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LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, il quale
dispone che la conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra
governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275
dell'8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, che attribuisce alle stesse la personalita'
giuridica nonche' l'autonomia didattica, funzionale ed
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del
6 novembre 2000, recante norme di organizzazione del Ministero della
pubblica istruzione, che ha riorganizzato i servizi
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e ha istituito
gli uffici scolastici regionali per favorire una piu' razionale
distribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e
realizzare una efficace interazione con le .competenze delle regioni;
Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro
della pubblica istruzione con nota n. 379/Ris. del 12 marzo 2001, la
quale esprime una condivisione dei principi che hanno ispirato i
provvedimenti regolamentari e mira ad individuare un sistema di
raccordo per realizzare una efficace interazione tra i soggetti
titolari di competenze esclusive: istituti scolastici autonomi, enti
locali, regioni, uffici scolastici regionali;
Considerato che, ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il
20 marzo 2001 si e' tenuta una riunione a livello tecnico alla quale
hanno preso parte i rappresentanti del Ministero della pubblica
istruzione, delle regioni e delle autonomie locali e che, in quella
sede, le autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire un
sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio
con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la nuova stesura del documento risultante dal lavoro
congiunto del Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie
regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla
quale le regioni e gli enti locali hanno espresso parere favorevole;
Acquisito l'assenso del governo, delle regioni e delle province
autonome, dei comuni, delle province e delle comunita' montane;
Sancisce l'accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le
regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunita'
montane, sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e
delle funzioni in materia di erogazioni del servizio formativo di
rispettiva competenza che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante.
Roma, 19 aprile 2001
Il presidente
Loiero
Il segretario della Conferenza Stato-regioni
Carpani
Il segretario della Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali
Magliozzi
Allegato
Premesso che:
1. Nel corso dell'attuale legislatura si e' venuto configurando
un quadro di norme primarie e regolamentari che ha ridefinito
l'assetto del sistema formativo promuovendo l'innalzamento
qualitativo del servizio e la differenziazione dell'offerta formativa
in relazione alle diversita' dei contesti territoriali nei quali la
stessa si colloca;
2. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/2000, emesso
sulla base della delega conferita con la legge n. 59/1997, ha
attribuito alle istituzioni scolastiche la personalita' giuridica e
l'autonomia didattica, finanziaria, amministrativa ed organizzativa
al fine di introdurre la flessibilita' indispensabile a consentire
l'erogazione di un'offerta formativa rispettosa della differenziata
domanda proveniente dai diversificati ambiti territoriali di
operativita';
3. Oltre alle competenze gia' previste dalla normativa vigente il
decreto legislativo n. 112/1998 ha delegato alle regioni le
attribuzioni in materia di istruzione elencate nell'art. 138 e ha
trasferito agli enti locali i compiti e le funzioni di cui all'art.
139;
4. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, emesso
sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel decreto
legislativo n. 300/1999 ha riorganizzato i servizi
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica ed, in
particolare, ha superato la tradizionale articolazione a livello
provinciale istituendo gli Uffici scolastici regionali per favorire
una piu' razionale distribuzione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali e realizzare un'efficace interazione con le competenze
delle regioni;
5. Il ridisegno distributivo delle competenze fra gli organi
dell'amministrazione diretta dello Stato e le attribuzioni di compiti
e funzioni alle regioni e agli enti locali fa parte di un unico
disegno riformatore dal quale emerge un rinnovato sistema formativo
nazionale i cui principali attori, in ambito regionale sono:
gli istituti scolastici autonomi;
le regioni;
i comuni e le province;
gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica
istruzione;
6. Si configura un sistema complesso nel quale ciascuno degli
attori, pur destinatario di una sfera di competenze esclusive agisce
su aree che hanno significativi punti di contatto funzionale che
richiedono l'individuazione di momenti di raccordo idonei a
realizzare le necessarie sinergie ed evitare sovrapposizioni,
dispersioni e diseconomie;
7. L'ottimale perseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli
organi della pubblica amministrazione che, nel loro insieme,
costituiscono un sistema allargato di erogazione del servizio
formativo, puo' essere garantito da un'efficace interazione tra i
diversi attori basata sulla collaborazione e sull'integrazione dei
rispettivi ambiti di competenza;
8. E' necessario pertanto stabilire un percorso metodologico che
faciliti la declinazione degli obiettivi nazionali coniugandoli con
quelli individuati a livello regionale e locale per tutte quelle aree
di attivita' dei vari soggetti che presentano significativi punti di
contatto.
9. L'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999, di
cui fa anche menzione l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/2000, stabilisce che "Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e'
costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo
collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato,
della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete
il coordinamento delle attivita' gestionali di tutti i soggetti
interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi
programmati."
10. La dimensione regionale dell'organo collegiale non consente
che in esso possano trovare attuazione diretta e concreta i diversi
livelli del coordinamento territoriale necessari per realizzare una
armonica e complementare attivita' di tutti gli attori del sistema
formativo. E' pertanto necessario che si realizzi una rete capillare
di intese che raccordi l'attivita' didattica ed organizzativa delle
istituzioni scolastiche autonome con quella dei comuni e delle
province nelle materie di rispettiva competenza.
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PROVINCE, COMUNI E COMUNITA'
Art. 1.
Il presente protocollo esprime una condivisione dei principi e
delle considerazioni formulate nelle premesse e costituisce il quadro
di riferimento generale al quale Regioni, Provincie, Comuni, Uffici
Scolastici Regionali del Ministero della pubblica istruzione e
Istituzioni scolastiche autonome ispirano la propria attivita', in
sede locale, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di
rispettiva competenza.
Art. 2.
Gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e le rappresentanze
degli Enti locali, tenuto conto delle convergenze conseguite in seno
all'organo collegiale previsto e disciplinato dall'art. 75 del
decreto legislativo n. 300/1999 e dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 347/2000, potranno stipulare accordi
e/o convenzioni quadro per raccordare l'esercizio delle rispettive
competenze.
Art. 3.
Gli accordi e/o le convenzioni di cui al precedente articolo
potranno definire linee e metodologie per promuovere in sede locale
la piu' efficace interazione tra Comuni, Province ed Istituzioni
scolastiche autonome;
Art. 4.
I piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche
saranno elaborati, in coerenza con le determinazioni assunte dagli
enti locali nelle materie di propria competenza, tenendo conto delle
eventuali intese e/o accordi conclusi a livello locale. Le
istituzioni scolastiche, per l'attuazione dei POF, ricorreranno alla
metodologia delle intese.
Art. 5.
I partecipanti all'accordo si impegnano, ciascuno nei confronti
dei propri organi, a diffondere il presente protocollo di intesa con
l'invito ad intraprendere sul territorio ogni iniziativa ritenuta
opportuna per la sua attuazione, nel rispetto delle reciproche
competenze e delle linee metodologiche indicate nei precedenti
articoli.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato