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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 aprile
2001, n. 91
Testo del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
78 del 3 aprile 2001), coordinato con la legge di conversione 3 maggio 2001, n. 163 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: "Proroga dell'entrata in
vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n.
468, e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto legislativo di cui
all'articolo 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002. ".
2. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, e' sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 21 della legge 24 novembre 1999, n.
468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante
istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in
materia di competenza penale del giudice di pace e modifica
dell'art. 593 del codice di procedura penale), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 21. (Emanazione del decreto legislativo). - 1. Lo
schema di decreto legislativo di cui all'art. 14 e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti per materia esprimono il loro
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
schema medesimo.
2. Il decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in
vigore il giorno 2 gennaio 2002.
3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14,
predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di
formazione per la preparazione dei giudici di pace al
processo penale di cui all'art. 17.
4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14,
organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i
giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile
con il normale lavoro di ufficio, applicando le
disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge 21 novembre
1991, n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge,
in quanto applicabili.".
- Si riporta l'art. 65 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale
deI giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 65 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato