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IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Vista la direttiva 89/398/CEE recepita con il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111;
Vista la direttiva 99/41/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e'
sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2001
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Allegato I
a) Gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che
saranno oggetto di specifici decreti ministeriali;
1) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
2) Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti
e ai bambini;
3) Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione
del peso;
4) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
5) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare,
soprattutto per gli sportivi;
b) Categorie di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare per i quali possono essere previste disposizioni
specifiche:
6) Alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo
glucidico perturbato (diabete).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato