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IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti i regolamenti e le direttive CEE, che regolano le tematiche
attinenti ad intrastrutture ferroviarie e trasporti per ferrovia,
nonche' la decisione CEE 16 dicembre 1994, n. C (94)3581, relativa
all'approvazione del programma operativo nazionale trasporti-ferrovia
1994/1999;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186,
istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET);
Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in
materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e
dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni
dei comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e tra i quali figura ricompreso il CIPET;
Visti il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativo al
conferimento di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale a regioni ed enti locali ed il decreto legislativo
20 settembre 1999, n. 400, recante al primo modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale
si e', tra l'altro, proceduto al riordino delle funzioni di questo
Comitato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277, e 16 marzo 1999, n. 146, recanti norme di attuazione,
rispettivamente, della direttiva n. 91/440/CEE del 29 luglio 1991,
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e delle direttive
n. 95/18/CE e n. 95/19/CE del 19 giugno 1995, concernenti le licenze
alle imprese ferroviarie, la ripartizione delle capacita' di
infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che,
all'art. 131, reca disposizioni anche in materia di appalti
ferroviari ed all'art. 145, comma 78, dispone che le risorse
finanziarie conferite alle Ferrovie dello Stato S.p.a. come
contributo alla realizzazione delle opere specifiche di cui alle
leggi nella norma richiamate sono attribuite alla societa' stessa in
conto aumento di capitale sociale per le finalita' originarie,
mentre, alla tabella D, vengono stanziati 7.000 miliardi di lire, nel
triennio 2001-2003, quale ulteriore apporto al capitale sociale delle
Ferrovie medesime;
Vista la propria delibera 12 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
202/1992) con la quale l'ente F.S. e' stato trasformato in societa'
per azioni e che ha rimesso l'esercizio dei diritti di azionista
d'intesa al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed al Ministro dei trasporti e della navigazione;
Visto il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo
1996 dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalle Ferrovie
dello Stato S.p.a. e sul cui schema questo Comitato si era espresso
favorevolmente, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 1996;
Visto l'addendum stipulato il 16 luglio 1998 tra il Ministro dei
trasporti e della navigazione e le F.S., sul cui schema questo
Comitato aveva espresso parere favorevole con delibera 25 settembre
1997, n. 176/1997 (Gazzetta Ufficiale n. 246/1997);
Visto l'accordo preliminare al 2o addendum stipulato il 18 febbraio
1999;
Vista la propria delibera 5 novembre 1999, n. 180/1999 (Gazzetta
Ufficiale n. 17/2000), relativa alla definizione dei criteri per la
determinazione del canone di pedaggio per l'accesso alla rete
ferroviaria ed attuata con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 marzo 2000, n. 43T, e 22 marzo 2000, n. 44T;
Visto il 2o addendum al citato contratto di programma stipulato il
1o agosto 2000 e sul cui schema questo Comitato aveva espresso parere
favorevole con delibera 22 giugno 2000, n. 55/2000 (Gazzetta
Ufficiale n. 166/2000);
Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 63/2000 (Gazzetta
Ufficiale n. 186/2000), recante direttive per la definizione della
procedura relativa alla stipula dei contratti di programma nel
settore dei servizi di pubblica utilita';
Visto il 3o addendum al contratto di programma 1994-2000, sul quale
questo Comitato si e' pronunziato favorevolmente con delibera
2 novembre 2000, n. 111/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 281/2000);
Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri sul
risanamento delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in data 30 gennaio 1997
e 18 marzo 1999;
Vista la nota del 21 luglio 2000 con la quale il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha approvato il
piano di impresa 1999-2003 predisposto dalle Ferrovie dello Stato
S.p.a.;
Vista la nota del 31 luglio 2000 con la quale il predetto Ministero
ha approvato il progetto di riassetto societario della menzionata
Societa';
Visto l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000, n. 138T;
Visto il documento di programmazione economica e finanziaria
2001/2004 che conferma l'importanza delle tecniche di project
financing per la realizzazione e gestione di attivita' e servizi di
pubblica utilita', gia' evidenziata nell'analogo documento relativo
al periodo 2000-2003, quantificando anche gli importi di spesa
pubblica per investimenti che dovrebbero essere sostituiti da
capitale privato;
Visto lo schema del "Nuovo piano generale dei trasporti e della
logistica", sul quale questo Comitato ha espresso il definitivo
parere favorevole con delibera 1o febbraio 2001, n. 1/2001, e che e'
stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del
14 marzo 2001 in corso di registrazione;
Vista la propria delibera 1o febbraio 2001, n. 2/2001, con la quale
questo Comitato - anche in relazione alle indicazioni fornite nella
relazione esplicativa predisposta dall'Ufficio di vigilanza sulle
F.S. e recependo il parere reso dal Nars, nella riunione del
26 gennaio 2001, sui profili di regolazione - ha espresso parere
favorevole in ordine allo schema di contratto di programma tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato
S.p.a. 2001-2005, subordinatamente all'accoglimento di talune
osservazioni;
Vista la nota con la quale il Ministro dei trasporti e della
navigazione ha trasmesso i pareri espressi dalle commissioni
parlamentari e la stesura aggiornata del suddetto schema di
contratto, rielaborata sulla base delle raccomandazioni formulate da
questo Comitato;
Considerato che, con delibera in data 13 marzo 1996, questo
Comitato aveva autorizzato, a valere sulle risorse di cui alla legge
1o marzo 1996, n. 64, il finanziamento di 80 miliardi di lire per la
realizzazione della seconda fase del raddoppio della linea
ferroviaria Palermo-Punta Raisi e segnatamente del tratto Palermo
Notarbartolo-Palermo Centrale/Palermo Brancaccio;
Considerato che, in vista della stipula dell'accordo di programma
quadro per il trasporto ferroviario con la regione Sicilia, le F.S.
S.p.a. hanno indicato le modalita' puntuali di utilizzo del suddetto
finanziamento, che - come anche precisato dalla Societa' in nota
2 aprile 2001 - verra' destinato alla realizzazione delle opere
costituenti la tratta funzionale tra la fermata di Orleans e quella
del palazzo di Giustizia si che questo Comitato, con successiva
delibera, procedera' alla definitiva assegnazione del contributo;
Considerato che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone per il
2001 stanziamenti per contributi ed indennizzi in conto esercizio non
allineati ai livelli previsti nel piano di impresa sulla base di
costi efficienti e considerato che tale scostamento appare
suscettibile di incidere negativamente sul processo di risanamento
della societa';
Ritenuto di reiterare, nel presente parere, le raccomandazioni
formulate nella delibera n. 2/2001 che delineano le fasi attuative
dello stipulando contratto di programma;
Prende atto:
che lo schema di contratto di programma da stipulare tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato
S.p.a. per il quinquennio 2001-2005, nella stesura aggiornata
esaminata nell'odierna seduta, in linea di principio riflette le
indicazioni formulate nella delibera n. 2/2001 e prende atto in
particolare che:
sotto l'aspetto della regolazione dell'esercizio lo schema -
pur non indicando esplicitamente gli obiettivi specifici di
efficientamento in termini di riduzione del costo/chilometro - si
colloca nel contesto del processo di progressiva liberalizzazione
nell'utilizzo della rete, chiaramente delineato nelle delibere
richiamate in premessa, ed e' improntato a principi che si stanno
sempre piu' generalizzando nel settore dei servizi di pubblica
utilita', avviando un processo di razionalizzazione in quanto
predetermina gli oneri di manutenzione ordinaria, includendo - a
titolo cautelativo - a decorrere dal 2002 importi per oneri
concessori e relative tasse concessionali connessi all'uso di beni
demaniali;
circoscrive le ipotesi di revisione degli oneri di cui sopra e
degli indennizzi specificati alla lettera b) del punto 7.3 alle
ipotesi di aumento degli oneri di servizio pubblico, di apertura di
nuove tratte e/o impianti e di modifica dell'entita' degli oneri
concessori, cioe' ad ipotesi di modifiche di programma e comunque a
fatti non riconducibili all'operato del gestore;
riferisce forme di conguaglio ex post solo ai contributi per
extra-costi, che - stante la commisurazione delle tariffe di pedaggio
a costi di circolazione efficientata - restano a carico dello Stato
in correlazione alle attuali inefficienze infrastrutturali (K1) e
alle insufficienze tecnologiche della rete (K2), nelle ipotesi che
gli investimenti previsti nel contratto di programma 1994-2000 ed
idonei a rimuovere tali inefficienze non vengano realizzati alle
scadenze previste, fermo restando che per contro, se le opere di
efficientamento sono completate nei termini, la riduzione degli oneri
correlati a tali extra-costi opera automaticamente secondo le
scansioni della tabella 1 dello stipulando contratto di programma;
mira ad assicurare, in linea con quanto adottato per gli altri
servizi di pubblica utilita', che gli incrementi dei costi di
gestione restino contenuti entro il tasso di inflazione programmato;
sotto l'aspetto programmatorio lo schema appare coerente con i
contenuti del menzionato "Nuovo piano generale dei trasporti e della
logistica" e in particolare;
esplicita, all'art. 4, che la Societa' direttamente partecipata
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ed alla quale il Ministero per ultimo citato trasferira'
le ulteriori risorse stanziate dalle leggi finanziarie sotto forma di
aumento di capitale, provvedera', a sua volta, a trasferire le
risorse stesse alla costituenda societa' da essa controllata sotto
analoga forma di aumento di capitale sociale;
presuppone che l'attuazione del nuovo contratto di programma si
sviluppi in parallelo al completamento del programma previsto dal
contratto di programma 1994-2000, anche se gli investimenti inclusi
nel piano di impresa per incrementi di costo rispetto alle stime
iniziali e per completamento di fasi gia' avviate nell'ambito di
detto contratto vengono riportati nella tabella 2 dello stipulando
contratto ed anche se il relativo costo, stimato in 7.800 miliardi di
lire, viene computato tra gli oneri da fronteggiare con il nuovo
contratto;
riporta, tra le fonti di copertura del programma complessivo di
investimenti, anche gli stanziamenti disposti per specifiche
finalita' dalle leggi richiamate all'art. 145, comma 78, della legge
n. 388/2000;
include nuovi programmi di sviluppo della rete ferroviaria per
un costo aggiuntivo di 14.077 miliardi di lire, ricomprendendo, in
attuazione delle indicazioni formulate da questo Comitato nella
delibera n. 111/2000, alcuni degli interventi solo parzialmente
finanziati con il 3o addendum al contratto di programma 1994-2000 a
causa della riduzione degli stanziamenti originari;
postula la prosecuzione del rapporto convenzionale con la
T.A.V. S.p.a. per la realizzazione del programma "alta capacita'"
sulla base delle stime del piano d'impresa riportate in apposita
tabella, prosecuzione che ovviamente e' da intendere nei termini di
cui all'art. 131 della legge n. 388/2000;
individua gli investimenti da effettuare nell'arco di vigenza
del contratto, rispettivamente, per manutenzione straordinaria della
rete, per ricerca-sperimentazione ed adeguamento della rete stessa
alle specifiche tecniche dell'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' nonche' per progetti di
miglioramento della sicurezza delle lunghe gallerie o per programmi
di risanamento acustico e ambientale;
per il programma complessivo di cui agli alinea precedenti
presenta un costo residuo, a valori 2000, di oltre 42.500 miliardi di
lire - ivi incluso il fabbisogno aggiuntivo per il completamento
degli interventi di cui al contratto di programma 1994/2000, ma al
netto dell'onere di realizzazione delle tratte prioritarie delle
linee ad alta capacita' Milano-Genova e Milano-Venezia indicate nel
testo - a fronte di una disponibilita' di 7.000 miliardi di lire, che
nell'occasione viene ripartita tra le diverse tipologie di
intervento;
contiene quindi, oltre agli impegni correlati alle risorse
recate dalla citata legge n. 388/2000, indicazioni per ulteriori
investimenti cui e' da riconoscere carattere meramente programmatico
e che potranno trovare attuazione nei limiti delle risorse di
bilancio stanziate dalle leggi finanziarie per ciascuna delle
annualita' successive e/o di altre risorse comunque disponibili;
circoscrive l'utilizzo delle risorse destinate al programma di
riqualificazione delle stazioni medio-grandi alle opere essenziali
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
Prende altresi' atto:
che lo schema di contratto, nella stesura esaminata nell'odierna
seduta, prevede che tra l'altro, in sede di revisione del contratto
di programma ai sensi dell'art. 3, sia conferita priorita' agli
interventi attuativi di impegni anche temporalmente scanditi in
accordi internazionali, includendo esplicitamente, in relazione alle
indicazioni delle Camere, tra le priorita' da realizzare nell'ambito
del programma "valichi", ricompreso nella tabella 3, gli interventi
di potenziamento della linea Verona-Brennero ed il nuovo collegamento
ferroviario Torino-Lione, nonche' l'ammodernamento della linea
Trieste-Lubiana per il quale sono peraltro da risolvere
preliminarmente talune problematiche connesse all'avvenuto processo
di societarizzazione, vertendosi in tema di investimenti su beni di
terzi;
che lo schema, del pari in relazione alle osservazioni delle
commissioni parlamentari, riserva alla realizzazione del Centro di
Osmannoro le risorse che l'originaria stesura dello schema destinava
al Centro suddetto ed all'ulteriore fase di potenziamento tecnologico
della stazione di Firenze SMN si' che la necessita' di reperire la
copertura finanziaria per quest'ultimo intervento ha comportato la
rimodulazione delle assegnazioni di cui alla tabella 8;
che le altre prescrizioni di carattere generale formulate dalle
suddette commissioni trovano la necessaria risposta nei meccanismi
previsti dallo schema di contratto ed intesi a garantire il
monitoraggio degli impegni presi e la rendicontazione delle attivita'
svolte da parte del gestore dell'infrastruttura, mentre ulteriori
considerazioni anche su specifici interventi restano assorbite dalle
indicazioni gia' contenute nella stesura originaria dello schema
stesso;
che in sede di predisposizione del testo definitivo dello schema
di contratto di programma il Ministero dei trasporti e della
navigazione ha previsto, anche in relazione all'insufficiente
copertura finanziaria, che venga redatto un piano di priorita' per le
tre tipologie di investimenti considerate e che nella fase
istruttoria si e' pervenuti ad una diversa formulazione del punto 6.3
al fine di conferire maggiore pregnanza alle procedure di valutazione
previste dallo schema;
che in sede istruttoria e' emersa altresi' la opportunita' di
depennare il comma 2 dell'art. 12 e di traslare le relative
indicazioni nel suddetto piano di priorita' allorche' sara'
disponibile il programma operativo nazionale trasporti nel contesto
del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 allo scopo di assicurare
la massima trasparenza delle modalita' di utilizzo dei fondi
comunitari;
che la finalizzazione del contributo assegnato al collegamento
Palermo-Punta Raisi di cui in premessa ha comportato modifica della
relativa copertura finanziaria, con relativa riduzione
dell'"ulteriore fabbisogno" esposto nella tabella 2;
Esprime parere favorevole:
in relazione a quanto sopra rilevato, sullo schema di contratto
di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
Ferrovie dello Stato S.p.a. per il quinquennio 2001-2005 nella
stesura esaminata nell'odierna seduta;
Raccomanda:
che nell'attuazione del programma degli investimenti sia prestata
massima attenzione ai temi inerenti la tutela della sicurezza, al
fine di assicurare il piu' alto livello di protezione dei lavoratori
e degli utenti, e che oggetto di particolare attenzione formino anche
i profili ambientali, in linea con le raccomandazioni di cui alla
richiamata delibera n. 1/2001 relativa al piano generale dei
trasporti e della logistica;
che in linea generale venga effettivamente realizzato, da parte
del gestore, un significativo miglioramento della capacita' di spesa,
con particolare riferimento agli interventi cofinanziati nell'ambito
del citato programma operativo nazionale trasporti che verra'
predisposto nel contesto del quadro comunitario di sostegno
2000-2006;
che nell'ambito della realizzazione del sistema di "alta
capacita'", riguardo alla trasversale Torino-Milano-Venezia, sia data
priorita' agli interventi sui nodi e sulle tratte sature e al
potenziamento del corridoio merci medio-padano, realizzando anche gli
adeguamenti e le connessioni necessari;
che vengano studiate e poste in atto misure tese ad assicurare un
ottimale utilizzo della capacita' esistente, con particolare
riferimento ai valichi alpini;
Impegna:
il Ministro dei trasporti e della navigazione:
a sottoporre, non appena possibile, a questo Comitato i criteri
e le procedure per l'allocazione delle tracce da parte del gestore
dell'infrastruttura in relazione all'avvenuto rilascio delle licenze
per l'attivita' di trasporto in ambito nazionale, anche al fine di
determinare, alla luce - tra l'altro - delle previsioni dell'atto di
concessione, standard e parametri di qualita' dei servizi
dell'infrastruttura e della loro utilizzazione, nonche' modalita' di
ristoro in caso di violazione di tali standard e parametri;
a monitorare il programma d'investimenti relativo alla
soppressione dei passaggi a livello previsti dall'art. 1 della legge
8 ottobre 1998, n. 354, al fine di assicurare il completamento del
programma stesso;
ad approfondire, in fase di attuazione del piano generale dei
trasporti e della logistica ed in correlazione al progressivo
trasferimento di funzioni e compiti alle regioni, in contraddittorio
con le regioni stesse, il problema dell'imputazione degli oneri di
gestione delle infrastrutture ferroviarie non ricomprese nel "sistema
nazionale integrato trasporti", cioe' non incluse nella rete di
interesse nazionale di cui lo Stato deve garantire, anche
finanziariamente, la funzionalita';
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica a definire la destinazione dei proventi delle dismissioni
di cui all'art. 8 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 18 marzo 1999 sul "risanamento delle Ferrovie dello
Stato", in relazione alle indicazioni contenute nella direttiva
stessa;
entrambi i Ministri;
per quanto concerne la regolazione:
a stabilire gli obiettivi specifici di efficientamento della
gestione dell'infrastruttura, posto che il piano di impresa citato in
premessa riferisce gli obiettivi di risanamento alle Ferrovie dello
Stato S.p.a. a livello aggregato, stabilendo tali obiettivi in
termini di riduzione del costo/chilometro e precisando le modalita'
