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Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n.183
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di
funzioni alla Regione in materia di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta,
espresso nella seduta del 24 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto del conferimento
1. Il presente decreto disciplina la delega alla regione autonoma
della Valle d'Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al
collocamento e alle politiche attive del lavoro.
2. Le funzioni ed i compiti in materia di politiche del lavoro gia'
esercitati alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad essere svolti dalla regione Valle d'Aosta.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo
1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
25 settembre 1993; l'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.".

Art. 2.
Funzioni e compiti
1. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i
compiti relativi al collocamento ed in particolare:
a) collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo;
b) collocamento obbligatorio;
c) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione
europea;
d) collocamento dei lavoratori a domicilio;
e) collocamento dei lavoratori domestici;
f) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica
amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le
amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti
pubblici;
g) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
2. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i
compiti in materia di politica attiva del lavoro ed in particolare:
a) promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
b) incentivazione all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi
all'occupazione di soggetti tossicodipendenti;
d) promozione di iniziative volte a favorire l'occupazione degli
iscritti nelle liste di collocamento, con particolare riferimento ai
soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge
23 luglio 1991, n. 223;
e) predisposizione ed attuazione di iniziative finalizzate al
reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento
lavorativo di categorie svantaggiate;
f) tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
g) lavori socialmente utili;
h) compilazione della lista di mobilita' dei lavoratori previa
analisi tecnica.
3. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei
relativi provvedimenti l'esercizio delle funzioni e dei compiti di
cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti
territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni
interessate.
4. Al fine di realizzare compiutamente il collocamento e le
politiche attive del lavoro riguardo ai cittadini non appartenenti
all'Unione europea, le competenti autorita' amministrative dello
Stato nella regione comunicano tempestivamente al Presidente della
regione ogni dato ed utile informazione circa la situazione
occupazionale di detti cittadini nel periodo di loro permanenza nel
territorio regionale.

Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
seguente:
"Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al
lavoro). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, i datori di
lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949,
n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai
competenti organi di collocamento, hanno facolta' di
assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.
Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di
dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad
eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali
assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai
sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
purche' rapportate al tempo annuale di lavoro
2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del
personale appartenente alle qualifiche appositamente
individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle
relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori
destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando
questi siano in possesso di attestazione di idoneita'
rilasciata dalle competenti autorita' di pubblica
sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad
attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al
personale da destinare ad attivita' di produzione ovvero a
servizi essenziali ai fini dell'integrita' e
dell'affidabilita' di strutture rilevanti per la sicurezza
dello Stato, determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentiti il Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza,
istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al
comma 1, non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori
di cui al comma 2. Il datore di lavoro puo' differire
l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in
cui, nell'ambito della regione e delle circoscrizioni
contermini rispetto a quella nella quale va effettuata
l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di
cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta
siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione centrale
per l'impiego, vengono determinate le modalita' di
applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo.
4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non
equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di
avviamento.
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1
sono:
a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella
prima classe delle liste di collocamento e che risultino
non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei
coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art.
6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per
specifiche aree territoriali, mediante delibera della
commissione regionale per l'impiego, approvata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi
del comma 7.
6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto,
tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento
e popolazione residente in eta' di lavoro, superiore alla
media nazionale, le commissioni regionali per l'impiego
possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza
dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle
assunzioni di cui al comma 1, a beneficio esclusivo dei
lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del
comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una
elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma
1, ad una misura non superiore al venti per cento.
7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al
comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a
territori subregionali; esse vengono sottoposte dal
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale adotta le sue
determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della
delibera.
8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano
disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad
agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto
all'iscrizione alle liste di molilita' e agli indici di
disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione,
di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate
ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma
5. Tale quota e' ripartita tra le regioni in proporzione al
numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie,
presenti in ciascuna regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta
formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo
le modalita' determinate dalla commissione regionale per
l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi,
l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'art. 6,
comma 1.
12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento
produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o
della corresponsione di prestazioni previdenziali. E'
abrogata ogni disposizione contraria.".

Art. 3.
Attivita' in materia di eccedenze
di personale temporanee e strutturali
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le
funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee
e strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali
ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro
rispetto ai processi gestionali delle eccedenze presso la regione e'
svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli
interventi di integrazione salariale straordinaria, nonche' quello
previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del
personale. La regione promuove altresi' gli accordi e i contratti
collettivi finalizzati ai contratti di solidarieta'.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione
esprime motivato parere.

Art. 4.
Criteri per l'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego
1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto
sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza
dei principi di efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione
amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei
datori di lavoro per quel che concerne la proposta, la valutazione e
la verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro
di competenza regionale.
2. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del
principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i
servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative.

Art. 5.
Commissione regionale per l'impiego
1. Con effetto dalla data di attuazione della legge regionale di
cui all'articolo 4, la commissione regionale per l'impiego della
Valle d'Aosta e' soppressa.

Art. 6.
Soppressione di organi collegiali
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, i
sottoelencati organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni
e competenze sono assegnate alla struttura regionale competente per
territorio o funzione secondo i principi del citato articolo 4:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola.

Art. 7.
Soppressione uffici periferici
1. A decorrere dalla data della costituzione delle strutture
previste dalla normativa regionale di cui all'articolo 4, comma 1,
del presente decreto sono soppressi gli uffici periferici e le
strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
espletanti i compiti e le funzioni previste nei commi 1 e 2
dell'articolo 2 del presente decreto e contestualmente si procede
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali cosi' come individuati in base al decreto di cui
al comma 1 del successivo articolo 8. In particolare sono soppresse
le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura.
2. Dalla medesima data di cui al precedente comma 1 decorre
l'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite ai sensi
del presente decreto.
3. Dalla data di cui al precedente comma 1, la regione succede
nella proprieta' delle attrezzature e dei beni strumentali degli
uffici e delle strutture soppressi. Ai contratti in corso subentra la
regione previo consenso delle parti contraenti fino alla scadenza dei
contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data
dell'effettivo subentro della regione, nonche' il contenzioso in
essere alla predetta data.

Art. 8.
Personale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative per quanto attiene le risorse umane, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali da trasferire.
2. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai
ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che alla
data di entrata in vigore del presente decreto e' in servizio presso
la direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro -
nonche' presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, e' trasferito alla regione.
3. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale permane nei ruoli del
Ministero, in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo
stato e alle qualifiche o aree di appartenenza.
4. Al predetto contingente si accede su domanda degli interessati
da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
5. La percentuale di cui al comma 3 puo' variare nella misura non
superiore al 5 per cento.
6. La regione procedera' a fissare con propria normativa i criteri
per l'armonizzazione dell'inquadramento del personale proveniente
dall'amministrazione statale con le disposizioni regionali in materia
di personale. Viene comunque garantito il trattamento economico e
giuridico in godimento all'atto del trasferimento.

Art. 9.
Attribuzione delle risorse finanziarie
per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a
rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2.
2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla
regione sono pari al 95% delle spese effettivamente sostenute
dall'Amministrazione dello Stato nell'ultimo esercizio finanziario
nel quale essi sono stati integralmente svolti.
3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla
regione e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il
Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle
disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge
28 dicembre 1995, n. 549.

Nota all'art. 9:
- Il testo del comma 56 dell'art. 2 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"56. Alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione,
previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono
trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze
previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di
rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni
trasferite con le medesime norme di attuazione viene
altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse,
per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni
legislative nonche' di quelle amministrative che,
esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle
competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri
necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o
delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal
fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il
Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il
bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento
effettivo venga completato entro il 30 giugno del
rispettivo anno.".

Art. 10.
Sistema informativo lavoro
1. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'integrazione su tutto il
territorio nazionale del sistema informativo lavoro di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il
sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio
permanente sul mercato del lavoro realizzato dalla regione viene
messo in connessione con il SIL con scambio di dati, secondo
modalita' da concordarsi tra il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e la regione. Nel caso che la regione consenta
l'accesso alle banche dati del sistema informativo regionale a
particolari soggetti e vi sia accesso diretto o indiretto ai dati ed
alle informazioni del SIL, la regione sottopone al parere preventivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di
convenzione tipo.
2. Le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete in
dotazione alle strutture ed agli uffici periferici del Ministero del
lavoro che sono soppressi secondo quanto previsto dall'articolo 7,
sono trasferite alla regione.
3. Fermo restando che il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua
proprieta' o comunque acquisito nell'ambito del sistema informativo
lavoro, alla regione viene concesso il diritto di utilizzazione dello
stesso. Le attivita' di manutenzione adeguativa, migliorativa ed
evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con oneri a carico del proprio
bilancio.
4. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e
delle infrastrutture di rete, sono attribuite alla regione le
attivita' di manutenzione e di conduzione degli impianti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Con i decreti
di cui all'art. 8 del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei Ministri determina la decorrenza
dell'esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni
conferite ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n.
469 del 1997.
2. Con separato provvedimento, sono ridefinite le
dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato