Jesinrete
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 10 aprile 2001, n.379
Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - Art. 103, legge 23 dicembre
2000, n. 388. (Legge finanziaria 2001).

Alle imprese interessate
I commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito di
imposta per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico.
Nel prosieguo, ci si riferira' alla presente circolare con il
termine "bando".
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
seguito indicato col termine "Ministero", ha in corso l'affidamento
della gestione amministrativa degli interventi in parola ad un
soggetto esterno, in possesso di adeguate capacita'
tecnico-organizzative, di seguito indicato con il termine "Gestore",
mediante lo svolgimento di una gara pubblica.
I compiti del Gestore sono la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni, la valutazione dei progetti e delle imprese candidate
e, piu' in generale, tutte le prestazioni a carattere propedeutico
per gli atti concessivi e di controllo, nello spirito di conseguire
efficienza organizzativa e maggiore celerita' possibile nella
trattazione delle istanze.
Per l'accettazione delle domande di agevolazione nonche' per la
divulgazione di tutte le informazioni necessarie per la loro
predisposizione, il Gestore operera' attraverso una propria rete di
sportelli, distribuita su tutto il territorio nazionale. L'elenco
degli sportelli abilitati sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
con la massima tempestivita' appena disponibile.
Le domande potranno essere presentate agli sportelli abilitati del
Gestore, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
dell'elenco, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di
presentazione delle domande comporta la non inclusione in
graduatoria.
Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le
disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001 in materia di aiuti de-minimis, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 10 del
13 gennaio 2001 e disponibile sul sito internet del Ministero
(www.minindustria.it) ovvero presso gli sportelli del Gestore.
1. Presentazione delle istanze.
1.1 Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono predisposte e
presentate, per ciascun progetto di investimento orientato allo
sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, da un soggetto
promotore, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti
all'iniziativa e candidate agli aiuti, che devono risultare in numero
minimo non inferiore a 20. Nel seguito si fara' riferimento al
soggetto che presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la
dizione "soggetto promotore".
1.2 Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto
promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il Gestore per
conto delle imprese beneficiarie.
1.3 Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese iscritte nel
registro delle imprese, con l'eccezione di quelle operanti nei
settori per i quali non e' applicabile la disciplina de-minimis ai
sensi dei vigenti orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato,
elencati nell'allegato 1 al presente bando.
1.4 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di
sottoscrizione della dichiarazione-domanda, sono sottoposte a
procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.
1.5 La domanda, da redigere in conformita' al modello di cui
all'allegato 2, distribuito a stampa dal Gestore, sara' relativa ad
un unico progetto di investimento e sara' sottoscritta, con valore di
dichiarazione sostitutiva di notorieta', nella parte che attesta
l'aderenza a tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal
legale rappresentante del soggetto promotore.
1.6 La domanda e' composta da una parte generale che identifica il
soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto
di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti
parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Per ciascuna
delle imprese dell'aggregazione, e' poi allegata una scheda
specifica, avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di
notorieta' del rispettivo legale rappresentante, con la quale viene
attestata, per la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle
circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni
della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto
di pertinenza dell'impresa. Alla domanda deve essere allegata una
dettagliata relazione di progetto relativa all'iniziativa comune
delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione
degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le
finalita', gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a
regime, con l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione,
l'istanza puo' essere presentata soltanto se completa di tutti gli
allegati, con particolare riferimento alla presenza delle
schede-dichiarazioni di tutte le imprese facenti parte
dell'aggregazione e della relazione sopra indicata.
1.7 Gli investimenti ammissibili sono quelli sviluppati per la
parte comune del progetto, la cui responsabilita' e supervisione
nelle fasi realizzative, come pure la messa in effettivo esercizio,
spetta al soggetto promotore.
2. Progetti e spese ammissibili.
2.1 Il progetto di investimento deve riguardare tutte le imprese
partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, ed
essere inteso allo sviluppo per via elettronica delle transazioni che
i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione effettuano tra di
loro, nei confronti di altre imprese ovvero del consumatore finale.
Ai fini della valutazione di ammissibilita', il progetto deve
presentare caratteristiche di particolare rilevanza rispetto a
profili di natura tematica, settoriale, territoriale oppure di
filiera produttiva-commerciale. Non saranno in ogni caso considerati
ammissibili progetti che siano incentrati sulla mera aggregazione di
imprese, in sostanziale carenza di un criterio tra quelli sopra
evidenziati.
2.2 Le spese ammissibili sono quelle effettuate, successivamente
alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle
imprese beneficiarie per la realizzazione da parte del soggetto
promotore del progetto comune. Le spese sono ammissibili purche'
siano fatturate dal soggetto promotore e riferite alle seguenti
tipologie di costo:
a) hardware e software per le finalita' specifiche di cui al
progetto;
b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la
gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni
commerciali, riferite all'infrastruttura comune e con un limite del
20% dell'investimento complessivo;
c) creazione di directories elettroniche, sistemi di
classificazione e ricerca dei dati;
d) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza
delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento
elettronico;
e) formazione del personale, nel limite del 30% dell'investimento
complessivo.
Nel caso di progetti gia' parzialmente realizzati, sono ammissibili
soltanto i costi che si riferiscono a spese che il soggetto
proponente deve ancora sostenere alla data di presentazione della
domanda.
2.3 Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli acquisti per le
dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione.
2.4 Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando sono
revocate qualora l'impresa benefici, per i medesimi beni e servizi,
del contributo in conto capitale previsto dall'art. 103 della legge
n. 388/2000, nonche' di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche
in forma di de-minimis. Per un efficace controllo del divieto di
cumulo, i soggetti promotori hanno l'obbligo di allegare alla domanda
copia delle eventuali ulteriori richieste di intervento presentate in
applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 103; e' in ogni
caso esclusa la possibilita' per lo stesso soggetto promotore di
presentare due o piu' domande di agevolazione in relazione a
programmi che presentano obiettivi e caratteristiche tecniche
sostanzialmente analoghe.
3. Graduatoria.
3.1 Il Gestore effettua le verifiche di compatibilita' con la
normativa applicabile, valutando il progetto presentato sotto il
profilo della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la
realizzazione degli investimenti che per l'esercizio delle attivita'
di commercio elettronico attese dal soggetto proponente e dalle
imprese richiedenti. Il Gestore valuta anche l'ammissibilita' delle
singole imprese che aderiscono al progetto proposto, provvedendo, ove
si renda necessario, alle rettifiche del caso.
3.2 Nel termine massimo di novanta giorni dalla chiusura del bando,
il Gestore conclude le valutazioni di cui al comma precedente e
fornisce gli esiti al Ministero, unitamente agli elementi per la
formazione della graduatoria, per i progetti positivamente valutati;
sulla base di tali elementi, il Ministero redige la graduatoria,
secondo i criteri di cui al presente bando, organizzata per punteggio
complessivo decrescente.
3.3 Il punteggio attribuito a ciascun progetto e' determinato come
somma dei punteggi relativi ai seguenti cinque parametri economici,
calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale:
a) numero di imprese appartenenti all'aggregazione proponente:
e' assegnato rispettivamente il punteggio pari a:
0 punti nel caso di 20 imprese partecipanti;
20 punti nel caso di 100 o piu' imprese partecipanti;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al numero di
imprese, nei casi intermedi.
b) rapporto tra il numero di imprese e l'investimento complessivo
ammissibile del progetto:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
c) rapporto tra il numero di PMI sul totale delle imprese
appartenenti all'aggregazione:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
La definizione di piccola e media impresa e' quella fissata, sulla
base degli orientamenti dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, i
cui contenuti sono riportati in allegato al presente bando.
d) rapporto tra il numero di imprese con un numero di dipendenti,
alla data della domanda, inferiore a 50 sul totale delle imprese
appartenenti all'aggregazione:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti
ammessi;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
e) numero complessivo di occupati, al momento della domanda,
nelle imprese partecipanti al progetto:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del parametro tra i progetti
ammessi;
20 punti per il massimo valore del parametro tra i progetti
ammessi e, comunque, per i progetti per i quali lo stesso superi
2.000 occupati;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del
parametro, nei casi intermedi.
3.4 Ai progetti per i quali trova applicazione ciascuna delle
fattispecie di cui alla tabella seguente, sono riconosciute
maggiorazioni percentuali del punteggio, ottenuto sulla base delle
indicazioni di cui al comma precedente, nella misura rispettivamente
indicata nella tabella medesima:

                                    |Maggiorazione percentuale del
                                    |punteggio
---------------------------------------------------------------------
eventuale organizzazione delle      |
imprese richiedenti in una forma    |
giuridicamente definita              |
(consorzio, associazione             |
temporanea o permanente) alla       |
quale partecipano tutte quelle      |
interessate dal progetto             |10%
---------------------------------------------------------------------
presenza di una componente di       |
investimento per la formazione di   |
personale                            |10%
---------------------------------------------------------------------
inerenza del progetto ad aspetti    |
di valorizzazione dei beni o        |
attività culturali                   |10%
---------------------------------------------------------------------
sostegno e valorizzazione           |
dell'offerta turistica               |10%
---------------------------------------------------------------------
organizzazione dell'offerta         |
informativa su base plurilingue,    |
in tal caso è d'obbligo la          |
presenza della lingua inglese       |10%
---------------------------------------------------------------------
presenza di sistemi di pagamento    |
via internet per le transazioni di  |
ecommerce                            |10%
---------------------------------------------------------------------
organizzazione e monitoraggio       |
degli aspetti relativi alla catena  |
logistica (produttiva,               |
distributiva e commerciale)         |
definiti sia per i prodotti e       |
servizi materiali sia per i         |
prodotti e servizi immateriali      |10%
---------------------------------------------------------------------
utilizzo di tecnologia XML          |10%

3.5 Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria e' ottenuto
dal punteggio di cui al punto 3.3, applicando la maggiorazione
complessiva spettante, data dalla somma delle percentuali pertinenti
di cui alla tabella del punto 3.4, ed arrotondato alla seconda cifra
decimale.
4. Entita' delle agevolazioni.
4.1 L'ammontare delle agevolazioni, contenuto nei limiti della
regola del de-minimis, e' calcolato con riferimento ai costi ammessi
per ciascuna impresa, nella misura del 60% dei costi sostenuti e
documentati. Si ricorda che la normativa del de-minimis prevede che
l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima
impresa non possono superare 100.000 EUR su un periodo di tre anni e
che, tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma
degli aiuti o dall'obiettivo che gli stessi perseguono. Ai fini del
predetto limite, concorrono anche eventuali aiuti in forma diversa
dalla sovvenzione diretta in denaro, al lordo delle imposizioni
dirette e, nei confronti di quelli erogabili in piu' quote, in
termini di equivalente sovvenzione.
5. Prenotazione.
5.1 Nei limiti delle risorse disponibili per il triennio 2001-2003,
al netto degli oneri per la gestione, i programmi di investimento
vengono selezionati secondo l'ordine di posizionamento in
graduatoria.
5.2 Alle imprese di cui al progetto utilmente collocato in
graduatoria, e' prenotato il credito di imposta nella misura
corrispondente ai costi ammissibili. Nel caso in cui le risorse
residue non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per
progetti con identica collocazione in graduatoria, si procede alla
riduzione proporzionale, in base all'ammontare dei costi previsti da
ciascuna delle imprese che aderiscono a detti progetti.
6. Realizzazione <?tpl=10dd>degli investimenti e liquidazione del
credito di imposta.
6.1 Entro 24 mesi, decorrenti dalla data del provvedimento di
prenotazione, i progetti devono essere completati, intendendosi per
completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento
dei beni e servizi ammessi alle agevolazioni. Entro il medesimo
termine, le imprese beneficiarie devono avere provveduto
all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza.
6.2 Allorquando le imprese beneficiarie cumulativamente abbiano
completato almeno il 50% degli investimenti totali ammessi per il
progetto e, comunque, subordinatamente alla raggiunta rispondenza a
criteri minimi di funzionalita' indicati in sede preventiva,
ilsoggetto promotore puo' presentare, per conto delle imprese
beneficiarie, richiesta di anticipazione sui benefici spettanti, in
misura proporzionale alle spese sostenute e gia' pagate alla data
dell'istanza medesima, da ciascuna impresa beneficiaria. In tale
caso, qualora una o piu' imprese si trovino nella condizione di avere
completato la parte di propria pertinenza, l'anticipazione ad esse
liquidata non potra' eccedere il 90% dell'importo per ciascuna
prenotato, in attesa del completamento di tutto il progetto.
6.3 Previa istruttoria intesa ad accertare la sussistenza della
documentazione comprovante l'effettuazione degli investimenti e dei
relativi pagamenti, il Gestore propone al Ministero la liquidazione,
nei limiti delle disponibilita' di cassa esistenti,
dell'anticipazione spettante a ciascuna impresa.
6.4 A conclusione del progetto e, comunque, non oltre sessanta
giorni successivi al termine per il completamento degli investimenti
di cui al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe
modalita', presenta richiesta di erogazione a saldo dei benefici
spettanti a ciascuna impresa, corredandola con una relazione
complessiva delle attivita' svolte, valevole anche ai fini degli
accertamenti ispettivi. Il Gestore, previa istruttoria conclusiva,
propone al Ministero la liquidazione della residua parte del credito
di imposta spettante alle singole imprese, sempre entro i limiti
delle disponibilita' di cassa esistenti. Decorso il predetto temine,
in assenza della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede
comunque alla verifica della sussistenza delle condizioni per la
permanenza delle agevolazioni nelle quote gia' eventualmente
corrisposte a titolo di anticipazione.
6.5 Fatto salvo il caso del subentro ad imprese uscenti dal
progetto aggregativo, in condizioni analoghe di investimento, sono
ammesse variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle
imprese partecipanti all'aggregazione, da valutare in sede consuntiva
finale, nel limite non eccedente il 30% del numero iniziale, a pena
di revoca per decadenza delle condizioni di ammissione del progetto.
Nell'ambito del medesimo progetto possono essere autorizzate dal
Ministero rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna delle
imprese, a fronte di variazioni in corso d'opera della ripartizione
dei costi da ciascuna sostenuti nel progetto, purche' le stesse non
diano luogo al superamento degli importi totali prenotati per
l'intero progetto e nel rispetto della regola del de-minimis.
6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti,
in effettive condizioni di esercizio e per le attivita' per le quali
sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente
dalla data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4
ovvero, in mancanza della stessa, dal termine di 60 giorni successivi
previsto dal medesimo punto 6.4.
7. Ispezioni e revoche.
7.1 Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle
agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese
beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti
e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le
agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a
mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la
documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi
pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
7.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo' disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli
effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
7.3 Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
7.4 Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' disponibile anche attraverso il
sito internet www.minindustria.it
Roma, 10 aprile 2001
Il Ministro: Letta

Allegato 1
SETTORI ESCLUSI AI SENSI
DELLA NORMATIVA DE-MINIMIS
Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001, la normativa de-minimis non si
applica:
a) al settore dei trasporti e alle attivita' legate alla
produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei
prodotti di cui all'allegato I del trattato istitutivo dell'Unione
europea;
b) a favore di attivita' connesse all'esportazione, vale a dire
gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla
costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse all'attivita' di esportazione;
c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Allegato 2
Pag. 63
Pag. 64
Pag. 65
Pag. 66
Pag. 67
Pag. 68
Pag. 69


Allegato 3
DEFINIZIONI E PARAMETRI DIMENSIONALI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base
della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto
18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o ottobre 1997,
n. 229, e sue successive integrazioni, che di seguito vengono
riassunte.
1) e' definita "piccola" l'impresa che:
a) ha meno di 50 dipendenti e
b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in appresso
definito;
2) e' definita "media" l'impresa che, non classificandosi come
"piccola":
d) ha meno di 250 dipendenti, e
e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
f) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in appresso
definito;
3) e' definita "grande" l'impresa che non rientri in una delle
precedenti definizioni.
Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga,
anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di
voto di una o piu' imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del
fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti
di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a
ciascuna delle predette imprese.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una
o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima.
E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa
oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni
di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso;
pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di
indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al
capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di
dimensioni superiori. La predetta soglia puo' essere superata nelle
due fattispecie seguenti:
a) se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti
pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori
istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo
individuale o congiunto sull'impresa;
b) se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile
determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter
legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di
indipendenza.
Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto
economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile,
s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli
importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa',
diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta
sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con
il volume d'affari.
b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli
dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese
esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte
dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare,
per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto
delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformita'
agli art. 2423 e seguenti del codice civile;
c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di
unita'-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano
frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello
cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per
dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta
eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di
voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa'
di capitali, e' quella risultante alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione.
Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati
esclusivamente il numero delle unita' lavorative in azienda, la
composizione della compagine sociale o dei diritti di voto
dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato