Jesinrete
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

CONFERENZA UNIFICATA (EX ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)
ACCORDO 19 aprile 2001
Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni, le province, i comuni e le comunita'
montane sul documento recante: "Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici
scolastici regionali".

LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata, per le materie e i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, che
dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
Tenuto conto delle competenze delegate e trasferite dallo Stato
alle regioni ed agli enti locali ai sensi degli articoli 138 e 139
del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del
6 novembre 2000, n. 347, che prevede l'istituzione degli uffici
scolastici regionali in ogni capoluogo di regione e ne individua le
relative funzioni;
Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro
della pubblica istruzione con nota n. 380/Ris. del 12 marzo 2001, che
si propone di garantire il coordinamento dell'organizzazione
scolastica e l'uniformita' dei livelli di servizio degli uffici
scolastici regionali in tutto il territorio nazionale, in sinergia
con le autonomie locali;
Considerato che, ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il
20 marzo 2001 si e' tenuta una riunione a livello tecnico alla quale
hanno preso parte i rappresentanti del Ministero della pubblica
istruzione, delle regioni e delle autonomie locali e che, in quella
sede, le autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire un
sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio
con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la nuova stesura del documento risultante dal lavoro
congiunto del Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie
regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla
quale le regioni e le autonomie locali hanno espresso parere
favorevole;
Vista la nota n. 2299 del 18 aprile 2001 con la quale il Ministro
della pubblica istruzione ha proposto ulteriori modifiche al
documento oggetto del presente accordo, che le regioni e gli enti
locali hanno comunicato di condividere;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province
autonome, dei comuni, delle province e delle comunita' montane;
Sancisce l'accordo:
Tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province
autonome, i comuni, le province e le comunita' montane sul documento
recante: "Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli
uffici scolastici regionali" che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante.
Roma, 19 aprile 2001
Il presidente: Loiero

Allegato
LINEE DI ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Premessa.
Nel corso dell'attuale legislatura si e' venuto configurando un
quadro di norme primarie e regolamentari che ha ridefinito l'assetto
del sistema formativo.
Il ridisegno distributivo delle competenze fra gli organi
dell'amministrazione diretta dello Stato e le attribuzioni di compiti
e funzioni alle regioni e agli enti locali fa parte di un unico
disegno riformatore dal quale emerge un rinnovato sistema formativo
nazionale i cui principali attori, in ambito regionale sono:
gli istituti scolastici autonomi;
le regioni;
i comuni e le provincie;
le direzioni generali regionali del Ministero della pubblica
istruzione.
Si configura un sistema complesso nel quale le istituzioni
scolastiche acquisiscono una posizione di "centralita" e ciascuno
degli attori, pur destinatario di una sfera di competenze esclusive,
agisce su aree che hanno significativi punti di contatto funzionale
che richiedono l'individuazione di momenti di raccordo idonei a
realizzare le necessarie sinergie ed evitare sovrapposizioni,
dispersioni e diseconomie.
L'ottimale perseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli
organi della pubblica amministrazione che, nel loro insieme,
costituiscono un sistema allargato di erogazione del servizio
formativo, richiede un'efficace interazione tra i diversi attori
basata sulla collaborazione e sull'integrazione dei rispettivi ambiti
di competenza.
Il documento, individua linee di indirizzo per l'articolazione
della direzione generale regionale, secondo quanto disposto dai commi
2 e 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347
del novembre 2001.
Le linee si ispirano al principio della massima flessibilita' che
consente di adeguare agli specifici contesti un modello
organizzatorio che deve presentare caratteristiche di omogeneita' al
fine di garantire l'uniformita' dei livelli di servizio in ambito
nazionale. Pertanto la concreta definizione delle articolazioni
organizzative dell'ufficio scolastico regionale (dislocazione degli
uffici, rapporto tra questi e il numero delle scuole, etc.) dovra'
comunque essere definita in coerenza con la situazione della singola
regione secondo quanto disposto dal comma 2, dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.
Il documento e' il risultato di un lavoro di analisi,
approfondimento di orientamenti, esigenze e proposte svolto insieme
ai direttori generali regionali.
Il documento si articola in:
1) criteri per l'organizzazione "a regime" delle direzioni
generali regionali del Ministero della pubblica istruzione;
2) criteri per la definizione della fase transitoria relativa
al passaggio delle competenze ai nuovi uffici.
Criteri di organizzazione dell'ufficio scolastico regionale
L'istituzione scolastica autonoma e' al centro del processo di
rinnovamento dell'organizzazione amministrativa.
Con la riforma dell'amministrazione (nota 2) si pongono le
condizioni per l'esercizio effettivo dell'autonomia scolastica,
tassello fondamentale del mosaico costitutivo del nuovo modello di
governo dell'istruzione, che vede le scuole come istituzioni forti,
capaci di svolgere direttamente funzioni e compiti fin qui propri
dell'amministrazione scolastica ed in grado di interloquire con le
istituzioni locali ed il territorio, al fine di adeguare e arricchire
l'offerta formativa.
Cio' implica una revisione che sostenga un diverso rapporto tra
le strutture amministrative destinate all'organizzazione del servizio
e le scuole destinate concretamente ad erogarlo attraverso
un'attivita' prevalentemente professionale.
1. Missione della direzione regionale e principi di riorganizzazione
delle attivita.
La direzione regionale, fatte salve le competenze delegate e
trasferite dallo Stato alle regioni e agli enti locali (decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), persegue lo scopo primario di
realizzare una pianificazione delle scelte educative e organizzative
che si integri con la programmazione dell'offerta formativa della
regione, di sostenere e facilitare il rapporto tra gli enti locali e
le scuole per la programmazione e l'attuazione dell'offerta formativa
locale, costituita anche dai POF delle singole istituzioni
scolastiche e dai progetti di rete tra scuole e tra scuole e
territorio. Attraverso la definizione di linee di indirizzo e sistemi
di monitoraggio e controllo, la direzione regionale favorira' il
coordinamento e l'integrazione con gli attori locali, con l'intento
di evitare la frammentazione delle politiche territoriali.
In tale contesto, l'obiettivo prioritario per la direzione
regionale e' quello di ricercare e realizzare la migliore allocazione
delle risorse umane e finanziarie provenienti dal Ministero della
pubblica istruzione, per far si che le assegnazioni alle scuole
trovino effettivo impiego nel perseguimento dei fini del sistema di
istruzione, consentendo flessibilita' e diversificazione nelle
modalita' organizzative, ma garantendo unitarieta' rispetto al
conseguimento degli standard di istruzione fissati a livello
nazionale (nota 3).
In questa prospettiva la riorganizzazione dell'amministrazione
periferica deve tendere a modificare il baricentro della
distribuzione delle risorse tra la gestione amministrativa, in
diminuzione, ed i servizi alle scuole ed alle istituzioni locali
(nota 4), in crescita.
Ogni direzione regionale, a norma dell'art. 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, si organizza per
funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e
supporto alle istituzioni scolastiche (nota 5), avendo in debito
conto le specificita' del contesto locale.
L'articolazione territoriale della direzione regionale non e'
pertanto una dimensione organizzativa a se' stante rispetto alla
struttura della direzione, ma una diretta articolazione dei suoi
uffici in un sistema che renda visibile e tangibile la scelta di
snellezza, flessibilita' e prossimita' all'utenza, attraverso la
configurazione delle sue attivita, dei servizi erogati, dei ruoli
lavorativi, delle competenze professionali, delle modalita' di
rapportarsi alle esigenze ed ai bisogni delle diverse tipologie di
utenza.
Nella ricomposizione delle attivita' e degli organici nei nuovi
uffici, particolare cura dovra' essere data nel favorire la
integrazione di tutte le professionalita' utili per il perseguimento
di un medesimo obiettivo, ancorche' facenti riferimento a gruppi con
una forte identita' professionale (dirigenti e personale
amministrativo, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, personale
docente).
In ciascuna direzione generale regionale e' prevista la
costituzione di due organi collegiali:
I) organo collegiale previsto dall'art. 75, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dall'art. 6, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, il cui
regolamento di organizzazione e' adottato sulla base degli indirizzi
concordati in sede di Conferenza unificata, secondo quanto previsto
dallo stesso comma 4, dell'art. 6;
II) consiglio regionale dell'istruzione, previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, art. 4, organo collegiale
elettivo per il cui funzionamento il direttore regionale costituisce
un apposita segreteria.
