testo dell'articolo 30, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.30 (Garanzie e coperture assicurative) 4. Per i
lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi".
-
- Note all'art.105
- - Per il testo dell'articolo 30, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 63.
-
- Note all'art. 106
- - Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo
134.
-
- Note all'art. 107
- - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230.
-
- Note all'art. 108
- - Il testo dell'articolo 13, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 13 (Riunione di concorrenti). 1. La
partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei
requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota
percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno
di essi in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
- 2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di
cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei
lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario
o del capogruppo.
- 3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i
requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere
posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti
previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo.
- 4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
- 5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- 5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
- 7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in
valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in
subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatavi. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a
costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo Verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al
presente comma.
- 8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende
una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti".
- Note all'art.110
- - Il testo dell'articolo 31, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.31 (Piani di sicurezza). 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un
regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
- 1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque
prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e
di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando
questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
- 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis,
nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano
la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
- 2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di
cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione
appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
- 3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo
la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se
privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono
annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
- 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel
cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per
queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
- 4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che
esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato
all'appaltatore".
-
- Note all'art. 113
- - Si riporta il testo dell'articolo 1282 del codice civile:
- "Art. 1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie).
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto,
salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
- Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non
producono interessi se non dalla costituzione in mora.
- Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per
cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le
spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del
godimento".
-
- Note all'art. 115
- - Il testo dell'articolo 26, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici) 5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese
ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito
della realizzazione di lavori pubblici".
- Note all'art. l16
- - Il testo dell'articolo 26, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici) 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato
generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi
ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma
restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto".
-
- - Il testo dell'articolo 28, comma 9, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.28 (Collaudi e vigilanza) 9. Il pagamento della
rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile"
-
- Note all'art.118
- - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante: "misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. Il testo
dell'articolo 3 della citata legge è il seguente:
- "Art. 3 Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose
per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli
seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
- Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi
da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.
- Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".
-
- Note all'art 121
- - Per il testo dell'articolo 10, comma 1 ter, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
-
- Note all'art 124
- - La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321.
Il testo dell'articolo 3, comma 2 della sopracitata legge è il seguente:
- "Art. 3 (Responsabilità). 2. Il direttore dei lavori
e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della
rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni, di esecuzione del
progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli
elementi prefabbricati, della posa in opera".
-
- - Il testo dell'articolo 21 della sopracitata legge 5
novembre 1971, n. 1086 è il seguente:
- "Art.21 (Emanazione di norme tecniche). Il Ministro
per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, dei lavori pubblici e il Consiglio
nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge
e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le
costruzioni di cui alla presente legge".
- Note all'art 127
- - Per il testo dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 110.
-
- Note all'art 134
- - Il testo dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.25 (Varianti in corso d'opera). 1. Le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del
codice civile;
- d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
- 2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
- 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori
delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula dei contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
- 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla
risoluzione dei contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale.
- 5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
- 5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali".
-
- Note all'art 136
- - Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e ,successive modificazioni è il seguente:
- "Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). 4. Per i lavori, di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra, il tasso di inflazione reale
i il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 percento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da, emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale dei 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa".
-
- Note all'art 140
- Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettere a ), b) e
c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 134.
- Note all'art 141
- Per il testo dell'articolo 18, commi 3, 5, 6, 9 e 12 ,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda in note all'articolo 227.
-
- Note all'art 149
- - Il testo dell'articolo 31 bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art.31 bis (Norme acceleratorie in materia di
contenzioso). 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui i documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito
l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito
con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto
dell'affidatario.
- 2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di
sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di
sospensione.
- 3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata
domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa
l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la
discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione
nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le
parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
- 4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in
materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
-
- Note all'art 150
- - Il testo dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "'Art.32 (Definizione delle controversie). 1. Tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
- 2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è
demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice
di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo
dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
- 3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli
effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di
funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la
camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità
per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo
principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
- 4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano
di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49,50 e 51 del capitolato
generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi
della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale
secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono
secondo la disciplina da essi fissata".
-
- - Il testo dell'articolo 810, comma 2, del codice di
procedura civile è il seguente:
- "Art. 810 (Nomina degli arbitri).2. In mancanza, la
parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal
presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti
non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del
tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si
riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente
del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, (altra parte, provvede con
ordinanza non impugnabile".
- Note all'art 151
- - Il testo dell'articolo 4, comma 10 quinquies della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 4 (Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici). 10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità
«Ispettorato tecnico» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri".
-
- Note all'art 152
- - Il testo dell'articolo 26, comma 4 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici). 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale
e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa".
-
- Note all'art. 183
- Il testo dell'articolo 2215 del codice civile è il
seguente:
- "Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari).
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del
registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
- L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare
nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono".
-
- Note all'art 187
- Per il testo dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c)
della legge i l febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 224.
-
- - Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto
1), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note
all'articolo 88.
-
- Note all'art 188
- - Per il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 46.
-
- - Per il testo dell'articolo 30, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 48.
-
- Note all'art 205
- - Il testo dell'articolo 1669 del codice civile è il
seguente:
- "Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). Quando
si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata,
se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina
o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile, nei confronti del committente e dei suoi
aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del
committente si prescrive in un anno dalla denunzia".
- - Il testo dell'articolo 1666, secondo comma del codice
civile è il seguente:
- "Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite).
- Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei
contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso
l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
- Il pagamento fa presumere l'accettazione della patte di
opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti".
-
- Note all'art 207
- - Il testo dell'articolo 28, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 28 (Collaudi e vigilanza). 6. Il regolamento
prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità
dell'opera e dei materiali".
-
- Note all'art 210
- - Il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o
di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede
di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione,
tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto e
gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione
dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel
limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e
alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote
patti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento
approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi
criteri".
- - Il testo dell'articolo 17, comma 14 quater, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 17 (Effettuazione delle attività di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 14-quater. I corrispettivi determinati
dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono
minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo
1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo".
-
- Note all'art 213
- - Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 16 (Attività di progettazione). 2. Le
prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5
sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile
del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4
e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle".
-
- Note all'art 223
- - Il testo dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art: 23 (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata). 1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a
presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma
1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in
rapporto ai lavori oggetto dell'appalto".
- Note all'art 224
- - Il testo dell'articolo 27, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 27 (Direzione dei lavori). 2. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4
dell'articolo 17 l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai
seguenti soggetti:
- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa
o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4; c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni comunitarie in materia".
-
- - Per il testo dell'articolo 8, comma 11 sexies, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
-
- - Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni è il seguente:
- "Art. 28 (Collaudi e vigilanza). 4. Per le operazioni
di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e
all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento".
-
- Note all'art 225
- - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n.49. Il testo dell'art. 2 comma 2
della sopracitata legge è il seguente:
- "Art.2 (Attività di cooperazione) 2. Gli stanziamenti
destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con
legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del
Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro
contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse
finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché
dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e
la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione
previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera
c), dell'articolo 3".
-
- Note all'art 227
- - La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di
pericolosità sociale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n.69. Il
testo dell'art. 18 della sopracitata legge è il seguente:
- "Art. 18. 1. Possono presentare offerte o comunque
partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e
categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero
associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
- 2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari
sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita
la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in
subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario,
nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i
lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;
- 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità
europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso
dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione
delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per
eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- 3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente
appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i
soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei
lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivazione di pagamento.
- 3-ter. (abrogato)
- 4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento.
- 5. (abrogato).
- 6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di
cui al comma 3, numero 3).
- 7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8.
L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
- 8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle
imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle
misure perla sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di
associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei favori.
- 9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo
deve allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- 10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10
si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche
consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere
scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli
appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano
altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
- 12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente,
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- 13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di
una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile
ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo
nazionale dei costruttori.
- 14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle
di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori
pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione
all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in
cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando
l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13
settembre 1982, n. 646".
-
- Note all'art 230
- - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49.
- Per il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 152.