di verifica sul raggiungimento degli obiettivi stessi e le misure da
adottare in caso di scostamento;
a valutare l'adozione di misure atte a ripristinare, in sede di
quantificazione degli stanziamenti per contributi all'esercizio, il
criterio del rispetto dei costi efficienti;
a definire il problema del regime dei beni demaniali marittimi
in uso alla Societa', fermo restando che quest'ultima procedera' a
detrarre dall'importo complessivo degli oneri di manutenzione
ordinaria la quota degli oneri concessori e delle relative tasse
esposta nella citata tabella 1 che risulti comunque non dovuta;
per quanto concerne il programma degli investimenti:
a sottoporre, entro il 15 settembre 2001, alla valutazione di
questo Comitato, al fine di rilevare il fabbisogno finanziario delle
singole annualita', il piano di priorita' degli investimenti per le
tre tipologie riportate, rispettivamente, alle tabelle 2, 3, e 7 in
un contesto organico che evidenzi anche, sulla base del dato storico
o di altro criterio puntualmente indicato, la modulazione annua delle
altre voci di spesa sopra richiamate;
a far predisporre dal gestore dell'infrastruttura, entro il
28 febbraio 2002, la stesura definitiva del piano delle priorita'
sulla base delle risultanze dei dossier di valutazione redatti
secondo l'apposita metodologia approvata dal Ministero dei trasporti
e della navigazione - d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - fermo restando che il
programma di investimenti verra' attuato nel limite delle risorse
disponibili per ciascuna annualita': detto piano dovra' altresi'
individuare, in relazione alle indicazioni del programma operativo
nazionale trasporti del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, gli
investimenti relativi alle regioni dell'obiettivo 1, da considerare
aggiuntivi, e l'entita' delle risorse comunitarie destinata a
ciascuno di essi;
a sottoporre, nei sessanta giorni successivi, il piano di cui
sopra all'approvazione di questo Comitato;
a sottoporre alla propria approvazione gli addendum con i quali
saranno allocati gli ulteriori apporti al capitale sociale e le
rimodulazioni del piano di cui sopra che risultino necessarie in
relazione a stanziamenti recati dalla legge finanziaria in misura
inferiore al fabbisogno indicato nel piano stesso per l'anno
considerato, sempre che la copertura del residuo non sia assicurata
con altre disponibilita', nonche' gli eventuali aggiornamenti del
piano di cui trattasi conseguenti alle revisioni del contratto di
programma di cui all'art. 3;
a valutare con particolare attenzione - anche avvalendosi del
supporto dell'unita' tecnica finanza di progetto, istituita
nell'ambito di questo Comitato ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n. 144 - il progetto "alta capacita'" in vista dell'individuazione di
forme di copertura del costo relativo atte a contenere del progetto
stesso, nonche' a valutare la rispondenza dei parametri di
riferimento per il calcolo degli interessi intercalari alle
condizioni di mercato;
ad avviare una riflessione congiunta sull'attuazione di forme
di monitoraggio che investano i vari profili di completamento del
contratto di programma 1994/2000 e di attuazione del nuovo contratto,
ivi incluso il rispetto dei tempi programmati;
ad assicurare che gli accordi di programma-quadro attinenti al
settore delle infrastrutture ferroviarie, da stipulare nell'ambito
delle intese istituzionali di programma, siano coerenti con i
contenuti del contratto di programma all'esame e della presente
delibera;
per quanto concerne l'informativa:
a calendarizzare in modo unitario l'inoltro di relazioni
periodiche da parte della Societa', secondo modalita' che i Ministeri
suddetti definiranno, in modo da creare un flusso sistematico ed
organico di informazioni che consenta alle menzionate amministrazioni
di assolvere in modo sinergico ai rispettivi compiti di istituto e
realizzare, tra l'altro, l'intesa prevista dalla delibera di questo
Comitato in data 12 agosto 1992, meglio specificata in premessa,
fermo restando l'onere, per il Ministero dei trasporti e della
navigazione, di estendere sistematicamente l'invio dell'annuale
relazione al Parlamento a questo Comitato.
Roma, 4 aprile 2001
Il Presidente delegato: Visco
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
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Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato