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- Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28-04-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66/L
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- VISTO larticolo 87, quinto comma, della Costituzione;
-
- VISTO larticolo 3 della legge 11 febbraio 1994,
n.109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il
settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso
articolo;
-
- VISTO larticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.400;
-
- SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
-
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella seduta del 9 giugno 1999;
-
- UDITO il parere del Consiglio di Stato n.123 /99 espresso
nelladunanza generale del 12 luglio 1999;
-
- ACQUISITO in data 23 settembre 1999 il parere della
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
-
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 10 novembre
1999 e 24 novembre 1999;
-
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 10 dicembre 1999;
-
- Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro dellambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali
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- EMANA
-
- il seguente regolamento
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- TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
-
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- CAPO I
- Potestà regolamentare
-
-
- Art. 1
- (Ambito di applicazione e calcolo degli importi)
-
Il presente regolamento disciplina la materia dei
lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei
limiti fissati dallarticolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì
la normativa comunitaria.
- Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome
di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per
i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati
nellambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di
potestà legislativa a norma dellarticolo 117 della Costituzione.
- Ai sensi dellarticolo 10 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a
quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
- In recepimento della normativa comunitaria successiva alla
Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
Gli importi indicati nel presente regolamento sono
considerati al netto dellIVA
- Art. 2
- (Definizioni)
-
- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
- stazioni appaltanti: i soggetti indicati dallarticolo
2, comma 2, della Legge ;
- tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi
assimilabili;
- per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;
- opere o lavori puntuali: quelli che interessano una
limitata area di terreno;
- opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento
di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste
estensioni di territorio;
- opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla
salvaguardia dellambiente e del paesaggio ;
- strutture, impianti e opere speciali previsti
allarticolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati allarticolo 72, comma 4;
- opere e impianti di speciale complessità, o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica,
oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute
nellarticolo 17, commi 4 e 13, nellarticolo 20, comma 4, e nellarticolo
28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo
rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
- utilizzo di materiali e componenti innovativi;
- processi produttivi innovativi o di alta precisione
dimensionale e qualitativa ;
- esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
- complessità di funzionamento duso o necessità di
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ;
- esecuzione in ambienti aggressivi;
- necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non
usuali;
- progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato
in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;
- manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a
riportare unopera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista
dal provvedimento di approvazione del progetto;
- restauro: lesecuzione di una serie organica di
operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle
caratteristiche di funzionalità e di efficienza di unopera o di un manufatto;
- completamento: lesecuzione delle lavorazioni mancanti
a rendere funzionale unopera iniziata ma non ultimata;
- responsabile del procedimento: il responsabile unico del
procedimento previsto dallarticolo 7 della Legge;
- responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per lesecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- appalto integrato: lappalto avente ad oggetto ai
sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione
esecutiva e lesecuzione dei lavori.
- CAPO II
- Modalità di esercizio della vigilanza da parte
dell'Autorità sui lavori pubblici
-
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- Art. 3
- (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
-
- 1. Lorganizzazione e il funzionamento
dellAutorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dellOsservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al
proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso
arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dallAutorità stessa.
- 2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di
qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dallarticolo 8, comma 2,
della Legge.
- 3. Tutte le delibere dellAutorità sono trasmesse in
copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la
soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
- 4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica
professionalità, lAutorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le
modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.
-
- Art. 4
- (Esercizio della funzione di vigilanza)
-
- 1. Ai fini dellesercizio della vigilanza, le
richieste di cui allarticolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il
quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
- 2. Ai fini dellassunzione di notizie e chiarimenti,
lAutorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle
circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese
e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
- 3. LAutorità può altresì inviare funzionari per
assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
- 4. (comma non ammesso al "Visto" della corte
dei conti)
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- Art. 5
- (Istruttoria e provvedimenti conseguenti)
-
- 1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma
dellarticolo 4, lAutorità delibera lapertura dellistruttoria in
merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti
interessati.
- 2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali
della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a
venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
- 3. Per lespletamento delle ispezioni nei casi
previsti dalla Legge, lAutorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando
loggetto, la data di inizio e di ultimazione dellispezione.
- 4. Salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 6,
della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e
allaccesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241,e successive modificazioni.
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- Art. 6
- (Esercizio del potere sanzionatorio)
-
- 1. LAutorità provvede alla contestazione della
violazione del dovere di informazione di cui allarticolo 4, commi 6 e 17, della
Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
allarticolo 10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a
venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
- 2. Decorso detto termine, lAutorità valuta le
giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
- 3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle
sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di
legge.
- 4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione
degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi
dellarticolo 10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso
allOsservatorio dei Lavori Pubblici.
- 5. Nel caso di cui allarticolo 4, comma 8, della
Legge, lAutorità informa i soggetti competenti per lapplicazione delle
sanzioni disciplinari. Lamministrazione è tenuta a comunicare allAutorità
lesito del procedimento disciplinare.
-
- TITOLO II
- ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO
AGLI ATTI
-
-
-
- CAPO I
- Organi del procedimento
-
-
- Art.7
- (Il responsabile del procedimento per la
realizzazione di lavori pubblici)
-
- 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di
ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un
responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito
del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da
inserire nellelenco annuale di cui allarticolo 14, comma 1, della Legge.
- 2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le
condizioni affinché il processo realizzativo dellintervento risulti condotto in
modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- 3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza
il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il
programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
- a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma
triennale;
- b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed
approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- c) nelle procedure di scelta del contraente per
l'affidamento di appalti e concessioni;
- d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi
programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
- 4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in
possesso di titolo di studio adeguato alla natura dellintervento da realizzare,
abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle
norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio
in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per
uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere
nel caso di interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di
interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
- 5. In caso di particolare necessità nei comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro
diversi da quelli definiti ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera h) le
competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale,
le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.
- 6. I soggetti non tenuti alla applicazione
dellarticolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti
previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento
che li riguardano.
-
-
- Art. 8
- (Funzioni e compiti del responsabile del
procedimento)
-
- 1. Il responsabile del procedimento fra laltro:
- a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle
indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica
ed amministrativa degli interventi ;
- b) verifica in via generale la conformità ambientale,
paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove lavvio delle
procedure di variante urbanistica ;
- c) redige, secondo quanto previsto dallarticolo 16,
commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione ;
- d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di
cui allarticolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento
degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di
gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure ;
e) coordina le attività necessarie al fine della
redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del
documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento
delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti ;
- f) coordina le attività necessarie alla redazione del
progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni
contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché
alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza;
- g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione
privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per
lillustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute
nei bandi di gara e negli inviti ; nel caso di trattativa privata effettua le dovute
comunicazioni allAutorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità
dei relativi atti ;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina
della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli
appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori
pubblici;
- l) promuove listituzione dellufficio di
direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi
dellarticolo 17, comma 4, della Legge giustificano laffidamento
dellincarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico
in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo
28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative
e delle segnalazioni del coordinatore per lesecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in
ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del
documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle
disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e
attesta:
- 1 - lavvenuta redazione, ai fini dell'inserimento
nellelenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua
articolazione per lotti;
- 2 - la quantificazione, nellambito del programma e
dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
- 3 - lidoneità dei singoli lotti a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;.
- q) svolge le attività necessarie allespletamento
della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative
deliberazioni ed assicurando lallegazione del verbale della conferenza stessa al
progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento
della concessione di lavori pubblici;
- r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei
lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni
contrattuali;
- s) raccoglie, verifica e trasmette allOsservatorio
dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni
altro termine di svolgimento dei lavori;
- u) trasmette agli organi competenti della amministrazione
aggiudicatrice la proposta del coordinatore per lesecuzione dei lavori di
sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
- v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste
per le varianti in corso d'opera;
- w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli
obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori;
- x) accerta e certifica negli interventi leventuale
presenza delle caratteristiche di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
- y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se
ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che
insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
- 2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di
responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa
della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non
intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione
deve contenere lindicazione degli adempimenti di legge oggetto dellincarico.
- 3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del
procedimento nello svolgimento dellincarico di responsabile dei lavori:
- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela
previste dalla legge;
- determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che
si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
- designa il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per lesecuzione dei lavori;
- vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e
di coordinamento e leventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti
dal coordinatore per la progettazione;
- comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei
coordinatori per la progettazione e per lesecuzione dei lavori e si accerta che
siano indicati nel cartello di cantiere;
- assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti
alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e delleventuale piano
generale di sicurezza;
- trasmette la notifica preliminare allorgano sanitario
competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici liscrizione
alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una
dichiarazione autentica in ordine allorganico medio annuo, destinato al lavoro in
oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto
per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
- 4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti
con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
- 5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile
del procedimento propone allamministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle
attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
- 6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al
presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad
appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori
pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai
sensi dellarticolo 17, comma 9, della Legge.
- 7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi
posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti
assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dellincentivo
previsto dallarticolo 18 della Legge relativamente allintervento affidatogli,
ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste
dallordinamento di appartenenza.
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-
- CAPO II
- Disciplina dellaccesso agli atti e forme di
pubblicità
-
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- Art. 9
- (Pubblicità degli atti della conferenza dei
servizi)
-
- 1. Della convocazione della conferenza dei servizi è data
pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio
del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune,
utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i
dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi
viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o
concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza
dei servizi, lamministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base
del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base
di gara.
Art. 10
(Accesso agli atti)
1. Ai sensi dellarticolo 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241 sono sottratte allaccesso le relazioni riservate del direttore dei
lavori e dellorgano di collaudo sulle domande e sulle riserve dellimpresa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
- CAPO I
- La programmazione dei lavori
-
- Art.11
- (Disposizioni preliminari)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio
per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli
interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità
necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli enti
locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le
disposizioni della Legge e del regolamento.
Art. 12
(Fondo per accordi bonari)
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove
consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle
spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla
eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dellarticolo 31 bis della
Legge, nonché ad eventuali incentivi per laccelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o
con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate
nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla
ultimazione degli interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a residui
importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di
riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli
stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate in
economia e concorrono a determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli
interventi si sono conclusi.
Art.13
(Programma triennale)
1. In conformità allo schema-tipo definito con decreto
del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui allarticolo 11,
commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un
programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è
deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme
all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle
specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le
priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, il
grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei
tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica
utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti,
entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine
alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le
Amministrazioni dello Stato procedono allaggiornamento definitivo del programma
entro 90 giorni dallapprovazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è
redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14
(Pubblicità del programma)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano
all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal
Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi
annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza
nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP,
contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione
allUfficio delle pubblicazioni ufficiali dellUnione Europea.
-
- CAPO II
- La progettazione
-
- Sezione prima : Disposizioni generali
-
- Art. 15
- (Disposizioni preliminari)
-
- 1. La progettazione ha come fine fondamentale la
realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La
progettazione è informata, tra laltro, a principi di minimizzazione
dellimpegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle
risorse naturali impegnate dallintervento e di massima manutenibilità, durabilità
dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei
materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dellintervento nel tempo.
- 2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal
responsabile del procedimento ai sensi dellarticolo 16, comma 2, della Legge,
secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I
tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si
sviluppano senza soluzione di continuità.
- 3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le
eventuali modifiche dellintervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del
progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dellappaltatore e con lapprovazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità
di realizzazione dellopera o del lavoro.
- 4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un
documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario
alla redazione del progetto.
- 5. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e
amministrativi graduati in rapporto allentità, alla tipologia e categoria
dellintervento da realizzare, riporta fra laltro lindicazione :
- a) della situazione iniziale e della possibilità di far
ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie
per raggiungerli ;
- c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
- d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
- e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui
lintervento è previsto ;
- f) delle funzioni che dovrà svolgere lintervento;
- g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare ;
- h) degli impatti dellopera sulle componenti
ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
- i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro
sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e
descrittivi da redigere;
- m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei
costi e delle fonti di finanziamento;
- n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e
dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da
assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del
contesto territoriale e ambientale in cui si colloca lintervento, sia nella fase di
costruzione che in sede di gestione.
- 7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad
evitare effetti negativi sullambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico,
artistico ed archeologico in relazione allattività di cantiere ed a tal fine
comprendono:
- a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed
eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti
linterferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e
lambiente;
- b) lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare
inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e
la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di
eventuale ripristino ambientale finale;
- d) lo studio e la copertura finanziaria per la
realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e
salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.
- 8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto
in cui lintervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
laccessibilità, lutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
- 9. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti
a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la
popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute
degli operai.
- 10. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal
progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista
responsabile dellintegrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
- 11. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori
complessi ed in particolare di quelli di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed
i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell"analisi del
valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
- 12. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la
scelta deve avvenire mediante limpiego di una metodologia di valutazione qualitativa
e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una
graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
-
- Art. 16
- (Norme tecniche)
1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole
e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro
redazione.
- 2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole
tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le
omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. E vietato introdurre nei progetti prescrizioni
che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti
particolari che abbiano leffetto di favorire determinate imprese o di eliminarne
altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o unorigine o una produzione
determinata. E ammessa lindicazione specifica del prodotto o del procedimento,
purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia
altrimenti possibile la descrizione delloggetto dellappalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
- Art. 17
- (Quadri economici)
-
- 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con
progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti
e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dellintervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
- a) lavori a misura, a corpo, in economia;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
- 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dallappalto;
- 2- rilievi, accertamenti e indagini;
- 3- allacciamenti ai pubblici servizi;
- 4- imprevisti;
- 5- acquisizione aree o immobili;
- 6- accantonamento di cui allarticolo 26, comma 4,
della Legge;
- 7- spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti;
- 8- spese per attività di consulenza o di supporto;
- 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- 10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche;
- 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale dappalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
- Limporto dei lavori a misura, a corpo ed in economia
deve essere suddiviso in importo per lesecuzione delle lavorazioni ed importo per
lattuazione dei piani di sicurezza.
- Sezione seconda: Progetto preliminare
-
- Art. 18
- (Documenti componenti il progetto preliminare)
-
- 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di
progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dellintervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari;
- e) planimetria generale e schemi grafici;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara
di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate
dallintervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.
- 3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara
per laffidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì
predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono
determinati gli elementi previsti dallarticolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
-
- Art. 19
- (Relazione illustrativa del progetto preliminare)
-
- 1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la
categoria e la entità dellintervento, contiene:
- a) la descrizione dellintervento da realizzare;
- b) lillustrazione delle ragioni della soluzione
prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche
connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla
situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità
dellintervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
- c) lesposizione della fattibilità
dellintervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale,
dellesito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
di prima approssimazione delle aree interessate e dellesito degli accertamenti in
ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o
di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
- d) laccertamento in ordine alla disponibilità delle
aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili
oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
- e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo
in conformità di quanto disposto dallarticolo 15, comma 4, anche in relazione alle
esigenze di gestione e manutenzione ;
- f) il cronoprogramma delle fasi attuative con
lindicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo ;
- g) le indicazioni necessarie per garantire
laccessibilità, lutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
- 2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle
circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e
sulla riuscita del progetto.
- 3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali
ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi
della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo
architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e
fonti di finanziamento per la copertura della spesa, leventuale articolazione
dellintervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano
economico finanziario.
- Art. 20
- (Relazione tecnica)
-
- 1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi
tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dellintervento
da realizzare, con lindicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che
devono essere riscontrate nellintervento.
-
- Art. 21
- (Studio di prefattibilità ambientale)
-
- 1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione
alla tipologia, categoria e allentità dellintervento e allo scopo di
ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e
paesaggistica del contesto territoriale comprende:
- a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei
necessari pareri amministrativi, di compatibilità dellintervento con le
prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
- b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dellintervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini;
- c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione
dellimpatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione
progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
- d) la determinazione delle misure di compensazione
ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento
ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani
finanziari dei lavori;
e) lindicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e
degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti,
nonché lindicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne
il rispetto.
-
- 2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di
valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le
informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria
la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di
prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto
ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali
da mitigare tali impatti.
-
-
- Art. 22
- (Schemi grafici del progetto preliminare)
-
- 1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e
debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla
categoria e alla tipologia dellintervento, e tenendo conto della necessità di
includere le misure e gli interventi di cui allarticolo 21, comma 1, lett. d) sono
costituiti:
- a) per opere e lavori puntuali:
- - dallo stralcio dello strumento di pianificazione
paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono
indicate la localizzazione dellintervento da realizzare e le eventuali altre
localizzazioni esaminate;
- - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello in scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le
opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- - dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nellarticolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima
di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
- b) per opere e lavori a rete:
- - dalla corografia generale contenente l'indicazione
dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e
degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, allubicazione dei servizi
esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1: 100.000;
- - dallo stralcio dello strumento di pianificazione
paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è
indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro
dinsieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
- - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di
livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il
tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati
esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro
dinsieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- - dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle
opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo
idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le
eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- - dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti
i manufatti speciali che lintervento richiede;
- - dalle tabelle contenenti tutte le quantità
caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
- 2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere
ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da
adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime
previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le
indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
allarticolo 14, comma 7, della Legge.
-
- Art. 23
- (Calcolo sommario della spesa)
-
- 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
- a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle
quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando
parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo
metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini
ufficiali vigenti nellarea interessata;
- b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di
accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.
- Art. 24
- (Capitolato speciale prestazionale del progetto
preliminare)
-
- Il capitolato speciale prestazionale contiene:
- a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti
e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nellintervento in modo
che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel
rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
- b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali
opere specializzate comprese nellintervento con i relativi importi;
- c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui
lintervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati
necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
- Sezione terza: Progetto definitivo
-
-
- Art. 25
- (Documenti componenti il progetto definitivo)
-
- 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle
indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale
conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto
equivalente.
- 2. Esso comprende:
- a) relazione descrittiva;
- b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica,
sismica;
- c) relazioni tecniche specialistiche;
- d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento
urbanistico;
- e) elaborati grafici;
- f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti
normative ovvero studio di fattibilità ambientale ;
- g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
- l) computo metrico estimativo;
- m) quadro economico.
- 3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai
sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità
della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta,
in sostituzione del disciplinare di cui allarticolo 32, il progetto è corredato
dallo schema di contratto e dal capitolato speciale dappalto redatti con le
modalità indicate allarticolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di
redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del
rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
- 4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli
preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
-
-
- Art. 26
- (Relazione descrittiva del progetto definitivo)
-
- 1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la
rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto
livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
- 2. In particolare la relazione:
- a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti
della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, gli aspetti dell'inserimento dellintervento sul territorio, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la
topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse
storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di
progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui allart. 29,
ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per
la realizzazione dellintervento con la specificazione dellavvenuta
autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle
barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne
dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dellintervento da
realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee
con i nuovi manufatti ;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il
progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
- g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento
artistico o di valorizzazione architettonica;
- h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione
del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del
progetto preliminare.
- 3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e
riguarda interventi complessi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la
relazione deve essere corredata da quanto previsto allarticolo 36, comma 3.
-
-
- Art. 27
- (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e
idraulica del progetto definitivo)
1. La relazione geologica comprende, sulla base di
specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo
studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il
conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in
presenza delle opere.
- 2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di
specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno
influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua
volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli
geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli
elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di
interesse.
-
- Art. 28
- (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto
definitivo)
-
- 1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni
specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le
problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
-
- Art. 29
- (Studio di impatto ambientale e studio di
fattibilità ambientale)
-
- 1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla
normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è
predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle
informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e
alle discariche.
- 2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto
delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi
sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le
misure atte a ridurre o compensare gli effetti dellintervento sullambiente e
sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dallintervento in fase di cantiere e di
esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie allesecuzione
dellintervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene
tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni in materia ambientale.
-
- Art. 30
- (Elaborati grafici del progetto definitivo)
-
- 1. Gli elaborati grafici descrivono le principali
caratteristiche dellintervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche
delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di
lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione
del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:
- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o
attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata allintervento;
- b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500,
con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata allintervento, con
equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e
distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti
con la specificazione delle varie essenze;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione
alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti
i profili significativi dellintervento, anche in relazione al terreno, alle strade
ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche
relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dellintervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria
riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da
porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata
da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie
dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;
- d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con
l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle
strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera
c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
- e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella
scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e
della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del
terreno prima e dopo la realizzazione dellintervento, lungo le sezioni stesse, fino
al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite
allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
- f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala
prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di
riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno
e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni
dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
- g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto
strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le
fondazioni;
- h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei
singoli impianti, sia interni che esterni ;
- i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in
cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
- 3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli
edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli
opportuni adattamenti.
- 4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui
al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le
parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
- 5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono
costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o
attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dellintervento. Se sono necessari
più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le
indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dallintervento, con
equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dellintervento e
delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
- c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per
le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
- d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a
1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere
puntuali.
- 6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle
tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere
ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
-
- Art. 31
- (Calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti)
-
- 1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature
degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti
devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
-
- Art. 32
- (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici del progetto definitivo)
-
- 1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa,
sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli
elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche
sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dellintervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
-
- Art. 33
- (Piano particellare di esproprio)
-
- 1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti
e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e
comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e
le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
- 2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le
eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o
ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
- 3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in
catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare
temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle
superfici interessate.
- 4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta
di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative
vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
- 5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste
l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di
quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento
delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui
imputabili.
-
- Art. 34
- (Stima sommaria dellintervento e delle
espropriazioni del progetto definitivo)
1. La stima sommaria dellintervento consiste nel
computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi
unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti
nellarea interessata.
- 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene
determinato:
- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera,
noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo allimporto così determinato una
percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra
il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese
generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per
utile dell'appaltatore.
- 3. In relazione alle specifiche caratteristiche
dellintervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare
per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto dappalto o da
inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
- 4. Lelaborazione della stima sommaria
dellintervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione
informatizzata ; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi
devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
- 5. Il risultato della stima sommaria dellintervento e
delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui
all'articolo 17.
-
- Sezione quarta: Progetto esecutivo
-
- Art. 35
- (Documenti componenti il progetto esecutivo)
-
- 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione
di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico lintervento da realizzare. Restano
esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio
della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza
di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di
esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti
documenti:
- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle
strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di manutenzione dellopera e delle sue parti;
- f) piani di sicurezza e di coordinamento;
- g) computo metrico estimativo definitivo e quadro
economico;
- h) cronoprogramma ;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) quadro dellincidenza percentuale della quantità
di manodopera per le diverse categorie di cui si compone lopera o il lavoro;
- m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
-
- Art. 36
- (Relazione generale del progetto esecutivo)
-
- 1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in
dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle
prescrizioni del capitolato speciale dappalto, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede
limpiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale
dappalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti
da utilizzare.
- 2. La relazione generale contiene lillustrazione dei
criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul
piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di
esecuzione la possibilità di imprevisti.
- 3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli
interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino
alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle
responsabilità, dei costi e dei tempi ;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la
pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale
d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni
riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari
stati di avanzamento dellesecuzione dellintervento alle scadenze temporali
contrattualmente previste.
- Art. 37
- (Relazioni specialistiche)
-
- 1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e
idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni
adottate.
- 2. Per gli interventi di particolare complessità, per i
quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti
inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro
aspetto dellintervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
- 3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione
esecutiva.
-
- Art. 38
- (Elaborati grafici del progetto esecutivo)
-
- 1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti con i
procedimenti più idonei, sono costituiti :
- a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) dagli elaborati che risultino necessari
allesecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di
indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.
- c) dagli elaborati di tutti i particolari
costruttivi ;
- d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità
esecutive di dettaglio ;
- e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano
necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede
di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici
aspetti dei progetti ;
- f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per
soddisfare le esigenza di cui allarticolo 15, comma 7 ;
- g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
- 2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non
inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire
all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
-
- Art. 39
- (Calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti)
-
- 1 I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante
utilizzo di programmi informatici.
- 2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la
definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare,
in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
- 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con
riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dellintervento
e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
- 4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli
impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine
di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.
- 5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque
eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di
calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
- 6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
- a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e
sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non
inferiore ad 1: 10, contenenti fra laltro :
- 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato
precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con lindicazione delle sezioni e
delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la
precompressione ; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di
ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
- 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e
i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del
numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
- 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici
e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo contenente:
- 1) l'indicazione delle norme di riferimento;
- 2) la specifica della qualità e delle caratteristiche
meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
- 3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono
state dimensionate;
- 4) le verifiche statiche.
- 7. Nelle strutture che si identificano con l'intero
intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e
simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
- 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
- a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o
prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in
scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti
di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
- c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e
qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
- Art. 40
- (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)
-
- 1. Il piano di manutenzione è il documento complementare
al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati
progettuali esecutivi effettivamente realizzati, lattività di manutenzione
dellintervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche
di qualità, lefficienza ed il valore economico.
- 2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato
in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai
seguenti documenti operativi :
- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione;
- 3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più
importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
linsieme delle informazioni atte a permettere allutente di conoscere le
modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto
più possibile i danni derivanti da unutilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al
fine di sollecitare interventi specialistici.
- 4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
- a) la collocazione nellintervento delle parti
menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.
- 5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per
la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
- 6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti
informazioni:
- a) la collocazione nellintervento delle parti
menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento
manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
- 7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di
controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al
fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si
articola secondo tre sottoprogrammi:
- a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti
nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il
programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello
minimo di norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che
riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le
informazioni per una corretta conservazione del bene.
- 8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il
manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del
direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi
durante l'esecuzione dei lavori.
- 9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei :
- a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
35.000.000 di Euro;
- b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di Euro;
- c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
- d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a
10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai
sensi dellarticolo 16, comma 2, della Legge.
- Art. 41
- (Piani di sicurezza e di coordinamento)
-
- 1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti
complementari al progetto esecutivo che prevedono lorganizzazione delle lavorazioni
atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro
redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione,
lanalisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di
lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione
di fasi di lavorazioni.
- 2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica
contenente le coordinate e la descrizione dellintervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative
con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da
una relazione contenente la individuazione, lanalisi e la valutazione dei rischi in
rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni,
alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori dopera, allutilizzo di
sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per
i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni
operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla
gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione
alle prescrizioni in esso contenute.
-
- Art. 42
- (Cronoprogramma)
-
- 1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma
delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori
compensati a prezzo chiuso, limporto degli stessi da eseguire per ogni anno intero
decorrente dalla data della consegna.
- 2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore
unitamente all'offerta.
- 3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
- 4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per
fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal
cronoprogramma.
-
- Art. 43
- (Elenco dei prezzi unitari)
-
- 1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti
parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il
progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove
necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
-
- Art. 44
- (Computo metrico-estimativo definitivo e quadro
economico)
-
- 1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo
costituisce l'integrazione e laggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta
in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse
indicazioni precisati all'articolo 43.
- 2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando
alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo,
i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
- 3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17
confluiscono:
- a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
- b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento
per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
- c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione
di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
- d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci
riportate all'articolo 17.
- Art. 45
- (Schema di contratto e Capitolato speciale
d'appalto)
-
- 1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non
disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
- termini di esecuzione e penali;
- programma di esecuzione dei lavori;
- sospensioni o riprese dei lavori;
- oneri a carico dellappaltatore;
- contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
- liquidazione dei corrispettivi;
- controlli;
- specifiche modalità e termini di collaudo;
- modalità di soluzione delle controversie.
- 2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato
speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare alloggetto del singolo
contratto.
- 3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti,
luna contenente la descrizione delle lavorazioni e laltra la specificazione
delle prescrizioni tecniche ; esso illustra in dettaglio:
- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica delloggetto dell'appalto, anche ad
integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le
norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e
componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario,
in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento
di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti
prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di
prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei
lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresì, lobbligo
per laggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di
installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede,
pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi
dopera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal
fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di
importanza : critica, importante, comune. Appartengono alla classe :
- critica le strutture o loro parti nonché gli impianti o
loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni
fornite nel ciclo di vita utile dellintervento;
- importante le strutture o loro parti nonché gli impianti o
loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni
fornite nel ciclo di vita utile dellintervento ovvero qualora siano di onerosa
sostituibilità o di rilevante costo ;
- comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle
classi precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in
considerazione :
- nellapprovvigionamento dei materiali da parte
dellaggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori ;
- nella identificazione e rintracciabilità dei
materiali ;
- nella valutazione delle non conformità.
- 6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a
corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a
corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle
lavorazioni complessive dellintervento ritenute omogenee, il relativo importo e la
sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dellintervento. Tali
importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo
metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso dopera i suddetti importi e
aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I
pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
eseguita.
- 7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a
misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle
lavorazioni complessive dellopera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal
computo metrico-estimativo.
- 8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli
interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dellarticolo 25, comma 3,
primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è
desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalità di cui ai commi 6 e 7.
- 9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e
in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in
sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
- 10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo
per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui allart. 42 comma 1, nel quale sono riportate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in
sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
-
-
Sezione quinta : verifiche e validazione dei
progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
- Art. 46
- (Verifica del progetto preliminare)
-
- 1. Ai sensi dellarticolo 16, comma 6, della Legge i
progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla
presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria,
allentità e allimportanza dellintervento.
- 2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità
concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale
prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e
tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende
allobiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
- 3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna
tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui
lintervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli
elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di
progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dellefficacia della
soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli
obiettivi attesi, ed infine la valutazione dellefficienza della soluzione
progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i
costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
-
- Art. 47
- (Validazione del progetto)
-
- 1. Prima della approvazione, il responsabile del
procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del
progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.
In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
- 2. La validazione riguarda fra laltro:
- a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a
quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per lassunzione
delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli
intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica
dell'intervento;
- c) lesistenza delle indagini, geologiche, geotecniche
e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di
tali indagini con le scelte progettuali;
- d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati
progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
- e) lesistenza delle relazioni di calcolo delle
strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- f) lesistenza dei computi metrico-estimativi e la
verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni
capitolari;
- g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione;
- h) leffettuazione della valutazione di impatto
ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- i) lesistenza delle dichiarazioni in merito al
rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al
progetto;
- l) lacquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare limmediata cantierabilità del
progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le
clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale dappalto nonché la
verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
-
- Art. 48
- (Modalità delle verifiche e della validazione )
-
- 1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate
al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei
propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui allarticolo 30, comma
6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono
riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
- 2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono
espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli
appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori
per i quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei
servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori.
- Art. 49
- (Acquisizione dei pareri e approvazione dei
progetti)
-
- 1. La conferenza dei servizi si svolge dopo
lacquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del
progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano
state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono
intervenuti i necessari pareri tecnici.
- 2. Terminata la verifica di cui allarticolo 47 e
svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla
approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
- 3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di
impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dallultimo
periodo dellarticolo 7, comma 8, della Legge.
-
-
- TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA
-
-
- CAPO I
- Disposizioni generali
-
-
- Art.50
- (Ambito di applicazione)
1. Quando ricorre una delle situazioni previste
dallarticolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti
di cui allarticolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi
attinenti allarchitettura ed allingegneria anche integrata e gli altri servizi
tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed
esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano
alcune parole non annesse al "Visto" della Corte dei Conti), secondo le
procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
- 2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente
alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate
dallISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
- 3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
- a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni
previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
- b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non
previste dalle vigenti tariffe.
- Art. 51
- (Limiti alla partecipazione alle gare)
-
- E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
medesima gara per laffidamento di un appalto di servizi di cui allarticolo 50,
in più di unassociazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
- Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti
qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti
o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
- La violazione di tali divieti comporta lesclusione
dalla gara di entrambi i concorrenti.
- Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la
cui struttura è articolata su base locale lambito territoriale previsto
dallarticolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni
territoriali.
- Ai sensi dellarticolo 17, comma 8, della Legge, i
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono
prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni
allesercizio della professione secondo le norme dello stato membro dellUnione
Europea di residenza.
- Art. 52
- (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte
dei conti)
-
- Art. 53
- (Requisiti delle società di ingegneria)
-
- 1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore
tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della
società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica
attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato allesercizio
della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dellassunzione
dellincarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero
abilitato allesercizio della professione secondo le norme dei paesi dellUnione
Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto
da lui dipendente abilitato allesercizio della professione, ed iscritto al relativo
albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli
elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dellaffidamento ;
lapprovazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità
civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti
della stazione appaltante.
- 2. Il direttore tecnico è formalmente consultato
dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi
relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per
affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si quando si
trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
- 3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano
l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di
controllo della qualità. Lorganigramma riporta, altresì, l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse
dalle prestazioni ai servizi di cui allarticolo 50, nell'organigramma sono indicate
la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla
suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al
conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro
successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle
capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della
struttura dedicata alla progettazione. Lindicazione delle attività diverse da
quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate allAutorità.
-
-
- Art. 54
- (Requisiti delle società professionali)
-
- 1. Le società professionali, predispongono e aggiornano
lorganigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della
qualità. Lorganigramma riporta altresì, lindicazione delle specifiche
competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di
comunicazione imposti dallarticolo 53.
-
- Art. 55
- (Commissioni giudicatrici)
-
- 1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per
il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di
membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o
dellappalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
- 2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla
commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui
all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.
-
- Art. 56
- (Penali)
-
- 1. I disciplinari di affidamento dei servizi di
progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso
di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
- 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono
stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria,
all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
- 3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della
progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del
procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- 4. Quando la disciplina contrattuale prevede
lesecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto
ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano
ai rispettivi importi.
-
-
- CAPO II
- Concorso di idee
-
- Art.57
- (Modalità di espletamento)
-
- 1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del
pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui
allarticolo 80, comma 2, qualora limporto complessivo dei premi sia pari o
superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e allarticolo 80, comma 3, qualora
inferiore. Per i Ministeri limporto è fissato nel controvalore in Euro di 130.000
DSP.
- 2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori
subordinati abilitati allesercizio della professione e iscritti al relativo ordine
professionale secondo lordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle
norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dellamministrazione che bandisce il concorso.
- 3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella
forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
allimportanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del bando.
- 4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di
idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dellarticolo
55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
- 5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al
soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
- 6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla
stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere
posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di
cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare
il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
-
- Art. 58
- (Contenuto del bando)
-
- 1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di
e-mail della stazione appaltante;
- b) nominativo del responsabile del procedimento;
- c) descrizione delle esigenze della stazione
appaltante ;
- d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
- e) modalità di presentazione delle proposte, comunque
costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
- f) termine per la presentazione delle proposte;
- g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
- h) importo del premio da assegnare al vincitore del
concorso;
i) data di pubblicazione.
-
- CAPO III
- Concorsi di progettazione
-
- Art. 59
- (Modalità di espletamento)
-
- 1. L'espletamento del concorso di progettazione è
preceduto da pubblicità secondo quanto previsto allarticolo 80, comma 2, qualora
limporto complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato
il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e
allarticolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel
controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte
progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico
incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
- 3. Nel concorso di progettazione sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di
progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di
lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico
finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore
al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto
preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma
compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli,
a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel
bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione.
Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando .
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad
esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto
la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso
la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale,
se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato lincarico della
progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo
devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto
previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere
inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere,
allesperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione
di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.
-
- Art. 60
- (Contenuto del bando)
Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli
elementi elencati dallarticolo 58, contiene lindicazione:
- a) della procedura di aggiudicazione prescelta ;
- b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati
secondo quanto previsto dallarticolo 59, comma 6;
- c) descrizione del progetto;
- d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di
partecipanti nel caso di licitazione privata;
- e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della
domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
- f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- g) del "peso" o del "punteggio" da
attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata allimportanza
relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione
del progetto oggetto del concorso;
- h) dellindicazione del carattere vincolante o meno
della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione allintervento da progettare determinato sulla
base di valori parametrici fissati nel bando stesso ;
- l) delle informazioni circa le modalità di presentazione
dei progetti;
- m) lindicazione dei giorni e delle ore in cui gli
interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la
documentazione di cui al comma 3.
- 2. Il bando contiene anche le informazioni circa le
modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il
rimborso spese, nonché leventuale facoltà della commissione di menzionare i
progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
- 3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le
curve di livello riguardanti le aree interessate dallintervento, le relazioni e i
grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui
allarticolo 15, comma 5.
-
- Art. 61
- (Valutazione delle proposte progettuali)
-
- 1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al
concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti
nellallegato C.
-
-
-
- CAPO IV
Affìdamento dei servizi di
importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP.
- Art. 62
- (Disposizioni generali e modalità di
determinazione del corrispettivo)
-
- 1. I servizi di cui allarticolo 50 di importo
inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata
pubblicità dellesigenza di acquisire la relativa prestazione professionale;
lavvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle
motivazioni della scelta effettuata.
- 2. I servizi di cui allarticolo 50 il cui
corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e
dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il
controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i
Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro
e il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
- 3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla
progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni
parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe,
della categoria e degli importi dellintervento risultanti dai progetti redatti,
nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali
sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara,
stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le
prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste.
- 4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale
aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente
per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche
parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la
riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
- 5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle
prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara,
stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale
offerto.
- 6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti
dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa
nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.
- 7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione
appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni
tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere
aumentati almeno della metà.
- 8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non
derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative
motivazioni.
- 9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di
pubblicità di cui allarticolo 80, comma 3.
- 10. La progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere lapplicazione delle norme
che disciplinano laffidamento del servizio.
-
-
- Art. 63
- (Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera
di invito)
-
- 1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi
contiene:
- a) il nome, lindirizzo, i numeri di telefono, di
telefax e di e-mail della stazione appaltante;
- b) lindicazione dei servizi di cui allarticolo
50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- c) limporto complessivo stimato dellintervento
cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati,
nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
- d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della
progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali
speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
- e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti
prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
- f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
- g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di
valutazione dell'offerta;
- h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
- i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
- l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a
presentare offerta;
- m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo
30, comma 5, della Legge;
- n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della
Legge;
- o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il
soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui allarticolo 50, nel decennio
anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra
tre e cinque volte l'importo globale stimato dellintervento cui si riferiscono i
servizi da affidare;
- p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da
invitare a presentare offerta selezionati con lapplicazione dei criteri di cui
allallegato D.
- q) il nominativo del responsabile del procedimento.
- 2. Le domande di partecipazione sono corredate da una
dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il
professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente :
- a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli
articoli 51 e 52;
- b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente
comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente
nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il
servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
- c) fornisce lelenco dei professionisti che
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonché con lindicazione del professionista incaricato dellintegrazione delle
prestazioni specialistiche.
- 3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla
presentazione dellofferta in possesso del requisito tecnico professionale previsto
dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a
ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai
soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al
comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base
delle condizioni stabilite dal bando di gara.
- 5. La lettera di invito deve indicare:
- il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di
formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui
allarticolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel
caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
- il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da
affidare, della relazione tecnica di offerta di cui allart. 64, comma 1, lett. b) ed
il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra
venti e quaranta;
- leventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui
allarticolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
- 6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella
lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della
lettera stessa.
- 7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati
e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di
essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
- 8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni
inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli
effetti dellarticolo 10, comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili.
-
-
- Art. 64
- (Modalità di svolgimento della gara)
l. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa
indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla
vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
- b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita :
- 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica
di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili
affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali;
- 2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno
svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
- 3) dal curriculum dei professionisti di cui
allarticolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
- c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
- 1) ribasso percentuale da applicarsi:
- a. alla percentuale per rimborso spesa;
- b. alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali
di cui allarticolo 63, comma 1, lettera d);
- c. agli importi per le prestazioni accessorie di cui
allart. 63, comma 1, lettera e);
- d. alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le
prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato
dal bando per lespletamento dellincarico.
- 2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica,
fotografica e descrittiva;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche
dellofferta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il
servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica
con riferimento al tempo
- 3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono
fissati dal bando di gara e possono variare:
- per lelemento a):da 20 a 40;
- per lelemento b):da 20 a 40;
- per lelemento c):da 10 a 30;
- per lelemento d):da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a
cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto allimportanza
relativa di ogni elemento di valutazione.
- 5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le
offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in
seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data
lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica
più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della
congruità dellofferta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al
prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Lesito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto
alla qualità delle prestazioni offerte comporta lesclusione dellofferta.
-
-
CAPO V
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
- Art. 65
- (Disposizioni generali)
-
- 1. I servizi di cui allarticolo 50, sono affidati
mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo
stimato, determinato secondo quanto stabilito dallarticolo 62, commi 3, 4 e 5, sia
pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è
fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
- 2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme
comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per
quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
- 3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai
candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa
contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase
è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
- 4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di
raggruppamenti temporanei di cui allarticolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che
i requisiti finanziari e tecnici di cui allarticolo 66, comma 1, lettere a), b) e d)
siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere
richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
-
- Art. 66
- (Requisiti di partecipazione)
-
- 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
- a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50,
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
- b) allavvenuto espletamento negli ultimi dieci anni
di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale
per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da
progettare;
- c) allavvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di
due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei
lavori da progettare;
- d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato
negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura
variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
- 2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati
ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente.
- 3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle
condizioni previste dagli articoli 51 e 52.
- Art. 67
- (Licitazione privata)
-
- 1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste
dallarticolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché
dellarticolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui
allarticolo 80, comma 2.
- 2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in
possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e
venti.
- 3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante
procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.
- 4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti
minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei
soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per
difetto, sulla base dei criteri di cui allallegato F) e per i restanti tramite
sorteggio pubblico.
- 5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta
pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei
punteggi di cui allegato F).
- 6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni
comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti lesito della selezione ed
il punteggio riportato.
-
- Art. 68
- (Lettera di invito)
-
- l. La lettera di invito a presentare offerta è inviata
nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione
del bando. In caso di procedura durgenza il termine per l'invio delle lettere di
invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione.
- 2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al
comma 1, salva la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del
procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e
la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione appaltante.
- 3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi
utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
-
- Art. 69
- (Pubblico incanto)
-
- 1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del
pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma
1, lettere da a) a g), m), n) e q), e allarticolo 66, commi 1 e 3, nonché gli
ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle
direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
-
- Art. 70
- (Verifiche)
-
- 1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni
inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti
dellarticolo 10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili.
- 2. La stazione appaltante può procedere altresì alla
verifica prevista dallarticolo 64, comma 6.
-
-
- TITOLO V
- SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
-
-
- CAPO I
- Appalti e concessioni
-
- Sezione prima: Disposizioni generali
-
- Art. 71
- (Disposizioni preliminari)
-
- 1. Lavvio delle procedure di scelta del contraente
presuppone lacquisizione da parte del responsabile del procedimento
dellattestazione del direttore dei lavori in merito:
- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l'esecuzione dei lavori.
- 2. L'offerta da presentare per laffidamento degli
appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la
quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene
altresì lattestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità (seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dewi Conti) della mano
dopera necessaria per lesecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate allentità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del
procedimento e limpresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con
verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono
limmediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure
espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in
essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
- Art. 72
- (Categorie di opere generali e specializzate -
strutture, impianti e opere speciali)
-
- 1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle
imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere
generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
- 2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori
caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare
lopera o il lavoro finito in ogni sua parte.
- 3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che
nellambito del processo realizzativo dellopera o lavoro necessitano di una
particolare specializzazione e professionalità.
- 4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le
seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati allarticolo
73, comma 3:
- a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di
beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed
archeologico;
- b) linstallazione, la gestione e la manutenzione
ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e
di lavanderia;
- c) linstallazione, la gestione e la manutenzione di
impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- d) linstallazione, gestione e manutenzione di
impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
- e) linstallazione, la gestione e la manutenzione di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
- f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali;
- g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i
pozzi;
- h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e
gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente;
- m) larmamento ferroviario;
- n) gli impianti per la trazione elettrica;
- o) gli impianti di trattamento rifiuti;
- p) gli impianti di potabilizzazione.
- Art. 73
- (Condizione per la partecipazione alle gare)
-
- 1. Nei bandi di gara per lappalto di opere o lavori
pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che
rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da
appaltare. Nei bandi di gara per lappalto di opere o lavori nei quali assume
carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa
richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per
categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti
lintervento.
- 2. Nel bando di gara è indicato limporto complessivo
dellopera o del lavoro oggetto dellappalto, la relativa categoria generale o
specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie
generali o specializzate di cui si compone lopera o il lavoro con i relativi importi
e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo,
oppure scorporabili.
- 3. Le parti costituenti lopera o il lavoro di cui al
comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento
dellimporto complessivo dellopera o lavoro ovvero di importo superiore a
150.000 Euro.
-
-
- Art. 74
- (Criteri di affidamento delle opere generali e
delle opere specializzate non eseguite direttamente)
-
- 1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della
qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
lopera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni,
oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni.
- 2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture,
impianti ed opere speciali di cui allarticolo 72, comma 4, indicate nel bando di
gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo
quanto previsto dallarticolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono
altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale.
- 3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale
sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dellopera
generale stessa.
-
- Art. 75
- (Articolo non ammesso al "Visto della Corte dei
conti)
-
-
-
- Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
-
-
- Art. 76
- (Procedure di scelta del contraente)
-
- 1. Lappalto di lavori pubblici è affidato mediante
pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base
delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
- 2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione
privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la
stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando
le relative condizioni, e aggiudica comunque lappalto allesito della seconda
procedura.
- 3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od
offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo allaggiudicazione o alla
mancata aggiudicazione dellappalto, o leventuale decisione di avviare nuova
procedura di affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche
allUfficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee.
- 4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni
candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei
quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione
o del rigetto della sua offerta, e della scelta dellofferta vincente, ove non vi
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dellimpresa.
- Art. 77
- (Licitazione privata semplificata)
- 1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i
soggetti elencati allarticolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano
annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei
soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. Lelenco è
formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del
sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il
soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15
dicembre sono inserite in elenco nellordine di presentazione.
- 2. Linvito a presentare offerte è inoltrato a trenta
concorrenti nel rispetto dellordine in cui sono inserite nellelenco, e sempre
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per laffidamento dei
lavori.
- 3. comma non ammesso al "Visto" della Corte
dei Conti
4. Le imprese inserite nellelenco possono ricevere
ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti
dellelenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
laffidamento dei lavori cui si riferisce linvito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale
la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi
elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. Lelenco dei lavori che la stazione appaltante
intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi
dellarticolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
- Art. 78
- (Trattativa privata preceduta da gara informale)
-
- 1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti
fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione.
- 2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono
contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di
raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
- 3. La stazione appaltante negozia il contratto con
limpresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti per laggiudicazione di appalti di uguale
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione
esibita dalla impresa prescelta.
- 4. La procedura della gara informale può essere adottata
dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il
numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non
inferiore a cinque.
-
- Art. 79
- (Termini per le gare)
-
- 1. Nella licitazione privata e nellappalto concorso,
per appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il
termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a
trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di
partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto,
telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque
essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.
- 2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di
partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei
requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve
contenere:
- a) lindirizzo dellufficio cui possono essere
richiesti il capitolato doneri ed i documenti complementari, il termine per
presentare la richiesta, nonché limporto e le modalità di pagamento della somma
che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
- b) il termine di ricezione delle offerte, lindirizzo
cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) gli estremi del bando di gara;
- d) i criteri di aggiudicazione dellappalto, se non
figurano nel bando di gara.
- 3. Le informazioni complementari sui capitolati
doneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla stazione
appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
- 4. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle
offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando
di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta
giorni dalla data di invio dellinvito scritto; per lappalto-concorso tale
termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
- 5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al
capitolato doneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente
aumentati.
6. I capitolati doneri ed i documenti complementari,
sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni
appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
7. Le informazioni complementari sui capitolati
doneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
8. Quando, per la loro mole, i capitolati doneri ed
i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini o
quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato doneri, i termini di
cui al comma 4 devono essere adeguatamente aumentati.
- 9. Quando la comunicazione di preinformazione di cui
allarticolo 80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e,
comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di
ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a
ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per lappalto
concorso.
10. Nella licitazione privata o nellappalto-concorso
relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine
di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni
dalla data di pubblicazione del bando.
- 11. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte
non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando ;
per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni
dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere
inferiore a ottanta giorni.
12. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dellUnione
Europea.
-
-
- Art. 80
- (Forme di pubblicità)
-
- 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti
nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
- 2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni
dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dellUnione europea, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca
menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a
quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di
spedizione.
- 3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione
ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara
sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
- 4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed
1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale
della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due
dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i
lavori.
- 5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge
i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
- 6. E' facoltà della stazione appaltante ricorrere ad
ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
- 7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le
seguenti notizie: la tipologia delle commesse, limporto dei lavori, la località di
esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta
e della domanda di partecipazione alla gara, lindirizzo dellufficio ove poter
acquisire le informazioni necessarie.
- 8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione
dei dati di cui allarticolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
- 9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali
si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte
le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in
termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la
cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale
che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, limpostazione
grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
- 10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è
indicato il nome del responsabile del procedimento.
- 11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli
avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I,
L, M, N, O.
- 12. Losservatorio dei lavori pubblici assicura la
trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai
contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici
nellanno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti
aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite,
le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dellimpresa aggiudicataria.
-
- Art. 81
- (Procedure accelerate)
-
- 1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di
urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione
appaltante può stabilire i termini seguenti:
- un termine di ricezione delle domande di partecipazione non
inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore,
dalla data di pubblicazione del bando;
- un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci
giorni dalla data di spedizione dell'invito.
- 2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le
informazioni complementari sul capitolato doneri devono essere comunicate dalla
stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte.
- 3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a
presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate
mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita
prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).
-
-
- Art. 82
- (Segretezza e sicurezza)
-
- 1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto
dellintervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo
33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n.
1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di
sicurezza".
- 2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di
sicurezza.
- 3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o
eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale
cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dallarticolo
78, commi 1, 2, e 3.
- 4. Limpresa invitata può richiedere di essere
autorizzata a presentare offerta quale mandataria di unassociazione temporanea,
della quale deve indicare i componenti. Lamministrazione aggiudicatrice entro i
successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sullistanza; la mancata risposta
nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
- 5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei
lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione,
devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
-
- Art. 83
- (Appalto per lesecuzione dei lavori congiunto
allacquisizione di beni immobili)
-
- 1. Se il corrispettivo dellappalto dei lavori è
costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dellappaltatore delle
proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede limporto minimo del prezzo che
lofferente dovrà versare per lacquisizione del bene, nonché il prezzo
massimo posto a base di gara per lesecuzione dei lavori.
- 2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto
alternativamente :
- il prezzo per lacquisizione del bene;
- il prezzo per la esecuzione dei lavori;
- il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed
esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di
esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 lofferta fa riferimento.
Nessun concorrente può presentare più offerte.
- 4. Lamministrazione aggiudicatrice dichiara la gara
deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto lacquisizione del
bene.
- 5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
- a) esclusivamente lacquisizione del bene, la
proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
- b) esclusivamente lesecuzione di lavori ovvero
lacquisizione del bene congiuntamente allesecuzione dei lavori, la vendita del
bene e lappalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
- c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione
dei lavori ovvero lacquisizione del bene congiuntamente allesecuzione dei
lavori, la vendita del bene e lappalto per lesecuzione dei lavori vengono
aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle
due migliori offerte separate. In caso contrario laggiudicazione, avviene in favore
della migliore offerta relativa allacquisizione del bene e a quella relativa
allesecuzione dei lavori.
- 6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito
della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei
criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
- 7. Linserimento nel programma triennale dei beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e
degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno
del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dellarticolo 828 del codice
civile.
-
-
- Sezione terza: Concessione di costruzione e
gestione di lavori pubblici.
-
-
- Art. 84
- (Procedura di scelta del concessionario di lavori
pubblici)
-
- 1. L'affidamento della concessione di lavori pubblici
avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
- 2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5,
dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui
all'articolo 80.
-
-
- Art. 85
- (Bando di gara)
-
- 1. Il bando di gara per laffidamento della
concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento.
Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel
progetto preliminare, indica:
- a) leventuale prezzo massimo che l'amministrazione
aggiudicatrice intende corrispondere;
- b) leventuale prezzo minimo che il concessionario è
tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;
- c) leventuale canone da corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento
dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni
fissate dallarticolo 2, comma 4, della Legge;
- e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e
per l'avvio della gestione;
- f) la durata massima della concessione;
- g)il livello minimo della qualità di gestione del
servizio, nonché delle relative modalità;
- h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe
da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno
inseriti nel contratto;
- l) la facoltà o lobbligo per il concessionario di
costituire la società di progetto prevista dallarticolo 37 quinquies della Legge.
- 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la
facoltà per i concorrenti di inserire nellofferta la proposta di eventuali varianti
al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dellopera o del lavoro è
possibile variare e a quali condizioni.
-
-
- Art. 86
- (Schema di contratto)
-
- 1. Lo schema di contratto di concessione indica:
- a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del
concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da
parte dellamministrazione aggiudicatrice;
- b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali,
impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
-
- c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice,
ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del
procedimento;
- d) la specificazione della quota annuale di ammortamento
degli investimenti;
- e) il limite minimo dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dallarticolo
2, comma 4, della Legge;
- f) le procedure di collaudo;
- g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la
gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla
gestione stessa;
- h) le penali per le inadempienze del concessionario,
nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa
dichiarazione;
- i) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
- l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della
tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
- m) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le
approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
- n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del
concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di
canoni o prestazioni di natura diversa;
- o) le garanzie assicurative richieste per le attività di
progettazione, costruzione e gestione;
- p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi
alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.
-
- Art. 87
- (Contenuti dell'offerta)
-
- 1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta
contiene:
- a) il prezzo richiesto dal concorrente;
- b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a
corrispondere allamministrazione aggiudicatrice;
- c) il canone da corrispondere allamministrazione
aggiudicatrice;
- d) il tempo di esecuzione dei lavori;
- e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare
all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative
modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.
- 2. Allofferta è inoltre allegato un dettagliato
piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco
temporale prescelto.
-
- Sezione quarta : Lavori in economia
-
- Art. 88
- (Tipologie di lavori eseguibili in economia)
-
- 1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e
nellambito delle seguenti categorie generali:
- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le
forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non
superiore a 50.000 Euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo
linfruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dellappaltatore inadempiente, quando vi è
necessità ed urgenza di completare i lavori.
- 2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al
responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
- 3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco
dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione,
ancorché sommaria.
- 4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli
stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli
interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze
relative agli esercizi finanziari precedenti.
-
-
- CAPO II
- Criteri di aggiudicazione
-
-
- Art. 89
- (Aggiud icazione al prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)
-
- 1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione
privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità
che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata,
aggiudica lappalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale
determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
- 2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui
offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di
anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi
dei relativi concorrenti, ai sensi dellarticolo 21, comma 1-bis, della Legge, al
responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione
appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dellarticolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta la congruità delle offerte. Il
soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia
l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica lappalto. Nel caso in
cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla
determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante
di valutare la congruità dellofferta.
- 3. A seguito dellesclusione dellofferta
giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica lavvenuta esclusione e le
relative motivazioni allOsservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne
informativa alla Commissione della Comunità Europea.
- 4. Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione automatica se il numero delle
offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da
parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare,
nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi
dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è
ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica
lappalto al migliore offerente rimasto in gara.
-
- Art. 90
- (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari)
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo
dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle
lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dellopera o dei lavori composta
da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del
procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il
numero di riferimento dellelenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e
forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il
quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
- 2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i
concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti,
la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari
offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in
lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi
risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo
offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce
al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in
cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere.
- 3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti
prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal
concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente
confermate e sottoscritte.
- 4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene
l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli
uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e
forniture di cui al comma 1.
- 5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di
appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a
misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di
gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta,
il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso
l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o
ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel
capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte
integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di
presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi
unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai
sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I termini per la
presentazione dellofferta previsti dallarticolo 79, comma 5, sono maggiorati
della metà.
- 6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara,
l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le
offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma
5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il
conseguente ribasso percentuale e procede allaggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto allarticolo 89, commi 2
e 4.
- 7. La stazione appaltante, dopo laggiudicazione
definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dallaggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma
2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente
corretti, costituiscono lelenco dei prezzi unitari contrattuali.
- 8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate
ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle
offerte economiche.
-
- Art. 91
- (Offerta economicamente più vantaggiosa)
-
- 1. In caso di aggiudicazione con il criterio
dellofferta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o
"punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dallarticolo
21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati
nel bando di gara.
- 2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di
valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i
"sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione.
- 3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le
offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e
le formule di cui allallegato B. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione
dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni
di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i
criteri di cui allallegato B, quello indicato nel bando.
- 4. La stazione appaltante può altresì procedere alla
verifica prevista allarticolo 64, comma 6.
-
- Art. 92
- (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei
commissari)
-
- 1. Nelle commissioni giudicatrici di cui allarticolo
21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio,
ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.
- 2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento
predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle
facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni
non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i
commissari a propria discrezione nellambito dei soggetti inadempienti.
- 3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne
determina il compenso e fissa il termine per lespletamento dellincarico. Tale
termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
- 4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari
dichiarano ai sensi dellarticolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma
5, della Legge.
- 5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un
qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti
comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione
dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.
-
-
- TITOLO VI
- SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
-
-
- Art. 93
- (Riunione di Imprese)
-
- 1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le
concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a
conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta
capogruppo.
- 2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di
trattativa privata, limpresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
- 3. La violazione delle disposizioni di cui
allarticolo 13, comma 5-bis della Legge comporta lannullamento
dellaggiudicazione o la nullità del contratto.
- 4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono
eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
-
-
- Art. 94
- (Fallimento dellimpresa mandataria o di
un'impresa mandante)
-
- 1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero,
qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto
di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo
93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire,
ovvero di recedere dallappalto.
- 2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti
ovvero, qualora si tratti di unimpresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare, limpresa capogruppo, ove non indichi
altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è
tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché
queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
-
- Art. 95
- (Requisiti dell'impresa singola e di quelle
riunite)
1. Limpresa singola può partecipare alla gara
qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
relativi alla categoria prevalente per limporto totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili
per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dallimpresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
- 2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i
consorzi di cui allarticolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di
tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una
impresa consorziata nelle misure minime del 40% ; la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna
nella misura minima del 10% di quanto richiesto allintero raggruppamento.
Limpresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
- 3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i
consorzi di cui allarticolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di
tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti
dalla capogruppo nella categoria prevalente ; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per limporto dei lavori della categoria che
intende assumere e nella misura indicata per limpresa singola. I requisiti relativi
alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa
mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- 4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi
in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono
associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il
20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
- 5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre
imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dellimpresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
- 6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallappalto, anche dopo il
collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese
mandanti.
- 7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato
non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali.
-
- Art. 96
- (Società tra imprese riunite)
-
- 1. Le imprese riunite dopo laggiudicazione possono
costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi
3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
- 2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad
alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di
approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le
responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
- 3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione
dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della
società nel registro delle imprese.
- 4. Tutte le imprese riunite devono far parte della
società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale
dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate
all'esecuzione parziale.
- 5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti
dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote
di partecipazione alla società stessa.
-
- Art. 97
- (Consorzi stabili di imprese)
-
- 1. I consorzi stabili di imprese di cui allarticolo
10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i
lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
- 2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a
seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei
corrispondenti requisiti.
- 3. Il conseguimento della qualificazione da parte del
consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese
consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la
segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli
altri soggetti partecipanti.
- 4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della
partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese
consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le
disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
- 5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai
consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono
tenere conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
-
- Art. 98
- (Requisiti del concessionario)
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per
laffidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria
organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli
articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
- fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi
cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento
dellinvestimento previsto per lintervento;
- capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dellinvestimento previsto per lintervento;
- svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a
quello previsto dallintervento per un importo medio non inferiore al cinque per
cento dellinvestimento previsto per lintervento;
- svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio
affine a quello previsto dallintervento per un importo medio pari ad almeno il due
per cento dellinvestimento previsto dallintervento.
- 2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e
d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e
b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
- 3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori
oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b), c), e d).
- 4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da
un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma
1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle
consorziate nella misura prevista dallarticolo 95.
-
-
- Art. 99
- (Requisiti del promotore)
-
- 1. Possono presentare le proposte di cui allarticolo
37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17, comma1, lettera f),
della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria,
assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici
o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno
partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo
almeno pari a quello oggetto della proposta.
- 2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente
costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi
i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
- 3. Al fine di ottenere laffidamento della
concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri
soggetti, i requisiti previsti dallarticolo 98.
-
- TITOLO VII
GARANZIE
-
-
- Art. 100
- (Cauzione provvisoria)
-
- 1. La cauzione provvisoria prevista dallarticolo 30,
comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dellofferente in contanti o in
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a
titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita,
sempre a scelta dellofferente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante
polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
- 2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata
dallimpegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dellappalto o della concessione.
-
-
- Art. 101
- (Cauzione definitiva)
-
- 1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.
- 2. La cauzione viene prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della
cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno dellappaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dallappaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.
- 4. La stazione appaltante può richiedere
allappaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere allappaltatore.
-
- Art. 102
- (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e
fideiussione a garanzia dei saldi)
-
- 1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla
legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
- 2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
- 3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di
saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo
definitivo.
-
- Art. 103
- (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi)
-
- 1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra
i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori.
- 2. Il massimale per l'assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
- 3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
- 4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia
della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori.
- 5. Lomesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta linefficacia della
garanzia.
-
- Art. 104
- (Polizza di assicurazione indennitaria decennale)
-
- 1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della
Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il
limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del
valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
- 2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì
obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
- 3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata
all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
-
- Art. 105
- (Polizza assicurativa del progettista)
-
- 1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come
forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge.
Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi.
- 2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e
gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per lesecuzione
dellintervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri
che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed
omissioni.
- 3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri
di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti
dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui
alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti
anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i
lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere
inderogabilmente previsto nel contratto.
- 4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio
dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre
dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del
collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza
dallincarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
- 5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi
professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo
svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della
polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della
polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati
progettuali.
- 6. Lassicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma
offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il
responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve
assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si
intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma
offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
- 7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di
cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la
stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità
nellambito dellelenco di cui allarticolo 151, comma 6. Qualora il
pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione
della stima, lAmministrazione dà comunicazione allISVAP.
-
- Art. 106
- (Polizza assicurativa del dipendente incaricato
della progettazione)
-
- 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio
dipendente, la stazione appaltante assume lonere del rimborso al dipendente dei due
terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la
copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al
dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo
rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d),
della Legge.
-
- Art 107
- (Requisiti dei fideiussori)
-
- 1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di
credito o da banche autorizzati allesercizio dellattività bancaria ai sensi
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- 2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte
di conti)
- 3. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di
assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
- 4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dellindustria di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici.
-
- Art. 108
- (Garanzie di concorrenti riuniti)
-
- 1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi
dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13,
comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui
all'articolo 13, comma 3, della Legge.
-
-
- TITOLO VIII
- IL CONTRATTO
-
-
- Art. 109
- (Stipulazione ed approvazione del contratto)
-
- 1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo
entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione
privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dellofferta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
- 2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni
statali, l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di
stipulazione.
- 3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove
prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, limpresa può,
mediante atto notificato alla stazione appaltante (seguivano alcune parole non ammesse
al "Visto" della Corte dei Conti), sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al "Visto"
della Corte dei Conti) recedere
dal contratto. In caso di mancata presentazione dellistanza, allimpresa non
spetta alcun indennizzo.
- 4. (seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti)Lappaltatore non ha diritto ad alcun compenso
o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna
dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere
provvisionali.
-
-
- Art. 110
- (Documenti facenti parte integrante del contratto)
-
- 1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso
essere richiamati:
- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali;
- d) l'elenco dei prezzi unitari ;
- e)i piani di sicurezza previsti dallarticolo 31 della
Legge;
- f) il cronoprogramma.
- 2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati
progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
-
-
- Art. 111
- (Contenuto dei capitolati e dei contratti)
-
- 1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i
contratti disciplinano, fra laltro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e
del presente regolamento:
- a) il termine entro il quale devono essere ultimati i
lavori oggetto dellappalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del
procedimento concede proroghe;
- b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le
sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e
dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza
di presupposti;
- c) le responsabilità e gli obblighi dellappaltatore
per i difetti di costruzione;
- d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza
maggiore;
- e) le modalità di riscossione dei corrispettivi
dellappalto.
- Art. 112
- (Spese di contratto, di registro ed accessorie a
carico dell'appaltatore)
-
- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e
registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
- 2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta,
in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il
contratto.
- 3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di
bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna
a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
-
- Art. 113
- (Anticipazione)
-
- 1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti
erogano allappaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertata dal responsabile del procedimento, lanticipazione sullimporto
contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dellanticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dellarticolo 1282 codice civile.
- 2. Lanticipazione è revocata se lesecuzione
dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
-
- Art. 114
- (Pagamenti in acconto)
-
- 1. Nel corso dellesecuzione dei lavori sono erogati
allappaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in
acconto del corrispettivo dellappalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal
capitolato speciale ed a misura dellavanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
- 2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono
emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la
quantità, la qualità e limporto dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine
fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto limporto previsto per
ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore
a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115
(Cessione del corrispettivo dappalto)
1. Ai sensi dellarticolo 26, comma 5, della Legge,
le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di
corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda lesercizio dellattività di acquisto di crediti di
impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata allamministrazione
debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è
efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla
notifica di cui al comma 2.
- 4. Lamministrazione pubblica, al momento della
stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da
parte dellappaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.
- 5. In ogni caso, lamministrazione ceduta può opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
- Art. 116
- (Ritardato pagamento)
-
- 1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto
rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi
a norma dellarticolo 26, comma 1, della Legge.
- 2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato
pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dallarticolo 28, comma 9,
della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui
prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede
la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
- 4. Limporto degli interessi per ritardato pagamento
viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite
domande o riserve.
-
- Art. 117
- (Penali)
-
- 1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano
le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
- 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono
stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria,
all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
- 3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte
dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile
del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite
nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e
l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore
al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate
all'eventuale ritardo.
- 4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori
rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nelladempimento determina un
importo massimo della penale superiore allimporto previsto al comma 3, il
responsabile del procedimento promuove lavvio delle procedure previste
dallarticolo 119.
- 5. Qualora la disciplina contrattuale preveda
lesecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto
ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano
ai rispettivi importi.
-
- Art. 118
- (Risoluzione dei contratti per reati accertati)
-
- 1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei
lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento,
lopportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione,
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
-
- Art. 119
- (Risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarità e grave ritardo)
-
- l. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dellappaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale
da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
- 2. Su indicazione del responsabile del procedimento il
direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento.
- 3. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto.
- 4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei
lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
- 5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori
verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di
due testimoni, gli effetti dellintimazione impartita, e ne compila processo verbale
da trasmettere al responsabile del procedimento.
- 6. Sulla base del processo verbale, qualora
linadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
-
- Art. 120
- (Inadempimento di contratti per cottimo)
-
- 1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di
inadempimento dellappaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i
diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
-
- Art. 121
- (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei
contratti)
-
- 1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare
all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di
venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna
dal direttore dei lavori.
- 2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto
risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dallarticolo 10,
comma 1 ter, della Legge.
-
- Art 122
- (Recesso dal contratto e valutazione del decimo)
-
- 1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
- 2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
- 3. Lesercizio del diritto di recesso è preceduto da
formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti
giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
- 4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione
appaltante a norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori
prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
- 5. La stazione appaltante può trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.
- 6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti
magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in
caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
-
-
- TITOLO IX
- ESECUZIONE DEI LAVORI
-
-
- CAPO I
- Direzione dei lavori
- Art. 123
- (Ufficio della direzione dei lavori)
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dellesecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti,
prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore
dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria
dellintervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di
ispettore di cantiere.
- 2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione
ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dellintervento
secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
-
- Art. 124
- (Direttore dei lavori)
-
- 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è
preposto siano eseguiti a regola darte ed in conformità al progetto e al contratto.
- 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del
coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei
lavori, ed interloquisce in via esclusiva con lappaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.
- 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come
previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza
alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
- 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività
ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento
nonché:
- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità
da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di
obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma
di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e
aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
-
- Art. 125
- (Direttori operativi)
-
- 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi
collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti
dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
- 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal
direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche
di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei
lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le
eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli
interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono
negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate
azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle
operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di
collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) controllare, quando svolge anche le funzioni di
coordinatore per lesecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte
dei direttore di cantiere;
- i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
-
- Art. 126
- (Ispettori di cantiere)
-
- 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere
collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è
ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi
sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
- 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i
seguenti compiti:
- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle
forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati
dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i
materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con
riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) lassistenza alle prove di laboratorio;
- f) lassistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove
di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili quando siano
stati incaricati dal direttore dei lavori.
- Art. 127
- (Sicurezza nei cantieri)
-
- 1. Le funzioni del coordinatore per lesecuzione dei
lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal
direttore lavori. Nelleventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei
requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la
presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per
lesercizio delle relative funzioni.
- 2. Le funzioni del coordinatore per lesecuzione dei
lavori comprendono:
- lassicurare, tramite opportune azioni di
coordinamento, lapplicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
- ladeguare i predetti piani e il relativo fascicolo
previsti dalla normativa stessa in relazione allevoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute;
- lorganizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
- il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi
inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori,
lallontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;
- il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le
singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate;
- lassicurare il rispetto delle disposizioni di cui
allarticolo 31, comma 1 bis della Legge.
-
- CAPO II
- Esecuzione dei lavori
-
-
- Sezione prima: Disposizioni preliminari
-
- Art. 128
- (Ordini di servizio)
-
- 1. Lordine di servizio è latto mediante il
quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del
procedimento al direttore dei lavori e da questultimo allappaltatore.
Lordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori
emanante e comunicato allappaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. Lordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali
riserve dellappaltatore.
- 2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore
dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei
lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato
dal contratto, e stabilisce, in relazione allimportanza dei lavori, la periodicità
con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali
attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
-
-
- Sezione seconda: Consegna dei lavori
-
- Art. 129
- (Giorno e termine per la consegna)
-
- 1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano
ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del
procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
- 2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori
deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei
Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è
richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni
decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre
dalla data dell'accettazione dell'offerta.
- 3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il
giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del
personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a
carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione
appaltante.
- 4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei
lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare
le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
- 5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti,
capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile
della conservazione dei segnali e capisaldi.
- 6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto
in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dellarticolo 121; dalla data di tale
verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
- 7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno
stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
- 8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa
della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso
di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura
non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non
sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono
stabilite dal capitolato generale.
- 9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere
l'istanza di recesso dellappaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze
previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del
termine utile contrattuale.
- 10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla
stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare
oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 8 e 9.
- 11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il
responsabile del procedimento ha lobbligo di informare lAutorità per la
Vigilanza sui lavori pubblici.
-
- Art. 130
- (Processo verbale di consegna)
-
- 1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti
elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i
collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi
allappaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno
uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il
volume totale del materiale estratto;
- c) la dichiarazione che larea su cui devono eseguirsi
i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo lipotesi di cui al comma
7, che lo stato attuale è tale da non impedire lavvio e la prosecuzione dei lavori.
- 2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per
l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai
relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.
- 3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo
129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e
quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori
revoca le eventuali limitazioni.
- 4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare
firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine
utile per il compimento dei lavori.
- 5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa
lo richieda.
- 6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei
lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la
natura o l'importanza dei lavori o dellopera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore
comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli
effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 7. In caso di consegna parziale lappaltatore è
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la
disciplina dellarticolo 133.
-
- Art. 131
- (Differenze riscontrate all'atto della consegna)
-
- 1. Il direttore dei lavori è responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori alleffettivo stato dei luoghi.
- 2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali
ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne
riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i
provvedimenti da adottare.
- 3. Qualora lappaltatore intenda far valere pretese
derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto
in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli
effetti di cui allarticolo 165.
-
- Art. 132
- (Consegna di materiali da un appaltatore ad un
altro)
-
- 1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro
nellesecuzione dellappalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali,
dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e
per indicare le indennità da corrispondersi.
- 2. Qualora lappaltatore sostituito
nellesecuzione dellappalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure
rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme
allappaltatore subentrante. Qualora lappaltatore subentrante non intervenga si
sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
-
- Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
-
- Art. 133
- (Sospensione e ripresa dei lavori)
-
- 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne
ordina la sospensione, indicando le ragioni e limputabilità anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna.
- 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione
dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
- 3. Il direttore dei lavori, con l'intervento
dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori. Il verbale deve
essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
- 4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato
di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi dopera esistenti in
cantiere al momento della sospensione.
- 5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori
dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni,
accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano dopera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine
di contenere macchinari e mano dopera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
- 6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del
direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini
sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine
contrattuale.
- 7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano,
per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in
conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dellappaltatore in merito alle
sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori; qualora lappaltatore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dellarticolo 165.
- 9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso allAutorità.
-
- Art. 134
- (Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
-
- 1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato
può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti indicati all'articolo 25 della Legge.
- 2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo
al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del direttore dei lavori.
- 3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia
necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel
contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i
motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
- 4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le
variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli
abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto.
- 5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento
all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo
della Legge.
- 6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma
se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma dell'articolo 136.
- 7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei
presupposti che a norma dellarticolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre
varianti in corso dopera è demandato al responsabile del procedimento, che vi
provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame
dei fatti.
- 8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b),
della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori,
descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione
appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto
o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di
progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra
autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso
previsto dallarticolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del
responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche
dellevento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno
del rinvenimento.
- 9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle
autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante
su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento,
sempre che non alterino la sostanza del progetto.
- 10. Sono approvate dal responsabile del procedimento,
previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25,
comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non superiore
al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si
provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
- 11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono
responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione
appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle
conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al
progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da
interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di
beni culturali e ambientali.
-
- Art. 135
- (Diminuzione dei lavori)
-
- 1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori,
può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti
e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
-
- Art. 136
- ( Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi
non contemplati nel contratto)
-
- 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione
non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34,
comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili
compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
- 2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dellofferta nuovi prezzi.
- 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra
il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di
essere ammessi nella contabilità dei lavori.
- 4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e
ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
- 5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così
determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei
modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
-
- Art. 137
- (Contestazioni tra la stazione appaltante e
l'appaltatore)
-
- 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al
responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sullesecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le
parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro
lesame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in
occasione della sottoscrizione.
- 2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei
lavori redige in contraddittorio con limprenditore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo
caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.
In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.
- 3. Lappaltatore, il suo rappresentante, oppure i
testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con
le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
- 4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono
annotati nel giornale dei lavori.
-
- Art. 138
- (Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
-
- 1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri
alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione
da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le
presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la
stazione appaltante le conseguenze dannose.
-
- Art. 139
- (Danni)
-
- 1. Nel caso di danni causati da forza maggiore
l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati
speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.
- 2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori
procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo
stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di
forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle
prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a
prevenire i danni.
- Art. 140
- (Appalto integrato)
-
- 1. Nellipotesi di appalto integrato, intervenuta la
stipulazione del contratto a norma dellarticolo 109, il responsabile del
procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che lappaltatore dia
immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei
tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
- 2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la
necessità, dispone che lappaltatore provveda alleffettuazione di studi o
indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dellappaltatore.
- 3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna
variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
- 4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui
allarticolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di
riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste
dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai
sensi dellarticolo 136. La stazione appaltante procede allaccertamento delle
cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al
concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al
progetto definitivo.
- 5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione
appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal
capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti
dallarticolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata
di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dellappaltatore entro quindici
giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto
esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto
definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
- 6. Qualora il progetto esecutivo redatto dallimpresa
non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento
dellappaltatore.
- 7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto
esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto
dallarticolo 122, allappaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto
dal capitolato generale in caso di accoglimento dellistanza di recesso per ritardata
consegna dei lavori.
-
-
- Sezione quarta: subappalto
-
- Art. 141
- (Subappalto)
-
- La percentuale di lavori della categoria prevalente
subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dellimporto della
categoria.
- Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di
strutture e di impianti e opere speciali di cui allarticolo 72, comma 4, lettere c),
d) ed l).
- Lappaltatore che intende avvalersi del subappalto o
cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la
documentazione prevista dallarticolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e successive modificazioni. Il termine previsto dallarticolo 18, comma 9 della legge
55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
- Laffidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui
allarticolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce
subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6
dellarticolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
- Ai fini del presente articolo, le attività ovunque
espletate ai sensi dellarticolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono
quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce lappalto.
-
- CAPO III
- Lavori in economia
-
- Art. 142
- (Modo di esecuzione dei lavori)
-
- 1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi.
- 2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante
nomina un responsabile dei procedimento.
-
-
- Art. 143
- (Lavori in amministrazione diretta)
-
- 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il
responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di
personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.
- 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e
noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
- 3.I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
-
-
- Art. 144
- (Cottimo)
-
- 1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per
l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione
appaltante, ai sensi dellarticolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.
- 2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di
mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dellarticolo 78; per i lavori di importo
inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto.
- 3. L'atto di cottimo deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni
a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della
stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per
inadempimento del cottimista ai sensi dellarticolo 120.
- 4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a
post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della
stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
-
-
- Art. 145
- (Autorizzazione della spesa per lavori in economia)
-
- 1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1,
nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel
programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
- 2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o
omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato
disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in
precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le
eventuali economie da ribasso d'asta.
-
-
- Art 146
- (Lavori d'urgenza)
-
- 1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è
determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale,
in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i
lavori necessari per rimuoverlo.
- 2. Il verbale è compilato dal responsabile del
procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia
estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e lautorizzazione
dei lavori.
-
-
- Art. 147
- (Provvedimenti in casi di somma urgenza)
-
- 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima
sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui
all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere
affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
- 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito
consensualmente con laffidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il
metodo previsto all'articolo 136, comma 5.
- 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato
compila entro dieci giorni dallordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla
stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
- 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di
somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante,
si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dellopera o dei lavori
realizzati.
-
-
- Art. 148
- (Perizia suppletiva per maggiori spese)
-
- 1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la
somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una
perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
- 2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può
superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
-
-
- TITOLO X
- ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
-
-
- Art. 149
- (Accordo bonario)
-
- 1. Qualora nel corso dei lavori lappaltatore abbia
iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati
dallarticolo 31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata
comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo
possibile la propria relazione riservata in merito.
- 2. Il responsabile del procedimento, valutata
lammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
delleffettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni
dalla apposizione dellultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle
condizioni ed i termini di uneventuale accordo, e formula alla stazione appaltante
una proposta di soluzione bonaria.
- 3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante,
nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito
alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e
allappaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali
ulteriori pareri ritenuti necessari.
- 4.Qualora lappaltatore aderisca alla soluzione
bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del
procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La
sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
- 5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
sottoscrizione dell'accordo.
- 6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono
vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dellaccordo.
- 7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte
che le riserve iscritte dallappaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente limporto fissato dalla Legge.
-
- Art. 150
- (Definizione delle controversie)
-
- 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito
compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e
lappaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio
istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dellarticolo 32
della Legge. Larbitrato ha natura rituale.
- 2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nellatto di resistenza alla domanda, nomina larbitro di propria competenza tra
professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte
nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina
procede il Presidente del Tribunale ai sensi dellarticolo 810, comma 2, del codice
di procedura civile.
- 3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di
nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici
affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del
collegio, scelto nellambito dellalbo camerale sulla base di criteri oggettivi
e predeterminati.
- 4. Le parti possono determinare la sede del collegio
arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali
dellOsservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del
collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi
stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
- 5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera
Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in
acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione
del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale
di cui allarticolo 32, secondo comma, della Legge.
- 6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della
controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo
i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
-
- Art. 151
- (Camera Arbitrale per i lavori pubblici)
-
- 1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la
formazione e la tenuta dellalbo degli arbitri, redige il codice deontologico degli
arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al
funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dallarticolo 150(seguiva un periodo non ammesso al "Visto"
della Corte dei Conti).
- 2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il
Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è
nominato dallAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di
particolare competenza nella materia, al fine di garantire lindipendenza e
lautonomia dellistituto; al suo interno lAutorità sceglie il
Presidente. Lincarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura
determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
allAutorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle
incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8.
- 4. Per lespletamento delle sue funzioni la Camera
Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito
dallAutorità.
- 5. Possono essere ammessi allalbo degli arbitri della
Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati
dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale,
designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello
Stato e magistrati a riposo;
- avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati
al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina
a consigliere di cassazione;
- tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o
architettura, abilitati allesercizio della professione da almeno dieci anni ed
iscritti ai relativi albi;
- professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e
tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
- 6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta
dellelenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi
arbitrali; sono ammessi allelenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali
previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi
requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d),
nonché al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità
fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti
nellalbo degli arbitri e nellelenco dei periti su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione.
8. Lappartenenza allalbo degli arbitri e
allelenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita
decorsi due anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza
allalbo gli arbitri non possono svolgere lincarico di arbitro di parte in
altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
- 9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal
codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato
il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori
cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un
giudizio o parere sulle controversie stesse.
- 10. Il compenso per lo svolgimento dellincarico
arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio
Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle
controversie e della complessità delle questioni. (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei Conti)
- 11. Gli importi dei corrispettivi dovuti
alla Camera Arbitrale per la decisione delle controversie sono versati allentrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dellarticolo 4, comma 10
quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica allunità previsionale di base della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dellAutorità per la vigilanza sui
lavori pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse
al "Visto" della Corte dei Conti) e del compenso agli arbitri.
- 12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei
dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette
allAutorità e allOsservatorio.
-
-
- TITOLO XI
- CONTABILITA DEI LAVORI
-
-
-
- CAPO I
- Scopo e forma della contabilità
-
-
- Art. 152
- (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
-
- 1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti,
risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti
destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese
le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui allarticolo 17, comma 1,
lettera b) punto 11;
- c) allacciamenti ai pubblici servizi;
- d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi
dellarticolo 26, comma 4, della Legge;
- f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
- h) spese per attività di consulenza o di supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di
cui all'articolo 124, comma 4;
- m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e
g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.
-
- Art. 153
- (Lavori in economia contemplati nel contratto)
-
- 1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno
luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di
elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
-
- Art. 154
- (Lavori di manutenzione)
-
- 1.Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori
di manutenzione, limporto dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il
direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune
determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino
ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non
superiore a 200.000 Euro.
- 2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione
è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione
appaltante.
-
- Art. 155
- (Accertamento e registrazione dei lavori)
-
- 1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle
somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente
all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi
quanti sono i titoli diversi di spesa.
- 2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono
atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto laccertamento e la
registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
- 3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti
spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite
la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con
la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché
dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei
lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire
tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle
somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti
in caso di deficienza di fondi.
- 4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei
documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che
seguono.
-
- Art. 156
- (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
-
- 1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento
dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle
provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.
- 2. I libretti delle misure, il registro di contabilità,
gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei
lavori.
- 3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono
firmati dallappaltatore o dal tecnico dellappaltatore suo rappresentante che
ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e
le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
- 4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto
finale sono firmati dal responsabile del procedimento.
-
- Art. 157
- (Giornale dei lavori)
- l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del
direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con
cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica
impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico
dei lavori.
- 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli
avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma
delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni
sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
- 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di
servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del
direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i
processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od
aggiunte ai prezzi.
- 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in
occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei
lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
-
- Art. 158
- (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
-
- 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata
secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto ;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne
sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose
devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo
delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
- 2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste
debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai
risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli
elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della
geometria.
- 3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in
apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita
lutilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei
libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio,
anche se non espressamente richiamato.
-
- Art. 159
- (Annotazione dei lavori a corpo)
-
- 1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto
delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale
d'appalto, che è stata eseguita.
- 2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota
percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita
viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
- 3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie
di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal
direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro
nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo
peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
-
- Art. 160
- (Modalità della misurazione dei lavori)
-
- 1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al
direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione
delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva,
sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve
verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura
che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati
dallappaltatore o del tecnico dellappaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
- 2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure.
Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei
lavori. Se lappaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando
siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni,
devono essere firmati dallappaltatore o dal tecnico dellappaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei
quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si
intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni
lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
-
- Art. 161
- (Lavori e somministrazioni su fatture)
-
- 1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro
natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte
del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove
necessario, rettificate, sono pagate allappaltatore, ma non iscritte nei conti se
prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
-
- Art. 162
- (Note settimanali delle somministrazioni)
-
- 1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente
incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale.
L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni
eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte
secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa
importanza.
-
- Art. 163
- (Forma del registro di contabilità)
-
- 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui
pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento
e dallappaltatore.
- 2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine
cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può
prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di
lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio lordine cronologico.
Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal
personale da lui designato.
- 3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande
importanza possono avere uno speciale registro separato.
-
- Art. 164
- (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel
registro di contabilità)
-
- 1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle
somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o
nellapposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo
del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna
partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco
corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le
domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e
giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del
direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione
di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare,
si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.
-
- Art. 165
- (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro
di contabilità)
-
- 1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore,
con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
- 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è
invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
- 3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a
pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e
firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
- 4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di
motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante
la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dellappaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza,
lamministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
- 5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro
nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue
riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
- 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia
possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso lonere
dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le
partite provvisorie.
-
- Art. 166
- (Titoli speciali di spesa)
-
- 1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il
riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.
- 2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali
risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in
contabilità sotto un capo distinto.
- 3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per
semplice sunto.
-
- Art. 167
- (Sommario del registro)
-
- 1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e
classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
- 2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni
categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
- 3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato
d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da
consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilità.
-
- Art. 168
- (Stato di avanzamento lavori)
-
- 1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel
capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il
direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto,
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita
una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della
intervenuta approvazione ai sensi dellarticolo 136.
- 2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di
contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per
voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui
all'articolo 167.
- 3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e
sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal
tecnico dellappaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in
base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato
d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
-
- Art. 169
- (Certificato per pagamento di rate)
-
- 1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle
somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile
del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine
stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base
dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla
stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di
pagamento.
- 2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile
del procedimento è annotato nel registro di contabilità.
-
- Art. 170
- (Contabilizzazione separate di lavori)
-
- 1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere
distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la
contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti
contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I
certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa
data in forza di uno stesso contratto.
-
- Art. 171
- (Lavori annuali estesi a più esercizi)
-
- 1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso
contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la
contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
-
- Art. 172
- (Certificato di ultimazione dei lavori)
-
- 1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di
intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il
certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse
disposizioni previste per il verbale di consegna.
- 2. Il certificato di ultimazione può prevedere
l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.
-
- Art. 173
- (Conto finale dei lavori)
-
- 1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il
termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato
di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
- 2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con
una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata
soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree
o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli
estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di
concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori
con lindicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi
bonari intervenuti;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il
certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose
con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni
della stazione appaltante;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di
contabilità, sommario del registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica
della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono
agevolare il collaudo.
- Art. 174
- (Reclami dell'appaltatore sul conto finale)
-
- 1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del
procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a
sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
- 2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità
durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto laccordo bonario di
cui allarticolo 149, eventualmente aggiornandone limporto.
- 3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
-
- Art. 175
- (Relazione del responsabile del procedimento sul
conto finale)
-
- 1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il
termine di cui allarticolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria
relazione finale riservata con i seguenti documenti:
- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di
nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo
sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese,
proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui
all'articolo 173, comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
- 2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del
procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dellappaltatore
per le quali non sia intervenuto laccordo bonario di cui allarticolo 149.
-
-
- CAPO II
- Contabilità dei lavori in economia
-
- Art. 176
- (Annotazione dei lavori ad economia)
-
- 1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal
direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i
lavori eseguiti ad appalto;
- b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali
distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere
apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
- 2. Lannotazione avviene in un registro nel quale sono
scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine
cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono
annotate:
- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si
procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo,
nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture
debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato
della gestione del fondo assegnato per i lavori.
-
- Art. 177
- (Conti dei fornitori)
-
- 1. In base alle risultanze del registro il direttore dei
lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il
pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
-
- Art. 178
- (Pagamenti)
-
- 1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi
e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il
pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
- 2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o
a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie
che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di
aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni
siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a
diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine
delle partite liquidate.
-
- Art. 179
- (Giustificazione di minute spese)
-
- 1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la
nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
-
- Art. 180
- (Rendiconto mensile delle spese)
-
- 1. I rendiconti mensili sono essere corredati dei
certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti
ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella
parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
- 2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori
che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun
mese.
-
- Art. 181
- (Rendiconto finale delle spese)
-
- 1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili,
riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo
rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che
determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali
acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del
procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella
relazione.
- 2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al
rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il
compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene
in consegna.
-
- Art. 182
- (Riassunto di rendiconti parziali)
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in
più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei
rendiconti finali delle varie sezioni.
- CAPO III
- Norme generali per la tenuta della contabilità
-
- Art. 183
- (Numerazione delle pagine di giornali, libretti e
registri e relativa bollatura)
-
- 1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a
norma dellarticolo 2219 cod. civ.
- 2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di
contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e
firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
- 3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 158.
- 4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli
uffici del registro ai sensi dellarticolo 2215 cod. civ.
-
- Art. 184
- (Iscrizione di annotazioni di misurazione)
-
- 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti
immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.
-
- Art. 185
- (Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)
-
- 1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e
delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo
rappresenta.
- 2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento,
i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al
termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è
ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal
tecnico dellappaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
- 3. La firma dellappaltatore o del tecnico
dellappaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle
misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
-
- Art. 186
- (Firma dei soggetti incaricati)
-
- 1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli
compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la
responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o
verificato.
- 2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le
opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento
contabile.
- 3. Il responsabile del procedimento, dopo averli
riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.
-
-
- TITOLO XII
- COLLAUDO DEI LAVORI
-
- CAPO I
- Disposizioni preliminari
-
- Art. 187
- (Oggetto del collaudo)
- 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che
lopera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti
di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di
verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi
corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e
quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le
procedure espropriative poste a carico dellappaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche
tecniche previste dalle leggi di settore.
- 2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve
dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e
nei modi stabiliti dal presente regolamento.
- 3. E obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
- a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai
sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
- b) quando si tratti di opere e lavori di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera i);
- c) nel caso di intervento affidato in concessione;
- d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
- e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente
legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
- f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e
non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- g) nei casi di aggiudicazione con ribasso dasta
superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
-
- Art. 188
- (Nomina del collaudatore)
- 1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in
corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla
loro complessità ed al relativo importo.
- 2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un
solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali,
labilitazione allesercizio della professione nonché, ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, liscrizione da almeno cinque anni
nel rispettivo albo professionale.
- 3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti
all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a
fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in
possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi
del comma 11.
- 4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo :
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e
agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei
lavori da collaudare;
- c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività
di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori
da collaudare;
- d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni
di vigilanza o di controllo nei riguardi dellintervento da collaudare.
- 5. Nel caso dei lavori che richiedono lapporto di
più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria
dellintervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri.
La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti
allorganico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante
designa altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
- 6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto
incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato
anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla
legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso
alla verifica dellosservanza delle norme sismiche.
- 7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per
attività di controllo e vigilanza quella di cui allarticolo 16, comma 6 e
allarticolo 30, comma 6 della Legge.
- 8. Ai fini dellaffidamento dellincarico di
collaudo a soggetti esterni allorganico delle stazioni appaltanti sono istituiti
presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei
collaudatori.
- 9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda
corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e
competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non
iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi
a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso
ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla
consultazione anche telematica.
- 10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti
alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli
elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
- 11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli
elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei
requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la
laurea:
- a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo
pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
- b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo
inferiore ad 1.000.000 di Euro.
- 12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in
corso dopera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima
di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni
del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso dopera il divieto è stabilito
in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è
articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I
suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti
allorganico delle stazioni appaltanti.
- 13. In sede di prima applicazione del presente regolamento,
gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua
entrata in vigore. In assenza dellelenco, le stazioni appaltanti possono affidare
discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti
prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.
-
- Art. 189
- (Avviso ai creditori)
-
- 1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione
dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune
nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei comuni in
cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali
vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni
arrecati nellesecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a
sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è
pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia.
- 2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al
responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
- 3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a
soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti
ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
-
- Art. 190
- (Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)
- 1. All'organo di collaudo il responsabile del procedimento,
oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione
allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
- a) la copia conforme del progetto approvato, completo di
tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e
suppletive con le relative approvazioni intervenute;
- b) loriginale di tutti i documenti contabili o
giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni
che fossero richieste dall'organo suddetto.
- 2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il
responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:
- a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale
dappalto nonché delle eventuali varianti approvate;
- b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini
del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei
lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;
- c) copia del contratto, e degli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
- d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di
sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli
altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo.
- f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative
certificazioni di qualità.
- 3. Allorgano di collaudo devono altresì essere
comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
- 4. Ferma la responsabilità dellorgano di collaudo
nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento
provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.
-
-
- Art. 191
- (Determinazione del giorno di visita e relativi
avvisi)
-
- 1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo
fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che
ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori , al personale
incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli
eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle
visite di collaudo.
- 2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o
rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
- 3. Se lappaltatore, pur tempestivamente invitato, non
interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni
estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico
dellappaltatore.
- 4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito
ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno
luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo
verbale.
- 5. Il direttore dei lavori ha lobbligo di presenziare
alle visite di collaudo.
-
-
- CAPO II
- Visita e procedimento di collaudo
-
-
- Art. 192
- (Estensione delle verificazioni di collaudo)
-
- 1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei
Conti)
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è
effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica
necessari. Qualora tra le prestazioni dellappaltatore rientri lacquisizione di
concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini
dellespletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il
tempestivo e diligente operato dellappaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente
derivanti per lamministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando
la discrezionalità dellorgano di collaudo nellapprofondimento degli
accertamenti, il collaudatore in corso dopera deve fissare in ogni caso le visite di
collaudo:
- a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle
fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o
la cui verifica risulti complessa successivamente allesecuzione;
- b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei
lavori rispetto al programma;
- 3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di
legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti
da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di
ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un
termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi
inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma
restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da
tale inadempienza.
- 4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore
in corso dopera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni
particolari determinatesi nel corso dellappalto.
Art. 193
(Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
- 1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a
disposizione dellorgano di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.
- 2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre
per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
- 3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti
obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal
residuo credito dell'appaltatore.
-
- Art. 194
- (Processo verbale di visita)
- 1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale,
che contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dellopera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive
varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi
e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di
sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione
delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le
generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di
coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
- 2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi
fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e
la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei
saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
- 3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono
eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento
progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al
responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite,
riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e
contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti
diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori,
per le parti di rispettiva competenza.
- 4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e
dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del
procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E inoltre firmato da quegli
assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli
accertamenti di taluni lavori.
- 5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel
capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello
stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto
periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei
lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.
-
- Art. 195
- (Relazioni)
- 1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui
raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto
e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni
sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni
impartite dal direttore dei lavori In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma
particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia
collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore
espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali
non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
- 3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in
materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di
conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è
da reputarsi negligente o in malafede.
-
- Art. 196
- (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
- 1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di
fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto
finale.
- 2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo
sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le
sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte
dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante.
-
- Art. 197
- (Difetti e mancanze nell'esecuzione)
- 1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o
mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente
inaccettabile, lorgano di collaudo rifiuta lemissione del certificato di
collaudo e procede a termini dellarticolo 202.
- 2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono
riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni
da eseguire, assegnando allappaltatore un termine; il certificato di collaudo non è
rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal
responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà
dellorgano di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
- 3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la
stabilità dellopera e la regolarità del servizio cui lintervento è
strumentale, l'organo di collaudo determina, nellemissione del certificato, la somma
che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
-
- Art. 198
- (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed
approvato)
-
- 1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni
meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del
certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la
comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo. con proprio parere, alla stazione
appaltante.
- 2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non
autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e
il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.
-
- Art. 199
- (Certificato di collaudo)
- 1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti,
lorgano di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato
di collaudo che deve contenere:
- a) lindicazione dei dati tecnici ed amministrativi
relativi al lavoro;
- b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le
verifiche effettuate;
- c) il certificato di collaudo.
- 2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando
partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore
per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla
esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione
appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei
lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare
l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità
dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
- 3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità
sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato
speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato
ancorché latto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla
garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.
-
- Art. 200
- (Verbali di accertamento ai fini della presa in
consegna anticipata)
- 1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di
occupare od utilizzare lopera o il lavoro realizzato ovvero parte dellopera o
del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia
stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni
che:
- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo
statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del
responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di
agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici,
elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato
speciale dappalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza
dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
- 2. A richiesta della stazione appaltante interessata,
l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate
nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso
dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei
riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un
verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento,
nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
- 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio
definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle
eventuali e conseguenti responsabilità dellappaltatore.
-
- Art. 201
- (Obblighi per determinati risultati)
-
- 1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui
l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione
dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito
nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole
quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da
comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme
da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
-
- Art. 202
- (Lavori non collaudabili)
-
- 1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori
non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile
del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le
relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
-
-
- Art. 203
- (Domande dell'appaltatore al certificato di
collaudo)
-
- 1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua
accettazione allappaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.
All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo.
- 2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel
modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze
previste.
- 3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del
procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di
eseguire.
-
- Art. 204
- (Ulteriori provvedimenti amministrativi)
-
- 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo
svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del
procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
- a) il processo verbale di visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato dal responsabile del procedimento per le
correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al
certificato di collaudo.
- 2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del
procedimento tutti i documenti acquisiti.
- 3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione
all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari
allesame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta
giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono
notificate all'appaltatore.
-
- Art. 205
- (Svincolo della cauzione)
-
- 1. Alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile,
allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
- 2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento
della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dallemissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
- 3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dellopera ai sensi dellarticolo 1666, secondo
comma, del codice civile.
-
- Art. 206
- (Commissioni collaudatrici)
-
- 1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le
operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i
componenti della commissione.
- 2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della
commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la
circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di
esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
-
- Art. 207
- (Collaudo dei lavori di particolare complessità
tecnica o di grande rilevanza economica)
-
- 1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono
lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente
di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui allarticolo 2, comma 1,
lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di
qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo
dei lavori non inferiore al 5 per cento.
-
- Art. 208
- (Certificato di regolare esecuzione)
-
- 1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è
emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
- 2. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso
non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui
allarticolo 195.
-
- Art. 209
- (Approvazione degli atti di collaudo)
-
- 1. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di
collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
-
-
- Art. 210
- (Compenso spettante ai collaudatori)
-
- 1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione
appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dellarticolo 18, comma 1,
della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti
allorganico della stazione appaltante, per leffettuazione del collaudo e della
revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli
ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la
riduzione prevista dal comma 14-quater dellarticolo 17 della Legge.
- 3. L'importo da prendere a base del compenso è quello
risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato
dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo
risarcitorio.
- 4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso,
aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola
volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.
- 5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato
come sopra è aumentato del 20 per cento.
- 6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla
tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo
componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi
in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
- 7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle
dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e
sono indicati nel quadro economico dellintervento.
-
-
- TITOLO XIII
- DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
-
- CAPO I
- Beni culturali
-
-
- Art. 211
- (Applicazione)
-
- 1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si
intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni
culturali e ambientali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di
metodologie del restauro.
-
- Art. 212
- (Scavo archeologico, restauro e manutenzione)
-
- 1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente
titolo si articolano nelle seguenti sezioni:
- a) scavo archeologico;
- b) restauro e manutenzione di beni immobili;
- c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche
decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
- 2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni
che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato
territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni
materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione
del paleoambiente.
- 3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni
tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri
storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza
materiale.
- 4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni
tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri
storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la
conservazione.
-
-
- CAPO II
- Progettazione
-
- Art. 213
- (Attività di progettazione per i beni culturali)
-
- 1. Lattività di progettazione, salvo quanto previsto
dai successivi commi e dallarticolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre
livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e
progetto esecutivo.
- 2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e
quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la
progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
- 3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici
architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di
restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola
in progetto preliminare e progetto esecutivo.
- 4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e
descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento
alla specificità dei beni sui cui si interviene.
-
- Art. 214
- (Progetto preliminare)
-
- 1. Il progetto preliminare consiste in una relazione
programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di
indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi
grafici.
- 2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali,
comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per
definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei
tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la
stima del costo dell'intervento medesimo.
- 3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello
stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono
necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
- 4. Le indagini riguardano:
- a) l'analisi storico - critica;
- b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- c) il rilievo dei manufatti;
- d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
- e) l'individuazione del comportamento strutturale e
l'analisi del degrado e dei dissesti;
- f) lindividuazione degli eventuali apporti di altre
discipline afferenti.
- 5. In ragione della complessità, dello stato di
conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare
può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente
necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi
costi di intervento.
-
-
- Art. 215
- (Progetto definitivo)
-
- 1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento
allintero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli
apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce gli
indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene
attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un
giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con
particolare riguardo ai possibili conflitti tra lesigenza di tutela e i fattori di
degrado.
-
- Art. 216
- (Progetto esecutivo)
-
- 1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni
culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali
riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni
tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei
lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro
tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti
di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
-
- Art. 217
- (Progettazione dello scavo archeologico)
-
- 1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico
prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio
per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento.
A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica
illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla
quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
- 2. La relazione programmatica illustra tempi e modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al
loro studio e pubblicazione.
- 3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una
lettura critica dello stato esistente.
- 4.Le indagini riguardano:
- a) il rilievo generale;
- b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
- c) il programma delle indagini complementari necessarie.
- 5. I risultati delle indagini previste nel progetto
preliminare confluiscono in un progetto definitivo.
- 6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni
relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
- 7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
- a) rilievi ed indagini;
- b) scavo;
- c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
- d) schedatura dei reperti e delle azioni;
- e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
- f) studio e pubblicazione;
- g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione
e musealizzazione del testo;
- h) manutenzione programmata.
- 8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione
della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito
archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
- 9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli
elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
-
-
- Art. 218
- (Progettazione di lavori di impiantistica e per la
sicurezza)
-
- 1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la
sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari
e successivi livelli di approfondimento prevedono limpiego delle tecnologie più
idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la
sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse
storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni
imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste
per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase
di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino
necessaire per garantire la continuità del servizio.
-
- Art. 219
- (Adeguamento del progetto)
1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei
lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei
risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.
- 2. Il progettista propone al responsabile del procedimento
gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte
degli organi competenti.
-
- Art. 220
- (Lavori di manutenzione)
-
- 1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del
bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche
previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono
eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
- la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati
grafici e topografici redatti in opportuna scala;
- il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni
da eseguire ed i relativi tempi;
- il computo metrico;
- lelenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
-
- Art. 221
- (Consuntivo scientifico)
-
- 1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore
dei lavori una relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di
intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti,
e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo
l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i
futuri interventi.
- 2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante
ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
-
-
- Art. 222
- (Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del
contraente)
-
- 1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati
mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione e gestione e sono affidati
mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata
ovvero realizzati in economia.
-
- Art. 223
- (Procedure di scelta del contraente)
-
- 1. I lavori del presente titolo possono essere affidati
mediante licitazione privata semplificata di cui allarticolo 23, comma 1 bis, della
Legge sino allimporto di 750.000 Euro.
- 2. Laffidamento dei lavori di cui al presente titolo
mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di particolare entità e
complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di
valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni
culturali e ambientali.
- 3.Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei
lavori di cui allarticolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di
interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico,
se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della
stazione appaltante.
-
- Art. 224
- (Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e
superfici decorate)
-
- 1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico
- artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui
allarticolo 27, comma 2 della Legge, lufficio di direzione dei lavori del
direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui
allarticolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
- 2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1
nellipotesi di affidamento esterno di cui allarticolo 28, comma 4, della
Legge, lorgano di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno
quinquennale in possesso dei requisiti di cui allarticolo 8, comma 11 sexies, della
Legge.
-
-
- TITOLO XIV
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA
ESECUZIONE DI LAVORI
ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49
-
- Art. 225
- (Programmazione)
-
- 1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione
della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma
2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli
accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le
indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
-
- Art. 226
- (Progettazione)
-
- 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono
soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario
dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti
stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in
relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla
disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente
il progetto esecutivo.
- 2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con
riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
- 3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite
su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai
mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
-
- Art. 227
- (Misure organizzative per la gestione ed esecuzione
dell'opera)
-
- 1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del
procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente
delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
- a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di
prezzo;
- b) segnala allamministrazione inadempimenti, ritardi
ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
- c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica
dellamministrazione;
- d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente
assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa variante di
progetto;
- e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i
criteri di cui allarticolo 230;
- f) autorizza il subappalto con i criteri di cui
all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
- g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione,
le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.
- 2. Può essere nominato un solo responsabile del
procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
- 3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati
secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari
nei settori dellacqua, delledilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che
non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 Euro
possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del programma
generale di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.
-
- Art. 228
- (Direzione dei lavori)
-
- 1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare
assistenti di cantiere che seguano sul posto landamento globale dei lavori. Oltre
alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di
somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle
prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte
e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare
con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio
operato.
-
- Art. 229
- (Collaudo)
-
- 1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo
deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto
applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
-
- Art. 230
- (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori
pubblici)
-
- 1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in
cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di
cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore
del contratto, ma non superiore allandamento dei prezzi in Italia. Oltre tali limite
limpresa può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta e nullaltro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.
- 2. Lincremento si applica all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
- 3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori
eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
- 4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata
avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario.
Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione
ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è
rimessa al responsabile del procedimento.
- 5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono
stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le
modalità previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
- 6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti
dalle vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti
allestero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.
-
-
- TITOLO XV
- DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
-
-
- Art. 231
- (Abrogazione di norme)
-
- 1. Ai sensi dellarticolo 3,comma 4, della Legge , a
far data dallentrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
- a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327,
328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F.
- b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive modifiche;
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione
dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici e successive modificazioni;
- d) il d.l. 6 febbraio 1919, n.107 e successive modifiche;
- e) il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive modifiche;
- f) il r.d. 28 agosto 1924, n.1396 e successive modifiche;
- g) la legge 24 giugno 1929, n.1137 e successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n.133 e successive
modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive
modifiche;
- l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e successive
modificazioni;
- m) la legge 21 giugno 1964, n.463 e successive modifiche;
- n) la legge 10 agosto 1964, n.664 e successive modifiche ;
- o) la legge 17 febbraio 1968, n.93 e successive modifiche;
- p) la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio
1973 n 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27
della legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,(seguiva l'indicazione di un articolo non ammesso al
"Visto" della Corte dei Conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n.741;
- t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive
modificazioni;
u) allarticolo 18, comma 3, della legge 19 marzo
1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti"
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
- Art. 232
- (Disposizioni transitorie)
-
- 1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano
lorganizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata
applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del
regolamento.
- 2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o
il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla loro entrata in vigore.
- 3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di
svolgimento delle procedure di gara per laggiudicazione di lavori e servizi si
applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
- 4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o
esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
ALLEGATI
Note