Per il perseguimento della propria missione, il direttore
generale regionale si avvale del supporto dell'istituto regionale di
ricerca educativa per lo svolgimento delle attivita' afferenti alle
aree funzionali "Pianificazione, programmazione e integrazione delle
politiche formative", "Supporto e sviluppo delle istituzioni
scolastiche autonome", "Organizzazione e politiche di gestione delle
risorse umane della scuola".
2. Principali funzioni di competenza della direzione generale
regionale.
La direzione generale regionale organizza le proprie attivita' in
relazione alle seguenti aree funzionali:
I) area pianificazione, programmazione e integrazione delle
politiche formative;
II) area supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche
autonome;
III) area organizzazione e politiche di gestione delle risorse
umane della scuola;
IV) area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie;
V) area gestione delle risorse e servizi di supporto della
direzione regionale.
Per ciascuna area funzionale si riportano, di seguito, le
principali tematiche ad esse ascrivibili.
A - Area pianificazione, programmazione e integrazione delle
politiche formative.
1. Nuovi ordinamenti, programmi e curricoli scolastici, autonomia
scolastica e valutazione degli apprendimenti, esami di stato.
2. Politiche formative integrate e in raccordo con la regione,
gli enti locali ed il mondo del lavoro:
ricognizione delle esigenze formative, sviluppo delle politiche
formative integrate;
istruzione e formazione superiore non universitaria, educazione
e istruzione permanente degli adulti;
dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome,
edilizia scolastica.
3. Monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al
contesto economico-sociale.
4. pianificazione del fabbisogno di risorse umane e finanziarie
per la erogazione del servizio scolastico.
5. Parita' scolastica e vigilanza sulle scuole e corsi di
istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia.
B - Area supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome
1. Sviluppo di centri per la erogazione di servizi di consulenza
agli istituti per l'autonomia:
servizi a supporto della didattica;
sistemi di condivisione delle conoscenze ed esperienze
tecnologie didattiche;
supporto alla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
supporto alla partecipazione ad iniziative europee;
sistemi per lo sviluppo della pianificazione, controllo e
valutazione;
consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza
delle istituzioni scolastiche.
2. diritto allo studio, politiche giovanili, associazionismo e
servizi agli studenti:
diritto allo studio, integrazione degli studenti in situazione
di handicap, accoglienza e integrazione degli studenti immigrati,
servizi formativi in contesti non scolastici;
diritto allo studio, politiche sociali in favore delle
studentesse e degli studenti;
servizi a sostegno delle attivita' promosse dalle associazioni
degli studenti e dei genitori.
3. promozione ed assistenza progetti nazionali, europei ed
internazionali:
diffusione tra le scuole dei bandi di concorso;
elaborazione di schemi guida per la partecipazione a progetti.
C - Area organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane
della scuola.
1. Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei
dirigenti scolastici.
2. Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane
della scuola: reclutamento, selezione delle risorse umane,
organizzazione, dotazioni organiche e allocazione delle risorse
umane.
3. Relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale
della scuola.
4. Formazione e aggiornamento del personale della scuola.
D - Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie.
1. Gestione ed amministrazione delle risorse finanziarie per le
istituzioni scolastiche.
2. Programmazione e controllo delle risorse finanziarie.
3. Controllo e verifiche sulla gestione di bilancio delle
istituzioni scolastiche.
4. Gestione economica e finanziaria dell'amministrazione
regionale.
E - Area gestione delle risorse e servizi della direzione regionale.
1. Organizzazione e gestione delle risorse umane della direzione
regionale:
gestione delle risorse umane dell'amministrazione;
formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione;
relazioni sindacali e contrattazione regionale per il personale
dell'amministrazione;
supporto per la innovazione, l'organizzazione del lavoro e la
semplificazione dei procedimenti.
2. Gestione dei servizi economali, logistici ed infrastrutturali
della direzione regionale.
3. Comunicazione, organizzazione eventi.
4. Monitoraggio dei servizi della direzione e valutazione della
soddisfazione dell'utenza.
5. Assistenza legale, gestione del contenzioso, attivita' di
conciliazione.
6. Rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse
tecnologiche, supporto all'utilizzo delle stesse.
3. Articolazione in unita' organizzative della direzione regionale.
Le unita' organizzative sono costituite da strutture stabili
deputate a garantire il perseguimento di obiettivi connessi alle
missioni principali della direzione regionale.
La direzione regionale si articola per funzioni in uffici della
direzione generale regionale e relative unita' operative.
Queste ultime si possono ulteriormente articolare sul territorio
in:
I) centri servizi amministrativi (C.S.A.);
II) centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni
scolastiche autonome (C.I.S.).
E' opportuno che il numero di unita' organizzative sia contenuto
al minimo indispensabile al fine di:
limitare il frazionamento delle competenze tra diversi uffici;
facilitare i compiti di coordinamento del direttore regionale;
favorire l'integrazione interfunzionale tra le diverse unita.
Il direttore generale affida le funzioni vicarie ad un dirigente
responsabile di una unita' organizzativa di seguito denominata
ufficio.
3.1 Uffici della direzione generale regionale.
La direzione regionale assume la seguente denominazione: ufficio
scolastico regionale per "denominazione della regione" - direzione
generale.
Essa si articola in uffici, i quali rappresentano strutture
organizzative complesse, responsabili del perseguimento di un sistema
di obiettivi integrato e coerente con una delle missioni principali
assegnate alla direzione regionale.
Gli uffici esercitano competenze funzionali in riferimento
all'intero territorio regionale, e sono alle dirette dipendenze del
direttore regionale.
Dal direttore generale regionale possono dipendere, se
necessario, anche quelle unita' di supporto che richiedono un'alta
competenza professionale e, nel contempo, siano strategiche per il
raggiungimento degli obiettivi dell'intera organizzazione regionale
(per es. sistemi informativi, legale).
3.2 Unita' operative.
Ogni ufficio della direzione regionale si articola in unita'
operative, le quali sono strutture organizzative non complesse che
contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di un ufficio
attraverso il presidio unitario di un processo di lavoro e/o la
erogazione di un servizio.
Una unita' operativa puo' essere destinata a gestire
integralmente un processo di lavoro di natura amministrativa
afferente all'intero territorio regionale (per es. reclutamento,
gestione dirigenti scolastici, contabilita, economato, etc.), oppure
puo' essere destinata a fornire competenze specialistiche o di
supporto per il funzionamento interno dell'organizzazione regionale
(per es. comunicazione, formazione).
3.3 Centri servizi amministrativi (C.S.A.).
I centri servizi amministrativi realizzano la presenza
dell'amministrazione sul territorio e facilitano l'accesso ai
procedimenti amministrativi in relazione alle competenze proprie
dell'amministrazione, residuate allo Stato (decreto legislativo n.
300/1999, art. 75).
Essi provvedono all'assolvimento di funzioni amministrative di
gestione dei ruoli provinciali, di reclutamento o di altre attivita'
loro delegate.
In relazione a tali funzioni svolgono attivita' di accoglienza,
informazione, acquisizione pratiche amministrative, rilascio atti
amministrativi, assistenza e consulenza giuridica.
Nei confronti del personale della scuola, degli utenti e degli
enti, agenzie e realta' professionali, educative e formative
esistenti sul territorio, i centri realizzano compiutamente e
sviluppano ulteriormente la missione attribuita agli uffici relazioni
con il pubblico fornendo informazioni, anche mediante l'utilizzo di
strumenti telematici.
In relazione alla loro missione di servizio, indirizzata
prevalentemente nei confronti delle istituzioni scolastiche e del
loro personale, un criterio di territorialita' adottabile sara'
funzione del numero di istituti utenti.
E' opportuno che il principio di decentramento del servizio si
contemperi con la necessita' di non appesantire, con una eccessiva
proliferazione di tali centri, i costi dell'amministrazione. Per
questo motivo sara' bene prevedere sul territorio regionale un numero
di centri servizi amministrativi che non superi il rapporto di 1 a
100 istituti in ambito regionale.
Laddove il numero di C.S.A. che risulta da tale rapporto sia
inferiore al numero di province della regione, sara' opportuno
garantire un numero di C.S.A. pari al numero delle province stesse.
I C.S.A. assumono la seguente denominazione: Ministero della
pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per "denominazione
della regione" - direzione generale - centro servizi amministrativi
per "denominazione dell'area geografica".
I centri servizi amministrativi dipendono dall'ufficio della
direzione regionale con competenza specifica in tema di
organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della
scuola.
La responsabilita' del C.S.A. e' affidata a un funzionario di
area C. Ove ragioni di particolare complessita' del servizio lo
rendano opportuno, puo' essere costituito un posto di funzione
dirigenziale raggruppando almeno tre C.S.A.: tale posto dirigente si
rapporta funzionalmente all'ufficio competente per l'area
"organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della
scuola".
3.4 Centri servizi per le istituzioni scolastiche (C.I.S.).
I centri servizi per le istituzioni scolastiche autonome
rappresentano la modalita' per promuovere e assistere lo sviluppo
delle scuole, garantendo la disponibilita' di competenze
professionali-chiave nella gestione dei processi didattici,
organizzativi. Essi sono al servizio delle scuole autonome e si
inseriscono armonicamente nelle linee di sviluppo dell'offerta
formativa integrata; in tale direzione i centri servizi hanno la
funzione di promuovere lo sviluppo di un sistema di offerta di
servizi alle scuole stesse, valorizzando appieno anche i preesistenti
centri risorse nati per iniziativa di singoli istituti, di reti di
scuole o di enti locali.
I C.I.S. operano su richiesta degli istituti o stimolandone la
domanda con opportune azioni, e assicurano servizi professionali
(nota 6) di qualita' per l'assistenza, consulenza, supporto alla
corretta implementazione ed allo sviluppo dei processi di istituto
nonche' alla promozione di reti di scuole e consorzi di servizi.
In relazione alla loro missione di servizio, e' fondamentale che
nell'istituzione del C.I.S. si tenga in considerazione il bacino
d'utenza di riferimento, tenendo conto dei vincoli derivanti dalle
disponibilita' di risorse umane, finanziarie e strutturali.
A tal fine potranno essere stipulate opportune intese con gli
enti locali interessati.
Laddove le caratteristiche del territorio e/o le opzioni sul
portafoglio servizi lo consiglino, e' possibile ipotizzare
un'articolazione territoriale del C.I.S., con sedi periferiche.
E' opportuno che sia garantito un numero di C.I.S. almeno pari al
numero delle province.
I C.I.S. assorbono le funzioni dei nuclei di supporto
all'autonomia.
Il personale dei centri proviene dal ruolo dei docenti e dei
dirigenti scolastici della scuola, mediante utilizzazioni a tempo
determinato, ai sensi della legge n. 448/1998, o dalle segreterie
delle istituzioni scolastiche. Il personale dei C.I.S. viene
selezionato con riferimento agli specifici profili professionali
richiesti dalla tipologia dei servizi da erogare. Mediante intese
potra' essere utilizzato personale messo a disposizione dagli enti
locali a proprio carico.
I C.I.S. assumono la seguente denominazione: Ministero della
pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per "denominazione
della regione" - direzione generale - Centro servizi istituzioni
scolastiche per "denominazione dell'area geografica".
I centri dipendono dall'ufficio della direzione regionale con
competenza specifica in tema di sviluppo e supporto delle istituzioni
scolastiche (nota 7) autonome. La responsabilita' di un C.I.S. e'
affidata ad un dirigente con funzioni tecniche o ad un dirigente
scolastico.
4. Ulteriori modalita' di funzionamento organizzativo della direzione
regionale.
La direzione regionale puo' inoltre organizzarsi avvalendosi di
modalita' di funzionamento quali "Progetti" ed "Incarichi".
4.1 Progetti.
Per Progetto si intende una struttura organizzativa temporanea di
risorse, deputata a garantire il perseguimento di un obiettivo
assegnato, in un arco temporale definito (per es. su tematiche quali:
gestione a stralcio dell'arretrato, gestione del piano di formazione
del personale amministrativo delle scuole per favorire il
trasferimento delle competenze, organizzazione della riforma dei
cicli scolastici).
Il responsabile di progetto si avvale della collaborazione di
addetti assegnati temporaneamente, e/o coordina funzionalmente, in
riferimento all'obiettivo assegnato, le attivita' delle altre unita'
organizzative direttamente coinvolte nel perseguimento ditale
obiettivo.
Gli addetti assegnati al progetto sono reperiti all'interno della
pianta organica della direzione generale.
L'assegnazione della responsabilita' di progetto avviene sulla
base di una specifica disposizione organizzativa emessa dal direttore
regionale il quale precisa anche il termine del mandato in relazione
alla scadenza definita per il conseguimento degli obiettivi previsti.
Il responsabile di progetto puo' essere collocato in diretta
dipendenza dal direttore regionale.
La responsabilita' di un progetto puo' essere affidata ad un
dirigente amministrativo, dirigente tecnico, dirigente scolastico, o
ad un funzionario.
4.2 Incarichi.
Per particolari esigenze di servizio, il direttore regionale
attribuisce, sulla base di una specifica disposizione organizzativa,
a qualsiasi dirigente o funzionario, anche se responsabile di una
unita' organizzativa, l'incarico di presidiare funzionalmente una
particolare attivita' che non necessita della predisposizione di una
specifica struttura organizzativa dedicata, ne' giustifica una
struttura di progetto.
Gli incarichi possono riguardare ad esempio:
1) rappresentante presso organismi collegiali territoriali
istituiti al fine di coordinare le politiche formative sul
territorio;
2) rappresentante nella gestione dei rapporti istituzionali nei
confronti di una specifica autonomia locale, in riferimento alla
esigenza di garantire integrazione e coordinamento nei processi di
definizione della programmazione dell'offerta formativa;
3) referente su alcune tematiche che necessitano di raccordo
con i dipartimenti e servizi del Ministero della pubblica istruzione,
con riguardo alla esigenza di collegare le iniziative ministeriali
con le competenze e le attivita' svolte all'interno della direzione
regionale.
4.3 Dirigenti con funzioni tecniche.
Nella riconversione strutturale della presenza e della funzione
dell'amministrazione sul territorio un ruolo strategico va attribuito
alla dirigenza tecnica la cui specifica professionalita,
opportunamente valorizzata, deve avere adeguato spazio nel processo
di sviluppo del sistema scolastico. Le presenti linee danno gia'
indicazioni circa le diverse modalita' di impiego. In questo contesto
la funzione del dirigente tecnico trovera' una propria piu' precisa
specializzazione e collocazione in rapporto all'evoluzione del
sistema scolastico.
4.4 Personale amministrativo.
La missione dell'ufficio scolastico regionale, gli obiettivi
attraverso cui questa si andra' realizzando, la gestione della fase
di passaggio al nuovo ordinamento ed il suo consolidamento a regime,
hanno come principale risorsa e primario strumento operativo il
personale gia' presente negli attuali uffici le cui professionalita'
e potenzialita' avranno largo spazio di impiego e di sviluppo nella
nuova organizzazione regionale, sia a livello di struttura
direzionale, sia nelle diverse articolazioni territoriali, sia,
infine, nei piu' flessibili moduli che la riorganizzazione funzionale
prevede.
In questa prospettiva sono state elaborate, e concordate con le
organizzazioni sindacali, aree e figure professionali coerenti con le
funzioni ed il ruolo dell'amministrazione nel processo di riforma nel
cui ambito vi sara' ampia opportunita' di valorizzare e sviluppare
attitudini e competenze.
4.5 Relazioni sindacali.
La riforma del sistema scolastico nel suo complesso e, in
particolare, della struttura organizzativa, propone obiettivi a largo
raggio sul cui conseguimento la risorsa umana rappresenta il fattore
decisivo ed insostituibile. E' quindi fondamentale il coinvolgimento
del personale delle rappresentanze istituzionali che si esprimono nel
sistema di relazioni sindacali che va pertanto inserito organicamente
nei piu' ampi e complessi sistemi dell'organizzazione centrale e
territoriale. Su questo obiettivo vanno indirizzati i vari strumenti
di partecipazione introdotti dai recenti contratti collettivi per le
implicazioni dei processi generali di riorganizzazione
dell'amministrazione.
Si attiveranno le procedure di contrattazione, concertazione,
consultazione, informazione, sia a livello centrale che territoriale,
come previsto dagli strumenti contrattuali di comparto ed integrativi
(rispettivamente scuola e ministeri) ogni qualvolta la
riorganizzazione delle strutture verra' ad investire materie oggetto
di relazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo
n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Utilizzo dell'organico dirigenziale amministrativo e tecnico.
L'allocazione dell'organico dirigenziale regionale, definito in
allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2001, viene effettuata
sulle posizioni organizzative previste nel presente documento
seguendo orientativamente alcune priorita:
I) uffici della direzione generale regionale che afferiscono
alle cinque aree funzionali di cui al paragrafo 1.2 (Pianificazione,
programmazione e integrazione delle politiche formative, supporto e
sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome, organizzazione e
politiche di gestione delle risorse umane della scuola,
amministrazione e gestione delle risorse finanziarie, gestione delle
risorse e servizi della direzione regionale);
II) responsabilita' di gruppi di centri servizi amministrativi,
come previsto al precedente paragrafo 3.3, ultimo comma;
III) eventuali altri uffici della direzione generale regionale,
in aggiunta a quelli previsti al punto I, che derivino dalla
enucleazione di attivita' ritenute particolarmente rilevanti dalle
aree funzionali;
IV) posizioni dirigenziali con funzioni di consulenza e
ricerca, nel limite di una posizione per organici regionali fino a 10
unita, e due posizioni per organici superiori. Tali posizioni possono
essere utilizzate anche per l'attribuzione di incarichi di
responsabilita' relative a progetti.
Affinche' la direzione regionale, in relazione allo svolgimento
della propria missione, possa avvalersi pienamente della specifica
professionalita' espressa dai dirigenti tecnici, ed integrarla con le
altre professionalita' presenti negli uffici della stessa direzione,
il direttore regionale assegna a ciascun ispettore, non responsabile
di un C.I.S., un incarico da svolgere nell'ambito di uno specifico
ufficio della direzione.
Al fine di garantire la specificita' professionale dei dirigenti
tecnici essi nominano un coordinatore il quale riferisce direttamente
al direttore regionale.
Inoltre, come riportato nel paragrafo 4.1, i dirigenti tecnici
possono essere nominati responsabili di progetto.
FASE TRANSITORIA
Criteri per la definizione della fase transitoria
relativa alla gestione organizzativa
Dalla data di insediamento del direttore generale regionale, il
personale dei Provveditorati agli studi e della Sovraintendenza
scolastica e' collocato organicamente nella direzione generale.
Con i provvedimenti di definizione dell'articolazione della
direzione regionale vengono istituiti gli uffici di direzione
generale come individuati nella prima parte del presente documento.
L'operativita' dei predetti uffici si realizza gradualmente, a
partire dall'ufficio per la gestione risorse finanziarie. Il
direttore generale regionale provvede ai necessari trasferimenti di
personale dirigenziale.
Il direttore generale affida le funzioni vicarie ad un dirigente
responsabile di uno dei predetti uffici.
Il provvedimento di articolazione della direzione generale fissa
la data del definitivo passaggio di competenze ai nuovi uffici e di
assegnazione del relativo personale alle nuove funzioni con la
contestuale soppressione dei provveditorati agli studi. Sino a tale
data, da stabilire non oltre il 31 dicembre 2001, i provveditorati
agli studi sono chiamati a garantire l'ordinaria amministrazione con
particolare riferimento al regolare avvio dell'anno scolastico
2001-2002. Nel contempo devono provvedere al trasferimento delle
competenze amministrative alle scuole.
Nella fase transitoria i sottoelencati compiti dei provveditorati
agli atudi vengono progressivamente trasferiti ai competenti uffici
della direzione generale, con conseguente attribuzione a questi del
coordinamento gerarchico e funzionale delle specifiche unita'
presenti presso i provveditorati: gestione risorse finanziarie,
rapporti interistituzionali, rapporti con le organizzazioni
sindacali, gestione e sviluppo dirigenti scolastici, formazione,
comunicazione, legale e contenzioso, sistemi informativi, attivita'
connesse all'offerta formativa integrata, progetti legati alla
didattica ed all'offerta formativa, politiche per gli studenti, ivi
incluse le attivita' per l'educazione motoria, ed in ogni caso tutte
le attivita' afferenti ai nuclei di supporto all'autonomia ed agli
uffici studi.
Per l'anno scolastico 2001-2002, il direttore regionale
stabilira' le opportune intese con la regione e gli enti locali al
fine di istituire centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni
scolastiche autonome nei limiti della disponibilita' di risorse e di
profili professionali appropriati alla tipologia di servizi erogabili
dal C.I.S. I C.I.S sono progressivamente estesi a tutto il territorio
regionale con articolazione provinciale e, ove ritenuto opportuno,
sub-provinciale.
Per evidenti ragioni di trasparenza e di visibilita, la direzione
regionale procede in tempi rapidi alla comunicazione dei processi di
cambiamento in atto nei confronti di tutto il personale
dell'amministrazione e della scuola nonche' degli specifici contesti
territoriali in cui operano le nuove strutture regionali. I contenuti
comunicativi saranno veicolati attraverso strumenti interni (es.
pagine WEB riservate agli addetti dell'amministrazione sulla rete
privata Intranet) ed esterni (es. pagine WEB presenti sulla rete
pubblica Internet all'interno del dominio del Ministero
www.istruzione.it). Le modalita, gli strumenti ed i tempi con cui
procedere a tali comunicazioni devono essere oggetto di una
pianificazione e progettazione omogenea da parte di tutte le
direzioni generali.
Note:
1. Comma 7, art. 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/2000: "Il dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro
novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'art. 1,
comma 5, determina l'articolazione dell'ufficio scolastico
regionale ai sensi del comma 2 del presente articolo,
nonche' la decorrenza del passaggio delle competenze ai
nuovi uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati
agli studi e il relativo personale e' assegnato alle nuove
funzioni".
2. Comma 1, art. 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/2000: "In ciascun capoluogo di regione e'
istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello
dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro
di responsabilita' amministrativa, al quale sono assegnate
tutte le funzioni gia' spettanti agli uffici periferici
dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma
della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici
scolastici regionali di cui all'art. 613 del testo unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle
istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione
centrale dal presente regolamento, o non conferite alle
regioni e agli enti locali".
3. Comma 3, art. 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/2000: "L'ufficio scolastico regionale
svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con
i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli
ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia
dell'attivita' formativa e sull'osservanza degli standard
programmati, promuove la ricognizione delle esigenze
formative e lo sviluppo della relativa offerta sul
territorio in collaborazione con la regione e gli enti
locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli
studenti, formula al servizio per gli affari
economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte
per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di
personale; provvede alla costituzione della segreteria del
consiglioregionale dell'istruzione a norma dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti
con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per
quanto di competenza statale e nel rispetto comunque
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente
all'offerta formativa integrata, all'educazione degli
adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di
istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia;
fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche
e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia
ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche
le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni
scolastiche le risorse di personale ed esercita tutte le
competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle
relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni
scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale;
assicura, con i modi e gli strumenti piu' opportuni, la
diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i
contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette
i relativi atti di incarico. Nell'esercizio dei propri
compiti il dirigente dell'ufficio regionale si avvale dei
servizi funzionali e territoriali, nonche' dell'istituto
regionale di ricerca educativa".
4. Comma 3, art. 75, del decreto legislativo n.
300/2000: "Gli uffici scolastici regionali esercitano tra
le funzioni residuate allo stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni
scolastiche".
5. Comma 3, art. 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/2000: "Il Ministero e' articolato, a
livello periferico, in uffici scolastici regionali di
livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione.
Tali uffici, a norma dell'art. 6, comma 2, si organizzano,
sentite le regioni, per funzioni e sul territorio
provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche".
6. Il portafoglio servizi di un C.I.S. e' da ricercare
all'interno delle seguenti tematiche:
servizi a supporto della didattica (progettazione del
POF, nuovi ordinamenti, programmi scolastici, innovazione
formativa, ricerca e sviluppo, formazione docenti, sviluppo
reti di scuole);
sistemi di condivisione delle conoscenze e esperienze
e tecnologie didattiche (gestione della documentazione,
innovazione tecnologica);
supporto alla pianificazione, controllo e valutazione
(pianificazione delle risorse in ingresso, controllo
dell'impiego delle risorse, supporto alla costruzione e
gestione delle relazioni tra l'istituto e "l'ambiente",
supporto alla autovalutazione d'istituto, sviluppo delle
persone).


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato