|
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione
annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
famigliari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo;
Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il documento programmatico 2001-2003 relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a
norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16
maggio 2001;
Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso,
rispettivamente del 27 dicembre 1997, 16 ottobre 1998 e 15 marzo
2000;
Vista la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999;
Vista la propria direttiva in data 2 febbraio 200l, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001;
Visto il proprio decreto in data 2 agosto 2000;
Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve
tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il
triennio 2001-2003 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero
dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del
testo unico;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi,
richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo
determinato, specialmente stagionale;
Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, quali
siderurgico, meccanico, artigianali, delle tecnologia
dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei servizi alla
persona, di cura e domestici, richiedono manodopera straniera per
ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;
Tenuto conto della necessita' di aumentare la formazione
professionale e la partecipazione al mercato del lavoro della forza
lavoro interna;
Tenuto conto delle caratteristiche della mobilita' all'interno dei
confini nazionali di lavoratori italiani e stranieri disoccupati;
Tenuto conto altresi, delle previsioni di inserimento di lavoratori
autonomi, anche per lo svolgimento di attivita' professionali,
verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro della giustizia;
Tenuto conto della rilevazione dei fabbisogni degli operatori
sanitari verificati dal Ministero della sanita;
Tenuto conto delle esigenze espresse dalle regioni, dagli enti
locali, dalle parti sociali e delle organizzazioni del privato
sociale e del volontariato;
Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso
dell'anno 2000 con conseguente possibilita' di accesso immediato al
lavoro;
Sentita la competente commissione della Camera dei deputati e
rilevata la decorrenza del termine per l'espressione del parere da
parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 50.000 persone.
2. Per l'anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro
una quota massima di 33.000 persone.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, comma 1, e'
consentito l'ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale
e autonomo di 20.000 lavoratori cosi' ripartiti:
a) 12.000 lavoratori per lavoro subordinato, a tempo
indeterminato o determinato a carattere non stagionale, chiamati ed
autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non
comunitario, con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3;
b) 3.000 lavoratori per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento
di attivita' professionali, provenienti da qualsiasi Paese non
comunitario, con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3;
c) 2.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, quali
infermieri professionali che hanno conseguito il titolo in Italia
ovvero ai quali il Ministero della sanita' ha riconosciuto il titolo
conseguito all'estero;
d) 3.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo,
specializzati nelle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, e d'intesa con il Ministero degli esteri se si vorra'
valutare la provenienza, da emanare entro novanta giorni dalla
pubblicazione del seguente decreto, sono stabiliti i profili
professionali degli operatori del settore della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione ricompresi nella quota di cui
alla parte d) del comma l del presente articolo.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. l, tenuto conto
della cooperazione in materia migratoria, e' consentito l'ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per
l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di 6.000 cittadini
albanesi; 3.000 cittadini tunisini; 1.500 cittadini marocchini; 4.000
cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione europea che
sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria
anche riguardanti, per gli accordi in materia di lavoro, progetti
sperimentali di formazione all'estero, a carico dei privati
proponenti e nell'ambito e nei limiti delle risorse destinate allo
scopo, da sviluppare su proposta dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministero del lavoro se non proponente, e in
collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli
imprenditori e dei datori di lavoro.
2. Tenuto conto della particolare situazione politico-sociale della
Somalia, e' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro di
una quota di 500 cittadini somali.
Art. 4.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. l e
conformemente alle modalita' individuate dal regolamento di
attuazione del testo unico 25 luglio 1998, n. 286, e' consentito
l'ingresso fino ad un numero massimo di 15.000 persone, provenienti
da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell'art. 23, commi 1,
2 e 3 del predetto testo unico.
2. Ove le domande presentate ai sensi del comma precedente entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte
ai sensi dell'art. 35, comma 2, del regolamento di attuazione, nei
successivi sessanta giorni, non siano sufficienti a coprire per
intero la predetta quota di l5.000 unita, per la residua parte,
possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell'art.
23, comma 4, del predetto testo unico.
3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in
conformita' all'art. 35 del regolamento di attuazione, i visti di
ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti
all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane nei Paesi con i quali siano state
concluse le intese previste dall'art. 21 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero.
Art. 5.
1. Qualora, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui
delle quote di cui ai presenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri
interessati e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1 del
presente decreto, si provvedera, sulla base dell'andamento delle
effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche
stabilite.
Roma, 9 aprile 2001
Il Presidente: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 45
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato